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Magistratura Indipendente

CIVILE  

La Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto: problemi applicativi

  Civile 
 mercoledì, 27 maggio 2020

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di GIOVANNA BRUNETTA, Tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Treviso

 
 

 

 Sommario: 1. La Convenzione Card e la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass. - 2. Natura dell’azione ex art. 149 sesto comma cod. ass. - 3. Natura e funzione della Convenzione Card nell’ambito della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass. - 4. Ammissibilità dell’intervento dell’impresa Gestionaria nel procedimento instaurato dal danneggiato ex art. 145 cod. ass.

 

1.     La Convenzione CARD e la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass.

La convenzione CARD (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) è un accordo stipulato tra agenzie assicuratrici al fine di gestire il sistema del risarcimento diretto del danno e trova una specifica disciplina nell’art. 13 D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, il quale, al comma primo, prevede che: “Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto”.

Appare opportuno, pertanto, svolgere sul punto una brevissima digressione con riferimento al cosiddetto “codice delle assicurazioni”. Il D.P.R. 254/2006, entrato in vigore il 1 gennaio 2007 e destinato a trovare applicazione con riferimento ai sinistri successivi al 1 febbraio 2007, è stato introdotto, in attuazione di quanto espressamente previsto all’art. 150 cod. ass.,[1] con lo scopo di individuare le modalità attuative dell’istituto del risarcimento diretto così come disciplinato all’art 149 cod. ass. [2]

Tale disposizione si riferisce all’ipotesi in cui si sia verificato un sinistro che abbia coinvolto due veicoli identificati e assicurati per la R.C.A. con diverse imprese assicuratrici e siano derivati danni al veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente o danni fisici alla persona del conducente non responsabile nel limite indicato all’art. 139 cod. ass. (lesioni pari od inferiori al 9%) [3]. In tal caso il dettato dell’art. 149 prevede che i danneggiati debbano rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente all’impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

In relazione ai requisiti necessari per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto, il D.P.R 254/2006 specifica all’art. 1 lett. d) che per “sinistro” deve intendersi “la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria[4]. Le condizioni di accesso alla procedura, poi, non richiedono la totale assenza di colpa in capo al richiedente; l’art. 5 del D.P.R. 254/2006 infatti prevede che possa rivolgere la richiesta di risarcimento “il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro”. [5]

Ciò posto, si impone una breve esegesi dei vari commi dell’art. 149 cod. ass.

In seguito alla richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato, l’art. 149 cod. ass. al comma terzo prevede che  l’impresa di assicurazione del danneggiato è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma restando la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese. Poi, nell’ipotesi in cui il danneggiato dichiari di accettare l’offerta formulata dalla propria impresa di assicurazione, il comma quarto prevede che essa sia tenuta al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione ed il danneggiato che abbia ricevuto tale pagamento è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

Al comma quinto, invece, è disciplinata l’ipotesi in cui il danneggiato abbia dichiarato di non accettare l’offerta o non abbia fatto pervenire alcuna risposta; in tali casi l’impresa di assicurazione è tenuta comunque a corrispondere la somma offerta che verrà eventualmente imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.

Il comma sesto disciplina il profilo processuale del meccanismo di risarcimento diretto; prevede infatti che, laddove vi sia stata comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto o nel caso in cui non sia stata comunicata alcuna offerta o questa non sia stata accettata o non sia stato raggiunto alcun accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta ex art. 145 cod. ass. comma secondo “nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”. È previsto, inoltre, che l’impresa di assicurazione del responsabile civile possa chiedere di intervenire nel giudizio, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ed eventualmente estromettere l’impresa del danneggiato, salva in ogni caso la successiva regolazione del rapporto da parte dell’impresa del danneggiato e di quella del danneggiante.

 

2.     Natura dell’azione ex art. 149, sesto comma cod. ass.

Nel corso degli anni, la disposizione in questione è stata oggetto di diverse contestazioni; vi è chi, da un lato[6], sostiene che l’espressione impiegata dall’art. 149, comma sesto, cod. ass., per cui “Il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, secondo comma, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”, si riferisca ad una modalità di risarcimento che concorre con quelle già previste nei confronti del responsabile civile ex artt. 2043 e 2054 cod. civ. e della impresa assicuratrice di costui ex art. 144 cod. ass. Dall’altro[7] lato, invece, vi è chi ritiene che l’espressione “nei soli confronti della propria impresa di assicurazione” sia identificativa della volontà del legislatore di escludere l’applicabilità di qualsiasi altro rimedio.

In merito a tale questione è intervenuta la Corte Costituzionale, inizialmente con l’ordinanza interpretativa del 23 dicembre 2008,  n. 441 con la quale, dichiarando la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità dell’art. 149 cod. ass. sollevate, ha chiarito che “il codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole” e, successivamente, con la sentenza interpretativa di rigetto del 19 giugno 2009, n. 180 ha statuito che il procedimento di cui all’art. 149 cod. ass. ha carattere “alternativo e non esclusivo” e quindi non preclude le azioni già previste dall’ordinamento in favore del danneggiato[8].

La sentenza, tuttavia, non chiarisce se il danneggiato possa eventualmente promuovere entrambe le azioni cumulativamente. E’ generalmente condiviso in dottrina e giurisprudenza l’orientamento che ritiene che, in forza del principio “electa una via, non datur recursus ad alteram”,  il danneggiato che agisca in giudizio nei confronti della propria impresa di assicurazione o di quella del responsabile civile consuma, attraverso la proposizione stessa dell’azione, il suo potere di scelta.

 

3. Natura e funzione della Convenzione Card nell’ambito della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass.

In relazione alla procedura di risarcimento diretto, la convenzione Card, redatta ai sensi dell’art. 13 D.P.R 18 luglio 2006, n. 254, riveste un ruolo rilevante; si tratta, infatti, di un accordo al quale aderiscono obbligatoriamente le imprese assicuratrici con sede legale in Italia allo scopo di “definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto, e ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006”. (art. 1 CARD).

L’impresa assicuratrice aderente a tale convenzione assume, pertanto, una duplice veste: è definita Gestionaria, quando risarcisce il danneggiato in tutto od in parte per conto dell’impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro; è, invece, definita Debitrice nell’ipotesi in cui i danni provocati dal proprio assicurato responsabile vengono risarciti per suo conto dall’impresa del danneggiato.

L’art. 1 bis CARD regola i poteri di rappresentanza dell’impresa assicuratrice che assume la veste di Gestionaria, disponendo che: “Con la sottoscrizione della presente Convenzione le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria. Alla luce di quanto sopra, ciascuna impresa, per il solo fatto di aver ricevuto la richiesta di risarcimento del proprio assicurato, ancorché inviatale soltanto per conoscenza, è obbligata, ai sensi dell’art. 149 comma 3 ed in presenza dei presupposti di applicabilità della procedura di risarcimento diretto, ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro in veste di Gestionaria. Specularmente ciascuna impresa assicuratrice del responsabile civile deve astenersi, in veste di Debitrice, dalla trattazione del sinistro medesimo. Anche nelle diverse ipotesi in cui il danneggiato, pur in presenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 149, ritenga di rivolgere la propria richiesta di risarcimento alla sola impresa Debitrice, sarà la Gestionaria ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro, in proprio ovvero, in forza di quanto previsto dal comma seguente, in nome e per conto della Debitrice”.

In forza di un mandato irrevocabile, conferito da ciascuna impresa alle altre al momento dell’adesione alla convenzione CARD, la Gestionaria si impegna a compiere ogni attività necessaria alla gestione del sinistro ed alla liquidazione del danno. In fase stragiudiziale l’impresa assicuratrice del danneggiato, ovvero la Gestionaria, interverrà in proprio, qualora il danneggiato rivolga direttamente ad essa la richiesta di risarcimento; interverrà, invece, in nome e per conto della Debitrice nel caso in cui il danneggiato rivolga a quest’ultima la richiesta di risarcimento.

In relazione alla fase processuale, l’art. 1 bis chiarisce che il mandato irrevocabile conferito dalla Debitrice alla Gestionaria attribuisce a quest’ultima sia la rappresentanza sostanziale, sia quella processuale. Ne deriva quindi che la Gestionaria acquisisce il potere di rappresentare la Debitrice “ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 c.p.c., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati, periti ed arbitri, revocarli e sostituirli”.

In relazione alla natura di tale mandato ed ai poteri che esso conferisce alla Gestionaria, in dottrina ed in giurisprudenza si sono registrati diversi orientamenti. La questione assume rilevanza nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia deciso di agire in giudizio nei confronti del responsabile civile e dell’impresa di assicurazione di costui e l’impresa assicuratrice del danneggiato intervenga nel giudizio. Da un lato, infatti, vi è la necessità di tutelare l’interesse del danneggiato ad avere in giudizio la compagnia di assicurazione effettivamente convenuta e dall’altro quello delle compagnie di assicurazione firmatarie della convenzione CARD di vedersi riconosciuto il diritto sancito all’art. 1 bis di tale convenzione[9].

 

4. Ammissibilità dell’intervento della Gestionaria nel procedimento instaurato dal danneggiato ex art. 145 cod. ass.

Parte della Giurisprudenza esclude che la Gestionaria abbia la facoltà di intervenire nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti del responsabile civile e della sua assicurazione sulla base di considerazioni di carattere sostanziale e procedurale[10].

Dal punto di vista sostanziale, infatti, il mandato viene considerato nullo ai sensi degli artt. 1343, 1344 e 1418 cod. civ. per illiceità della causa, dal momento che con esso si priverebbe il danneggiato della facoltà di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile, facoltà espressamente ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2009. Tale mandato integrerebbe, quindi, un’ipotesi di negozio in frode alla legge costituente un mezzo attraverso cui eludere l’applicazione della norma imperativa di cui all’art. 144 cod. ass., che prevede l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile.

Dal punto di vista procedurale, viene rilevato il difetto di rappresentanza processuale nonché la carenza di legittimazione ed interesse ad agire con riferimento agli artt. 77, 81 e 100 cod. proc. civ. Il mandato viene, infatti, considerato nullo per contrasto con l’art. 81 cod. proc. civ., poiché attraverso tale accordo fra le imprese assicuratrici si renderebbe possibile derogare al principio di tassatività dei casi di sostituzione processuale ricavabile dal testo della disposizione menzionata.

Altra parte della Giurisprudenza e la Dottrina maggioritaria propendono, invece, per l’ammissibilità dell’intervento della Gestionaria nell’ambito di un procedimento instaurato dal danneggiato nei confronti del responsabile civile e della impresa di assicurazione di costui [11].

In primo luogo, il mandato di cui all’art. 1 bis della Convenzione Card non è da considerarsi nullo ex artt. 1343, 1344 e 1418 cod. civ. poiché la compagnia del danneggiato, quale mandataria di quella del danneggiante, agisce a tutela di un diritto di quest’ultima e non per far valere un diritto proprio, cosicché le conseguenze di un’eventuale sentenza di condanna si produrrebbero solo nella sfera giuridica dell’ultima. Il mandato conferito alla prima non viola alcun precetto normativo dal momento che il danneggiato continuerà a far valere il proprio diritto sempre e soltanto nei confronti della compagnia del danneggiante. [12] Tali considerazioni consentono, quindi, di  ritenere ammissibile la costituzione della compagnia del danneggiato anche nei giudizi azionati ex artt. 144 e 148 cod. ass.[13]

In secondo luogo, in merito al potere di rappresentanza processuale in capo alla Gestionaria, sulla base del presupposto per cui il potere di rappresentanza processuale può essere riconosciuto soltanto in capo a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in relazione al rapporto dedotto in giudizio[14], la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che: “La norma processuale in forza della quale si costituisce la compagnia gestionaria in nome e per conto della debitrice deve essere individuata nell’ art. 77 cod. proc. civ”[15].

La Convenzione Card all’art. 1 bis, infatti,  “prevede che ogni impresa assicuratrice, oltre alla rappresentanza sostanziale, conferisce, per tutti i casi in cui si troverà ad assumere la veste di debitrice, ad ogni altra impresa aderente, la quale verrà correlativamente ad acquisire il ruolo di gestionaria, il potere di rappresentarla in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 c.p.c., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati, periti ed arbitri; inoltre con l’adesione alla convenzione, l’impresa gestionaria accetta il conferimento della rappresentanza processuale e si obbliga a costituirsi in giudizio in nome e per conto delle debitrici. In virtù dell’accordo sopra menzionato, con cui le imprese firmatarie si attribuiscono reciprocamente il potere di rappresentanza sostanziale e, quindi, legittimamente, anche quella processuale in merito ai sinistri per i quali è prevista la proceduta di indennizzo diretto, deve ritenersi che la mandataria sia legittimata a resistere all’azione proposta dall’attrice, facendo valere tutte le eccezioni relative al rapporto risarcitorio dedotto in giudizio”[16].

Tale orientamento giurisprudenziale, oltre a riconoscere l’ammissibilità dell’intervento della Gestionaria nel procedimento instaurato dal danneggiato nei confronti del responsabile civile e della impresa di assicurazione Debitrice, chiarisce inoltre che la Gestionaria può svolgere una difesa che sia in contrasto con le pretese avanzate dal danneggiato, pur essendo essa l’impresa di assicurazione con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione relativo al veicolo utilizzato[17].

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abstract: Il presente articolo mira a confrontare le diverse posizioni dottrinali e giurisprudenziali relative alla natura ed alla funzione della convenzione cosiddetta “Card”. Nell’ambito della procedura del risarcimento dei danni da circolazione stradale, infatti, la clausola “Card”, stipulata tra le imprese di assicurazione, ha assunto un ruolo decisivo e la disciplina in essa contenuta è stata oggetto di ampio dibattito, in particolare nell’ipotesi in cui il soggetto danneggiato agisca in giudizio nei confronti del danneggiante e dell’impresa di assicurazione di costui.



 

[1] Art. 150 cod. ass.: “1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività  produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;

d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;

e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.

3. L’IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese”.

 

 [2]  Art. 149 cod. ass.: “1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché  i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.

3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto”.

 

[3] L’art. 149 al secondo comma dispone inoltre che “la procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’art. 141”. Il terzo trasportato, infatti, è tenuto ad agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Recentemente, la Suprema Corte ha chiarito che: “In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, c.d. CARD, atteso che l’art. 141 del d.lgs. n. 206 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa”  dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante”. (Cass. civ.,  18 gennaio 2019, n. 1279; nello stesso senso anche  Cass. civ., 21 gennaio 2020, n. 1161).

 

[4] Dalla lettura della disposizione conseguirebbe quindi l’esclusione dall’ambito applicativo della procedura di risarcimento diretto sia dell’ipotesi in cui il sinistro stradale si sia verificato in assenza di scontro tra veicoli sia di quella in cui il sinistro stradale abbia coinvolto più di due veicoli. In merito a tale ultima ipotesi è recentemente intervenuta la Suprema Corte dichiarando che: “La procedura dell’indennizzo diretto è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno” (Cass. civ., 7 febbraio 2017, ord. n. 3146; cfr. Responsabilità Civile e Previdenza, 2017, 3, p. 935). La Corte ritiene quindi applicabile la procedura di risarcimento diretto a prescindere dal numero di veicoli coinvolti, purché il numero dei responsabili non sia superiore a due. A sostegno di tale assunto, la Corte richiama l’art. 1, comma 1,  lett. d) del D.P.R. 254/206  dal momento che è espressamente previsto che la procedura di risarcimento diretto sia applicabile  in caso di “collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”. La Corte precisa poi che la conclusione a cui perviene: “è coerente del resto con la ratio della disposizione di cui all’art. 149 del codice delle assicurazioni private, che ha introdotto la speciale procedura dell’indennizzo diretto per semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest’ultima attraverso una stanza di compensazione. Il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione”.

 

[5] Sul punto cfr. M. Hazan, P. Pardolesi, M. Bona , La disciplina del risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, in Danno e Resp., 2007, 3, 249 (commento alla normativa).

 

[6] Cfr. A.A. Romano (con nota di), Sui rapporti tra la c.d. “azione diretta” dell’art. 149 cod. ass., e le altre azioni a disposizione del soggetto in un sinistro stradale, in Riv. dir. proc., 2010, 2, p. 451 ss. il quale nella nota 3 richiama: Giud. pace Trapani 16 luglio 2008, in Arch. giur. circ. 2009, 68; Giud. pace Pozzuoli 14 luglio 2008, in Merito 2008, 11, 5; Giud. pace Frosinone 11 marzo 2008, in Arch. giur. circ. 2008, 548;

Giud. pace Erice 25 febbraio 2008, in Arch. giur. circ. 2008, 1050; Giud. pace Roma 14 febbraio 2008,in Merito 2008, 11, 6.

Cfr. M. Bona, La procedura di risarcimento diretto è soltanto un "ulteriore rimedio": una soluzione conforme al diritto comunitario, in Resp. civ. e prev., 2009, p. 1768 ss.

 

[7] Cfr. A.A. Romano (con nota di), cit., il quale nelle note 4 e 5 richiama M. Hazan, Per forza o per scelta: l'indennizzo diretto e l'art. 141 cod. ass. dopo l'intervento della Consulta, in Danno e resp., 2009, 333 ss.; Trib. Palermo 20 marzo 2008, in Merito 2008, 11, 7; Giud. pace Parma 8 febbraio 2008, in  Foro it. 2008, I, 2742.

 

[8] Nel caso di specie, nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno in seguito ad un sinistro stradale formulata da Rocca Trasporti s.r.l. nei confronti di Mediterranea s.r.l. e Zurigo Assicurazioni s.p.a., rispettivamente la responsabile civile del danno, in quanto proprietaria del veicolo antagonista, e  la compagnia di assicurazione della stessa, il Giudice di Pace di Palermo solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 149 cod. ass. per violazione degli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost. Secondo il giudice rimettente, infatti, l’art. 149 cod. ass.  nel prevedere l’azione diretta del danneggiato nei confronti della propria assicurazione, eliminerebbe “il diritto, spettante a qualunque danneggiato da fatto illecito, di agire (anche) contro il responsabile del danno e sostituendo alla legittimazione passiva dell’assicuratore per la r.c.a. di quest’ultimo quella dell’assicuratore dello stesso danneggiato”.

Il giudice ritiene, inoltre, di non poter procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, dal momento che l’espressione contenuta al comma sesto dell’articolo in questione per cui “il danneggiato può proporre l’azione diretta nei soli confronti della propria impresa di assicurazione” configurerebbe l’obbligo per il danneggiato di agire esclusivamente e senza alternative nei confronti della propria impresa di assicurazione.

Nell’esporre le ragioni della non manifesta infondatezza della questione sollevata, il giudice rimettente ravvisa in primo luogo una violazione dell’art. 76 Cost., ritenendo vi sia un eccesso di delega nell’introduzione della procedura di cui all’art. 149 cod. ass., in quanto l’azione diretta del danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione appare quale innovazione sostanziale e significativa ed, in quanto tale, dovrebbe essere oggetto di delega specifica. L’innovazione consiste nel fatto che attraverso l’azione di cui all’art. 149 cod. ass. da un lato si elimina il diritto, spettante a qualunque danneggiato da fatto illecito, di agire anche nei confronti del responsabile del danno e dall’altro si sostituisce alla legittimazione passiva dell’assicuratore per la r.c.a. di quest’ultimo quella dell’assicuratore del danneggiato. Non sarebbe, tuttavia, rinvenibile alcuna delega specifica nella l. 229/2003, la quale, infatti, si propone semplicemente di “realizzare una semplificazione ed un riassetto della legislazione assicurativa”.

Il vizio di eccesso di delega, poi, sarebbe rilevabile anche sotto il profilo dell’assenza del parere del Consiglio di Stato, dato che: “le disposizioni recanti la procedura di risarcimento diretto e la relativa disciplina furono inserite da ultimo nel Codice delle assicurazioni sulla base del parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari, ma non erano presenti nello schema di decreto legislativo sul quale il Consiglio di Stato aveva previamente espresso il proprio parere”.

In secondo luogo, il giudice rimettente ritiene che l’art. 149 cod. ass. si ponga in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

In merito all’art. 3 Cost., il giudice rimettente individua una violazione del principio di uguaglianza in quanto vi sarebbe una disparità di trattamento tra le ipotesi di diversa entità dei danni. “La procedura obbligatoria del risarcimento diretto si applica anche ove la persona del conducente (non, anche parzialmente, responsabile) abbia subito lesioni con postumi permanenti inabilitanti superiori al 9%. La diversità tra le due ipotesi (danni fisici lievi o danni al veicolo e danni alle cose trasportate, da un lato, e danni fisici gravi e perdita di un congiunto, dall’altro) incide ingiustificatamente non solo sulla procedura di liquidazione del danno e sul riferimento soggettivo passivo dell’azione risarcitoria diretta, ma anche sul piano sostanziale”; infatti, mentre nella procedura ordinaria di liquidazione il risarcimento viene regolato da un atto normativo primario, nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, “l’art. 150 cod. ass. demanda ad una fonte normativa secondaria di tipo regolamentare il compito il stabilire il grado di responsabilità delle parti ed i limiti di risarcibilità dei danni accessori”.

In merito all’art. 24 Cost., il rimettente ne individua una violazione in quanto l’impresa assicuratrice del danneggiato sostituisce quale legittimata passiva dell’azione risarcitoria il responsabile civile e l’impresa assicuratrice di costui, soggetti ai quali l’art. 149 cod. ass. escluderebbe, quindi, legittimazione passiva. Di conseguenza, al contraddittore naturale del danneggiato, ovvero il responsabile civile o l’impresa di assicurazione di costui, viene sostituito un soggetto del tutto estraneo nei cui confronti il danneggiato non potrebbe, peraltro, esperire utilmente gli ordinari mezzi istruttori.

In merito poi all’art. 111 Cost., il giudice rimettente ritiene che attraverso la procedura di risarcimento diretto così come disciplinata ex art. 149 cod. ass. risulterebbe minata la parità delle armi nel processo sia con riferimento agli obblighi legali e contrattuali del danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione (obbligo di denunciare il sinistro), sia con riferimento alla differenza degli strumenti processuali e dei mezzi probatori di cui disporrebbero le parti.

La Corte Costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto dichiara manifestamente infondate le questioni sollevate. L’espressione contenuta al comma sesto dell’art. 149 cod. ass. per cui “il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione  non individua un obbligo in capo al danneggiato di agire esclusivamente nei confronti della propria impresa di assicurazione; infatti, la Corte chiarisce che: “oggetto della perifrasi non è tanto il rapporto che, con riguardo alla proposizione di un’azione, il legislatore vuole instaurare nei confronti di un soggetto, quanto l’azione stessa, che è individuata nei confronti (e nei soli confronti) di un determinato soggetto. Così individuato l’oggetto dell’azione (...) il danneggiato "può" - ma non deve - esperire quell’azione. Sulla base del significato proprio delle parole (...) , l’azione diretta è configurabile come una facoltà e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno”. La predisposizione della procedura di risarcimento diretto è infatti finalizzata a rafforzare la tutela del danneggiato e la liquidazione dei danni da parte dell’assicurazione del danneggiato è operata per conto dell’impresa assicuratrice del veicolo responsabile, al fine di rendere più sollecito il risarcimento.

Cfr. sul punto, ex multis,  M. Fraschina, La procedura di risarcimento diretto: la sentenza della Corte Costituzionale 19 giugno 2009, n. 180, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 2010; A. Palmieri, Sinistri stradali e sistema di risarcimento diretto: facoltatività (e alternatività) dell’azione giudiziaria promossa dall’assicurato contro il proprio assicuratore, in Foro it. 2010, 1, c., 782 ss.; I. Sabbatelli, Indennizzo diretto e facoltatività dell’azione, in Nuova Giur. Civ., 2009, 12, 11181 (nota a sentenza).

 

[9] Cfr. G. Cascella,  Ammissibilità o meno dell’intervento volontario dell’assicuratore del danneggiato nel giudizio promosso contro il danneggiante e la sua assicurazione. Brevi osservazioni a margine di Trib. T. Ann., 22 giugno 2017, n. 1837, est. dr. Ferrara, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2017.

 

[10] Cfr. ex multis Trib. Torre Annunziata, 10 novembre 2016, n. 2830 per cui: “Stante il carattere facoltativo dell’azione di indennizzo (rectius, risarcimento) diretto di cui all’art. 149 cod. ass., quando il danneggiato agisce nei confronti del proprietario e dell’assicuratore del veicolo responsabile del  sinistro,  è  inammissibile  l’intervento   volontario   della   compagnia   di assicurazione del veicolo danneggiato, che risulta carente di interesse ad agire, non essendo stata svolta nei suoi confronti alcuna domanda”; Trib. Bologna, 16 aprile 2014, n. 20653; Trib. Genova, 10 giugno 2011, n. 2415.

 

[11] Cfr. ex multis Cass. civ., 28 agosto 2019, n. 21761; Cass. civ., 11 dicembre 2018, n. 31965; Cass. civ., 01 agosto 2018, n. 20383; Cass. civ., ord. 1 marzo 2017,  n. 5267; Cass. civ., 11 ottobre 2016, n. 20408;

 

[12] Cfr. ex multis  Cass. civ., 29 agosto 2019, n. 21761: “Nell’ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal D.Lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest’ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante. La Compagnia mandataria agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio. Pertanto, le conseguenze di un’eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante. Non si può quindi ritenere che la costituzione nel processo della mandataria, compagnia del danneggiato, pregiudichi il diritto del medesimo di scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiega comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato”.

 

[13] Cfr. ex multis Trib. di Lucca, 10 maggio 2019, n. 748: “Con la locuzione "sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni" di cui al mandato in atti devono evidentemente intendersi non solo quelli per i quali opera in concreto la procedura di risarcimento diretto, sulla base della scelta effettuata dal danneggiato, ma tutti quelli cui il regime di indennizzo diretto sia astrattamente applicabile, ossia qualsiasi caso in cui si sia verificato un sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria (art. 149 cod. ass.)”;  Trib. di Torino, 24 novembre 2017, n. 5739: “La formulazione del mandato in questi termini induce a ritenere che oggetto del potere di rappresentanza conferito non sia la gestione delle controversie ex art. 149 codice delle assicurazioni, quanto piuttosto la gestione dei sinistri che, qualsiasi sia l’azione scelta dal danneggiato, comunque potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 149 C.d.A”.

 

[14] Il richiamo all’articolo 149 del codice delle assicurazioni dunque non fa riferimento al tipo di azione prescelto, ma al tipo di sinistro che dovrà essere gestito. In sostanza: se un sinistro rientra nelle ipotesi di cui all’art. 149 C.d.A. e cioè se potesse anche solo astrattamente essere gestito con il risarcimento diretto, allora opera il mandato e la assicurazione mandataria può compiere ogni tipo di attività per gestire il sinistro.

 

[15] Cfr. Cass. civ., 14 febbraio 2019, n. 4305; Cass. civ., 28 agosto 2019, n. 21761; Cass. civ., 11 dicembre 2018, n. 31965; Cass. civ., ord. 1 marzo 2017, n. 5267; Cass. civ., 11 ottobre 2016, n. 20408.

 

[16] Cfr. Trib. di Milano, 13 aprile 2016 n. 4650.

 

[17] Cfr. Cass. civ., 1 agosto 2018, n. 20383: La possibilità che la società assicuratrice del danneggiato svolga una difesa in contrasto con la richiesta risarcitoria da questi proveniente non è affatto estranea al sistema; nella procedura di risarcimento diretto, infatti, la possibilità riconosciuta al danneggiato di promuovere il giudizio contro la propria assicurazione non significa affatto che questa sia obbligata a pagare senza contestare alcunché o che non sia immaginabile una situazione di contrasto tra le due parti”.

 

 
 
 
 
 
 

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