Sommario: 1. Premessa. – 2. L’art. 561 c.c.: pesi, ipoteche e garanzie. – 3. L’art. 562 c.c.: l’insolvenza del donatario. – 4 L’art. 563 c.c.: gli aventi causa dal donatario. - 5. La trascrizione delle domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima (art. 2652, n. 8, c.c.). – 6. La disciplina transitoria. – 7. Considerazioni conclusive.

1. Premessa.

La riforma approvata, in via definitiva, dalla Camera dei Deputati il 26 novembre 2025 ha realizzato, mediante l’art. 44 della l. n. 182 del 2025 (intitolata «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese»), una sorta di rinnovamento del diritto successorio italiano, al fine di conseguire un’armonizzazione dei tradizionali meccanismi di tutela dei legittimari, con le esigenze di certezza necessarie alla libera circolazione dei beni di provenienza donativa.

L’intervento riformatore ha modificato gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c., con il dichiarato intento di rendere più agevole e sicuro il trasferimento dei diritti acquistati da terzi.

L’impianto previgente, infatti, assicurava ai legittimari una tutela reale, fondata sul diritto alla restituzione dei beni donati in caso di riduzione, ma esso dava luogo ad una sostanziale instabilità delle situazioni giuridiche derivanti da donazione. L’acquirente di un bene donato, pur in buona fede e per atto oneroso, rimaneva esposto per lungo tempo al rischio di restituzione in natura, con conseguente disincentivo alle operazioni di trasferimento e di garanzia. In particolare, il sistema di tutela del legittimario vigente fino all’anno 2005 era, secondo l’interpretazione do­minante (quella dovuta soprattutto al prof. Luigi Mengoni), particolarmente protettivo: e ciò era assicurato dalla natura per lo più “reale” del meccanismo di tutela.

Infatti, il legittimario, vittorioso in riduzione contro un donatario, poteva recuperare il bene “in natura” dal donatario stesso per mezzo di un’azione (ritenuta personale) di restituzione. Non solo: ove il donatario avesse compiuto atti “costitutivi” di pesi o garanzie sul bene, il legittimario avrebbe recuperato il bene privo di tali pesi e garanzie. Inoltre, in caso di atti “traslativi” (di alienazione del bene), il legittimario avrebbe potuto rivolgersi al terzo acquirente per ottenere, tramite un’azione (questa volta reale), la restituzione del bene.

Questa facoltà, disciplinata dagli artt. 561 e 563 c.c. nel loro originario tenore, incon­trava, però, due limiti: 1) l’avvenuta escussione del patrimonio del donatario; 2) la facoltà del terzo avente causa di liberarsi dell’obbligo di restituzione pagando l’equivalente in denaro. Un ulteriore limite poteva poi essere individuato nell’operatività delle norme in tema di trascrizione: l’art. 2652, comma 1, n. 8), c.c. [per i beni mobili registrati: l’art. 2690, comma 1, n. 5), c.c.] stabiliva che, ove la trascrizione della domanda di riduzione fosse stata eseguita dieci anni dopo l’apertura della successione, la sentenza non avrebbe pregiudicato i terzi acquirenti a ti­tolo oneroso in base a un atto trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda.

Secondo la tesi di Mengoni, al legittimario non poteva invece essere opposta l’usucapione del bene da parte del terzo avente causa ([2]). Parimenti, nel caso (frequente) di simulazione relativa della donazione, il terzo in buona fede non poteva opporre al legittimario il disposto dell’art. 1415, comma 1, c.c. ([3]).

Un primo ridimensionamento della piena “realità” della tutela del legittimario venne realizzato nell’anno 2005, con l’introduzione, ad opera del d.l. n. 35 del 2005, convertito in l. n. 80 del 2005, dell’istituto dell’opposizione alla donazione, in forza del quale, il decorso di venti anni dalla trascrizione della donazione rendeva l’azione di riduzione inopponibile ai ter­zi, salva proprio la trascrizione di un atto di opposizione alla donazione stessa. Tale ridimensionamento era stato peraltro rafforzato da un’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dies a quo andava individuato nel giorno dell’avvenuta trascrizione, ancorché precedente all’entrata in vigore della riforma e benché fino a quel momento ovviamente non si desse la possibilità di un atto di opposizione ([4]).

Con la riforma, il legislatore ha inteso ricomporre questo squilibrio, attraverso un sistema che mantiene la protezione sostanziale dei legittimari, ma ne modifica la forma di attuazione, spostando il baricentro della tutela dalla sfera reale a quella obbligatoria ([5]). L’intervento normativo, dunque, non ha abrogato la tutela dei legittimari, ma ne ha rimodulato i meccanismi operativi attraverso la riscrittura di cinque articoli chiave del codice civile.

Anzitutto, l’art. 561 c.c., nella sua nuova formulazione, stabilisce che le ipoteche e gli altri pesi, eventualmente gravanti sui beni donati, oggetto di restituzione, restano efficaci anche dopo la riduzione. Il donatario, in compenso, è tenuto a indennizzare in denaro i legittimari per il minor valore dei beni, «nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata». Il principio viene esteso anche ai beni mobili iscritti e non iscritti in pubblici registri.

La medesima logica viene recepita nel nuovo testo dell’art. 563 c.c., il quale afferma, ora, che «la riduzione della donazione [...] non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati», salvo l’obbligo di compensazione pecuniaria.

Il successivo comma prevede, per l’ipotesi di insolvenza del donatario, la responsabilità dell’avente causa a titolo gratuito, anch’essa limitata «ai vantaggi da lui conseguiti».

Come acutamente osservato, «La riforma incide profondamente sulla logica tradizionale del diritto successorio. Il passaggio dall’effetto reale all’obbligatorio non si esaurisce in un mero tecnicismo, ma segna un mutamento di prospettiva: la riduzione non opera più come rimedio demolitorio, ma come strumento di riequilibrio patrimoniale. Il legittimario non è più titolare di un diritto reale sul bene lesivo, bensì di un diritto di credito nei confronti del donatario (e, in via sussidiaria, dei suoi aventi causa gratuiti), funzionale a ristabilire l’equilibrio economico della successione. La riforma si muove quindi nella direzione di un modello di tutela funzionale, nel quale l’interesse del legittimario non è quello di recuperare il bene, ma di ottenere la sua giusta quota di valore. Il sacrificio imposto al principio della reintegrazione reale è compensato dalla maggiore stabilità dei rapporti giuridici e dall’ampliamento delle garanzie per gli acquirenti e i creditori ipotecari. In tal modo, il nuovo assetto normativo realizza un bilanciamento tra valori costituzionali e principi economici: - da un lato, il diritto dei legittimari a una porzione minima del patrimonio familiare; - dall’altro, la libertà di circolazione dei beni e la tutela dell’affidamento dei terzi. Il risultato è un sistema più coerente con la realtà economica contemporanea, in cui la sicurezza giuridica dei traffici non è più sacrificata alla tutela successoria, ma integrata in essa attraverso meccanismi compensativi. Sul piano applicativo, l’intervento legislativo richiede un profondo ripensamento delle prassi notarili, bancarie e giudiziarie. L’eliminazione dell’effetto reale comporta che i beni donati, una volta trasferiti a terzi a titolo oneroso, non potranno più essere oggetto di azione restitutoria, restando ferma unicamente la responsabilità patrimoniale del donatario. Ciò apre la strada a una piena “ipotecabilità” dei beni donativi, che potranno essere ipotecati, ceduti o cartolarizzati senza far ricorso ai diversi accorgimenti elaborati dalla prassi.» ([6]).

2. L’art. 561 c.c.: pesi, ipoteche e garanzie.

Il nuovo testo dell’art. 561 c.c. dispone che «gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8) dell’art. 2652».

Il legislatore ha dunque circoscritto l’ambito soggettivo del comma 1 al solo legatario, escludendo il riferimento al donatario. La norma, quindi, nella sua versione risultante all’esito della riforma, ha introdotto una distinzione netta tra legati e donazioni e ha disciplinato autonomamente la sorte dei pesi e delle ipoteche derivanti da ciascuna di tali ipotesi. L’effetto purgativo che scaturisce del vittorioso esercizio dell’azione di riduzione è limitato ai soli pesi e ipoteche costituiti dal legatario, e non più anche dal donatario e comunque nei limiti di cui all’art. 2652, n. 8) c.c. che contempla ora la trascrivibilità unicamente delle domande volte a far valere la riduzione delle disposizioni testamentarie e introduce limiti temporali più stringenti. Nel sistema anteriore alla riforma, la disposizione accomunava espressamente legatario e donatario, rendendoli entrambi soggetti passivi della riduzione reale, con conseguente caducazione automatica delle garanzie reali costituite dal donatario ed evidente pregiudizio per la sicurezza dei traffici giuridici e per la stabilità dei crediti ipotecari.

La riforma invece separa espressamente le due ipotesi.

Infatti, i pesi e le ipoteche imposti dal legatario continuano a cadere in sede di restituzione, come nel regime previgente, con la precisazione che, nonostante l’espressione «legatario», la norma deve reputarsi riferibile anche ai pesi e ipoteche imposti dall’erede ([7]).

Il bene rientra quindi nella massa ereditaria libero da qualsiasi vincolo, salva l’ipotesi di trascrizione del conflitto ex art. 2652, n. 8), c.c.

L’azione del legittimario che ottenga la riduzione di una disposizione testamentaria, a titolo di erede o di legato, lesiva della quota di legittima, anche dopo la riforma, continua ad essere opponibile ai terzi. Infatti, «Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’art. 2652» (art. 561, comma 1, primo periodo, novellato).

La norma fa riferimento esclusivamente al legatario ma va coordinata con l’articolo richiamato [art. 2652, n. 8), c.c.], modificato dalla riforma, che prescrive la trascrizione delle domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima e specifica che l’azione di riduzione è sempre opponibile agli acquirenti di diritti a titolo oneroso dall’erede o dal legatario per tre anni dall’apertura della successione, mentre dopo i tre anni opera il principio della priorità della trascrizione della domanda di riduzione o dell’acquisto del terzo avente causa.

Quindi, dopo tre anni dall’apertura della successione, il terzo avente causa a titolo oneroso dall’erede o dal legatario - sia che si tratti dell’acquisto di un bene ereditario sia che si tratti dell’acquisto di un diritto di godimento o di garanzia dall’erede o dal legatario - fa salvo il proprio acquisto se lo stesso è stato trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda di riduzione.

La novella modifica l’art. 2652, comma 1, n. 8), c.c. e riduce da dieci a tre anni il termine a disposizione del legittimario per trascrivere la domanda di riduzione e mantenere la sua opponibilità ai terzi aventi causa dall’erede o dal legatario. Inoltre, specifica che la disciplina si applica anche nel conflitto tra legittimario che agisce in riduzione ed i terzi che hanno acquistato diritti dall’erede o dal legatario.

Ne deriva che la nuova disciplina agevola anche la circolazione degli immobili provenienti da successione mortis causa riducendo il termine di opponibilità dell’azione di riduzione ai terzi da dieci a tre anni, in analogia quanto già previsto per i beni mobili iscritti in pubblici registri dall’art. 2690, comma 1, n. 5), c.c.

La vera innovazione concerne, invece, il donatario.

I pesi e le ipoteche costituiti da quest’ultimo, infatti, non vengono più eliminati in caso di restituzione per riduzione. Essi restano sempre efficaci, indipendentemente dal tempo trascorso dalla donazione, dalla data di proposizione della domanda di riduzione e dall’affidamento dei terzi finanziatori o acquirenti. Il legittimario non ottiene più un bene libero da pesi, bensì un bene eventualmente diminuito di valore per effetto dei gravami e ha diritto alla compensazione in denaro da parte del donatario per la differenza necessaria a integrare la legittima violata.

Tale compensazione per equivalente monetario diventa lo strumento attraverso il quale si ricostruisce l’equilibrio delle quote, evitando di incidere sui diritti dei terzi.

La riforma elimina ogni rilevanza del decorso del tempo. Nel regime previgente, infatti, i terzi erano tutelati solo se il legittimario agiva dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, mentre prima dei venti anni, pesi e ipoteche venivano sempre cancellati a prescindere dal principio dell’anteriorità delle trascrizioni che in questo caso subiva un’eccezione.

Nel sistema delineato dalla l. n. 182 del 2025, invece, non vi è più distinzione temporale fatta salva la normativa sulla pubblicità immobiliare come modificata dalla riforma medesima e la tutela dei terzi è immediata e integrale, fin dal momento della costituzione dell’ipoteca o del peso da parte del donatario.

Le conseguenze sono evidenti: 1) gli istituti di credito possono iscrivere ipoteca senza timore che essa venga “purgata” in caso di riduzione; 2) gli acquirenti da donatario non vedono il proprio acquisto esposto al rischio di liberazione forzosa dei beni; 3) il conflitto tra legittimario e terzi si sposta dal terreno della tutela reale a quello della tutela obbligatoria, con obbligo di corresponsione dell’integrazione per equivalente monetario.

Di conseguenza, nel nuovo art. 561 c.c. la liberazione del bene da pesi e ipoteche rimane solo per gli immobili restituiti in esito alla riduzione di legati ed entro i limiti dell’art. 2652, comma 1, n. 8), c.c. come riformulato. In tali casi, il bene rientra effettivamente nella massa ereditaria e deve essere reso libero da oneri.

Al contrario, per gli immobili oggetto di donazione, l’eventuale lesione della legittima, in conseguenza di pesi e ipoteche imposti sul bene donato, attribuisce al legittimario leso un credito compensativo nei confronti del donatario, senza travolgere i diritti dei terzi che su di esso abbiano fatto affidamento.

Nel regime anteriore alla riforma, l’art. 561 c.c. era improntato al principio di massima tutela del legittimario. Gli immobili restituiti in esecuzione della riduzione dovevano perciò essere riconsegnati liberi da ogni peso o ipoteca costituiti dal legatario o dal donatario, con un’unica eccezione: i pesi e le ipoteche imposti dal donatario restavano efficaci se la domanda di riduzione veniva proposta dopo venti anni dalla trascrizione della donazione.

Questo comportava che entro il ventesimo anno, i terzi (finanziatori, acquirenti, creditori ipotecari) non avevano alcuna stabilità, poiché la pretesa restitutoria del legittimario sottraeva i beni a qualsiasi vincolo. Oltre il ventesimo anno, i pesi e le ipoteche conservavano efficacia, ma solo se la domanda fosse stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione, con un meccanismo complesso e di difficile gestione pratica.

La disciplina non distingueva tra pesi imposti dal legatario e pesi imposti dal donatario: entrambi venivano eliminati dalla restituzione, salva la finestra dei venti anni riservata al donante. Questa impostazione si rivelava, tuttavia, sempre più incompatibile con le esigenze della circolazione degli immobili, in quanto generava incertezza nei trasferimenti di beni di provenienza donativa per un periodo di tempo piuttosto lungo e rendeva difficile la concessione di mutui e garanzie su tali beni.

Gli operatori del diritto avevano perciò cercato di fare ricorso agli strumenti più disparati, dai contratti di mutuo dissenso della donazione all’attivazione delle cd. polizze donazione sicura.

Con la riforma del 2025, quindi, il legislatore ha preferito abbandonare gradualmente l’efficacia reale a vantaggio di un modello obbligatorio-compensativo.

L’azione di riduzione nei confronti del donatario, anche quando accolta, non determina sic et simpliciter la caducazione del trasferimento, ma esclusivamente nei limiti in cui questa non incida sui diritti dei terzi determinando, in tal caso, l’insorgenza di un’obbligazione di compensazione a carico del donatario, parametrata al «minor valore» dei beni gravati e ai «limiti necessari per integrare la quota riservata».

Il principio dell’intangibilità della legittima viene così riformulato in chiave economico-patrimoniale. Ciò che deve restare intangibile non è più la quota materiale dei beni, ma il valore patrimoniale corrispondente.

La nuova formulazione dell’art. 561 c.c. sottolinea la stabilità dei pesi e delle ipoteche gravanti sui beni oggetto di donazione (non anche di legato, sebbene nei limiti di cui sopra), in contrapposizione con la normativa previgente secondo la quale, come visto sopra, la riduzione determinava la caducazione automatica di tali vincoli, senza alcuna distinzione tra donazioni e legati, con conseguente instabilità del mercato immobiliare e difficoltà di utilizzo del bene donato come garanzia reale.

Si passa così da un sistema fondato sull’inefficacia reale degli atti di disposizione a uno che tutela la continuità della garanzia reale: l’ipoteca iscritta sul bene donato, così come il vincolo di pegno o altra garanzia mobiliare, restano fermi anche dopo la riduzione.

Nel linguaggio civilistico, “peso” è un termine elastico che designa qualsiasi vincolo reale o limitazione della piena proprietà che incide sul valore o sulla libera disponibilità del bene.

Nel contesto dell’art. 561 c.c., il riferimento è ai pesi costituiti dal donatario o dai suoi aventi causa dopo la donazione e prima dell’azione di riduzione, ossia durante il periodo in cui il bene si trova nel suo patrimonio.

Dunque, per pesi vanno intesi, in senso ampio: - le servitù prediali costituite dal donatario (ad esempio servitù di passaggio, scarico, elettrodotto, ecc.); - i diritti reali di godimento minori come uso, abitazione o superficie; - i vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.; - le locazioni ultranovennali (che, pur non costituendo diritti reali, incidono in modo analogo sulla fruibilità e sul valore del bene); - altri oneri reali (ad esempio censi, rendite, obblighi perpetui). Sono “pesi”, quindi, tutte le situazioni giuridiche passive che limitano la pienezza del diritto di proprietà e ne riducono il valore economico ([8]).

L’obbligazione a carico del donatario nasce per effetto del vittorioso esercizio dell’azione di riduzione e si configura come debito di valore, determinato in misura corrispondente al minor valore del bene gravato da pesi o ipoteche. Quindi, se il bene è gravato da ipoteca e ciò ne riduce il valore di mercato, il legittimario non ottiene la cancellazione dell’ipoteca, ma riceve una integrazione in denaro corrispondente al valore della perdita subita.

Tuttavia, questa compensazione è limitata quantitativamente, come spiega la clausola successiva che, con la locuzione «nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata», introduce un limite sia quantitativo - poiché il legittimario non può pretendere più dell’integrazione effettiva della propria quota di riserva - che funzionale, in quanto la compensazione è ammessa solo se il pregiudizio deriva dal minor valore del bene e non da altre cause. La riduzione non mira più a ristabilire la piena proprietà reale del bene, ma solo a ripristinare in valore l’equilibrio economico violato, cosicché il legittimario non ha diritto a ottenere un vantaggio superiore al valore della sua legittima e la reintegrazione è proporzionale e quantitativamente determinata.

C’è però un’eccezione importante costituita dalla salvezza del disposto di cui al n. 1) dell’art. 2652, comma 1, c.c.

Tale disposizione disciplina la trascrizione della domanda di riduzione. Se il legittimario trascrive la sua domanda di riduzione prima che il donatario iscriva ipoteca o venda il bene, l’atto successivo non è opponibile al legittimario medesimo.

In tal caso, l’ipoteca o la vendita non restano efficaci contro il legittimario, sicché egli può pretendere la restituzione del bene libero da vincoli, come avveniva nel sistema tradizionale. In tutti gli altri casi (cioè se il legittimario non ha trascritto o lo ha fatto dopo), l’ipoteca resta e la sua tutela si riduce a un credito pecuniario di compensazione.

Il nuovo art. 561, comma 1, c.c. nell’affermare la stabilità dei pesi e delle ipoteche imposti dal donatario, fa salvo il disposto del n. 1) del comma 1 dell’art. 2652 c.c., il cui contenuto risulta ampliato a seguito della riforma, includendo, in tale previsione, anche le domande di riduzione delle donazioni che in precedenza rientravano nel n. 8) dell’articolo 2652 c.c.

Il rinvio all’art. 2652, n. 1), c.c. richiama il meccanismo generale di pubblicità delle domande giudiziali dirette a incidere su diritti reali immobiliari, con effetto prenotativo dalla data della domanda. In tal modo, la riforma riporta la domanda di riduzione nell’alveo di applicazione delle regole ordinarie di pubblicità, quale strumento di priorità e opponibilità tra situazioni giuridiche confliggenti. L’art. 2652, n. 1), c.c. codifica il principio prior in tempore, potior in iure: gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale retroagiscono alla data della domanda stessa, a condizione che la trascrizione della domanda giudiziale sia anteriore a quella dell’atto impugnato o del diritto del terzo.

Trasposto nell’ambito della riduzione delle donazioni, ciò significa che, se la domanda di riduzione è trascritta prima della vendita o dell’iscrizione ipotecaria, gli atti successivi non sono opponibili al legittimario, mentre, se l’alienazione o l’ipoteca sono anteriori, esse restano pienamente efficaci, e la riduzione potrà esplicare solo effetti obbligatori nei confronti del donatario.

Il rinvio all’art. 2652, n. 1), c.c. diviene così il «fulcro della continuità tra la tutela dei legittimari e la certezza dei traffici giuridici, perché mantiene ferma la regola di priorità che governa la pubblicità immobiliare e, pertanto, opera come un meccanismo di coerenza verticale, assicurando che l’intero impianto della riduzione venga ancorato al principio generale della pubblicità dichiarativa e prenotativa» ([9]).

Il coordinamento delle norme comporta, dunque, che: - il legittimario che intenda rendere opponibile la propria domanda è tenuto a provvedere tempestivamente alla trascrizione, la quale costituisce l’unico strumento per conservare la priorità rispetto agli atti dispositivi del donatario; - il terzo acquirente o mutuante, per parte sua, può confidare nell’efficacia delle pubblicità anteriori, sapendo che nessuna riduzione potrà travolgere il suo diritto se anteriore; - il notaio, infine, è tenuto a verificare la presenza di domande di riduzione trascritte e a informare le parti del relativo rischio, che non è più di caducazione reale, ma di responsabilità economica o compensativa.

La riforma amplia l’ambito oggettivo dell’art. 561 c.c. includendo, accanto agli immobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri, in relazione ai quali pesi e ipoteche restano efficaci per espressa previsione normativa, anche i beni mobili non iscritti in pubblici registri. La disposizione afferma espressamente che «restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri [...] e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni.».

Si tratta, come acutamente osservato ([10]), di una novità di non poco momento, che recepisce l’evoluzione delle garanzie mobiliari atipiche (pegno rotativo, cessione di credito in garanzia, leasing finanziario) e si coordina con la disciplina del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, cioè il cd. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La norma introduce una tutela uniforme, giacché tutte le garanzie costituite dal donatario restano valide, indipendentemente dal bene oggetto o dal tipo di pubblicità. L’azione di riduzione non incide più sul titolo di garanzia, ma produce un effetto economico di riequilibrio.

Nel sistema previgente, la tutela dei legittimari e la caducazione automatica delle garanzie operavano solo per i beni immobili o mobili registrati. I beni mobili non iscritti restavano, in linea di principio, esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 561 c.c. Con la riforma, il principio di efficacia delle garanzie viene esteso a tutte le categorie di beni, così da creare un regime unitario in materia di riduzione e circolazione.

Il legislatore ha, peraltro, tenuto conto della prassi contrattuale degli ultimi decenni, attraverso la quale sono stati introdotti strumenti di garanzia diversi dal pegno tradizionale. Si pensi, a titolo esemplificativo, al pegno rotativo o non possessorio (oggi disciplinato dal d.l. n. 59 del 2016 e dall’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 119 del 2023), alla cessione di credito in garanzia, al leasing finanziario con funzione di garanzia o, ancora, al sale and lease-back e al trust di garanzia.

Si tratta, in altri termini, di strumenti che ben possono essere costituiti dal donatario sui beni ricevuti, generando un conflitto tra il creditore garantito e i legittimari in caso di riduzione. La norma ora chiarisce che tali garanzie non vengono travolte dall’azione di riduzione, ma restano efficaci, così da tutelare l’affidamento del creditore garantito e assicurare la continuità dei rapporti finanziari e d’impresa.

Come si è visto, secondo il nuovo testo dell’art. 561 c.c., il donatario è dunque obbligato a «compensare in denaro» il legittimario in ragione del minor valore del bene donato a causa dei pesi e delle garanzie di cui abbia gravato il bene stesso.

Trattasi, all’evidenza, di un indennizzo da atto lecito, limitato per legge a «quanto necessario per integrare la quota di riserva», il cui calcolo è potenzialmente semplice a fronte della costituzione di diritti reali limitati e, invece, assai più complesso in ipotesi diverse (si pensi alla trascrizione di un accordo di rilievo urbanistico o all’iscrizione di un’ipoteca).

Per limitarci al caso più frequente - quello dell’ipoteca iscritta sul bene - si dovrebbe ritenere che il legittimario versi in una situazione assimilabile a quella del terzo acquirente del bene ipotecato. Come tale, ha senz’altro facoltà di pagare i creditori iscritti o di rilascia­re il bene o, ancora, di liberarli dall’ipoteca ai sensi degli artt. 2889 e segg. c.c. (art. 2858 c.c.). Al legittimario si applicherà l’art. 2866 c.c., che gli riconosce un’indennità contro il dante causa (qui, il donatario), da parametrare: a) in caso di pagamento ai creditori ipotecari (an­che in sede di purgazione dell’ipoteca), alla somma pagata, agli interessi e alle spese (art. 1486 c.c.); b) in caso di espropriazione o di rilascio del bene, a una somma pari a quella cui il donatario sarebbe tenuto ex art. 1483 c.c. (a tale somma il donatario sarà tenuto anche ove quella pagata ai creditori dal legittimario sia più elevata: cfr. art. 1486 c.c.) ([11]).

In definitiva, una delle principali novità apportate dal legislatore riguarda l’azione di restituzione del legittimario contro il donatario: il legittimario vittorioso in riduzione ottiene la restituzione del bene donato dal donatario ma gravato dai pesi e dalle ipoteche costituiti dal donatario. Per pesi si intendono i diritti reali o personali di godimento costituiti dal donatario, vincoli di natura urbanistica (convenzioni edilizie, atti d’obbligo), vincoli di indisponibilità (sequestri, pignoramenti). In considerazione del minor valore del bene donato che viene restituito dal donatario al legittimario, il donatario è obbligato a compensare in denaro il legittimario, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota di legittima.

La norma conferma che il legittimario ha diritto ad un valore, calcolato sull’asse ereditario con il procedimento di cui all’art. 556 c.c., e che in presenza di pesi che riducono il valore del bene restituito dal donatario, il valore della legittima sarà assicurato, in parte, dal valore dell’immobile restituito, e, per la differenza, dal “conguaglio in denaro” corrisposto dal donatario.

Si tratta di un obbligo indennitario ex lege, da adempiere in denaro, gravante sul donatario e a favore del legittimario, che presenta analogie con l’onere del terzo acquirente del bene di liberarsi dall’obbligazione di restituire in natura la cosa donata pagando l’equivalente in denaro (art. 563, comma 3, c.c.).

3. L’art. 562 c.c.: l’insolvenza del donatario.

L’art. 562 c.c., nel suo testo riformato, si colloca nel cuore del sistema della riduzione delle donazioni, disciplinando le conseguenze dell’insolvenza del donatario quando la restituzione del bene non sia più materialmente o giuridicamente possibile. La disposizione continua a fungere da norma di chiusura della sequenza operativa delineata dagli artt. 561 e 563 c.c. Mentre il primo individua i presupposti e gli effetti della riduzione, e il secondo regola il regime dei terzi acquirenti, l’art. 562 c.c. interviene nei casi in cui la reintegrazione della quota non sia più attuabile per insolvenza del donatario.

Il meccanismo della detrazione dalla massa ereditaria opera come criterio di correzione contabile: il valore della liberalità non recuperabile viene sottratto al valore complessivo del patrimonio ereditario, con la conseguenza di ridurre proporzionalmente la quota di legittima e quella disponibile.

La rubrica dell’art. 562 c.c., rimasta invariata, continua a riferirsi all’insolvenza del solo donatario. Tuttavia, non è mancato in dottrina chi ha ritenuto che la norma dovesse trovare applicazione anche in relazione ai legatari e agli eredi. In realtà, si è osservato che la norma ha deliberatamente ristretto l’ambito di applicazione soggettivo escludendo eredi e legatari dal momento che il perimento, così come l’alienazione (stando al testo ante riforma), non è atto ad essi imputabile almeno fino all’apertura della successione, cosicché il bene che non è più nel patrimonio del de cuius è da considerare perso per fatto ad esso stesso imputabile. Infatti, fino al momento dell’apertura della successione eredi e legatari non vantano, diversamente dal donatario, alcun diritto. Inoltre, sono irrilevanti le vicende successive all’apertura della successione che si ritiene debbano essere sopportate dal legittimario.

Altro elemento rimasto invariato è il presupposto applicativo dell’art. 562 c.c., ovvero che il perimento derivi da causa imputabile allo stesso donatario. Se il perimento non è imputabile al donatario il valore della cosa donata non viene conteggiato ai fini del calcolo della disponibile e quindi della legittima; viceversa, ove il perimento sia imputabile al donatario, il valore viene conteggiato e quindi ci si pone il problema dell’insolvenza del donatario, ovvero su chi debba gravare detto rischio, problema a cui la norma in commento offre la soluzione suddetta.

L’art. 562 c.c. prevede che, in tal caso, il valore della donazione non recuperabile venga detratto dalla massa ereditaria (cioè, più precisamente, dal cd. “donatum”), determinando una proporzionale diminuzione sia della quota di legittima sia della quota disponibile. La conseguenza è che l’insolvenza del donatario non comporta un pregiudizio esclusivo per il legittimario, ma una riduzione complessiva della base di calcolo su cui si determinano le rispettive quote. In tal modo, il legislatore ha voluto distribuire equamente gli effetti negativi dell’insolvenza, evitando che il peso economico ricada unicamente su una delle parti coinvolte.

Il legittimario conserva comunque un diritto di credito nei confronti del donatario insolvente, corrispondente alla differenza tra la quota di legittima calcolata sulla massa originaria e quella rideterminata a seguito della detrazione del valore della donazione non recuperata.

Parimenti, i donatari antecedenti mantengono un diritto di regresso nei confronti del donatario insolvente per la parte di legittima che, in applicazione della norma, sia stata posta a loro carico. In tal modo, il sistema preserva un equilibrio complessivo fra i soggetti coinvolti nella successione e garantisce una ripartizione proporzionata delle perdite.

Va inoltre precisato che la disposizione opera indipendentemente dalla natura dell’oggetto della donazione, trovando applicazione anche nel caso di beni fungibili o di somme di denaro.

Con la riforma del 2025, il legislatore ha mantenuto invariato il nucleo strutturale della disposizione, ma ne ha ampliato l’ambito applicativo, introducendo un rinvio espresso ai nuovi artt. 561 e 563 c.c. Inoltre, il dato più significativo e, al contempo, maggiormente rivelatore dell’orientamento seguito dal legislatore, consiste nell’eliminazione dell’inciso che nel testo previgente prevedeva l’ipotesi in cui «la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l’acquirente». Tale inciso costituiva il riflesso naturale di un sistema fondato sulla possibilità di ottenere la restituzione del bene, mediante un’azione che poteva essere esercitata anche nei confronti dell’avente causa del donatario, entro i limiti temporali e con le garanzie delineate dall’art. 563 c.c. nella sua originaria formulazione. Di conseguenza, occorreva disciplinare il caso patologico in cui, pur essendovi stata la lesione della legittima, il bene non fosse recuperabile dal terzo interessato, sia perché protetto dalle regole della pubblicità immobiliare, sia perché titolare di una posizione giuridica che l’ordinamento riteneva meritevole di prevalenza.

La riforma del 2025 ribalta completamente questa prospettiva. Il legislatore ha abbandonato la logica della tutela reale e ha, quindi, reputato superfluo mantenere un inciso che presupponeva la possibilità della restituzione contro il terzo acquirente. Nella nuova disciplina, infatti, la restituzione reale non costituisce più un rimedio previsto contro il terzo acquirente: i pesi e le garanzie costituiti dal donatario restano stabilmente efficaci, e gli atti di alienazione compiuti dal donatario non possono più essere rimessi in discussione, salvo il solo limite rappresentato dal principio di anteriorità della trascrizione. Ne deriva che non esiste più uno scenario in cui la restituzione «non può essere richiesta contro l’acquirente»: semplicemente l’acquisto del terzo rimane efficace. In altri termini, come acutamente osservato, la norma «non disciplina più l’eccezione, perché l’eccezione è diventata la regola» ([12]).

Il legislatore non si limita a sopprimere l’inciso, ma introduce un nuovo rinvio agli artt. 561, comma 1, secondo periodo, e 563 c.c. Nel primo caso, viene richiamata la disposizione che sancisce la stabilità dei pesi e delle ipoteche costituiti dal donatario sul bene donato, i quali non possono più essere eliminati in conseguenza della restituzione. Nel secondo caso, si fa rinvio alla norma che esclude ogni possibilità di agire in via reale nei confronti degli aventi causa del donatario, sostituendo tale rimedio con una responsabilità esclusivamente patrimoniale, modulata secondo il beneficio ricevuto e secondo la natura onerosa o gratuita dell’acquisto.

Questo rinvio dunque chiarisce che l’art. 562 c.c. interviene ogniqualvolta la restituzione sia giuridicamente impossibile in virtù dei nuovi principi fissati dalla riforma. Non si tratta più di un’ipotesi particolare, ma dell’intero contesto in cui l’azione di riduzione viene esercitata. La norma opera quando il bene non è recuperabile né in natura né mediante obbligazioni reintegrative a carico degli aventi causa e quando il donatario stesso non è in grado di assolvere all’obbligo di compensazione che grava anzitutto a suo carico e, in secondo luogo, a carico del suo avente causa a titolo gratuito, come previsto dall’art. 563 c.c. post riforma.

L’insolvenza del donatario, che nel testo previgente rappresentava un evento raro e residuale, assume nella nuova disciplina una valenza centrale. Poiché il donatario è oggi il primo responsabile della reintegrazione patrimoniale del legittimario, la sua incapienza determina l’impossibilità di assicurare la piena tutela mediante il meccanismo compensativo e impone il ricorso alla soluzione coniata dal sistema: la detrazione dalla massa ereditaria del valore non recuperabile. Tale detrazione, a sua volta, non costituisce più un’eccezione né una soluzione estrema, ma la conseguenza naturale dell’abbandono del modello reale e dell’adozione di un sistema costruito interamente sul valore economico delle posizioni soggettive. La regola secondo cui «il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria» assume così una funzione equilibratrice: evita che il mancato recupero del bene o del suo valore ricada solo sul legittimario, ma distribuisce l’effetto economico su tutti gli eredi proporzionalmente alle loro quote, ricostruendo la massa di calcolo in modo aderente alla realtà economica. In questo modo, la riduzione continua a perseguire la sua finalità tipica, ma si adatta alla struttura creditoria della legittima e all’esigenza di stabilità dei traffici giuridici.

Rimane infine immutata la clausola che tutela i creditori del legittimario e i donatari anteriori, i quali conservano intatte le loro ragioni di credito nei confronti del donatario insolvente. Poiché il legittimario diviene titolare di un vero e proprio diritto di credito da reintegrazione, i suoi creditori devono poter contare sulla permanenza delle azioni verso il donatario; parimenti, i donatari anteriori non possono essere pregiudicati dall’insolvenza del donatario successivo, la quale deve restare confinata nell’ambito della responsabilità patrimoniale di quest’ultimo.

Complessivamente, l’art. 562 c.c. si presenta come una norma profondamente trasformata: non più un’eccezione alla regola della restituzione reale, ma l’ultimo segmento di un sistema di tutela obbligatoria del legittimario, finalizzato alla stabilità degli atti di disposizione compiuti dal donatario. Il riferimento ai casi di cui all’art. 561, comma 1, secondo periodo, c.c. e all’art. 563 c.c., consente di comprendere nel perimetro dell’impossibilità di restituzione anche le ipotesi in cui la tutela del legittimario si traduca esclusivamente in un diritto di credito compensativo, anziché in un recupero reale del bene.

Il legislatore ha voluto, così, coordinare la norma con il nuovo assetto sistematico, giacché: - l’impossibilità di restituzione non deriva più solo da eventi materiali (perimento del bene), ma anche da ragioni strutturali del sistema, cioè dal principio di stabilità delle garanzie e delle alienazioni introdotto dagli articoli precedenti; - l’insolvenza del donatario, che nel vecchio sistema era evento eccezionale e patologico, rappresenta la soglia di arresto della tutela reale e il punto di innesco della compensazione economica e della detrazione dalla massa.

Il richiamo al comma 1, secondo periodo, dell’art. 561 c.c. è funzionale a chiarire che, qualora il bene donato sia stato gravato da ipoteca o da altro peso, la tutela del legittimario non può più consistere nella richiesta di restituzione, ma si esercita tramite l’obbligo di compensazione in denaro. Allo stesso modo, il rinvio all’art. 563 c.c. riguarda le ipotesi in cui il donatario abbia alienato a terzi il bene oggetto di donazione. In tal caso, la riduzione non pregiudica i terzi acquirenti, ma impone al donatario (o, in caso di insolvenza, all’avente causa a titolo gratuito) di compensare i legittimari in misura corrispondente alla lesione subita.

Inoltre, introduce per la prima volta, un obbligo di compensazione in capo all’avente causa a titolo gratuito dal donatario in caso di insolvenza di quest’ultimo. In questo modo, l’art. 562 c.c. si coordina perfettamente con il nuovo assetto del sistema, in cui la reintegrazione reale è sostituita dalla reintegrazione patrimoniale, e il diritto del legittimario si configura come credito compensativo piuttosto che come diritto reale alla restituzione. La sostituzione dell’inciso «se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l’acquirente» con il nuovo riferimento ai casi previsti dagli artt. 561 e 563 c.c. segna la definitiva estinzione del nesso concettuale tra azione di riduzione e azione di restituzione.

Nel sistema previgente, l’art. 562 c.c. costituiva il punto di raccordo tra la fase personale (riduzione nei confronti del donatario) e quella reale (restituzione nei confronti dell’acquirente). Con la riforma, tale collegamento viene meno, perché la restituzione non rappresenta più la conseguenza naturale della riduzione: il legittimario non recupera in ogni caso il bene, ma ottiene una somma di denaro corrispondente al valore della lesione.

L’intervento normativo produce così una semplificazione logico-sistematica: - l’azione di riduzione resta una sola, con contenuto esclusivamente economico; - viene meno la necessità di una fase ulteriore di esecuzione reale; - si elimina il rischio di sovrapposizione tra la tutela dei legittimari e i diritti dei terzi acquirenti.

Sul piano applicativo, la nuova formulazione dell’art. 562 c.c. comporta un alleggerimento degli oneri di verifica e controllo nella prassi contrattuale e notarile.

Nel regime previgente, infatti, l’accertamento dell’esistenza di donazioni pregresse era indispensabile per valutare la stabilità dell’acquisto o della garanzia ipotecaria. Oggi, invece, la possibile riduzione non incide più sull’efficacia reale degli atti di disposizione, ma si traduce in un rischio esclusivamente patrimoniale, limitato alla solvibilità del donatario.

In passato l’art. 562 c.c. stabiliva che, nel caso di perimento della cosa donata per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o nel caso di impossibilità di chiedere la restituzione della cosa al terzo acquirente, il valore della donazione “irrecuperabile” si detraesse dalla massa formata in esito alla riunione fittizia, in ipotesi di insolvenza del do­natario, così ripartendo il rischio dell’insolvenza tra il legittimario e i donatari anteriori. Oggi la norma richiama, più in generale, tutte le ipotesi in cui il bene è stato gravato di pesi o di garanzie o è stato fatto oggetto di atti dispositivi, fermo il resto della previsio­ne normativa.

Ci si può chiedere se l’espressione “insolvenza del donatario” vada intesa nel senso di ricomprendere anche l’insolvenza dei terzi aventi causa a titolo gratuito per la somma di denaro (potenzialmente non pari all’intero credito verso il donatario) di cui costoro ri­sultino debitori ai sensi dell’art. 563 c.c. oppure se, al contrario, in caso di insolvenza del donatario il legittimario possa immediatamente agire nei confronti dei donatari anterio­ri (impregiudicate le sue ragioni, e le ragioni degli stessi donatari anteriori, nei confronti del terzo avente causa).

Appare preferibile la lettura estensiva della norma, intendendo l’“insolvenza del donatario” come insolvenza di tutti i soggetti in prima battuta coinvolti (il donatario e, per il credito sussistente nei loro confronti, gli eventuali terzi aventi causa a titolo gratu­ito). Del resto, la pretesa contro i donatari anteriori è eccezionale, penalizzando soggetti che hanno un’aspettativa fortemente qualificata alla stabilità della loro donazione e ne­cessariamente viene scavalcata da quella verso i terzi aventi causa a titolo gratuito, la cui insolvenza è dunque presupposto dell’azione verso i donatari precedenti.

La conversione del diritto alla legittima in un diritto di credito, peraltro non del tutto estranea al diritto previgente, diviene oggi assai più comune. Se in passato essa era confinata al caso di perimento della cosa per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa e alle (più o meno rare) ipotesi in cui il legittimario non poteva chiedere la restituzione al terzo acquirente, oggi si estende a tutti i casi di alienazione da parte del donatario del bene donatogli (direttamente).

Ciò porta inevitabilmente con sé la necessità di individuare, in tali ipotesi, strumen­ti di tutela del legittimario volti a evitare abusi nei suoi confronti: e, poiché non si può più ricorrere all’opponibilità reale della tutela del legittimario, è inevitabile concentrare l’attenzione sugli istituti previsti a tutela della garanzia patrimo­niale generica.

Centrale diviene quindi il riferimento all’azione revocatoria (artt. 2901 e segg. c.c.). A fronte di un atto dispositivo del donatario, che in un solo momento declassa la legittima in un diritto di credito e diminuisce la ga­ranzia patrimoniale del donatario, non vi sarebbe ragione per negare tale rimedio, sia quando il donante è ormai defunto, sia prima della sua morte ([13]).

La tesi rischia, ovviamente e per certi versi, di rendere più instabile la circolazione dei beni di provenienza donativa. Al contempo, però, secondo la dottrina propugnante il rischio non andrebbe enfatizzato, giacché quan­do la revocatoria è esperita durante la vita del donante il legittimario si troverà di fronte a scogli probatori non indifferenti (anzi, sostanzialmente insuperabili), dovendo dimo­strare sia il pregiudizio arrecatogli (in relazione, tra l’altro, alla presumibile entità della sua quota di riserva, nonché del relictum del donante e del donatum dopo il negozio a favo­re del donatario-alienante), sia la preordinazione dolosa dell’atto da parte del donatario-disponente (e la partecipatio fraudis del terzo acquirente a titolo oneroso). Il che, se da un lato priva di protezione il legittimario, dall’altro lato evita che la ri­forma corra il rischio di un eccessivo depotenziamento ([14]).

4. L’art. 563 c.c.: gli aventi causa dal donatario.

La riforma del 2025 ha completamente riformulato il testo dell’art. 563 c.c. Il mutamento è percepibile già dalla rubrica che da «Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione» è divenuta «Effetti della riduzione della donazione». Non si tratta di una mera scelta lessicale, ma della manifestazione di un cambio di paradigma: la disciplina della riduzione delle donazioni non è più costruita attorno a un rimedio di tipo restitutorio e reale, ma attorno a un meccanismo compensativo di natura obbligatoria, che trasforma il contenuto stesso della tutela del legittimario.

Nel sistema previgente, l’art. 563 c.c. costituiva «l’epicentro dell’instabilità dei beni di provenienza donativa» ([15]). La norma, nel suo impianto originario, consentiva al legittimario vittorioso nell’azione di riduzione di agire anche contro gli aventi causa dal donatario, entro venti anni dalla trascrizione della donazione. Tale previsione, combinata con gli effetti retroattivi della riduzione e con l’effetto purgativo di cui all’art. 561 c.c., faceva sì che il bene donato potesse essere reclamato in restituzione anche presso un terzo acquirente, determinando una situazione di perenne precarietà circolatoria. Il sistema garantiva formalmente il legittimario, ma comprimeva di fatto la sicurezza giuridica e disincentivava l’utilizzo della donazione come strumento di pianificazione patrimoniale.

La riforma del 2025, recependo gli orientamenti dottrinali e le istanze provenienti dalla prassi notarile e bancaria, ha scelto di rovesciare tale prospettiva. L’intervento legislativo ha abbandonato la concezione “reale” della riduzione, sostituendola con un modello a prevalente contenuto patrimoniale, fondato sull’idea che la tutela del legittimario non debba più incidere direttamente sulla circolazione dei beni, ma garantire un riequilibrio economico proporzionato e sostenibile. L’attenzione del legislatore si sposta dunque dagli strumenti di restituzione a quelli di compensazione, giacché la riduzione non travolge più i diritti dei terzi, ma genera un’obbligazione di valore a carico del donatario e, nei limiti del vantaggio conseguito, dei suoi aventi causa.

Come efficacemente osservato, l’espressione “Effetti della riduzione della donazione” «descrive efficacemente questa mutazione. Non si parla più di “azione contro” i terzi, ma di “effetti” della riduzione, a significare che la tutela non si esprime più in termini di aggressione reale, bensì di regolazione patrimoniale delle conseguenze economiche dell’atto lesivo. La riduzione non è più un rimedio demolitorio, bensì un meccanismo riequilibratore, che opera in chiave di proporzionalità e secondo un ordine di responsabilità progressiva» ([16]).

La norma si articola in tre proposizioni fondamentali: 1) la riduzione non pregiudica i terzi acquirenti, purché il loro acquisto sia stato trascritto prima della trascrizione della domanda di riduzione; 2) il donatario resta obbligato a compensare in denaro i legittimari per la quota lesa; 3) in caso di insolvenza del donatario, la responsabilità si estende all’avente causa a titolo gratuito, ma limitatamente al vantaggio economico ricevuto.

Nel testo previgente, la norma disciplinava l’azione esperibile dal legittimario contro i terzi aventi causa dal donatario, prevedendo che, qualora la riduzione fosse stata pronunciata contro il donatario e non fossero ancora trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario potesse chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili donati, dopo aver escusso i beni del donatario.

L’azione doveva essere proposta secondo l’ordine cronologico delle alienazioni, cominciando dall’ultima, e poteva riguardare anche i beni mobili, con la sola tutela del possesso di buona fede.

Il sistema si completava con la possibilità, per il terzo acquirente, di liberarsi dall’obbligo di restituzione in natura mediante il pagamento dell’equivalente in denaro e con l’istituto dell’opposizione alla donazione, che permetteva ai legittimari di sospendere il decorso del termine ventennale per l’esercizio dell’azione di restituzione.

Il bene donato rimaneva per vent’anni in una condizione di “instabilità legale”, suscettibile di essere rivendicato dal legittimario vittorioso.

Con la riforma, questa impostazione è stata radicalmente superata. Oggetto della norma non è più l’azione contro i terzi, ma la definizione degli effetti economici della riduzione, in chiave compensativa. Il comma 1 del nuovo testo dell’art. 563 c.c. afferma un principio di portata generale, che sancisce definitivamente il tramonto del principio di retroattività reale: «La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati».

La riduzione, in altri termini, non produce più effetti reali e non incide sulla posizione dei terzi aventi causa, i quali restano pienamente protetti, salvo il caso eccezionale in cui il legittimario abbia trascritto la propria domanda di riduzione prima dell’alienazione. In questo unico caso, l’art. 2652, n. 1), c.c. conserva la sua funzione di regola di priorità temporale, consentendo al legittimario di opporre la domanda di riduzione al terzo. L’effetto dell’azione si esaurisce in un diritto di credito del legittimario nei confronti del donatario, limitato all’importo necessario a reintegrare la quota di riserva. Il bene donato resta definitivamente nella sfera giuridica dell’acquirente o del creditore ipotecario, mentre il legittimario ottiene la tutela patrimoniale compensativa.

Il sistema si fonda, quindi, su un principio di responsabilità patrimoniale progressiva: - il donatario risponde primariamente, nei limiti della sua solvibilità; - l’avente causa a titolo gratuito (ad esempio, un ulteriore donatario) risponde in via sussidiaria, ma solo «nei limiti del vantaggio conseguito»; - i terzi aventi causa a titolo oneroso restano integralmente immuni da pregiudizio. Ne risulta una tutela proporzionata e razionale, in cui la legittima viene garantita senza pregiudicare la stabilità delle transazioni economiche.

La tutela del legittimario, dunque, si arresta di fronte alla pubblicità immobiliare: il terzo che ha acquistato sulla base di una trascrizione anteriore è immune da pretese restitutorie.

Tale soluzione, già ampiamente auspicata dalla dottrina notarile e dalla prassi bancaria, garantisce la certezza dei traffici giuridici e l’ipotecabilità piena dei beni donativi, eliminando l’ombra ventennale che gravava sulle donazioni.

La riforma sostituisce integralmente il rimedio restitutorio con un obbligo di compensazione in denaro a carico del donatario. Il comma 1 infatti prosegue affermando che resta: «... fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata».

La clausola «nei limiti in cui è necessario» introduce una proporzionalità quantitativa, giacché il donatario è tenuto a compensare solo nella misura necessaria a reintegrare la legittima effettivamente lesa, non oltre.

L’obbligazione ha natura legale e di valore e trova la propria fonte diretta nella legge e nella pronuncia di riduzione. Essa non implica un trasferimento del bene né una revoca dell’atto donativo, ma esclusivamente la nascita di un diritto di credito a favore del legittimario. Trattasi di obbligazione indennitaria e non risarcitoria: il donatario non è colpevole di un illecito, ma è tenuto a ripristinare l’equilibrio patrimoniale turbato dalla liberalità realizzata dal de cuius.

Secondo la disciplina previgente, il terzo che avesse acquistato dall’erede o dal legatario poteva evitare la restituzione in natura del bene soggetto a riduzione in due modi: da un lato, attraverso la preventiva escussione del patrimonio del beneficiario della liberalità (erede o legatario), la quale - se fruttuosa - consentiva di soddisfare integralmente il legittimario senza incidere sul bene trasferito; dall’altro, mediante il pagamento al legittimario dell’equivalente monetario corrispondente alla lesione, stabilendo così una forma di responsabilità sostitutiva del terzo.

L’art. 563 c.c. nuovo testo, tuttavia, non riproduce tali meccanismi. Nel prevedere una disciplina speciale a favore dei terzi acquirenti dal donatario, esso non estende al terzo acquirente dall’erede o dal legatario le medesime forme di protezione. Ne deriva un effetto di regressione: per gli acquisti successivi a disposizioni testamentarie lesive, il terzo tornerebbe a essere esposto al rischio della restituzione in natura senza alcuna possibilità di evitarla, anche in caso di trascrizione del proprio titolo anteriormente alla domanda di riduzione.

La mancata estensione del meccanismo di salvaguardia, infatti, comporta che il legittimario, trascritta tempestivamente la domanda entro il triennio, possa sempre pretendere la reintegrazione in natura, indipendentemente dalla solvibilità dell’erede o del legatario e dalla disponibilità del terzo a corrispondere l’equivalente monetario. In tale ipotesi, quindi, la tutela reale viene nuovamente in rilievo con tutta la sua prepotenza, sebbene entro limiti temporali più ristretti.

Questo mutamento non è secondario, in quanto determina una perdita di affidabilità del bene proveniente da successione testamentaria potenzialmente lesiva, aumentando l’incertezza dei terzi, ostacolando l’accesso al credito e introducendo una disparità di trattamento difficilmente giustificabile rispetto ai beni di provenienza donativa, per i quali la riforma prevede specifiche protezioni ([17]).

Il secondo periodo introduce una novità assoluta, stabilendo che: «Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito».

La norma costruisce una catena di responsabilità progressiva, in cui il centro dell’obbligazione resta il donatario, ma in caso di sua insolvenza l’obbligo si propaga al soggetto che abbia beneficiato di una liberalità successiva (ad esempio, un sub-donatario o un erede del donatario). L’avente causa risponde solo nei limiti del vantaggio economico effettivamente conseguito, secondo un criterio di proporzionalità che traduce il principio dell’indeclinabilità dell’arricchimento ingiustificato nella sfera delle liberalità.

Ciò significa che, a differenza di quanto accadeva in passato, l’avente causa a titolo gratuito non deve restituire il bene ricevuto, ma solo corrispondere il valore dell’arricchimento derivato dalla catena donativa. La ratio è duplice: evitare che la gratuità dell’acquisto costituisca un mezzo per eludere la reintegrazione della legittima, ma al tempo stesso limitare la responsabilità del secondo donatario al vantaggio effettivamente ricevuto. In altri termini, se il primo donatario non è in grado di versare l’importo dovuto ai legittimari, questi potranno agire contro chi abbia ricevuto il bene a titolo gratuito, ma soltanto nei limiti del valore che il bene rappresenta per costui.

Si tratta di una responsabilità sussidiaria e limitata, che bilancia l’esigenza di tutela del legittimario con quella di certezza del diritto, evitando che l’azione di riduzione possa riverberarsi illimitatamente sui terzi. La responsabilità per equivalente si arresta qui: nessuna estensione è prevista nei confronti degli aventi causa a titolo oneroso, che restano completamente immuni da pretese restitutorie o compensative, anche laddove abbiano acquistato conoscendo la provenienza donativa.

Il terzo periodo estende il principio di equivalenza anche ai beni mobili, affermando che «Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690».

La disposizione uniforma il regime dei beni mobili (sia registrati che non registrati) e immobili, superando la dicotomia che nel sistema previgente distingueva la sorte dei beni mobili registrati e di quelli non registrati. L’unico limite resta quello derivante dal sistema della pubblicità mobiliare (art. 2690 c.c.), che preserva la priorità degli atti regolarmente iscritti.

Questa armonizzazione conferma la volontà del legislatore di estendere il principio di stabilità della circolazione a tutti i beni, recependo le esigenze del mercato e coordinandosi con la disciplina delle garanzie mobiliari non possessorie.

Una delle conseguenze più significative della riscrittura dell’art. 563 c.c. è la scomparsa del termine ventennale e della figura dell’atto di opposizione alla donazione. La sua soppressione è coerente con la nuova struttura della norma: non essendovi più un’azione reale contro i terzi, viene meno la necessità di conservare nel tempo la possibilità di aggredire il bene.

L’intero sistema oggi risulta affidato esclusivamente al meccanismo della trascrizione della domanda di riduzione, quale strumento di tutela effettiva e pubblicità opponibile ai terzi. Inoltre, poiché la riduzione non produce più effetti reali nei confronti dei terzi, non sussiste più la necessità di limitare temporalmente la possibilità di agire nei confronti dei terzi acquirenti.

La tutela del legittimario si esercita unicamente in sede obbligatoria, mediante la compensazione in denaro, con conseguente eliminazione di una delle principali fonti di incertezza che avevano storicamente ostacolato la circolazione dei beni donativi e con evidenti riflessi positivi sulla stabilità del mercato immobiliare e sull’accesso al credito garantito da ipoteca su beni donati.

Dal punto di vista operativo, la riscrittura dell’art. 563 c.c. produce effetti profondi sulla prassi contrattuale e sul ruolo del notaio:

- eliminazione del rischio di caducazione, in quanto la provenienza donativa non costituisce più causa di instabilità del titolo, potendosi liberamente vendere e ipotecare i beni donati;

- valorizzazione della trascrizione, giacché la trascrizione tempestiva della domanda di riduzione diventa l’unico presidio di opponibilità per il legittimario;

- effetti sulla prassi bancaria, in quanto gli istituti creditizi possono accettare beni di provenienza donativa come garanzia ipotecaria, con piena sicurezza giuridica, venendo meno ogni rischio di cancellazione dell’ipoteca per effetto dell’azione di riduzione.

5. La trascrizione delle domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima (art. 2652, n. 8, c.c.). 

Il n. 8) dell’art. 2652 c.c., nella disciplina previgente alla riforma, costituiva l’anomalia più marcata dell’intero sistema delle domande giudiziali soggette a trascrizione, perché introduceva una deroga profonda al principio cardine del n. 1): la priorità delle trascrizioni. È una norma che si comprende solo se la si legge come punto di intersezione tra pubblicità immobiliare e tutela reale della legittima, nella sua versione originaria.

Secondo il testo previgente, se la domanda di riduzione era trascritta entro dieci anni dall’apertura della successione, la sentenza di accoglimento: - prevaleva sempre, anche contro i terzi che avevano trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda; - travolgeva i sub-acquirenti dal donatario o dal beneficiario testamentario, anche se “primi trascriventi”; - operava dunque in deroga radicale al criterio dell’anteriorità della trascrizione.

In altri termini, entro il decennio la trascrizione del titolo del terzo non rilevava affatto: il legittimario che avesse trascritto la domanda di riduzione entro dieci anni dalla morte poteva ottenere la restituzione del bene anche da chi aveva acquistato molto prima e aveva correttamente trascritto il proprio acquisto. Il legislatore aveva così voluto assicurare al legittimario la possibilità di avvalersi pienamente del termine prescrizionale decennale per esperire sia la riduzione sia la restituzione.

Il n. 8) dell’art. 2652 c.c. previgente rappresentava un caso limite nella disciplina pubblicitaria, in quanto il terzo acquirente dal donatario o dal legatario, pur essendo primo trascrivente e pur avendo contrattato con un soggetto indicato nei registri come titolare, poteva perdere il bene in forza della sola proposizione di una domanda di riduzione nei tempi giusti da parte del legittimario. La tutela del terzo riprendeva vigore solo oltre il decennio e a condizione che l’acquisto fosse a titolo oneroso e fosse stato trascritto prima della domanda giudiziale di riduzione.

La buona fede, invece, non era richiesta. Il legislatore era consapevole della difficoltà per il terzo di valutare se la disposizione fosse o meno lesiva e non pretendeva un’indagine soggettiva sulla consapevolezza dell’altrui lesione.

La disciplina del n. 8) si innestava su quella dell’art. 563 c.c., che regolava l’azione di restituzione contro gli aventi causa dal donatario. La prassi applicativa e la giurisprudenza avevano evidenziato una tensione in quanto occorreva stabilire se la tutela del terzo sub-acquirente derivasse dal n. 8) dell’art. 2652 c.c. (priorità della trascrizione della domanda), oppure dall’art. 563 c.c. (priorità della trascrizione del titolo dell’acquirente, ed eventualmente del decorso del ventennio).

Le soluzioni non erano univoche. In alcuni casi si riteneva che il terzo potesse avvalersi dell’art. 563 c.c. solo se aveva trascritto prima della domanda; in altri, che l’art. 563 c.c. operasse autonomamente, senza subordinazione all’art. 2652 c.c.

Il risultato era una sovrapposizione opaca di discipline, nella quale l’effetto reale della riduzione continuava a prevalere, ma con margini applicativi difficili da delimitare.

La riforma del 2005 non toccò l’art. 2652, n. 8), c.c. ma intervenne sugli artt. 561, 562 e 563 c.c. Essa introdusse limiti temporali alla restituzione (ventennio dalla donazione, salvo opposizione); impose che ipoteche e pesi restassero efficaci oltre tale termine, con obbligo del donatario di versare un conguaglio compensativo; introdusse altresì l’opposizione stragiudiziale alla donazione, da rinnovare ogni vent’anni.

Pur con tali interventi, il n. 8) dell’art. 2652 c.c. rimaneva espressione della struttura originaria. La riduzione della donazione (o del legato) continuava a poter colpire i terzi entro il decennio, indipendentemente dalle verifiche compiute nei registri.

La giurisprudenza aveva chiarito che il n. 8) non si limitava a replicare la funzione prenotativa comune alle altre domande soggette a trascrizione, ma aggiungeva una forma di tutela di diritto sostanziale, giacché la sentenza di riduzione, trascritta entro dieci anni dalla successione, era opponibile al terzo finanche nel caso in cui il suo acquisto fosse stato trascritto anteriormente alla domanda di riduzione medesima ([18]).

Si trattava di una forma di “super-opponibilità” della riduzione, che scavalcava il regime dell’anteriorità e sacrificava stabilmente il principio di continuità delle trascrizioni.

Il n. 8) poggiava sull’idea - tipica del sistema codicistico del 1942 - che il legittimario avesse diritto alla cosa e non solo al suo valore, e che la lesione della legittima comportasse la reintegrazione reale del patrimonio ereditario. La conseguenza era che, entro dieci anni dall’apertura della successione, ciò che era stato donato o lasciato con legato poteva essere sottratto al terzo e restituito ai legittimari.

La riforma del 2025 cancella radicalmente questa impostazione. La riduzione delle donazioni è trasferita nel n. 1) dell’art. 2652 c.c. (con effetto meramente obbligatorio). Il n. 8) dell’art. 2652 c.c. sopravvive solo per le disposizioni testamentarie, con un termine ridotto a tre anni, e con tutela limitata ai soli terzi acquirenti a titolo oneroso. In altre parole, la norma perde la sua funzione originaria di difesa estrema della legittima e diventa una forma residuale di tutela reale riferita alle sole fattispecie degli acquisti a titolo oneroso dall’erede o dal legatario.

La riforma del 2025 svuota il n. 8 della sua funzione originaria, lo ridimensiona e lo limita alle sole disposizioni testamentarie: ciò segna il definitivo superamento della concezione reale della tutela della legittima e il passaggio a un modello incentrato sulla stabilità degli acquisti e sulla responsabilizzazione patrimoniale del beneficiario piuttosto che sulla restituzione dei beni.

La scelta più significativa della riforma è l’inserimento, nel n. 1) dell’art. 2652 c.c., delle domande di riduzione delle donazioni. Il principio ora è lineare: la sentenza che accoglie la domanda di riduzione delle donazioni non pregiudica i terzi che abbiano trascritto il loro acquisto prima della trascrizione della domanda stessa.

Nessun termine massimo, nessuna finestra temporale autonoma: la tutela dei terzi si fonda esclusivamente sulla priorità della pubblicità. È la «conferma della “normalizzazione” della donazione nel traffico giuridico, coerentemente con il nuovo art. 561 c.c., che abbandona definitivamente l’effetto reale della riduzione e protegge la permanenza di pesi e ipoteche costituiti dal donatario».

Ne deriva che la donazione è ora un atto tra vivi pienamente stabile e la riduzione non comporta più restituzione reale né caducazione dei diritti del terzo. La pubblicità opera con regole ordinarie: chi trascrive prima è preferito. La provenienza donativa non incide più sulla commerciabilità del bene. Il credito del legittimario nasce solo come pretesa patrimoniale nei confronti del donatario.

Parallelamente, il n. 8) dell’art. 2652 c.c. viene interamente riscritto. Eliminata la riduzione delle donazioni, esso si occupa ora unicamente delle domande di riduzione delle disposizioni testamentarie. In questo ambito, permane una tutela di tipo reale: il legatario può essere chiamato a restituire il bene oggetto del legato, e, di conseguenza, la logica pubblicitaria conserva una propria autonomia rispetto alla trascrizione delle domande di cui al n. 1) dello stesso art. 2652 c.c.

Nondimeno, il legislatore riduce in modo drastico la durata dell’instabilità: non più dieci anni, ma tre anni dall’apertura della successione. Se la trascrizione della domanda avviene oltre tale termine, la sentenza che la accoglie non pregiudica i terzi acquirenti a titolo oneroso dall’erede o dal legatario.

La scelta risponde a un’esigenza duplice. Da un lato, si riconosce che il bene oggetto di disposizione testamentaria non ha ancora circolato in vita e può quindi essere ancora coinvolto da un conflitto successorio; dall’altro lato, si riduce significativamente l’esposizione temporale del traffico successorio, favorendo acquisti rapidi e sicuri.

La riduzione delle disposizioni testamentarie rimane dunque l’unico presidio residuale della vecchia logica reale della legittima, ma entro un tempo molto più ristretto e con un ambito applicativo più contenuto.

La logica del legislatore è la seguente: 1) per le donazioni, la riduzione non toglie il bene a chi lo ha acquistato, ma genera un credito di valore; 2) per i legati, la riduzione può ancora comportare un effetto reale, perché il bene entra in circolazione solo dopo la morte del testatore; 3) il regime pubblicitario si adegua: ordinario per gli atti tra vivi, speciale e limitato per i soli atti mortis causa.

Il nuovo art. 2652 c.c., come acutamente osservato, è la fotografia normativa di questo mutamento di prospettiva. La distinzione tra il n. 1) e il n. 8) dell’art. 2652 c.c. è l’espressione di due modelli di tutela nettamente differenti, ciascuno coerente con la natura degli atti cui si applica ([19]).

Le domande che colpiscono atti tra vivi tornano nell’alveo “tradizionale” della pubblicità immobiliare, mentre le domande successorie conservano una protezione speciale, circoscritta e temporalmente ridotta.

Il risultato è un equilibrio nuovo: da un lato, la piena commerciabilità dei beni con provenienza donativa; dall’altro, una tutela dei legittimari che trova spazio solo nei casi in cui il bene non abbia partecipato alla vita economica prima della morte del disponente.

6.- La disciplina transitoria.

Il comma 2 dell’art. 44 della l. n. 182 del 2025 contiene la disciplina transitoria relativa alla riforma. Elemento centrale di tale disciplina è l’individuazione di una precisa data spartiacque, coincidente con l’entrata in vigore della legge, fissata al 18 dicembre 2025, dalla quale si dipana il criterio di riparto fra normativa previgente e nuova disciplina.

La norma ricollega la distinzione tra vecchio e nuovo regime al momento di apertura della successione, in conformità al tradizionale principio per cui la successione si apre al momento della morte del de cuius ex art. 456 c.c. Tale momento consente di individuare con esattezza la legge applicabile a una determinata successione. Ne discende che le successioni aperte in data anteriore al 18 dicembre 2025 (fino alle ore 24,00 del 17 dicembre 2025) restano, in linea di principio, disciplinate dal sistema previgente, mentre alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025 (cioè, dalle ore 00,00 del 18 dicembre 2025) in avanti, si applica integralmente la nuova normativa introdotta dall’art. 44, comma 1, l. n. 182 del 2025.

Di rilievo è la scelta del legislatore di riferire l’àmbito temporale di applicazione non alla data della donazione, ma alla data di apertura della successione. La nuova disciplina, infatti, trova applicazione anche con riguardo a donazioni realizzate prima del 18 dicembre 2025, qualora la relativa successione si apra successivamente a tale data, cosicché l’azione di restituzione, nel modello previgente, non è più esperibile neppure rispetto a tali atti anteriori sebbene l’atto stragiudiziale di opposizione sia stato notificato e trascritto prima dell’entrata in vigore della riforma.

Così, ad esempio, ove Tizio abbia donato un immobile al figlio nell’anno 2024 e muoia dopo il 18 dicembre 2025, la posizione dei legittimari lesi sarà regolata dalla nuova disciplina, che esclude la tradizionale azione di restituzione nei confronti degli aventi causa a titolo oneroso dal donatario, prevedendo piuttosto una tutela di tipo indennitario. In tal modo, la riforma sterilizza, per le successioni aperte dopo l’entrata in vigore, qualunque residua applicazione del precedente sistema restitutorio, anche quando le donazioni siano cronologicamente risalenti ([20]).

Di conseguenza, dopo il 18 dicembre 2025, in assenza dell’apertura della successione del donante, non è più possibile ricevere un atto di opposizione alla donazione, già previsto dal riformato art. 563 c.c., perché il donante è ancora in vita ([21]).

Pertanto, solo per le successioni aperte in data anteriore al 18 dicembre 2025, l’art. 44 l. n. 182 del 2025 prevede la sopravvivenza della disciplina previgente a condizioni rigorosamente tipizzate. In particolare, continua a trovare applicazione il vecchio regime, comprensivo della possibilità di agire in restituzione, sia contro donatari (ex art. 561 c.c.), sia contro i loro aventi causa (ex art. 563 c.c.), qualora entro un determinato termine (18 giugno 2026) siano stati notificati e trascritti la domanda di riduzione (con eventuale domanda di restituzione), oppure un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, idoneo a conservare gli effetti della tutela secondo il sistema anteriore.

Il legislatore accorda così ai legittimari delle successioni già aperte al 18 dicembre 2025 un arco temporale per esercitare e rendere opponibili le loro pretese, evitando che il repentino mutamento normativo li colga del tutto privi di tutela, ma al contempo comprimendo in modo significativo i tempi di reazione.

La disciplina transitoria prevede che, per le successioni apertesi prima del 18 dicembre 2025, il termine per notificare e trascrivere la domanda di riduzione (o l’atto di opposizione) sia di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, e dunque fino al 18 giugno 2026. La funzione di tale termine è chiaramente preclusiva: in mancanza di notificazione e trascrizione nel semestre di transizione, la nuova disciplina si estende anche alle successioni anteriori, con conseguente definitiva inapplicabilità del regime previgente e, in particolare, della tradizionale azione di restituzione.

Sul piano sistematico, appare condivisibile ritenere che il termine di sei mesi riguardi esclusivamente la proposizione e la trascrizione dell’azione o dell’opposizione, e non anche la definizione del relativo giudizio. In altri termini, una volta che il legittimario abbia notificato e trascritto, entro il 18 giugno 2026, la domanda di riduzione (o l’atto di opposizione idoneo a conservarne gli effetti), l’intero iter processuale potrà proseguire ed eventualmente concludersi anche oltre tale data, continuando a trovare applicazione, a quella specifica vicenda, la disciplina previgente.

Questa lettura risulta coerente sia con la lettera della disposizione transitoria, che condiziona la sopravvivenza del vecchio regime alla tempestiva proposizione e trascrizione, non già alla definizione del giudizio entro il semestre, sia con la ratio di tutela dell’affidamento del legittimario che abbia diligentemente attivato, nei tempi stabiliti, gli strumenti offerti dalla normativa vigente al momento dell’apertura della successione.

Decorso il termine del 18 giugno 2026, in assenza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione, non residua più alcuno spazio applicativo per il regime previgente, neppure con riferimento alle successioni aperte anteriormente al 18 dicembre 2025. Da tale momento, la nuova disciplina sull’azione di riduzione, con il correlato superamento della tradizionale azione di restituzione e il rafforzamento della tutela dei terzi acquirenti a titolo oneroso, opera in via piena e generalizzata, realizzando quella omogeneizzazione del sistema che costituisce il dichiarato obiettivo della riforma.

7. Considerazioni conclusive.

Sul piano strettamente operativo, la riforma di cui all’art. 44 l. n. 182 del 2025 comporta la distinzione tra: 1) le ipotesi in cui il bene di provenienza liberale è già fuoriuscito dalla sfera giuridica del beneficiario ed è stato trasferito a terzi, a titolo oneroso o gratuito; 2) le ipotesi in cui, invece, il bene è ancora nella disponibilità del beneficiario che lo ha ricevuto per donazione o per disposizione testamentaria; 3) le provenienze donative e le provenienze successorie.

Nell’ipotesi in cui il bene sia stato ritrasferito a terzi, la riforma ha inciso in maniera radicale sulla tradizionale tutela reale dei legittimari nei confronti degli aventi causa dal donatario. La completa riscrittura dell’art. 563 c.c., prima rubricato «Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione» e ora rubricato «Effetti della riduzione della donazione», ha determinato l’abbandono del diritto di seguito sul bene e, con esso, dell’azione di restituzione contro i terzi acquirenti a titolo oneroso, sicché non vi è più spazio, in termini tecnici, neppure per una rinuncia preventiva ad una tutela che l’ordinamento non contempla più ([22]). Ne deriva che i legittimari, rispetto ai beni donati e successivamente trasferiti, sono oggi titolari esclusivamente di un diritto di credito nei confronti del donatario, commisurato al valore del bene oggetto di riduzione, ferma restando - in caso di insolvenza del donatario - una responsabilità sussidiaria solo dell’avente causa a titolo gratuito, nei limiti dell’arricchimento conseguito. L’avente causa a titolo oneroso, per contro, risulta «strutturalmente immunizzato» ([23]) da qualunque pretesa restitutoria o reale, con l’unica eccezione della residuale ipotesi in cui l’acquisto o l’iscrizione della garanzia intervengano successivamente alla trascrizione della domanda di riduzione ai sensi dell’art. 2652, n. 1), c.c., evenienza che la prassi notarile, per il tramite delle ordinarie visure, è tendenzialmente in grado di intercettare e neutralizzare.

Ben diversa è la prospettiva nel secondo scenario, disciplinato dall’art. 561 c.c. nella sua nuova formulazione, in cui il bene di provenienza liberale sia ancora nella sfera giuridica del beneficiario. In tale ipotesi, a differenza di quanto avvenuto con riguardo all’art. 563 c.c., sopravvive l’azione di restituzione verso il donatario, sicché il legittimario può ancora ottenere il bene in natura, ma all’interno di un perimetro profondamente ridefinito dalla riforma.

In tale ambito, l’innovazione più significativa consiste nel fatto che la restituzione in favore del legittimario non ha più effetto purgativo rispetto ai pesi e alle ipoteche che il donatario abbia validamente costituito sul bene prima della restituzione. Pertanto, da un lato, il legittimario leso, se lo vorrà, potrà recuperare l’immobile dal donatario e, dall’altro, tale bene sarà gravato da pesi o dall’ipoteca iscritta in favore della banca o altro creditore. Nondimeno, per bilanciare il danno del legittimario che recupera un bene gravato da pesi o ipotecato, il legislatore ha previsto l’obbligo del donatario di «compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni».

Ne risulta, come osservato da attenta dottrina ([24]), un nuovo modello in cui l’effetto satisfattorio dell’azione di riduzione prima e di restituzione poi si atteggia in termini “misti”, nel senso che, da un lato, il legittimario riesce a reintegrare la propria legittima lesa mediante la combinazione tra il valore del bene, pur gravato da pesi o ipoteca e il credito di danaro verso il donatario. Dall’altro, l’ipoteca resta ferma a presidio del terzo creditore (che, di regola sarà la banca finanziatrice), con conseguente attenuazione della funzione di garanzia reale dell’immobile donato a svantaggio del legittimario leso.

Al riguardo, la determinazione del quantum in denaro dovuto dal donatario non è cosa semplice se solo si tiene conto che il debito garantito da ipoteca varia nel tempo in linea col piano di ammortamento solo se le rate sono regolarmente corrisposte dal debitore.

Dopo aver considerato, da un lato, gli effetti della riforma in cui il bene di provenienza donativa sia già transitato nella sfera di terzi acquirenti e, dall’altro, quello in cui esso permanga nella disponibilità del donatario, occorre ora soffermarsi sul terzo scenario e cioè sul diverso piano sistematico che la l. n. 182 del 2025 ha delineato tra provenienze donative e provenienze successorie, giacché anche attraverso tale distinzione si colgono le innovazioni e le ricadute operative del nuovo coordinamento tra gli artt. 561 e 2652 c.c..

La stabilizzazione voluta dalla riforma non riguarda, infatti, esclusivamente la provenienza donativa, ma si estende in modo significativo anche a quella successoria, attraverso la nuova formulazione degli artt. 561 e 2652 c.c., che incide sia sui termini di reazione del legittimario sia sulla tenuta delle garanzie reali. A tale assetto si coordina la nuova versione dell’art. 561 c.c., in cui il legislatore, per la prima volta ha espressamente operato la predetta distinzione.

Nel primo periodo del comma 1 viene fatto riferimento esclusivamente al legatario, circoscrivendo alla sfera testamentaria il rilevante effetto purgativo dei pesi e delle ipoteche in caso di restituzione, mentre nel periodo successivo viene introdotta la figura del donatario, stabilendo che i pesi e le ipoteche da questi iscritte restano efficaci e che il medesimo è tenuto a compensare in denaro i legittimari per il minor valore del bene. In altri termini, il comma 1 dell’art. 561 c.c., nella sua nuova formulazione, accentua la differenza tra i gravami realizzati dal legatario o dall’erede - rispetto ai quali continua a operare, in certa misura, una logica di “liberazione” del bene - e quelli costituiti dal donatario, che invece permangono e continuano ad insistere sul bene anche dopo la sua restituzione al legittimario, imponendo a carico del donatario un obbligo di conguaglio in denaro parametrato al minor valore del bene restituito.

Nel perimetro delle provenienze successorie spicca la coerente scelta legislativa di ridurre il termine entro cui il legittimario leso può far valere la propria posizione nei confronti dei terzi da dieci a tre anni. Essa risponde a una precisa scelta del legislatore diretta a comprimere la durata del rischio che gli acquisti a titolo derivativo dal successore vengano messi in discussione.

In altre parole, la nuova disciplina fa sì che, decorso il triennio dall’apertura della successione, la circolazione dei beni di provenienza successoria si consolidi in modo analogo a quanto avviene, in via immediata e tendenzialmente definitiva, per i beni provenienti da donazione, salvo il diverso trattamento delle garanzie nei primi tre anni. Entro il triennio, infatti, il legittimario leso può ancora incidere, mediante l’esercizio e la trascrizione della propria azione, ex art. 2652, n. 8), c.c., sulla posizione del terzo ma, una volta spirato tale termine, le ipoteche iscritte dall’erede o dal legatario restano definitivamente efficaci, consolidando la garanzia reale e allineando la stabilità della provenienza successoria, trascorso il triennio, a quella - immediata - della provenienza donativa.

La distinzione tra gli effetti dei gravami costituiti dal legatario o dall’erede e quelli costituiti dal donatario trova un possibile fondamento nella diversa struttura temporale delle due fattispecie. Nel contesto successorio, infatti, una volta aperta la successione, ai legittimari è rimessa la scelta se agire o meno in riduzione e, correlativamente, la possibilità di rinunciare alle proprie pretese a vantaggio dell’erede o del legatario, prestando acquiescenza al testamento con contestuale rinuncia all’azione di riduzione. Nelle liberalità tra vivi, invece, la protrazione nel tempo della vita del donante e la difficoltà o impossibilità di anticipare una rinuncia all’azione di riduzione per il divieto sancito dall’art. 557, comma 2, c.c., hanno indotto il legislatore a privilegiare la stabilità dell’affidamento del terzo, attraverso la monetizzazione della tutela dei legittimari che la dottrina e la giurisprudenza avevano già, da tempo, posto al centro del dibattito ([25]).

In estrema sintesi con la riforma risulta un quadro nel quale per i beni donati la stabilità delle ipoteche è pressoché immediata e tendenzialmente assoluta, salvo il caso eccezionale di domanda di riduzione già trascritta, mentre, per i beni successori, la stabilità è differita ma entro un ambito temporale definito, poiché, decorso il termine triennale previsto dall’art. 2652, n. 8), c.c., le iscrizioni ipotecarie dell’erede o del legatario divengono insensibili alle azioni del legittimario. In questo modo, la riforma ha realizzato una convergenza funzionale tra provenienza donativa e successoria: in entrambi i casi il bene diviene, in tempi diversi ma certi, pienamente “affidabile” per il mercato e per gli intermediari finanziari, mentre la pretesa del legittimario viene sempre più ricondotta entro schemi di responsabilità patrimoniale e di ristoro per equivalente.

Quindi, mentre nel regime previgente, la regola era quella di una tutela reale tendenzialmente forte - sia pure dopo il 2005 mitigata dalla disciplina ventennale degli effetti della trascrizione della donazione - oggi il sistema assume un volto diverso: la garanzia reale sul bene donato viene integralmente sostituita, nei rapporti con i terzi acquirenti, da una tutela meramente obbligatoria e viene ridimensionata anche nel caso in cui il bene sia ancora in capo al donatario, poiché la restituzione non travolge più i vincoli da questi costituiti. In tale ottica, l’impatto pratico della riforma è particolarmente evidente per i beni di provenienza donativa poiché il donatario, già in vita del donante e subito dopo la donazione, può sia vendere che impiegare il bene come garanzia reale per ottenere finanziamenti, nella ragionevole sicurezza che né l’azione di riduzione, né l’azione di restituzione comprometteranno in seguito la posizione del terzo acquirente o finanziatore, salvo la presenza, tempestivamente rilevabile, di una domanda di riduzione trascritta.

Analoghe considerazioni possono, in larga misura, essere estese anche alle provenienze successorie per le quali, attualmente, una volta spirato il termine triennale, l’unica insidia che presentano rispetto ad un bene che, ad esempio, proviene da una vendita, da altro negozio oneroso o da una donazione, è collegata alla disciplina dell’erede di cui all’art. 534 c.c., ossia il meccanismo per cui sono salvi i diritti acquistati da terzi i quali provino di aver contratto in buona fede e a titolo oneroso con l’erede apparente ([26]).

In ogni caso, anche se la riforma ha agevolato il ruolo del notaio che si trovi a negoziare un bene immobile di provenienza successoria, egli, sia per motivi deontologici sia per il rischio di acquisto da erede apparente, dovrà comunque evidenziare l’origine ereditaria del cespite; inoltre, dovrà rendere evidente l’intenzione dell’alienante di trasferire quel bene in qualità di erede, nonché curare, prima della trascrizione sostanziale, la pubblicità relativa alla continuità di cui all’art. 2648 c.c.. Infine, vi sarà pur sempre, a carico del notaio, l’obbligo di eseguire la trascrizione dell’accettazione espressa, tacita o presunta, pur tenendo conto della non trascurabile eventualità che l’accettazione tacita in senso stretto possa scaturire da atti che esulano dalla competenza del notaio (ad esempio: atto di citazione).

Per tale ultima ipotesi, relativa ad atti di accettazione scaturenti da facta concludentia, ex artt. 476 e 485 c.c., il notaio, ai sensi del nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell’art. 2648 c.c. (ex art. 41 l. n. 182 del 2025), dovrà curare anche la relativa pubblicità sulla base di una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dall’erede o da un suo successore.

Infine, giova accennare che la riforma si completa con le modifiche apportate all’art. 562 c.c. relative alla insolvenza del donatario soggetto a riduzione. La novella di tale articolo si colloca, sul piano sistematico, quale necessario completamento della trasformazione della tutela del legittimario da garanzia reale, gravante direttamente sul bene donato, a meccanismo essenzialmente obbligatorio, incentrato sulla responsabilità patrimoniale del donatario e dei suoi aventi causa. La scelta legislativa di concentrare sul donatario il rischio dell’insolvenza e del perimento del bene - ora espressamente esteso anche all’ipotesi in cui la restituzione non possa più essere chiesta nei confronti dell’acquirente o ricorrano le situazioni contemplate dagli artt. 561 e 563 c.c. novellati - conferma il passaggio da una logica di “sequenza” del bene, inseparabilmente vincolato alle ragioni dei legittimari, a una logica di responsabilità per equivalente, nella quale il bene donato diviene solo il presupposto storico del credito di reintegrazione. Ne discende, da un lato, una più marcata esposizione del legittimario al rischio di inadempimento, che viene tuttavia compensata dal rafforzamento degli strumenti di pronta reazione (in particolare, attraverso il nuovo regime di trascrizione dell’azione di riduzione e la più rigorosa delimitazione temporale della sua opponibilità) e, dall’altro lato, una più coerente stabilizzazione degli acquisti a titolo oneroso e delle garanzie reali iscritte sul bene donato, che entrano, ormai, in un circuito di circolazione ordinaria, sottratto alle tradizionali ombre della provenienza donativa.

1


Note

[1] Relazione tenuta al XIX Convegno annuale del Comitato regionale notarile toscano avente ad oggetto “La funzione notarile e le sue sfide”, Lido di Camaiore, 19 Settembre 2026.

[2] L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, in Tratt. Cicu-Messineo, Mi­lano, 2000, pagg. 281 e segg. e pag. 323. La norma consentiva invece al terzo avente causa di beni mobili di opporre l’art. 1153 c.c. in caso di acquisto di buona fede, con tutte le difficoltà che portava con sé l’adattamento del concetto di buona fede allo specifico ambito in esame.

[3] L MENGONI, Op. cit., pag. 313.

[4] Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 4523 dell’11 febbraio 2022, secondo cui «La mancanza di una norma di diritto intertemporale che, con riferimento alle donazioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, individui tale data quale “dies a quo” del termine ventennale per l'esperimento del rimedio previsto dall'art. 563, comma 4, c.c., induce a ritenere che detto termine decorra in ogni caso, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 563, dalla trascrizione della donazione.».

[5] I. PANELLA, Successioni e donazioni dopo la riforma del 2025, Guida alla nuova disciplina, Santarcangelo di Romagna (RN), 2026, pag. 78.

[6] I. PANELLA, Op. cit., pagg. 78-79. In precedenza, infatti, vigeva la regola (desumibile, tra l’altro, da Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 16515 del 31 luglio 2020), secondo cui la reintegrazione della quota di riserva andava fatta, in linea di principio, in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte secondo che la riduzione sia pronunciata per intero o per una quota, dei beni oggetto delle disposizioni ridotte. È certamente vero che, generalmente, tale affermazione era proposta a tutela del diritto del legittimario, che non era reputato suscettibile di essere convertito in diritto di credito, salva la sussistenza di una concorde volontà delle parti o di uno scioglimento della comunione secondo le modalità specificamente dettate dall'art. 560 c.c. (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 24755 del 4 dicembre 2015; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 5320 del 17 marzo 2016; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 6709 del 19 marzo 2010). Nondimeno, ciò non toglieva che l’osservanza della regola potesse essere pretesa anche dal soggetto che subiva la riduzione, che non poteva essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione che il legittimario aveva diritto di recuperare in natura. Tale principio, peraltro, una volta determinata la misura della lesione, imponeva di verificare, in via prioritaria, se sussistessero le condizioni per la reintegrazione della legittima in natura (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 2006 del 28 luglio 1967). Né, del resto, era possibile affermare che la S.C. aveva individuato la necessità di un’espressa opposizione o di un’espressa previa manifestazione di volontà contraria alla reintegrazione in denaro da parte di colui che subiva la riduzione. Al riguardo, infatti, Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 39368 del 10 dicembre 2021, aveva espressamente chiarito che ove non ricorra alcuna delle condizioni già sopra menzionate (e, cioè, che la reintegrazione in denaro del legittimario fosse frutto di una concorde volontà delle parti o che scaturisse dallo scioglimento della comunione secondo le modalità specificamente dettate dall’art. 560 c.c.), restava fermo che l’inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive, quale effetto dell’accoglimento dell’azione di riduzione, determinava il subentro del legittimario nella comunione ereditaria (ove la disposizione testamentaria lesiva non avesse ad oggetto singoli beni), oppure nella comunione dei singoli beni oggetto di attribuzioni specifiche (a titolo di legato ovvero di institutio ex re certa o di apporzionamento nell’ambito della divisione del testatore), e quindi comportava senz’altro che la reintegrazione dovesse avvenire in natura. Cfr., al riguardo, anche la più recente Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 20396 del 17 giugno 2026.

[7] È di questo avviso I. PANELLA, Op. cit., pag. 81. Sembra aderire a tale opzione ermeneutica anche G. IACCARINO, Profili sistematici, disciplina transitoria ed effetti della riforma introdotta dall’art.44 della l. 182/2025, Studio n. 06-2026/C del Consiglio Nazionale del Notariato, pag. 10.

[8] I. PANELLA, Op. cit., pag. 85.

[9] I. PANELLA, Op. cit., pagg. 87-88.

[10] I. PANELLA, Op. cit., pag. 88.

[11] A.M. GAROFALO, Due attese riforme: il ridimensionamento dell’azione di restituzione a tutela dei legittimari e le nuove modalità di trascrizione degli acquisti mortis causa, in Accademia - Rivista dell’Associazione Civilisti Italiani, Pisa, Fascicolo n. 10 del 24 aprile 2026, pag. 274.

[12] I. PANELLA, Op. cit., pag. 96.

[13] Ragiona in questi termini A.M. GAROFALO, Op. cit., pag. 276, il quale adduce, a sostegno di tale opinione, l’essere pacifica la tesi per cui l’azione revocatoria è ammessa anche a tutela di un credito meramente potenziale.

[14] A.M. GAROFALO, Op. cit., pag. 276.

[15] I. PANELLA, Op. cit., pag. 102.

[16] I. PANELLA, Op. cit., pag. 102.

[17]  I. PANELLA, Op. cit., pag. 106.

[18] Cfr., al riguardo, anche la recente Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 16913 del 29 maggio 2026.

[19] I. PANELLA, Op. cit., pag. 124.

[20] Ragiona in questi termini, G. IACCARINO, Op. cit., pag. 4.

[21] M. LEO, Regime transitorio della riforma dell’azione di restituzione, Quesito n. 11.2026/C, CNN NOTIZIE, notiziario n. 11 del 20 gennaio 2026.

[22] G. IACCARINO, Op. cit., pag. 6.

[23] G. IACCARINO, Op. cit., pag. 6.

[24] G. IACCARINO, Op. cit., pag. 7.

[25] Va detto, peraltro, che non sono mancate voci di segno contrario. Ad esempio, G. PERLINGIERI, Audizione sul disegno di legge n. 1184, in tema di circolazione delle proprietà donate, in Diritto delle successioni e della famiglia, Napoli 1/2025, 341. L’Autore ha osservato come la distinzione di regime appena descritta tra le provenienze di origine donativa e successoria, presenti profili di non piena coerenza sistematica. In particolare, si è evidenziata l’irragionevolezza della diversa tutela riconosciuta al terzo acquirente: mentre colui che acquista dal donatario vede sempre salvaguardato il proprio titolo, purché anteriore alla trascrizione della domanda di riduzione, il terzo acquirente che derivi il suo titolo dall’erede o dal legatario rimane esposto all’azione restitutoria anche qualora abbia trascritto il proprio acquisto in epoca precedente, se la domanda di riduzione venga trascritta entro il termine di tre anni dall’apertura della successione. Questa asimmetria - secondo tale orientamento - non troverebbe razionale giustificazione, risolvendosi in una disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente omogenee sotto il profilo dell’affidamento del terzo.

[26] G. IACCARINO, op. cit., pag. 9.