Sommario: Premessa. - 1. Il quadro normativo europeo e nazionale. - 1.1. Il Regolamento (UE) 2024/1689 e la classificazione ad alto rischio. - 1.2. La legge 23 settembre 2025, n. 132 - 1.3. Il «Digital Omnibus»: il Regolamento (UE) 2026/1744. - 1.4. Il rapporto tra fonte europea e fonte nazionale. - 2. Il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160: l'IA entra nel processo. - 2.1. Collocazione sistematica e struttura del decreto. - 2.2. Il nuovo art. 359-ter c.p.p.: riserva di giurisdizione. - 2.3. Il riconoscimento facciale a posteriori e il ruolo del GIP. - 2.4. Il divieto di scraping non mirato e il set di confronto. - 2.5. Il nuovo art. 437-bis c.p. e la responsabilità degli enti. - 2.6. Gli strumenti processuali civili. - 3. Le raccomandazioni del Consiglio Superiore della Magistratura. - 3.1. La delibera dell'8 ottobre 2025. - 3.2. L'aggiornamento del 22 luglio 2026. - 4. Le indicazioni del Consiglio Nazionale Forense. - 4.1. L'informativa-tipo al cliente e l'art. 13 l. 132/2025. - 4.2. La Guida del CCBE e gli obblighi di trasparenza. - 4.3. Il ruolo dell'avvocato: supporto, non fonte del diritto. - 5. Le allucinazioni giurisprudenziali. - 5.1. Il fenomeno: che cosa sono le «allucinazioni». - 5.2. I casi italiani: dal merito alla Cassazione. - 5.3. Il precedente comparatistico: Mata v. Avianca, Inc. - 5.4. La responsabilità dell'avvocato. - 5.5. La responsabilità del magistrato. - 6. Per un uso consapevole e corretto dell'IA. - 6.1. Indicazioni per il magistrato. - 6.2. Indicazioni per l'avvocato. - 6.3. Indicazioni connesse al d.lgs. n. 160/2026. - 6.4. Dalla fiducia cieca alla fiducia calibrata. - 7. Conclusioni: proposte per una governance matura. - 7.1. Il bilancio: princìpi maturi, strumenti incompleti. - 7.2. Prima proposta: piattaforma giuridica a grounding verificato. - 7.3. Seconda proposta: protocollo di trasparenza processuale. - 7.4. Terza proposta: protocollo di verifica per gli atti di parte. - 7.5. Quarta proposta: contraddittorio tecnico sulla prova algoritmica. - 7.6. Quinta proposta: la formazione permanente. - 7.7. Considerazione finale. |
Premessa
L'intelligenza artificiale è entrata, negli ultimi ventiquattro mesi, in modo irreversibile nel lessico e nella prassi della giurisdizione italiana. Non si tratta più di un tema di frontiera, riservato a convegni accademici o a sperimentazioni pilota isolate, ma di una questione che investe direttamente l'organizzazione degli uffici giudiziari, la redazione degli atti, la formazione dei magistrati e degli avvocati, la responsabilità professionale e, in ultima istanza, la tenuta delle garanzie costituzionali del giusto processo ([1]).
Nell'arco di poco più di un anno il quadro di riferimento si è arricchito in modo significativo: è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/1689 («AI Act»), da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744 (il c.d. «Digital Omnibus sull'IA»), è stata approvata la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», cui ha fatto seguito il primo decreto attuativo di rilievo processuale, il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, vigente dal 30 settembre 2026; il Consiglio superiore della magistratura ha adottato l'8 ottobre 2025 una prima delibera di raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia, successivamente aggiornata il 22 luglio 2026, e il Consiglio nazionale forense ha diffuso proprie indicazioni operative per l'avvocatura, in dialogo con la Guida del CCBE (Conseil des Barreaux Européens). Nel frattempo, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha già dovuto occuparsi, in termini molto concreti, del fenomeno delle cosiddette «allucinazioni» dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, ossia della produzione di riferimenti normativi o giurisprudenziali inesistenti, o esistenti ma travisati, spacciati per autentici.
Questa relazione introduttiva si propone di offrire alla platea di magistrati e avvocati presenti un quadro sistematico e aggiornato dei termini della questione, muovendo dal dato normativo per giungere, attraverso l'esame delle prassi regolamentari e dei primi approdi giurisprudenziali, a indicazioni operative e a proposte de iure condendo. Il filo conduttore è un principio semplice quanto irrinunciabile, che innerva l'intero impianto legislativo e le raccomandazioni istituzionali sin qui adottate: l'intelligenza artificiale può assistere chi esercita la giurisdizione, non può mai sostituirsi a chi la esercita.
1. Il quadro normativo europeo e nazionale.
1.1. Il Regolamento (UE) 2024/1689 e la classificazione ad alto rischio.
Il punto di partenza obbligato è il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che ha istituito il primo quadro giuridico organico sull'intelligenza artificiale a livello sovranazionale (il c.d. AI Act) ([2]). Il Regolamento adotta un approccio basato sul rischio, distinguendo pratiche vietate, sistemi ad alto rischio, sistemi soggetti a obblighi di trasparenza e sistemi a rischio minimo.
Per quanto qui interessa, i sistemi di intelligenza artificiale destinati a essere utilizzati dalle autorità giudiziarie, o per loro conto, per assistere le stesse nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, sono classificati tra i sistemi ad alto rischio (Allegato III, punto 8, lett. a, del Regolamento). Questa classificazione comporta l'applicazione di un articolato regime di obblighi in capo a fornitori e utilizzatori (deployers): sistemi di gestione del rischio, governance dei dati di addestramento, documentazione tecnica, registrazione in banche dati europee, trasparenza nei confronti degli utilizzatori, sorveglianza umana effettiva, accuratezza, robustezza e cybersicurezza (artt. 8-15 e 26 del Regolamento).
La piena applicabilità delle disposizioni del Regolamento è stata scaglionata nel tempo, secondo il calendario originariamente tracciato dall'art. 113: i divieti di cui all'art. 5 sono in vigore dal 2 febbraio 2025, unitamente all'obbligo di alfabetizzazione in materia di IA di cui all'art. 4; le regole sui modelli per finalità generali e sulla governance dall'agosto 2025; il regime relativo ai sistemi ad alto rischio, nella previsione iniziale, dall'agosto 2026. Su questo calendario è però intervenuto, nel luglio 2026, un rilevante fattore di modifica, del quale occorre dare conto con precisione perché incide direttamente sul regime giuridico oggi applicabile ai sistemi di intelligenza artificiale destinati all'attività giudiziaria (v. infra, § 1.3).
Un dato merita di essere sottolineato sin da ora, perché costituisce la chiave di lettura di tutto il sistema successivo: la qualificazione «ad alto rischio» non equivale a un divieto di utilizzo, bensì all'imposizione di un regime rafforzato di garanzie, il cui fulcro è la sorveglianza umana. L'art. 14 del Regolamento impone infatti che i sistemi ad alto rischio siano progettati e sviluppati in modo tale da poter essere efficacemente supervisionati da persone fisiche durante il periodo in cui sono in uso, anche al fine di prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali. Questo principio di derivazione europea trova puntuale corrispondenza, come si vedrà, tanto nella legge nazionale quanto nelle raccomandazioni del CSM.
1.2. La legge 23 settembre 2025, n. 132.
Il legislatore italiano è intervenuto con la legge 23 settembre 2025, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025), recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” ([3]). La legge non sostituisce l'AI Act, che resta direttamente applicabile in quanto regolamento europeo, ma lo integra con principi generali, disposizioni settoriali e deleghe legislative, collocandosi espressamente in un rapporto di continuità interpretativa con esso: l'art. 1, comma 2, stabilisce infatti che le disposizioni della legge «si interpretano e si applicano conformemente» al Regolamento (UE) 2024/1689.
La struttura della legge si articola in sei capi. Ai fini della presente relazione assumono rilievo centrale gli articoli 13, 15 e 17, collocati nel Capo II (“Disposizioni di settore”), che meritano un esame analitico.
1.2.1. L'articolo 15: l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria.
«Art. 15. Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria. 1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti. 2. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie. 3. Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le Autorità nazionali di cui all'articolo 20. 4. Il Ministro della giustizia [...] promuove attività didattiche sul tema dell'intelligenza artificiale [...] finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata [...] nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi [...]» (legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 15).
La disposizione consacra a livello di fonte primaria un principio che era già patrimonio della riflessione dottrinale e degli orientamenti sovranazionali (in particolare della Carta etica europea sull'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari, adottata dalla CEPEJ – Commissione europea per l'efficienza della giustizia – a Strasburgo nel dicembre 2018 ([4]), e delle successive Linee guida CEPEJ del 2025) ([5]): la riserva assoluta al magistrato di ogni decisione interpretativa, valutativa e provvedimentale. Si tratta, a ben vedere, di una vera e propria riserva di giurisdizione costituzionalmente orientata, che trova il proprio fondamento negli articoli 101, secondo comma («I giudici sono soggetti soltanto alla legge»), 104 e 111 della Costituzione: l'atto di giudizio, nella sua dimensione ermeneutica e valutativa, non è delegabile né esternalizzabile a un sistema automatizzato, per quanto sofisticato.
Il comma 2 dell'art. 15 attribuisce al Ministero della giustizia la competenza a disciplinare gli impieghi “organizzativi” dell'IA – semplificazione del lavoro giudiziario, attività amministrative accessorie – lasciando così intendere, a contrario, che tutto ciò che eccede questa dimensione strumentale (in primis la cosiddetta “giustizia predittiva”, intesa come impiego di modelli statistico-previsionali per anticipare l'esito di una controversia) resta fuori dal perimetro dell'utilizzo consentito, quantomeno allo stato della legislazione vigente. Il comma 3 introduce un regime transitorio, per cui, fino alla compiuta attuazione dell'AI Act, la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di IA negli uffici giudiziari ordinari sono soggetti ad autorizzazione ministeriale, sentite le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (individuate dall'art. 20 della medesima legge nell'Agenzia per l'Italia digitale e nell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale).
Il comma 4, infine, pone un obbligo di natura formativa in capo al Ministro della giustizia, nell'ambito delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26: un dato che restituisce la consapevolezza del legislatore circa il fatto che nessuna disciplina regolamentare, per quanto accurata, può sostituire una solida alfabetizzazione digitale e critica degli operatori. È un tema sul quale si tornerà nella parte conclusiva di questa relazione.
1.2.2. L'articolo 13: le professioni intellettuali e l'obbligo informativo.
«Art. 13. Disposizioni in materia di professioni intellettuali. 1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo» (legge n. 132 del 2025, art. 13).
La disposizione, riferita a tutte le professioni intellettuali (e dunque anche all'avvocatura), enuncia un principio di strumentalità e prevalenza del lavoro intellettuale umano, che trova il proprio omologo, sul versante giudiziario, nell'art. 15. Il comma 2 introduce un obbligo informativo verso il cliente, oggi tradotto, per l'avvocatura, in un modulo di informativa elaborato dal Consiglio nazionale forense e diffuso agli Ordini territoriali (v. infra, § 4).
1.2.3. L'articolo 17: la modifica dell'articolo 9 del Codice di procedura civile.
Merita menzione, per la sua rilevanza sistematica, anche l'art. 17 della legge, che ha modificato l'art. 9, secondo comma, c.p.c., attribuendo al Tribunale, in composizione monocratica o secondo le regole ordinarie di competenza, la cognizione delle «cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale», equiparandole, sotto il profilo della competenza per materia, alle cause di esecuzione forzata. Si tratta di una disposizione che, pur di carattere tecnico-processuale, segnala la consapevolezza del legislatore circa l'emersione di un nuovo e specifico contenzioso avente ad oggetto il funzionamento (e i malfunzionamenti) dei sistemi di IA, e che si salda con la delega di cui all'art. 16 della medesima legge, relativa alla disciplina organica di dati, algoritmi e metodi matematici di addestramento, la cui competenza giurisdizionale è attribuita, secondo i criteri direttivi della delega, alle sezioni specializzate in materia di impresa.
1.2.4. Le disposizioni penali e la delega in materia di responsabilità.
Il Capo V della legge (art. 26) ha introdotto significative modifiche al codice penale: una nuova circostanza aggravante comune (art. 61, n. 11-decies, c.p.), applicabile quando il fatto sia stato commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale che, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito un mezzo insidioso, ovvero abbiano ostacolato la pubblica o privata difesa, o aggravato le conseguenze del reato; un nuovo delitto di «illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale» (art. 612-quater c.p.), volto a colpire il fenomeno dei c.d. deepfake lesivi dell'identità e della reputazione altrui. La legge ha inoltre delegato il Governo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore (art. 24, comma 3, e comma 5, lett. e), a adottare una disciplina organica per la responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti connessa a sistemi di intelligenza artificiale, tenendo conto del livello effettivo di controllo esercitato dall'agente, nonché per la regolazione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle indagini preliminari.
Queste deleghe sono state esercitate con il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, al quale è dedicato per intero il capitolo che segue: si tratta del provvedimento che, introducendo un nuovo mezzo di ricerca della prova fondato sull'intelligenza artificiale e riscrivendo le regole probatorie del contenzioso risarcitorio, ha portato per la prima volta l'IA dentro il codice di rito. Per questa ragione, e per la sua freschissima vigenza, esso merita una trattazione autonoma e prioritaria rispetto alle fonti di autogoverno.
1.3. Il «Digital Omnibus»: il Regolamento (UE) 2026/1744 e la riscrittura del calendario.
Il 2 agosto 2026 avrebbe dovuto essere, secondo il disegno originario dell'AI Act, il giorno in cui il Regolamento acquistava efficacia: piena applicazione degli obblighi sui sistemi ad alto rischio e apparato sanzionatorio al completo. Quel giorno è arrivato, ma con un contenuto diverso da quello che il calendario prometteva fino a poche settimane prima. A cambiare le carte in tavola è stato il Regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2026, il cosiddetto «Digital Omnibus sull'IA», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il 27 luglio 2026: si tratta della prima modifica sostanziale dell'AI Act dalla sua adozione ([6]).
Il Regolamento Omnibus non riscrive l'impianto dell'AI Act. Le categorie di rischio restano quelle, gli obblighi per i sistemi ad alto rischio non vengono cancellati, la disciplina dei modelli per finalità generali e il sistema sanzionatorio rimangono sostanzialmente invariati. Ciò che cambia è il metodo e, soprattutto, il calendario: la modifica di maggiore impatto operativo consiste nel rinvio dell'entrata in applicazione delle disposizioni del Capo III, sezioni 1, 2 e 3, quelle cioè relative ai requisiti dei sistemi ad alto rischio, agli obblighi dei rispettivi operatori e alle autorità di notifica e agli organismi notificati.
Il nuovo calendario, per quanto qui rileva, è il seguente: le disposizioni sui sistemi ad alto rischio elencati nell'Allegato III – categoria nella quale rientra, come si è detto, l'uso giudiziario di cui al punto 8, lettera a) – diventeranno applicabili dal 2 dicembre 2027; quelle relative ai sistemi ad alto rischio disciplinati dall'Allegato I, in quanto componenti di sicurezza di prodotti già soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, slittano al 2 agosto 2028; resta invece fermo il termine autonomo del 2 agosto 2030 per l'adeguamento dei sistemi ad alto rischio già destinati all'uso da parte delle autorità pubbliche.
Il punto merita di essere fissato con nettezza, perché nel dibattito corrente circolano due letture opposte e parimenti errate. Non è vero che l'AI Act sia stato rinviato: dal 2 agosto 2026 sono divenuti pienamente operativi gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 50, le regole di governance e l'apparato sanzionatorio (gli articoli da 102 a 110 si applicano, anzi, già dal 27 luglio 2026, data di entrata in vigore dell'Omnibus). Ma non è nemmeno vero che dal 2 agosto 2026 sia scattato l'obbligo di conformità per i sistemi ad alto rischio: quella scadenza è stata spostata in avanti. In sintesi: dal 2 agosto 2026 scattano davvero gli obblighi di trasparenza, mentre la parte più stringente della normativa, quella sui sistemi ad alto rischio, arriverà più tardi.
Accanto al differimento, l'Omnibus ha introdotto misure di segno opposto alla mera semplificazione, che vale la pena segnalare: due nuovi divieti assoluti inseriti nell'art. 5, paragrafo 1, dell'AI Act – rispettivamente in materia di sistemi che generano o manipolano immagini, video o audio realistici raffiguranti le parti intime di una persona fisica identificabile o la stessa impegnata in condotte sessualmente esplicite, e in materia di materiale pedopornografico generato artificialmente – nonché una nuova base giuridica (art. 4-bis) per il trattamento eccezionale di categorie particolari di dati personali ai fini del rilevamento e della correzione delle distorsioni algoritmiche, e un rafforzamento dei poteri dell'Ufficio europeo per l'IA. Si tratta di novità che confermano come il differimento non equivalga a un arretramento sul piano della tutela dei diritti fondamentali.
Per il magistrato e per l'avvocato, la conseguenza pratica è duplice. Da un lato, l'orizzonte temporale entro il quale le amministrazioni giudiziarie e i fornitori dovranno completare l'adeguamento dei sistemi destinati all'uso giudiziario si è dilatato, con un guadagno di tempo che sarebbe imprudente leggere come una licenza di attendere: il differimento non è una sospensione della compliance, e la classificazione dei sistemi resta il presupposto per arrivare preparati alla scadenza. Dall'altro, e soprattutto, l'assenza di un regime europeo pienamente operativo sui sistemi ad alto rischio accresce, in questa fase intermedia, il peso specifico delle fonti nazionali e delle regole di autogoverno: l'art. 15 della legge n. 132/2025, le raccomandazioni del CSM e le indicazioni del CNF non sono un'anticipazione ridondante di ciò che l'Europa imporrà comunque, ma costituiscono, oggi, il presidio effettivo dell'uso corretto dell'intelligenza artificiale nella giurisdizione italiana.
1.4. Il rapporto tra fonte europea e fonte nazionale: un sistema a doppio binario.
Dalla lettura congiunta dell'AI Act e della legge n. 132/2025 emerge un sistema normativo a doppio binario, nel quale la fonte europea detta la disciplina sostanziale e tecnica (classificazione del rischio, requisiti di conformità, obblighi di sorveglianza umana, marcatura CE) mentre la fonte nazionale ne specifica l'attuazione nei singoli settori, individua le autorità competenti (l'AgID per la promozione e la notifica, l'ACN per la vigilanza e l'attività ispettiva e sanzionatoria) e introduce princìpi ad hoc per il settore giudiziario, coerenti – ma non meramente ripetitivi – rispetto a quelli europei.
Va però corretta, alla luce di quanto illustrato nel paragrafo precedente, una lettura che fino a poche settimane fa era diffusa e che oggi non è più esatta: non è dal 2 agosto 2026 che i soli sistemi di IA impiegabili dai magistrati nell'esercizio dell'attività giudiziaria diventano quelli muniti di marcatura CE, con valutazione di conformità positiva e iscrizione nella banca dati europea. Quel regime, per i sistemi dell'Allegato III, opera dal 2 dicembre 2027, con l'ulteriore termine del 2 agosto 2030 per i sistemi ad alto rischio già in uso presso le autorità pubbliche. È una precisazione di rilievo pratico non secondario: chi oggi, negli uffici giudiziari, si interrogasse sulla legittimità dell'impiego di uno strumento privo di certificazione europea non troverebbe nell'AI Act, allo stato, la risposta risolutiva.
Nella fase intermedia che ci separa da quelle scadenze, il baricentro si sposta dunque interamente sulle fonti interne: l'individuazione dei sistemi utilizzabili negli uffici giudiziari compete al Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, della legge n. 132 del 2025, che subordina ad autorizzazione ministeriale, sentite le Autorità nazionali, ogni sperimentazione e impiego «fino alla compiuta attuazione» del Regolamento europeo – formula che, dopo l'Omnibus, si rivela assai più lungimirante di quanto potesse apparire al momento dell'approvazione della legge. Alle raccomandazioni del CSM – di cui si dirà più avanti – spetta invece il compito di definire le condizioni di compatibilità dell'uso concreto di tali sistemi con i princìpi della giurisdizione.
2. Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160: l'intelligenza artificiale entra nel processo.
2.1. Collocazione sistematica e struttura del decreto.
Se la legge n. 132 del 2025 ha posto i princìpi, il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 e vigente dal 30 settembre 2026, ne costituisce la prima, e per il giurista processualista di gran lunga più significativa, attuazione. Emanato in forza delle deleghe di cui all'art. 24, commi 1, 2, lett. h), 3 e 5, della legge n. 132 del 2025, il decreto reca l'«Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 [...] in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale» ([7]).
La struttura si articola in tre titoli. Il Titolo I disciplina l'utilizzo dei sistemi di IA per l'attività di polizia (artt. 1-10), con un Capo I di disposizioni generali, un Capo II su ricerca, sviluppo, addestramento e formazione, e un Capo III – il più rilevante – sui sistemi impiegati per l'etichettatura e la categorizzazione di dati biometrici, per l'identificazione biometrica remota in tempo reale e per il riconoscimento facciale a posteriori. Il Titolo II reca le disposizioni penali, sostanziali e processuali, e gli strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni (artt. 11-20). Il Titolo III contiene le disposizioni transitorie e finanziarie (artt. 21-22).
Il rilievo del decreto per il tema di questa relazione è duplice e va colto subito. In primo luogo, esso introduce per la prima volta nel codice di procedura penale un mezzo di ricerca della prova fondato su un sistema di intelligenza artificiale, con tutto ciò che ne consegue in termini di riserva di giurisdizione, contraddittorio e regime di inutilizzabilità. In secondo luogo, e sul versante civile, esso riscrive in modo significativo la distribuzione dell'onere probatorio nelle azioni risarcitorie connesse all'uso di sistemi di IA, con impatto immediato sull'attività del giudice civile e del difensore.
Un dato di principio, comune a tutto il Titolo I, va evidenziato in apertura: l'art. 1, comma 3, e l'art. 3, comma 7, ribadiscono che il decreto «non comporta nuovi obblighi» rispetto a quelli previsti dal Regolamento IA, e l'art. 21, comma 2, precisa che per le disposizioni la cui applicazione dipende dal Regolamento europeo «si osservano i termini di entrata in vigore e di compiuta attuazione dello stesso regolamento». È una clausola di raccordo che, alla luce del Digital Omnibus, assume un significato concreto: parte del regime sostanziale applicabile ai sistemi ad alto rischio impiegati nelle attività di polizia segue il calendario europeo differito, mentre le garanzie procedimentali e processuali introdotte dal decreto sono pienamente operative dal 30 settembre 2026.
2.2. Il nuovo art. 359-ter c.p.p.: riserva di giurisdizione sulla prova algoritmica.
L'art. 13 del d.lgs. n. 160 inserisce, dopo l'art. 359-bis c.p.p., il nuovo art. 359-ter, rubricato «Identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale». La disposizione consente l'impiego di tali sistemi in tre situazioni tipizzate: per confermare l'identificazione di una persona nei cui confronti vi siano sufficienti indizi della commissione di uno dei delitti di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) 2024/1689, puniti con pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, ovvero per procedere alla ricerca mirata, compresa la localizzazione, della persona indiziata dei medesimi delitti (comma 1); per la ricerca di un latitante ai fini dell'esecuzione di una misura cautelare coercitiva o di un ordine di esecuzione non sospeso per i medesimi delitti (comma 2); per la ricerca mirata di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale (comma 4).
Il presidio garantistico è affidato a una riserva di giurisdizione piena: ai sensi dei commi 5 e 6, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari, il quale provvede con decreto motivato che deve delimitare l'area geografica di applicazione, indicare le persone specificamente ricercate e determinare il tempo strettamente necessario, in ogni caso non superiore a quindici giorni, prorogabili con decreto motivato per periodi successivi di pari durata. L'autorizzazione può essere concessa soltanto previa effettuazione delle valutazioni di cui all'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento IA – e dunque, in combinato disposto con l'art. 9 del decreto, previa valutazione d'impatto sui diritti fondamentali ai sensi dell'art. 27 del medesimo Regolamento.
Il comma 7 disciplina l'urgenza secondo uno schema a cascata, modellato sulla disciplina delle intercettazioni: il pubblico ministero può disporre l'utilizzo con decreto motivato, da comunicare entro ventiquattro ore al giudice, il quale convalida nelle successive quarantotto ore; se neppure il provvedimento del pubblico ministero può essere atteso, provvedono gli ufficiali di polizia giudiziaria, che trasmettono la richiesta al pubblico ministero entro dodici ore, il quale chiede la convalida al giudice entro ventiquattro ore dall'avvio del sistema.
Di particolare rilievo per il giudicante è il comma 8, che sancisce un'espressa regola di inutilizzabilità: i risultati forniti dai sistemi di intelligenza artificiale non possono essere utilizzati qualora gli stessi siano stati impiegati fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni dei commi 6 e 7; in tali casi tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato. Si tratta della prima ipotesi, nel nostro ordinamento processuale, di inutilizzabilità espressamente riferita all'output di un sistema di intelligenza artificiale.
2.2.1. I profili critici segnalati dalla Dottrina e dall’Avvocatura.
La disposizione ha formato oggetto di rilievi critici severi nel corso dell'iter parlamentare, dei quali è opportuno che questa platea sia informata, perché costituiscono il presumibile terreno del contenzioso dei prossimi mesi.
Sotto il profilo sistematico, il prof. Mitja Gialuz, nella memoria depositata in occasione dell'audizione svolta il 23 luglio 2026 davanti alla Commissione giustizia della Camera dei deputati ([8]), ha osservato che la collocazione della norma appare fuori posto: l'attività disciplinata non è equiparabile a un accertamento tecnico, apparendo piuttosto assimilabile a un'intercettazione, nella misura in cui realizza una sorveglianza in tempo reale che consente di acquisire dati biometrici. Il medesimo Autore ha inoltre segnalato, quanto alla disciplina parallela dettata dall'art. 8 del decreto per le finalità di prevenzione, che il principale punto critico risiede nell'attribuzione della competenza autorizzatoria al procuratore della Repubblica, rilevando che, dal punto di vista delle fonti e della giurisprudenza europea, il controllo preventivo di un giudice non costituisce una soluzione obbligata ma è comunque preferibile.
Sotto il profilo epistemologico – quello che più direttamente interessa il rapporto tra intelligenza artificiale e giurisdizione – l'Unione delle Camere penali italiane ha espresso preoccupazione per l'assenza di presidi adeguati a impedire che l'attività investigativa e l'acquisizione di elementi probatori siano fondate su sistemi algoritmici caratterizzati da opacità o comunque privi di un sufficiente livello di trasparenza e verificabilità, con il rischio di attribuire rilevanza processuale a risultati non pienamente controllabili dalle parti e dal giudice, compromettendo i princìpi del contraddittorio e della verificabilità della prova, e più in generale l'intero statuto epistemologico del processo penale delineato dal codice di rito [9].
È un rilievo che si salda, in modo diretto, con il tema delle allucinazioni di cui si dirà più avanti. Il problema, in entrambi i casi, non è la fallibilità della macchina in sé – nessuno pretende infallibilità da un mezzo di ricerca della prova – bensì la possibilità concreta, per il giudice e per le parti, di sottoporre l'output a un controllo effettivo. Il decreto offre alcuni strumenti in questa direzione: l'art. 9 impone la registrazione automatica di ogni utilizzo in file di log non modificabili, conservati per cinque anni e accessibili anche nell'ambito di un procedimento penale, e demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, la fissazione dei requisiti tecnici minimi di affidabilità e accuratezza, delle modalità di monitoraggio periodico delle prestazioni con riguardo alla rilevazione e mitigazione dei bias, e delle informazioni che il titolare del trattamento deve allegare alla richiesta di autorizzazione in ordine alle caratteristiche tecniche del sistema, ai risultati delle verifiche di accuratezza e ai meccanismi di gestione degli errori. È su questo decreto ministeriale, non ancora adottato alla data odierna, che si giocherà in concreto la effettività del controllo giurisdizionale.
2.3. Il riconoscimento facciale a posteriori e il ruolo del giudice per le indagini preliminari.
L'art. 10 del decreto disciplina i sistemi di videosorveglianza integrati con componenti di intelligenza artificiale destinate al riconoscimento facciale a posteriori. Il meccanismo autorizzatorio ricalca, con alcune varianti, quello dell'art. 359-ter: ai sensi del comma 2, per procedere al riconoscimento facciale di una persona oggetto di ricerca mirata in quanto indiziata della commissione di un reato, il pubblico ministero, su istanza degli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno avviato i sistemi, chiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dall'avvio; il giudice, ricorrendone i presupposti, autorizza con decreto motivato entro le successive quarantotto ore. L'inosservanza dei termini o la mancata autorizzazione impongono l'immediata interruzione dell'uso e la cancellazione di tutti i dati, i risultati e gli output, salvo che costituiscano corpo del reato.
Il comma 3 prevede una significativa eccezione, in conformità all'art. 26, paragrafo 10, primo comma, del Regolamento IA: l'autorizzazione non è richiesta quando le tecnologie siano utilizzate esclusivamente dopo la commissione di un reato al solo fine dell'identificazione iniziale di una persona potenzialmente indiziata, sulla base di elementi oggettivi e verificabili direttamente connessi al fatto di reato; in tal caso l'utilizzo avviene sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'ufficiale designato. Anche qui, la violazione comporta l'inutilizzabilità dei risultati e la cancellazione dei dati.
Due disposizioni dell'art. 10 meritano di essere sottolineate perché costituiscono, a ben vedere, la trasposizione processuale del principio di sorveglianza umana: il comma 10, ai sensi del quale nessuna decisione che produca effetti giuridici negativi sulla persona cui si riferiscono i dati può essere basata unicamente sui risultati forniti dall'applicazione di riconoscimento facciale; e il comma 11, che vieta in modo assoluto l'attivazione delle tecnologie di riconoscimento facciale in modo non mirato, senza alcun collegamento con un reato o con un procedimento penale, ovvero a fini di controllo e identificazione biometrica generalizzati o indiscriminati. Quanto ai tempi di conservazione, il comma 7 fissa in sette giorni dalla raccolta il termine di conservazione dei dati nella base di riferimento, con cancellazione automatica alla scadenza.
2.4. Il divieto di scraping non mirato e la non incrementalità del set di confronto.
Trasversale all'art. 8, comma 3, e all'art. 359-ter, comma 3, c.p.p. è una disciplina rigorosa della banca dati di riferimento impiegata per il confronto biometrico, che il giurista farà bene a conoscere perché costituisce un parametro di legittimità immediatamente azionabile in sede difensiva. Il contenuto della banca dati deve essere formato appositamente per ciascun utilizzo, con i soli dati biometrici pertinenti alla specifica finalità, cancellati al termine della validità dell'autorizzazione, in modo da garantire che il set di confronto sia specifico per ciascuna autorizzazione e non sia suscettibile di alimentazione incrementale rispetto alle autorizzazioni pregresse. È, inoltre, in ogni caso vietato l'uso di banche dati biometriche alimentate, in tutto o in parte, mediante tecniche di “scraping non mirato” – definito dall'art. 2, lett. l), come l'estrazione e la raccolta automatizzata e indiscriminata, su larga scala, di immagini facciali dalla rete internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso allo scopo di creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale – ovvero costituite in violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
2.5. Il nuovo art. 437-bis c.p. e la responsabilità degli enti.
Sul versante penale sostanziale, l'art. 12 del decreto introduce nel Codice penale, dopo l'art. 437, il nuovo art. 437-bis, rubricato “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”. La fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque ometta di adottare le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione e l'immissione sul mercato di sistemi di IA ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento, ovvero ometta di adottare misure di sorveglianza umana, quando da tali omissioni derivi pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale; la pena è della reclusione da due a otto anni se dal fatto derivi pericolo per la sicurezza dello Stato. Il secondo comma punisce con la reclusione da due a sei anni l'alterazione dei sistemi di IA ad alto rischio, da tre a dieci anni in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato. Il terzo comma prevede una riduzione da un terzo a un sesto per i fatti del primo comma commessi per colpa grave.
Di particolare interesse, anche in prospettiva sistematica, è il quarto comma, che punisce con le pene del primo comma lo ”utilizzatore professionale” di sistemi di IA ad alto rischio che ometta intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana, qualora ne derivi pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale ovvero per la sicurezza dello Stato. La disposizione conferma, sul piano della sanzione più grave che l'ordinamento conosca, che la sorveglianza umana non è una raccomandazione di buona prassi ma un obbligo giuridico presidiato.
L'art. 15 del decreto completa il quadro inserendo nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'art. 25-undevicies, il nuovo art. 25-vicies (“Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale”), che prevede per il delitto di cui all'art. 437-bis c.p. la sanzione pecuniaria da seicento a mille quote e, per il delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di IA di cui all'art. 612-quater c.p. (introdotto dalla legge n. 132 del 2025), la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote, oltre alle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del medesimo decreto ([10]).
Va infine segnalata, per completezza, la modifica di coordinamento recata dall'art. 14, che interviene sull'art. 104, comma 1, lett. e-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sostituendo le parole “del profilo personale con “generati anche con sistemi di intelligenza artificiale”, con effetto ampliativo dell'ambito applicativo della disposizione ai materiali prodotti mediante sistemi di IA.
2.6. Gli strumenti processuali civili: accesso alle prove, presunzione causale, azione diretta.
Il Capo II del Titolo II (artt. 16-20) introduce un corpo di regole processuali civili destinato a incidere in modo sensibile sull'attività del giudice civile e sulla strategia difensiva dell'avvocato. Il perimetro applicativo è fissato dall'art. 16: le disposizioni sull'accesso alle prove si applicano alle azioni di risarcimento del danno, contrattuale ed extracontrattuale, cagionato nell'utilizzo di un sistema di IA; quelle sulla presunzione del nesso causale e sulla rilevanza della conformità si applicano quando il danno derivi dalla violazione di obblighi previsti dal Regolamento IA. Il comma 4 introduce un foro alternativo del danneggiato-consumatore, radicando la competenza anche presso il giudice del luogo di residenza o domicilio della persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale.
L'art. 17 disciplina l'accesso alle prove secondo un modello che il processualista riconoscerà come mutuato dall'esperienza antitrust: il giudice, su istanza della parte che alleghi di avere subito il danno, ordina all'altra parte o al terzo l'esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti relativi al funzionamento del sistema, quando l'istante presenti fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda. Il comma 2 tipizza gli elementi che possono essere esibiti: i registri di cui all'art. 12 del Regolamento IA, la documentazione sul sistema di gestione dei rischi (art. 9), le informazioni pertinenti della documentazione tecnica (art. 11) e quelle relative ai parametri e alle modalità di supervisione umana (art. 14). L'ordine è limitato a quanto necessario e proporzionato, con tutela dei segreti commerciali anche mediante il richiamo all'art. 121-ter del codice della proprietà industriale.
Il regime sanzionatorio dell'inottemperanza è graduato e merita attenzione: ai sensi del comma 5, se la parte non adempie senza giustificato motivo il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; ma quando l'inadempimento riguarda la documentazione tipizzata al comma 2, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, «ritiene come ammessi i fatti allegati dall'istante». Il terzo inadempiente è invece condannato a una pena pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro (comma 6).
L'art. 18 introduce una presunzione relativa del nesso di causalità tra la violazione degli obblighi del Regolamento IA e il danno, superabile con prova contraria. L'art. 19 stabilisce, specularmente, che la conformità del sistema agli obblighi del Regolamento, anche se certificata ai sensi del Capo III, sezione 5, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto. L'art. 20, infine, riconosce al danneggiato l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura della responsabilità civile, nei limiti del massimale, con litisconsorzio necessario del responsabile e opponibilità delle sole eccezioni anteriori al sinistro.
La lettura congiunta degli artt. 17, 18 e 19 restituisce una precisa scelta di politica legislativa: a fronte dell'asimmetria informativa strutturale che caratterizza il contenzioso sui sistemi di IA – dove il danneggiato non dispone, e non può disporre, della documentazione tecnica sul funzionamento del sistema – il legislatore ha spostato il baricentro probatorio verso il soggetto che quella documentazione detiene. È una scelta che il giudice civile dovrà governare con equilibrio, evitando tanto lo svuotamento della presunzione quanto la sua trasformazione in responsabilità oggettiva di fatto.
3. Le raccomandazioni del Consiglio Superiore della Magistratura.
3.1. La delibera dell'8 ottobre 2025.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria adottata all'unanimità l'8 ottobre 2025 (relatori i consiglieri della VII Commissione), ha adottato le “Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia” ([11]), divenendo la prima autorità di governo autonomo della magistratura, tra le giurisdizioni italiane, a dotarsi di un documento organico sul tema (la giustizia tributaria ha adottato proprie linee guida in materia con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria del 3 marzo 2026) ([12]).
Il documento muove da una premessa di metodo che merita di essere sottolineata, perché orienta l'intera impostazione: il Consiglio non assume l'intelligenza artificiale né come un fenomeno da respingere in blocco né come una tecnologia da accogliere senza riserve, ma come uno strumento da governare. Da questa premessa discende una griglia di princìpi che, nella sostanza, riproducono e specificano, per il contesto giudiziario italiano, i canoni già elaborati dalla Carta etica CEPEJ del 2018 e ripresi dalle più recenti Linee guida CEPEJ del 2025: autonomia decisionale del magistrato; obbligatorietà della supervisione umana; sovranità e protezione dei dati; divieto di profilazione; conformità al quadro normativo europeo e nazionale.
Sul piano applicativo, la delibera del 2025 ha tracciato una prima linea di demarcazione tra usi ammissibili e usi vietati, imperniata sulla distinzione tra: (a) una fase analitica e ricostruttiva del lavoro giudiziario – nella quale l'IA può svolgere funzioni di supporto documentale, organizzativo e di ricerca – e (b) una fase valutativa e decisionale, che resta interamente riservata al magistrato, senza che alcun sistema generativo possa concorrere all'interpretazione della legge, alla valutazione delle prove o alla formazione del convincimento del giudice (e, con le peculiarità della funzione requirente, del pubblico ministero).
Nella sua prima versione, la delibera adottava un approccio prudenziale, mantenendo sostanzialmente estranea agli usi consentiti la manipolazione diretta di atti giudiziari contenenti dati personali e riservando l'impiego dell'IA, in questa fase, a compiti più marginali rispetto al nucleo dell'attività giurisdizionale in senso stretto.
3.2. L'aggiornamento del 22 luglio 2026.
Il 22 luglio 2026 il plenum del CSM ha approvato — con una sola astensione — un “Aggiornamento delle raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia, adottate con delibera dell'8 ottobre 2025” [13]. L'aggiornamento non ha carattere di rottura rispetto al documento originario, del quale ribadisce espressamente la piena validità dei princìpi di fondo (autonomia decisionale del magistrato, supervisione umana obbligatoria, sovranità e protezione dei dati, divieto di profilazione), ma ne registra un'evoluzione applicativa resa possibile dal mutamento del quadro tecnico e organizzativo ([14]).
Il fattore che ha reso necessario l'aggiornamento è costituito dall'avvio, dal 1° gennaio 2026, della sperimentazione di Microsoft 365 Copilot negli uffici giudiziari italiani, disposta dal Ministero della giustizia previa apertura di uno sportello tecnico ministeriale dedicato. Il Consiglio ha valorizzato le garanzie tecniche fornite da Microsoft tramite il Ministero: residenza dei dati nei data center situati in Italia, isolamento logico del tenant ministeriale rispetto a ogni altro tenant, esclusione dell'utilizzo dei dati giudiziari per l'addestramento o il miglioramento dei modelli linguistici, possibilità di classificare i documenti sensibili mediante strumenti di protezione documentale e di configurare selettivamente l'accesso alla ricerca sul web.
3.2.1. L'ampliamento controllato degli usi consentiti: gli atti giudiziari.
Il passaggio più significativo dell'aggiornamento consiste nell'ammissione, in via sperimentale e con cautele cumulative, dell'utilizzo di Copilot anche rispetto ad attività che coinvolgono atti giudiziari, sia pure limitatamente alla fase analitica e ricostruttiva del processo. Sono espressamente ammesse: la classificazione e categorizzazione degli atti processuali; l'analisi strutturata del loro contenuto; la sintesi documentale per finalità di archiviazione tematica; il confronto tra le posizioni processuali delle parti ai fini della individuazione del thema decidendum e del thema probandum; la compilazione assistita di atti standardizzati e moduli.
Resta fermo – e l'aggiornamento lo ribadisce in termini netti – che nessuno strumento generativo può adottare o predisporre provvedimenti giurisdizionali, valutare autonomamente le prove, interpretare la legge o concorrere alla formazione del convincimento del giudice. Il confine tracciato dal Consiglio è, sul piano dei princìpi, nitido: una sintesi che si limiti a riportare le domande delle parti, le allegazioni, le date rilevanti o i documenti citati resta attività ausiliaria; una sintesi che selezioni ciò che è decisivo, attribuisca maggiore credibilità a una fonte, indichi la soluzione preferibile o suggerisca la motivazione entra invece nel territorio della valutazione giuridica e probatoria, che resta riservata al magistrato.
Sul piano applicativo concreto, tuttavia, tale confine può rivelarsi assai più sottile di quanto appaia sulla carta ([15]). Se il sistema è ammesso a operare sugli “atti delle parti” ai fini della “ricostruzione delle posizioni processuali” e della “individuazione del thema decidendum e del thema probandum”, si pongono interrogativi non ancora del tutto risolti: le parti hanno diritto di sapere che le loro difese sono state elaborate, anche in parte, con l'ausilio di un sistema generativo? Il magistrato deve darne atto nel provvedimento? Come si esercita concretamente la “possibilità di verifica e contestazione degli output” quando l'output stesso non è reso ostensibile alle parti? E come si assicura la parità informativa tra un giudice che dispone dello strumento e parti che – come lo stesso Consiglio riconosce – dispongono spesso di sistemi diversi, e talora più evoluti, specificamente dedicati al settore giuridico, con adeguate garanzie di tracciabilità e ancoraggio alle fonti?
Si tratta di rilievi che, lungi dallo sminuire il valore dell'aggiornamento, ne segnalano correttamente la natura di tappa intermedia di un processo di assestamento ancora in corso, e che questa relazione riprenderà nelle conclusioni sotto forma di proposte operative.
3.2.2. Anonimizzazione e protezione dei dati: una cautela proporzionata.
Il CSM ha affrontato con formula equilibrata il tema del trattamento dei dati personali contenuti negli atti giudiziari. L'immissione di atti con dati personali è ritenuta consentita all'interno della piattaforma istituzionale del Ministero, in ragione delle garanzie tecniche acquisite; l'anonimizzazione preventiva è raccomandata come buona prassi, specie quando l'identificazione dei soggetti non sia necessaria rispetto alla finalità perseguita, ma non è elevata a condizione assoluta e indistinta, poiché può impoverire il contenuto informativo del documento e rendere meno efficace la ricostruzione di relazioni soggettive o sequenze fattuali rilevanti. Il criterio che il Consiglio adotta è quello della minimizzazione ragionata del dato, proporzionata al rischio concretamente aggiuntivo determinato dall'elaborazione con strumenti generativi nel dominio istituzionale.
3.2.3. Allucinazioni, grounding e verificabilità degli output.
Uno degli aspetti più rilevanti dell'aggiornamento — e di diretto interesse per il tema di questa relazione — è la puntuale ricognizione delle criticità strutturali dei modelli linguistici generativi: la carenza di grounding documentale (cioè di un ancoraggio verificabile alle fonti), il rischio di allucinazioni, la possibile produzione di collegamenti ipertestuali fittizi e la tendenza del sistema a fornire risposte assertive anche in presenza di lacune informative.
Il Consiglio ha cura di segnalare che il rischio più insidioso non risiede negli errori grossolani, immediatamente riconoscibili, bensì nella plausibilità dell'output: un testo formalmente ordinato, linguisticamente corretto e apparentemente coerente può contenere riferimenti inesistenti, inferenze non documentate o ricostruzioni non fondate sugli atti. Da qui l'indicazione di adottare prompt strutturati, istruzioni restrittive, vincoli espliciti alle fonti disponibili e verifiche puntuali, chiedendo al sistema di distinguere ciò che risulta dai documenti da ciò che non risulta, di indicare i passaggi testuali di riferimento, di non integrare lacune con supposizioni e di segnalare espressamente l'impossibilità di rispondere quando il materiale non consenta una conclusione affidabile.
La verificabilità diviene, in questa prospettiva, il criterio-cardine dell'utilizzabilità: non basta che l'output sia utile, deve essere controllabile; non basta che sia plausibile, deve essere riscontrabile; non basta che faccia risparmiare tempo, deve consentire al magistrato di ricostruire il percorso seguito e di assumere consapevolmente la responsabilità dell'eventuale utilizzo.
3.2.4. Formazione, tracciabilità e responsabilità personale.
L'aggiornamento assegna un ruolo centrale alla formazione, non come adempimento accessorio ma come condizione di legittimazione professionale dell'uso: solo chi conosce il funzionamento dei sistemi generativi è in grado di valutarne criticamente gli output e di impedirne utilizzi impropri. A questo si accompagna un'indicazione di tracciabilità: nei casi di impiego significativo dello strumento, in particolare quando siano coinvolti atti giudiziari, è opportuno conservare le informazioni essenziali sull'interrogazione (sistema utilizzato, data, tipologia di attività richiesta, documenti impiegati, eventuali prompt rilevanti, modalità di verifica dell'output e destinazione del risultato).
Il punto di chiusura del sistema è, ancora una volta, la responsabilità personale: l'intelligenza artificiale non è fonte autonoma di conoscenza giuridica e non sostituisce il dovere di verifica; ogni utilizzo deve essere ricondotto alla persona fisica che vi ha fatto ricorso e che ha deciso se e come impiegare il risultato.
3.2.5. Il limite strategico: uno strumento generalista non basta alla giustizia.
Un profilo di particolare interesse, anche in chiave propositiva, è costituito dalla valutazione, esplicitata dallo stesso CSM, secondo cui uno strumento general purpose come Microsoft 365 Copilot, nella sua configurazione standard, non costituisce la soluzione strutturale adeguata all’uso dell'intelligenza artificiale nella giustizia, non essendo stato progettato ab origine per il dominio giuridico né costruito nativamente intorno alle esigenze della funzione giudiziaria. Da qui l'indicazione della necessità, per il prossimo futuro, di una suite di intelligenza artificiale dedicata alla funzione giudiziaria, progettata per operare entro workflow giuridici formalizzati, da perseguire anche attraverso sandbox regolatorie, valutazioni indipendenti e sperimentazioni controllate, con condivisione dei risultati tra gli uffici.
4. Le indicazioni del Consiglio nazionale forense e dell'avvocatura.
4.1. L'informativa-tipo al cliente e l'articolo 13 della legge n. 132/2025.
In parallelo al percorso tracciato dal CSM per la magistratura, il Consiglio nazionale forense ha adottato proprie iniziative per l'avvocatura, muovendo dal dato positivo dell'art. 13 della legge n. 132 del 2025, che impone al professionista di comunicare al cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'esecuzione dell'incarico. Il CNF ha elaborato e diffuso ai presidenti degli Ordini territoriali un modulo di informativa-tipo, che il professionista può sottoporre all'assistito, con cui l'avvocato avverte il cliente che, «ove ritenuto utile», formerà ricorso a sistemi di intelligenza artificiale nell'esecuzione dell'incarico professionale, fermi il governo umano dell'attività intellettuale, la riservatezza e il segreto professionale ([16]).
Il presidente del CNF, Francesco Greco, nell'ambito del G7 delle Avvocature organizzato a Roma, ha rimarcato ([17]) come l'avvocatura abbia sin dal primo momento presentato osservazioni e proposte sul disegno di legge poi divenuto legge n. 132 del 2025, in particolare per quanto riguarda l'esclusione della possibilità di utilizzare l'algoritmo per la redazione di qualunque tipo di provvedimento giudiziario, ribadendo che ogni provvedimento emesso dal giudice – ordinanza, decreto o sentenza – debba restare “frutto della potenza della mente umana”. Il CNF ha altresì annunciato l'intenzione di dotare l'avvocatura di un proprio sistema di intelligenza artificiale dedicato e di sviluppare un percorso di certificazione delle applicazioni di IA destinate agli studi legali, muovendo da una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).
4.2. La Guida del CCBE e gli obblighi di trasparenza dell'AI Act.
Sul piano sovranazionale, il CNF ha recepito e diffuso presso l'avvocatura italiana la Guida del CCBE (Conseil des Barreaux Européens — Consiglio degli Ordini forensi d'Europa) sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati ([18]), concepita come strumento di orientamento pratico volto a contrastare i principali rischi connessi all'utilizzo di questi sistemi in ambito forense: dalla tutela della riservatezza e del segreto professionale alla necessità di un controllo umano effettivo sugli output, sino alla consapevolezza dei limiti tecnici dei modelli generativi, allucinazioni comprese.
A questo quadro si è aggiunto, dal 2 agosto 2026, un secondo livello di regole, rappresentato dagli obblighi di trasparenza dell'art. 50 dell'AI Act, che investono, tra l'altro, l'uso di chatbot, i contenuti generati e i materiali pubblicati dagli studi legali (si pensi a una bozza contrattuale elaborata con l'ausilio di un sistema generativo, a un chatbot installato sul sito dello studio, o a un articolo giuridico pubblicato online con il contributo di un sistema di IA). La Commissione europea ha pubblicato il 20 luglio 2026 apposite linee guida sull'art. 50, accompagnate da un codice di buone pratiche sui contenuti generati dall'intelligenza artificiale, di natura volontaria ma riconosciuto dalla Commissione e dall'AI Board come strumento idoneo a dimostrare la conformità alle regole sulla marcatura e sull'etichettatura dei contenuti ([19]). Per l'avvocato italiano, questo secondo livello europeo si affianca – senza sovrapporsi integralmente – all'obbligo informativo già previsto dall'art. 13 della legge n. 132 del 2025.
4.3. Il ruolo dell'avvocato nel processo: strumento di supporto, non fonte del diritto.
Il complesso delle indicazioni forensi sin qui richiamate converge verso un principio ordinatore identico a quello valido per la magistratura, opportunamente adattato alla funzione difensiva: l'intelligenza artificiale può essere legittimamente impiegata per la ricerca normativa e giurisprudenziale, per la predisposizione di bozze o sintesi, per l'organizzazione del fascicolo, ma resta sempre l'avvocato — e non la macchina — il regista dell'attività difensiva, tenuto a un controllo critico e personale su ogni contenuto destinato a essere depositato in giudizio. È un principio che trova la propria piena declinazione, in termini di responsabilità concreta, nella giurisprudenza esaminata nel prossimo paragrafo.
5. Le allucinazioni giurisprudenziali: fenomenologia, casi reali e responsabilità.
5.1. Il fenomeno: che cosa sono le «allucinazioni» dell'intelligenza artificiale.
Con il termine “allucinazione” (hallucination) la letteratura tecnica designa la produzione, da parte di un sistema di intelligenza artificiale generativa, di contenuti privi di riscontro nella realtà, ma formulati con lo stesso grado di sicurezza assertiva e la stessa coerenza linguistica di un'informazione corretta. Applicato al dominio giuridico, il fenomeno consiste tipicamente nella citazione di sentenze, ordinanze o massime mai pronunciate, ovvero nell'attribuzione a provvedimenti realmente esistenti di un contenuto (principio di diritto, numero, data, estremi) diverso da quello autentico.
Si tratta di un rischio strutturale e non meramente accidentale dei modelli linguistici di grandi dimensioni (large language models), i quali, generando testo per predizione statistica della sequenza di parole più plausibile e non per interrogazione diretta di una base dati giuridica verificata, possono produrre citazioni sintatticamente corrette (numero di sentenza plausibile, sezione verosimile, massima coerente con il contesto) ma del tutto inventate. È un rischio che, come si è visto, lo stesso CSM ha espressamente qualificato come criticità strutturale nel proprio aggiornamento del luglio 2026, segnalando che l'insidia maggiore risiede proprio nella plausibilità dell'output, non nella sua evidente implausibilità.
5.2. I casi italiani: dalla prima pronuncia di merito alla Cassazione.
5.2.1. Tribunale delle imprese di Firenze, ordinanza 14 marzo 2025.
Il primo caso italiano di rilievo che ha portato il fenomeno delle allucinazioni giurisprudenziali all'attenzione della giurisdizione è rappresentato dall'ordinanza del Tribunale delle imprese di Firenze del 14 marzo 2025, resa nel procedimento di reclamo n. 11053/2024 R.G., in una controversia relativa alla riproduzione non autorizzata di vignette protette dal diritto d'autore ([20]). Il difensore di una delle parti aveva citato, nella comparsa di costituzione, alcune sentenze a sostegno della propria tesi difensiva; sentenze che, tuttavia, non esistevano, essendo state generate — secondo quanto emerso in giudizio — dall'impiego non verificato di ChatGPT da parte di una collaboratrice dello studio, circostanza inizialmente non conosciuta dal difensore medesimo, il quale ha dato atto in una successiva memoria dell'errore, riconducendolo espressamente all'utilizzo non controllato dell'IA per la ricerca giurisprudenziale (anche a seguito di una seconda interrogazione dello stesso sistema, che aveva confermato l'esistenza dei precedenti inventati).
La parte reclamante ha proposto ricorso per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., lamentando che l'indicazione di sentenze inesistenti, o dal contenuto reale non corrispondente a quello riportato, integrasse una condotta processualmente scorretta, idonea a incidere sul regolare svolgimento del contraddittorio. Il caso fiorentino, precedendo di alcuni mesi l'entrata in vigore della legge n. 132 del 2025, ha avuto un effetto sensibilizzante immediato sull'intera comunità forense e ha anticipato, nella sostanza, i nodi problematici che le successive raccomandazioni istituzionali si sono incaricate di affrontare in via generale.
5.2.2. Il caso del TAR Lombardia.
Analogo rilievo ha assunto una pronuncia del TAR per la Lombardia, con la quale il Collegio, nel respingere un ricorso, ha rilevato che il legale del ricorrente aveva citato estremi di pronunce inesistenti o comunque non pertinenti rispetto al thema decidendum, giudicando “sleale” la condotta del difensore che aveva omesso di verificare gli elementi posti a fondamento del ricorso, e disponendo la trasmissione della sentenza di rigetto all'Ordine degli avvocati di Milano per le valutazioni di competenza in sede disciplinare ([21]).
5.2.3. Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza n. 23006/2026.
Il principio più significativo, sotto il profilo della definizione dei criteri di responsabilità, è stato affermato dalla Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 23006 del 2026, la quale ha affrontato per la prima volta in modo esplicito le conseguenze processuali derivanti dall'utilizzo improprio dell'intelligenza artificiale nella redazione di un ricorso per cassazione ([22]). La Corte ha chiarito che il richiamo, in sede di ricorso, di precedenti giurisprudenziali inesistenti — anche quando l'errore sia riconducibile a un sistema di intelligenza artificiale generativa — non integra una semplice svista, ma denota una maggiore intensità della colpa professionale, tale da giustificare l'aggravamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, prevista in caso di inammissibilità del ricorso.
La Corte ha valorizzato, in particolare, l'incidenza della condotta sul regolare svolgimento del contraddittorio: l'inserimento di precedenti mai pronunciati costringe le altre parti e lo stesso giudice a un'inutile attività di verifica dell'esistenza di decisioni che semplicemente non esistono, con conseguente pregiudizio per l'efficienza del procedimento e per quel livello minimo di affidabilità che deve sempre caratterizzare gli atti difensivi. Sul piano dei princìpi, la pronuncia ribadisce che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non attenua gli obblighi deontologici né modifica il regime di responsabilità dell'avvocato, il quale continua a rispondere personalmente della correttezza di ogni affermazione contenuta nell'atto che sottoscrive: l'intelligenza artificiale, per usare la formula sintetica della Corte, è un supporto, non una fonte del diritto.
5.2.4. Tribunale di Siracusa, sentenza n. 338 del 20 febbraio 2026.
Sul versante civile, il Tribunale di Siracusa, con la sentenza febbraio 2026 ([23]), ha affermato che l'utilizzo non verificato di strumenti di intelligenza artificiale nel processo, con la citazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti, può integrare colpa grave del difensore e comportare la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il giudice ha rilevato che il difensore aveva inserito, in una memoria difensiva, riferimenti giurisprudenziali privi di riscontro, ricavati da una ricerca condotta mediante sistemi di intelligenza artificiale generativa senza successiva verifica sulle fonti ufficiali, affermando il principio secondo cui l'utilizzazione acritica di tali strumenti, senza la doverosa verifica dell'attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie, integra gli estremi della colpa grave.
5.3. Il precedente comparatistico: Mata v. Avianca, Inc.
Il tema, come noto, non è patrimonio esclusivo dell'esperienza italiana. Il caso più noto a livello internazionale è rappresentato dalla vicenda Mata v. Avianca, Inc. (United States District Court for the Southern District of New York, 678 F. Supp. 3d 443, decisa il 22 giugno 2023, giudice P. Kevin Castel) ([24]), nella quale un legale, nella redazione di una memoria difensiva contro una compagnia aerea, si era avvalso di ChatGPT per integrare la ricerca giurisprudenziale, giungendo a citare sei precedenti del tutto inesistenti (tra cui i casi Varghese v. China Southern Airlines e Martinez v. Delta Airlines), completi di massime e citazioni interne fittizie. Il giudice Castel, dopo aver accertato l'inesistenza dei precedenti attraverso un contraddittorio cartolare con la difesa avversaria, ha comminato una sanzione pecuniaria di 5.000 dollari nei confronti dei legali, evidenziando come l'avvocato avesse perfino “verificato” l'attendibilità dei precedenti interrogando nuovamente lo stesso ChatGPT, che aveva ribadito, in modo del tutto fallace, la loro autenticità.
Il caso Mata v. Avianca costituisce oggi un punto di riferimento internazionale costante nella riflessione sul tema, proprio perché evidenzia in modo paradigmatico un errore ricorrente e particolarmente insidioso: quello di ritenere che la verifica dell'attendibilità di un output generativo possa essere delegata al medesimo sistema che lo ha prodotto. Un sistema di intelligenza artificiale generativa non è in condizione di autocertificare l'esistenza dei propri riferimenti, poiché, in assenza di un meccanismo di grounding documentale verificabile, tenderà a confermare, con eguale sicurezza assertiva, tanto le informazioni corrette quanto quelle inventate.
5.4. La responsabilità dell'avvocato.
Dal quadro giurisprudenziale sin qui ricostruito emergono, con sufficiente nitidezza, i tratti della responsabilità professionale dell'avvocato che utilizzi sistemi di intelligenza artificiale generativa senza le necessarie cautele. Sul piano processuale, la citazione di precedenti inesistenti o travisati può dar luogo a responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., quando la condotta sia qualificabile in termini di colpa grave (Trib. Siracusa n. 338 del 2026) o comunque di condotta scorretta lesiva del regolare svolgimento del processo (Trib. Firenze, ord. 14 marzo 2025); sul piano dell'ammissibilità dell'impugnazione, può incidere sulla valutazione della gravità della colpa professionale e sulla determinazione della sanzione pecuniaria connessa all'inammissibilità del ricorso (Cass. pen., sez. III, n. 23006 del 2026); sul piano deontologico, può essere oggetto di segnalazione all'Ordine di appartenenza per le valutazioni disciplinari conseguenti (TAR Lombardia).
Il principio unificante, già anticipato, è che l'utilizzo di uno strumento tecnologico, per quanto sofisticato, non attenua ma semmai rafforza il dovere di diligenza professionale dell'avvocato, il quale continua a rispondere personalmente, in forza della sottoscrizione dell'atto, di ogni riferimento normativo o giurisprudenziale in esso contenuto. Non vale, in altri termini, l'obiezione — già sperimentata nel caso Mata v. Avianca e in sostanza riproposta, mutatis mutandis, nel caso fiorentino — secondo cui l'errore sarebbe da ricondurre esclusivamente al sistema o a un collaboratore, poiché l'obbligo di controllo finale e di verifica sulle fonti primarie grava, in ultima istanza, sul professionista che sottoscrive e deposita l'atto.
5.5. La responsabilità del magistrato.
Il tema, per quanto sin qui emerso principalmente in relazione agli atti difensivi, riguarda con pari intensità la posizione del magistrato, sotto un duplice angolo visuale.
In primo luogo, sul piano della responsabilità disciplinare e, in ipotesi limite, civile, qualora il giudice utilizzasse un sistema di intelligenza artificiale generativa per la redazione della motivazione di un provvedimento senza sottoporne criticamente il contenuto a verifica, incorrendo nella trascrizione di riferimenti normativi o giurisprudenziali inesistenti o travisati: nel corso del 2025 e del 2026, infatti, si sono registrati episodi di provvedimenti recanti “citazioni astratte e improprie” che hanno costituito, secondo quanto riferito, uno dei fattori che hanno indotto il CSM ad adottare la delibera dell'8 ottobre 2025, e la stessa Corte di cassazione ha in almeno un'occasione annullato con rinvio una decisione di merito che faceva riferimento a “principi di legittimità non affermati” e a sentenze “inesatte nel numero riportato”, circostanza sintomatica, pur senza un riferimento esplicito all'IA nella motivazione, del medesimo rischio sistemico.
In secondo luogo, e più in generale, il magistrato risponde, sul piano della propria responsabilità funzionale, dell'osservanza della riserva di giurisdizione sancita dall'art. 15, comma 1, della legge n. 132 del 2025: l'eventuale delega sostanziale, anche indiretta o dissimulata, del momento interpretativo o valutativo a un sistema automatizzato – al di là della formale apposizione della firma sul provvedimento – costituirebbe una violazione non meramente formale del principio, suscettibile di rilevare, nei casi più gravi, anche sotto il profilo della violazione dei doveri di diligenza e laboriosità di cui all'art. 1 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in tema di illeciti disciplinari dei magistrati. È il monito sopra già richiamato: non basta che il magistrato conservi la firma finale, se nella sostanza l'output generativo ha orientato in modo opaco l'individuazione della soluzione, la selezione degli argomenti o la valutazione delle prove ([25]).
Va infine ricordato che, sul piano della responsabilità civile dello Stato per l'attività giudiziaria (legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18), un errore indotto da un'allucinazione dell'intelligenza artificiale non verificata dal magistrato, ove tale da integrare gli estremi della colpa grave per travisamento manifesto dei fatti o del diritto, non sarebbe sottratto, in linea di principio, all'ordinario regime di responsabilità, proprio perché – come si è detto – l'intelligenza artificiale non costituisce mai, nell'attuale assetto normativo, una fonte di esonero della responsabilità personale del giudicante.
6. Per un uso consapevole e corretto dell'intelligenza artificiale: indicazioni operative.
Dal quadro normativo, regolamentare e giurisprudenziale sin qui ricostruito è possibile enucleare un decalogo di cautele operative, distinto per la posizione del magistrato e per quella dell'avvocato, ma unificato da alcuni princìpi comuni: la supervisione umana effettiva, la verificabilità delle fonti, la tracciabilità dell'utilizzo, la formazione preventiva.
6.1. Indicazioni per il magistrato.
• Utilizzare esclusivamente i sistemi di intelligenza artificiale autorizzati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 15, comma 2 e 3, della legge n. 132/2025, evitando il ricorso a strumenti consumer non governati (ChatGPT, Gemini o analoghi, nella loro versione pubblica) per attività che coinvolgano atti del procedimento.
• Circoscrivere l'impiego dello strumento alla fase analitica e ricostruttiva (sintesi documentale, classificazione degli atti, individuazione del thema decidendum e probandum), astenendosi da qualsiasi utilizzo che possa incidere, anche indirettamente, sulla valutazione delle prove, sull'interpretazione della legge o sulla formazione del convincimento.
• Verificare sempre, mediante consultazione delle fonti ufficiali (banche dati istituzionali, testi integrali dei provvedimenti), ogni riferimento normativo o giurisprudenziale suggerito dal sistema, prima di trasfonderlo, anche in forma sintetica, nella motivazione del provvedimento.
• Adottare prompt strutturati e vincolati alle fonti disponibili, richiedendo espressamente al sistema di segnalare l'assenza di riscontro documentale piuttosto che colmarla con inferenze non verificabili.
• Conservare traccia essenziale dell'interrogazione (sistema utilizzato, data, tipologia di attività, verifiche compiute), in coerenza con le indicazioni di tracciabilità dell'aggiornamento CSM del luglio 2026, quale presidio di responsabilità personale e strumento di eventuale rendicontazione.
• Partecipare con continuità alle iniziative di formazione digitale promosse dal Ministero della giustizia e dalla Scuola superiore della magistratura, quale condizione di legittimazione professionale, e non meramente adempimentale, dell'uso dello strumento.
6.2. Indicazioni per l'avvocato.
• Verificare sistematicamente ogni riferimento normativo o giurisprudenziale prodotto da un sistema di intelligenza artificiale generativa attraverso le fonti ufficiali (banche dati di cortesia istituzionali, siti ufficiali delle Corti, riviste scientifiche accreditate), senza mai affidare la verifica al medesimo sistema che ha prodotto l'informazione, secondo l'insegnamento, ormai paradigmatico, del caso Mata v. Avianca.
• Considerare l'output generativo come una bozza di lavoro, non come un prodotto finito: prima del deposito, ogni citazione va confrontata con il testo integrale del provvedimento richiamato.
• Assolvere puntualmente l'obbligo informativo verso il cliente previsto dall'art. 13 della legge n. 132/2025, avvalendosi, se opportuno, del modulo di informativa-tipo diffuso dal Consiglio Nazionale Forense.
• Tenere in debito conto, dal 2 agosto 2026, gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 50 dell'AI Act per i contenuti generati o assistiti da sistemi di IA destinati alla pubblicazione o alla comunicazione con il pubblico (siti web, chatbot, contenuti informativi).
• Predisporre, quantomeno negli studi di maggiori dimensioni, una policy interna sull'uso dell'IA, con indicazione dei sistemi autorizzati, dei controlli obbligatori e delle responsabilità interne, sul modello delle indicazioni contenute nella Guida CCBE.
• Ricordare che la responsabilità professionale, disciplinare e, nei casi più gravi, processuale (art. 96 c.p.c.) resta personale e non è in alcun modo attenuata dall'intervento dello strumento tecnologico, quale che sia la sua sofisticazione.
6.3. Indicazioni specifiche connesse al d.lgs. n. 160 del 2026.
L'entrata in vigore del decreto, il 30 settembre 2026, impone alcune cautele ulteriori e immediatamente operative, distinte per funzione.
• Per il giudice per le indagini preliminari chiamato ad autorizzare l'impiego dei sistemi di cui all'art. 359-ter c.p.p.: verificare che il decreto motivato contenga tutti gli elementi tipizzati dal comma 6 (delimitazione dell'area geografica, indicazione delle persone specificamente ricercate, determinazione del tempo non superiore a quindici giorni) e che sia stata effettuata la valutazione di cui all'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento IA, la cui omissione preclude il rilascio dell'autorizzazione.
• Per il giudice della cognizione: ricordare che l'art. 359-ter, comma 8, c.p.p. prevede un'espressa inutilizzabilità dei risultati in caso di impiego fuori dei casi consentiti o di inosservanza dei commi 6 e 7, e che l'art. 10, comma 10, del decreto vieta di fondare unicamente sull'output del riconoscimento facciale una decisione con effetti giuridici negativi.
• Per il difensore nel procedimento penale: verificare sistematicamente la catena autorizzatoria e il rispetto dei termini (quarantotto, ventiquattro e dodici ore, a seconda delle ipotesi), la conformità della banca dati di confronto al divieto di scraping non mirato e alla regola di non incrementalità del set, nonché l'avvenuta cancellazione dei dati nei casi prescritti; sollecitare, ove necessario, l'ostensione dei file di log conservati ai sensi dell'art. 9, comma 2.
• Per il difensore nel contenzioso civile risarcitorio: valorizzare gli strumenti dell'art. 17, allegando fatti idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda, e tipizzare l'istanza di esibizione sui documenti elencati al comma 2, la cui mancata produzione comporta che i fatti allegati siano ritenuti ammessi; considerare il foro alternativo del danneggiato-consumatore (art. 16, comma 4) e l'azione diretta verso l'assicuratore (art. 20).
• Per il giudice civile: governare con equilibrio la presunzione di nesso causale di cui all'art. 18, ricordando che essa è relativa e che la conformità certificata del sistema, ai sensi dell'art. 19, non esclude di per sé la responsabilità, ma resta elemento valutabile.
6.4. Un principio metodologico comune: dalla fiducia cieca alla fiducia calibrata.
Al di là delle indicazioni specifiche, il filo conduttore che accomuna magistratura e avvocatura è il passaggio da un atteggiamento di fiducia acritica (over-reliance) verso i sistemi di intelligenza artificiale generativa a un atteggiamento di fiducia calibrata (calibrated trust), fondato sulla conoscenza dei limiti strutturali dello strumento. Questo passaggio culturale non può essere realizzato per via meramente regolamentare, ma richiede un investimento organico in formazione, che coinvolga simultaneamente la dimensione tecnica (comprendere come funziona un modello linguistico e perché può allucinare) e la dimensione deontologica (comprendere perché la responsabilità non si trasferisce mai alla macchina).
7. Conclusioni: proposte per una governance matura dell'intelligenza artificiale nella giurisdizione.
Il percorso sin qui tracciato consente di formulare alcune conclusioni, che intendono offrire alla platea non soltanto una sintesi ricostruttiva, ma anche indicazioni concretamente praticabili, nella consapevolezza che il tema è in rapida e continua evoluzione e che quanto oggi appare come approdo definitivo potrebbe già domani richiedere un nuovo aggiornamento — come dimostra, del resto, la stessa vicenda delle raccomandazioni del CSM, riviste a meno di dieci mesi dalla loro prima adozione.
7.1. Il bilancio: un sistema normativo maturo nei princìpi, ancora incompleto negli strumenti.
Il quadro normativo italiano sull'intelligenza artificiale e giurisdizione appare, nei suoi princìpi cardine, sufficientemente maturo: la riserva assoluta al magistrato di ogni decisione interpretativa, valutativa e provvedimentale (art. 15, legge n. 132/2025), l'obbligo di sorveglianza umana effettiva (art. 14, AI Act), il principio di trasparenza verso il cliente (art. 13, legge n. 132del 2025) e verso il pubblico (art. 50, AI Act) compongono un impianto coerente, che trova puntuale sviluppo applicativo nelle raccomandazioni del CSM e nelle indicazioni del CNF, e che il d.lgs. n. 160/2026 ha ora tradotto, per la prima volta, in regole processuali munite di sanzione processuale.
Ciò che appare, viceversa, ancora incompleto è la dimensione strumentale: come lo stesso CSM ha lucidamente riconosciuto nell'aggiornamento del luglio 2026, un sistema general purpose, per quanto dotato di robuste garanzie di sicurezza e di residenza dei dati, non è strutturalmente adeguato alle esigenze specifiche della funzione giudiziaria, che richiede tracciabilità delle fonti, verificabilità puntuale degli output e integrazione nativa con i flussi documentali degli uffici.
A questa incompletezza se ne è aggiunta, nel luglio 2026, una seconda, di natura temporale: il differimento disposto dal Digital Omnibus ha allontanato al 2 dicembre 2027 — e al 2 agosto 2030 per i sistemi già in uso presso le autorità pubbliche — il momento in cui i sistemi ad alto rischio destinati all'uso giudiziario dovranno essere certificati, iscritti nella banca dati europea e conformi ai requisiti del Capo III. Ne deriva un paradosso che questa relazione intende segnalare senza infingimenti: nella fase che stiamo attraversando, l'intelligenza artificiale è già pienamente operativa negli uffici giudiziari — il decreto n. 160/2026 la ammette addirittura come strumento di ricerca della prova — mentre il regime europeo di conformità che dovrebbe garantirne l'affidabilità tecnica non è ancora esigibile. In questo intervallo, il presidio non può che essere culturale e professionale prima ancora che tecnologico: è la diligenza del magistrato e dell'avvocato, non la marcatura CE, a reggere oggi il peso della garanzia.
7.2. Prima proposta: una piattaforma giuridica nazionale a grounding documentale verificato.
La prima e più urgente indicazione operativa che questa relazione intende sottoporre alla platea è la necessità di accelerare, anche mediante il ricorso a sandbox regolatorie congiunte tra Ministero della giustizia, CSM, CNF e Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione, la realizzazione di una infrastruttura di intelligenza artificiale giuridica nazionale, fondata su un principio di grounding documentale verificato: un sistema, cioè, che non generi liberamente testo per predizione statistica, ma che ancori ogni risposta a fonti giuridiche certificate (Italgiure, banche dati ufficiali di normativa e giurisprudenza), restituendo sempre il riferimento puntuale e verificabile del provvedimento richiamato, e segnalando in modo esplicito l'assenza di riscontro quando la fonte non esista. Solo un'architettura di questo tipo è in grado di ridurre strutturalmente, e non soltanto per via di cautele procedurali rimesse alla diligenza del singolo operatore, il rischio di allucinazione giurisprudenziale.
7.3. Seconda proposta: un protocollo condiviso di trasparenza processuale sull'uso dell'IA.
In secondo luogo, appare opportuno che il confine tra fase analitica e fase valutativa nell'uso dell'IA sugli atti giudiziari sia accompagnato da un protocollo condiviso di trasparenza processuale, che stabilisca, a livello di buona prassi degli uffici, quando e in che forma dare atto, nel provvedimento o negli atti di causa, dell'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale nella fase preparatoria, così da rendere concretamente esercitabile, e non soltanto enunciato in astratto, il diritto delle parti alla «possibilità di verifica e contestazione degli output» già riconosciuto dalle raccomandazioni del CSM.
7.4. Terza proposta: una clausola di stile e un protocollo di verifica per gli atti di parte.
Sul versante forense, si propone l'elaborazione, in sede di CNF e di Ordini territoriali, di un protocollo di verifica standardizzato (una sorta di checklist minima di due diligence documentale) da osservare prima del deposito di ogni atto redatto con l'ausilio di sistemi generativi, unitamente alla diffusione capillare di una clausola di stile, sul modello di quanto già sperimentato in alcune realtà forensi, che documenti, ad uso interno dello studio, l'avvenuta verifica delle fonti citate. Una simile prassi, per quanto priva di rilevanza esterna diretta, costituirebbe un efficace presidio probatorio a discolpa del professionista in sede disciplinare o ai fini dell'art. 96 c.p.c., e concorrerebbe a diffondere, per via di costume professionale prima ancora che normativa, la cultura della verifica.
7.5. Quarta proposta: un contraddittorio tecnico effettivo sulla prova algoritmica.
Il d.lgs. n. 160 del 2026 impone di affrontare, senza rinviarla oltre, una questione che il processo penale non ha mai dovuto porsi in questi termini: come si contesta l'output di un sistema di intelligenza artificiale. Il decreto costruisce un apparato di garanzie formali robusto — riserva di giurisdizione, delimitazione spaziale e temporale, inutilizzabilità in caso di violazione — ma lascia in ombra il versante sostanziale, cioè la verificabilità del risultato. Un'inutilizzabilità che sanziona il vizio procedimentale, ma non offre alla difesa gli strumenti per contestare l'attendibilità tecnica del match biometrico, rischia di rivelarsi una garanzia dimidiata: sono esattamente i rilievi formulati dall'Unione delle Camere Penali circa l'opacità dei sistemi algoritmici e la compromissione dello statuto epistemologico della prova.
Si propone, in questa prospettiva, di muovere lungo tre direttrici, tutte praticabili a normativa vigente o con interventi di rango secondario. In primo luogo, il decreto ministeriale previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 160 del 2026 — non ancora adottato — dovrebbe imporre che alla richiesta di autorizzazione siano allegati, e conseguentemente versati nel fascicolo, il tasso di errore del sistema, i risultati delle verifiche di accuratezza, gli esiti del monitoraggio sui bias e la soglia di confidenza applicata al singolo confronto: senza questi dati, il decreto motivato del giudice per le indagini preliminari rischia di ridursi a un controllo sui presupposti formali. In secondo luogo, i file di log previsti dall'art. 9, comma 2, conservati per cinque anni e già dichiarati accessibili nell'ambito del procedimento penale, dovrebbero essere resi ostensibili alla difesa secondo modalità tipizzate, così da consentire un accertamento tecnico ripetibile sul funzionamento del sistema nel caso concreto. In terzo luogo, e in via interpretativa immediata, il principio già codificato dall'art. 10, comma 10, del decreto — nessuna decisione con effetti giuridici negativi può fondarsi unicamente sull'output del riconoscimento facciale — merita di essere assunto come canone generale di valutazione della prova algoritmica, e dunque esteso in via ermeneutica anche ai risultati acquisiti ai sensi dell'art. 359-ter c.p.p.: l'identificazione biometrica può orientare l'indagine, non fondare da sola l'affermazione di responsabilità.
È appena il caso di osservare come questa proposta si saldi, sul piano dei princìpi, con quella formulata al § 7.2 in materia di allucinazioni: in entrambi i casi la garanzia non risiede nella pretesa di infallibilità dello strumento, ma nella possibilità effettiva di sottoporlo a verifica. Un output non controllabile – sia esso una massima giurisprudenziale inventata o un match biometrico non riscontrabile – non è una prova debole: è un elemento estraneo al metodo del processo.
7.6. Quinta proposta: la formazione permanente come condizione di legittimazione, non come adempimento.
Le indicazioni sin qui offerte resterebbero lettera morta senza un investimento strutturale e permanente in formazione, che questa relazione intende sollecitare non come mero adempimento burocratico, ma come autentica condizione di legittimazione professionale all'uso dello strumento, così come già anticipato dall'art. 15, comma 4, della legge n. 132/2025 per la magistratura. Una formazione che non può esaurirsi nella dimensione tecnica (che cos'è un modello linguistico, come funziona, perché può allucinare), ma che deve investire la dimensione deontologica e costituzionale del problema: la consapevolezza che l'intelligenza artificiale, per quanto sofisticata, non è mai soggetto di diritto, non è mai fonte del diritto, e non può mai essere invocata, da magistrato o da avvocato, quale causa di esonero della propria responsabilità personale.
7.7. Considerazione finale.
L'intelligenza artificiale applicata al diritto non rappresenta, a ben vedere, una minaccia per la giurisdizione, bensì un banco di prova per la sua capacità di autogoverno. Il problema, per riprendere e fare proprie le parole con cui la dottrina più avvertita ha commentato l'ultimo aggiornamento delle raccomandazioni del CSM, non è scegliere tra intelligenza artificiale e giurisdizione, ma stabilire se la giurisdizione saprà governare l'intelligenza artificiale secondo i propri princìpi. L'alternativa non è tra innovazione e garanzie, ma tra innovazione governata e innovazione subita.
La comunità dei giuristi — magistrati e avvocati insieme, secondo lo spirito autentico di questo convegno — è chiamata a raccogliere questa sfida con equilibrio: senza cedere alla fascinazione tecnologica, che porterebbe a scambiare la velocità di un output per la qualità di un giudizio, ma senza neppure indulgere in un rifiuto precauzionale che priverebbe la giustizia italiana di uno strumento capace, se correttamente governato, di restituire tempo ed energie intellettuali al nucleo più alto e irrinunciabile della funzione giurisdizionale: la decisione, che resta, e deve sempre restare, un atto della mente e della coscienza dell'uomo.
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Note
[1] Il presente contributo rappresenta lo sviluppo ragionato della relazione introduttiva tenuta dall’Autore al convegno “L'intelligenza Artificiale applicata al Diritto”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pescara e dalla Fondazione forense Forum Aterni in data 17 settembre 2026.
[2] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (AI Act), in particolare artt. 4, 5, 6, 8-15, 26, 27, 50, 57, 59, 86, 113 e All. II e III (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689).
[3] Legge 23 settembre 2025, n. 132, «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» (G.U. n. 223 del 25 settembre 2025), in particolare artt. 1, 13, 15, 16, 17, 20, 24, 26
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/25/25G00143/sg).
[4] CEPEJ — Commissione europea per l'efficienza della giustizia, Carta etica europea sull'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e nel loro ambiente, Strasburgo, dicembre 2018 (https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c).
[5] CEPEJ, Guidelines on Artificial Intelligence and Judicial Systems, Strasburgo, 2025 (https://rm.coe.int/cepej-2025-18final-en-draft-guidelines-on-the-use-of-generative-ai-for/48802a4ad1).
[6] Regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2026, che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 quanto alla semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale («Digital Omnibus sull'IA»), pubblicato in GUUE del 24 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio 2026
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202601744).
[7] Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 [...] in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale» (G.U. n. 214 del 15 settembre 2026), in vigore dal 30 settembre 2026, in particolare artt. 1-3, 7-10, 12-20 e 21
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/09/15/26G00179/sg).
[8] M. Gialuz, Riconoscimento biometrico e garanzie necessarie nello Stato democratico, in Sistema Penale (rielaborazione della memoria presentata all'audizione presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati del 23 luglio 2026, sull'atto del Governo n. 418). Il testo è reperibile su https://www.sistemapenale.it/it/scheda/gialuz-riconoscimento-biometrico-e-garanzie-necessarie-nello-stato-democratico.
[9] Unione delle Camere Penali Italiane, nota critica sullo schema di decreto legislativo in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'attività di polizia (luglio 2026). Il testo è reperibile su https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti%20Camera%20e%20Senato/2026-07-22_UCPI_Nota-tecnica_audizione-dl-legge-23-09-2025_132.pdf.
[10] La sanzione pecuniaria “a quote” è prevista dal d.lgs. 231/2001 per la responsabilità amministrativa degli enti.
[11] Consiglio Superiore della Magistratura, Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia, delibera plenaria 8 ottobre 2025
[12] Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, Linee guida sull'uso dell'intelligenza artificiale, delibera del plenum 3 marzo 2026 (https://www.giustizia-tributaria.it/media/filer_public/fc/c3/fcc32da1-85e7-42e6-9987-80e9657b81ea/d_275_-_linee_guida_ia.pdf).
[13] Consiglio Superiore della Magistratura, Aggiornamento delle raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia, delibera plenaria 22 luglio 2026
[14] Per un primo commento, si v. il contributo di C. Parodi, Le nuove raccomandazioni del CSM sull'intelligenza artificiale nella giustizia: dalla cautela difensiva alla governance del rischio, in Sistema Penale, 24 luglio 2026 (https://www.sistemapenale.it/it/scheda/parodi-le-nuove-raccomandazioni-del-csm-sullintelligenza-artificiale-nella-giustizia-dalla-cautela-difensiva-alla-governance-del-rischio).
[15] V. anche G. Pascuzzi, Le delibere del CSM sull'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia,
[16] Consiglio Nazionale Forense, Informativa-tipo sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'esercizio della professione forense (in attuazione dell'art. 13, legge n. 132/2025). Per il testo si veda https://www.ordineavvocati.bari.it/wp-content/uploads/2025/10/CNF_informativa_IA.pdf.
[17] Si veda, in particolare,
[18] CCBE – Conseil des Barreaux Européens, Guida sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati. Per il testo si rinvia a
[19] Commissione europea, Linee guida sull'articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 e Codice di buone pratiche sui contenuti generati dall'intelligenza artificiale, 20 luglio 2026 (https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/guidelines-transparency-obligations-providers-and-deployers-ai-systems).
[20] Tribunale delle imprese di Firenze, ordinanza 14 marzo 2025, proc. di reclamo n. 11053/2024 R.G. Il testo dell’ordinanza è reperibile al link https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/tribunale-ordinario-di-firenze-sez-imprese-14-03-2025-ordinanza-rg-11053-2024/.
[21] TAR Lombardia, Sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348. Il testo integrale è reperibile al link https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/tar-lombardia-sez-v-21-ottobre-2025-sentenza-n-3348/.
[22] Sez. 3, n. 23006 del 11/06/2026, Aiello, Rv. 290181 – 01. Il testo integrale è reperibile al link https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20260622/snpen@s30@a2026@n23006@tS.clean.pdf.
[23] Tribunale di Siracusa, sentenza n. 338 del 20 febbraio 2026. Il testo integrale è reperibile al link https://www.iusletter.com/wp-content/uploads/tribunale-siracusa-sez-ii-sent-20-02-2026-n-338.pdf.
[24] United States District Court for the Southern District of New York, Mata v. Avianca, Inc., 678 F. Supp. 3d 443, 22 giugno 2023 (giudice P. Kevin Castel). Il testo integrale della sentenza è reperibile al link https://national.clla.org/wp-content/uploads/2025/05/Mata-v-Avianca-Inc.pdf.
[25] G. Pascuzzi, op. cit.
