Gli amministratori di società nel diritto cinese
di Gianluca Bertolotti
(professore di diritto commerciale presso l’Università degli studi Roma Tre)
Sommario: 1. L’internazionalizzazione del mercato e le innovazioni del diritto societario in Cina. – 2. Responsabilità “istituzionale” e responsabilità sociale d’impresa. – 3. I prestatori di lavoro nell’organizzazione societaria: Cina, Europa e Italia. – 4. Funzione gestoria “a tre vie” nel diritto societario cinese. – 5. Le responsabilità degli amministratori …e quella del socio. – 6. La perdurante modernità della Costituzione della Repubblica Italiana.
1.L’internazionalizzazione del mercato e le innovazioni del diritto societario in Cina
La crescente apertura della Cina al mercato internazionale, in uno con la volontà di rendere più moderno e attrattivo per gli investitori esteri il mercato “domestico”, hanno dato impulso ad una profonda rivisitazione del diritto societario cinese, come era inevitabile stante il rilievo dell’organizzazione societaria e della sua disciplina per l’ esercizio efficace delle attività imprenditoriali e lo sviluppo dei mercati, anche in un sistema di economia socialista caratterizzato da una forte pianificazione statale.
Si tratta di un cambiamento epocale che non può essere trascurato, in considerazione della circostanza che la Cina, oltre ad essere un mercato in rapida e continua crescita, è a sua volta un investitore di primo piano, sempre più presente in molte e importanti realtà imprenditoriali localizzate in tutto il globo.
Se fino a qualche tempo fa si riteneva utile per lo più la comparazione e la conoscenza del diritto dell’unione, degli ordinamenti più significativi degli Stati membri e del sistema nord americano, il giurista moderno e in particolare il giuscommercialista deve ormai tenere in considerazione anche il diritto commerciale della Cina.
A tal proposito, si osservi che l’ Italia è il quarto partner commerciale della Cina in Europa e la Cina è il primo partner commerciale dell’ Italia in Asia[1] e detiene partecipazioni in società come Autostrade, Ferretti, Pirelli, Candy, Cdp Reti, Ansaldo Energia.
Di là dalle singole previsioni normative del diritto societario cinese e dalle numerose e significative modifiche (apportate il 29 dicembre 2023 alla legge sulle società della Repubblica Popolare Cinese del 29 dicembre 1993 e in vigore dal primo luglio 2024), per il giurista europeo appare allora se non necessario, almeno opportuno, tentare di comprendere il quadro d’insieme, quali sono le linee portanti, i principi alla base del sistema delle società commerciali in Cina, caratterizzato da schemi logici, istituti e categorie giuridiche non sempre affini a quelle del diritto dell’unione, benché, come si vedrà nel prosieguo, sono sempre più frequenti le “contaminazioni” fra ordinamenti e dunque il peso della lex mercatoria, soprattutto nel senso di una sempre più spiccata tendenza all’uniformità (indubbiamente favorita anche dalle nuove tecnologie e dalla mitigazione degli ostacoli linguistici e geografici) con riferimento alle regole del diritto commerciale e in particolare del diritto societario e dei mercati finanziari.
A tale riguardo, pur restando l’intero impianto caratterizzato dalla ricerca di principi e regole volte a rendere coerenti le società commerciali di diritto cinese alla pianificazione statale (nello svolgimento delle attività imprenditoriali è fatto obbligo, all’art. 20 della legge sulle Società della Repubblica Popolare Cinese, di rispettare la morale pubblica, l’etica commerciale ed accettare la supervisione del governo) è tuttavia altresì palese il rafforzamento della tutela degli investitori che si persegue anche attraverso il rafforzamento della stabilità e dell’indipendenza del consiglio di amministrazione – i cui componenti, se revocati senza giusta causa, hanno diritto al risarcimento - e dei poteri dei soci.
2.Responsabilità “istituzionale” e responsabilità sociale d’impresa
La prospettiva nella quale qui si intende analizzare il fenomeno in rassegna è quella dell’organo di gestione, ossia dei poteri e della responsabilità degli amministratori di società commerciali in Cina, una prospettiva che, a chi scrive, pare particolarmente proficua ai fini della comprensione del quadro d’insieme, trattandosi di studiare l’organo di vertice dell’organizzazione societaria in un ordinamento caratterizzato da una significativa pianificazione statale che allora inevitabilmente postula una altrettanto significativa responsabilizzazione (che qui si propone di definire) “istituzionale” di coloro ai quali è affidata la gestione delle società.
La scelta della locuzione “responsabilizzazione istituzionale” vuole anche segnare una distanza da quella di “responsabilità sociale d’impresa”, che pure è presente in modo significativo anche nel diritto societario cinese. In altri e più espliciti termini, con “responsabilizzazione istituzionale” si vuole in questa sede alludere alla responsabilità che i vertici delle società commerciali in Cina hanno nei confronti dell’apparato statale per il perseguimento di interessi generali pubblici (piuttosto che alla di loro responsabilità diretta nei confronti dei tradizionali stakeholders) ciò che naturalmente si comprende bene in una economia socialista nella quale l’intervento dello Stato è assai significativo.
Quanto si viene dicendo emerge anzitutto osservando che gli amministratori devono garantire il perseguimento degli interessi “prioritari” individuati dall’ art. 1 della legge sulle società della Repubblica Popolare Cinese e che tale norma, in particolare, accanto ai consueti interessi - e cioè a quello delle società commerciali, dei soci, dei creditori e dei dipendenti - include esplicitamente la promozione dello “sviluppo dell’economia socialista di mercato”.
3. I prestatori di lavoro nell’organizzazione societaria: Cina, Europa e Italia
Anche gli obblighi di tutela e promozione del benessere e dello sviluppo delle competenze dei lavoratori sono trattati nelle regole di diritto societario cinese e non pare dubitabile che la scelta topografica è volta a rafforzare la responsabilità degli amministratori relativamente ai loro doveri giuslavoristici, i quali ultimi, peraltro, si atteggiano soprattutto come concrete obbligazioni di fare. E invero, l’art 16 della legge sulle società della Repubblica Popolare Cinese impone alle società non soltanto una tutela per così dire in via di principio, ma prevede obblighi appunto concreti a carico delle stesse, quali quello di stipulare contratti di lavoro, di tutelare la sicurezza dei lavoratori e anche quello di formarli e migliorarne la professionalità.
Si tratta all’evidenza di doveri pienamente coerenti alle migliori prassi internazionali di responsabilità sociale delle imprese nei confronti dei prestatori di lavoro.
Peraltro, merita attenzione la circostanza che i prestatori di lavoro nelle società commerciali di diritto cinese non sono considerati e tutelati soltanto in quanto tali, vale a dire in quanto soggetti i quali rendono prestazioni di lavoro a favore dell’impresa, ma – di nuovo, in coerenza con la promozione dello sviluppo di una economia socialista di mercato – sembrano altresì avere una rilevante funzione nel processo di individuazione delle linee strategiche della gestione e dunque, in qualche misura, essi contribuiscono a definire l’alta gestione (qui intesa come diversa dalla gestione corrente).
I lavoratori devono infatti essere ascoltati, per il tramite delle organizzazioni sindacali, anzitutto nelle ipotesi di crisi delle imprese e ristrutturazioni delle stesse.
Una assonanza notevole con la Direttiva UE c.d. Insolvency (n.1023 del 2019) che all’artt. 1 esplicitamente impone di non pregiudicare diritti e liberà fondamentali dei lavoratori e già nel secondo considerando chiarisce che le procedure di composizione e prevenzioni delle crisi delle imprese devono preservare i posti di lavoro e il patrimonio professionale di competenze e conoscenze che appartengono ai dipendenti.
Nel riformato diritto societario cinese, ai lavoratori viene riconosciuto un ruolo anche quando l’impresa è in bonis dal momento che gli stessi devono essere ascoltati, per il tramite delle organizzazioni sindacali, in via generale in tutte quelle ipotesi relative ad aspetti rilevanti per l’attività d’impresa (art.17 della legge sulle società della Repubblica Popolare Cinese).
A tale ultimo riguardo è inevitabile scorgere l’eco del riformato diritto cinese nella recente legge n. 76 del 15 maggio 2025 con la quale l’ordinamento italiano, in attuazione dell’art. 46 della Costituzione (la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.), ha introdotto “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”.
L’art. 4 della legge n. 76 del 2025, rubricato “partecipazione al Consiglio di amministrazione” stabilisce infatti che nelle società che non adottano il sistema dualistico e purché ciò sia disciplinato dai contratti collettivi, gli statuti possono prevedere la partecipazione al Consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.
Una analoga disposizione è prevista all’art 3 della legge n.76 del 2025 per la partecipazione dei lavoratori al consiglio di sorveglianza.
Queste osservazioni, seppure estremamente sintetiche, consentono allora di concludere che il diritto cinese delle società commerciali è non soltanto influenzato da altri ordinamenti ma a sua volta non è privo di influenza anche rispetto ad altri ordinamenti e questo, in definitiva, conferma quanto si andava osservando all’inizio delle presente lavoro in merito all’ accresciuto peso della lex mercatoria e alla necessità per il giurista europeo di confrontarsi anche con le regole che provengono da una area geografica fino a qualche anno fa trascurata.
4. Funzione gestoria “a tre vie” nel diritto societario cinese
Tali considerazioni consentono inoltre di porre in evidenza un aspetto centrale nella governance delle società commerciali di diritto cinese e cioè che gli amministratori non godono di una riserva esclusiva della funzione di gestione la quale, piuttosto, risulta per così dire “condivisa”, talvolta con l’assemblea dei soci (artt. 15 e 16 della legge sulle società della Repubblica Popolare Cinese che affidano all’assemblea dei soci il potere di decidere se prestare garanzie al socio di controllo e, in alternativa al consiglio di amministrazione, il potere di decidere se prestare garanzie a favore di terzi e quello di decidere se investire in altre imprese) e talaltra con gli stessi prestatori di lavoro: si potrebbe allora discorrere di una funzione gestoria a tre vie: i) amministratori; ii) assemblea; iii) lavoratori.
Del resto, a conferma di quanto si viene dicendo, sta anche la circostanza che l’invalidità delle deliberazioni assembleari e del consiglio di amministrazione viene disciplinata dalle stesse regole procedimentali (artt. 27 e 28 della legge sulle società della Repubblica Popolare Cinese) e cosi è anche relativamente alla stabilità nei confronti dei terzi in buona fede delle deliberazioni dichiarate nulle (art.29 della legge sulle società della Repubblica popolare cinese).
5. Le responsabilità degli amministratori ... e quella del socio
Nella prospettiva di quella che, proprio in questa sede, abbiamo proposto di indicare come responsabilità istituzionale degli amministratori, sembra poi potersi leggere la regola che consente agli azionisti di consultare ed estrarre copia anche dei verbali del consiglio di amministrazione: l’esigenza di controllo, dunque, viene in questo ordinamento considerata prevalente rispetto a quella – peraltro irrinunciabile in un sistema concorrenziale – della riservatezza dell’attività gestoria.
Sul piano delle responsabilità, in particolare di quella patrimoniale, va segnalata infine, oltre all’introduzione dell’amministratore di fatto, la codificazione del piercing the veil: se un socio, abusando della personalità giuridica della società e della limitazione di responsabilità patrimoniale, danneggia gravemente gli interessi dei creditori sociali, assume responsabilità solidale per i debiti sociali. In questa ipotesi, dunque, la responsabilità patrimoniale prescinde dall’assunzione della carica di amministratore e riguarda direttamente l’investitore (socio) che ha abusato della personalità giuridica.
6. La perdurante modernità della Costituzione della Repubblica Italiana
Le considerazioni che precedono suggeriscono una riflessione conclusiva sul nostro ordinamento.
In una epoca di profondi sconvolgimenti nel sistema di produzione - dovuti principalmente all’emersione di nuove e rivoluzionarie tecnologie e di significativi mutamenti nel quadro geopolitico mondiale - e della conseguente esigenza delle principali economie mondiali di ammodernare la disciplina delle imprese, con particolare riferimento alla organizzazione delle stesse (e dunque al diritto delle società) e ai sistemi di composizione delle crisi, la Costituzione della Repubblica Italiana mostra una straordinaria modernità nel panorama internazionale per quella mirabile sintesi di principi del rapporto fra imprenditori, impresa e lavoratori che continua a rappresentare un faro sempre acceso capace di orientare la difficile navigazione alla ricerca di un tanto difficile quanto necessario equilibrio di interessi.
1
[1] Fonte: Camera di commercio cinese in Italia, Rapporto sullo sviluppo delle imprese cinesi in Italia (2024)

