Abstract – Gli Autori analizzano, anche mediante l’esame della più significativa casistica giurisprudenziale, il tema del riconoscimento delle sentenze e dei provvedimenti stranieri in materia familiare, ricostruendo il quadro normativo di riferimento e soffermandosi sul ruolo dell’ordine pubblico internazionale quale limite all’ingresso di decisioni provenienti da altri ordinamenti.
Sommario: 1. Premessa. – 2. Il quadro normativo di riferimento. – 3. (Segue). Ordine pubblico internazionale e rispetto dei diritti essenziali della difesa. – 4. Il riconoscimento del matrimonio poligamico celebrato all’estero. – 5. Il riconoscimento delle decisioni emesse dai tribunali ecclesiastici. – 6. Il riconoscimento delle decisioni emesse dai tribunali sciaraitici. – 7. Il riconoscimento del minore concepito mediante il ricorso a tecniche di p.m.a. di tipo eterologo. – 8. Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione: il quadro normativo di riferimento. – 8.1 (Segue). Il riconoscimento automatico dei provvedimenti stranieri di adozione. – 8.2 (Segue). Il regime di riconoscimento speciale dei provvedimenti stranieri di adozione interazionale di minori. – 8.3. (Segue). La procedura semplificata ex art. 36, comma 4, l. n. 184/1983. – 9. Il riconoscimento delle misure di protezione diverse dall’adozione: la kafala di diritto islamico. – 10. In conclusione.
1. Premessa.
Il fenomeno della globalizzazione pone il giurista di fronte a casi in cui, sempre più di frequente, l’applicazione delle regole nazionali si scontra con provvedimenti ed istituti pensati e regolati da norme straniere, incrementando l’esigenza di un sistema in grado di dare riconoscimento a diritti soggettivi e altre posizioni giuridiche create in un ordinamento diverso da quello nazionale: «le identità personali subiscono spesso l’agguato teso dal conflitto tra legge e culture, che, date le dimensioni del fenomeno immigratorio, ora forse più che mai acquista un carattere epocale» ([1]).
In verità, all’interno di una società fluida e multiculturale è proprio il sistema di diritto internazionale privato ad individuare le regole da applicare ai soggetti interessati, qualora ci si trovi dinanzi all’esigenza di dare ingresso a provvedimenti stranieri o, addirittura, sia in discussione il riconoscimento di valori e identità culturali contrapposte. In tale contesto, il settore familiare, più di ogni altra branca del diritto – e quello minorile in particolare – si caratterizza per l’estrema delicatezza degli interessi in gioco, dovendo predisporre una serie di garanzie volte ad esaminare e tutelare le posizioni giuridiche dei soggetti più deboli.
Per tali motivi il sistema giuridico nazionale e, soprattutto, quello internazionale prevedono una vasta rete di norme e valori condivisi, allo scopo di assicurare che la protezione dei minori avvenga in maniera omogenea e in un contesto scevro da abusi; pertanto, all’insorgere di un conflitto in materia di status sarà necessario che l’intervento giudiziario salvaguardi non solo la corretta applicazione del dato normativo ma anche la continuità della storia e della cultura delle persone coinvolte. In altre parole, l’arduo compito degli operatori giuridici e della comunità internazionale in generale sarà quello di (continuare ad) aprirsi ad un vero e proprio dialogo culturale e giuridico cercando, da un lato, di adottare la soluzione più adatta al singolo caso concreto e, dall’altro, di ripudiare soluzioni contraddittorie e troppo personalizzate.
Per quanto possibile, appare quindi affascinante uno studio dei «diritti all’identità» e un «uso interculturale del diritto», per tale intendendosi «non, cioè, una compenetrazione tra diritti culturali tendente ad una relativizzazione di ciascuno di essi, attraverso appunto i diritti culturali, ma una interpretazione del diritto positivo in modo accogliente le altre culture fino a che queste non contrastino con i diritti fondamentali: ciò che peraltro è un limite anche per il diritto interno, il quale è valido salvo che non venga dichiarato ingiusto» ([2]).
2. Il quadro normativo di riferimento
Per accingersi all’esame, seppure sommario, di tali profili problematici, occorre innanzi tutto affrontare il tema del riconoscimento delle sentenze, atti e provvedimenti stranieri in materia di matrimonio e unioni civili (separazione, divorzio, nullità, annullamento e scioglimento dell’unione civile), disciplinato dagli artt. 64 ss. della legge 31 maggio 1995, n. 218.
In particolare, il sistema prevede – senza che, in presenza di determinate condizioni, sia necessario alcun intervento giurisdizionale – un meccanismo di riconoscimento automatico di ordine generale, valido per tutti i tipi di controversie e riservato in sé alle sole sentenze, ivi comprese quelle in tema di rapporti di famiglia (art. 64, l. n. 218/1995); e un meccanismo complementare, più agile, sempre di riconoscimento automatico, esteso alla più generale categoria dei “provvedimenti”, ma riservato all’esclusivo ambito delle materie della capacità delle persone, dei rapporti di famiglia o dei diritti della personalità (art. 65, l. n. 218/1995).
Presupposto indefettibile e comune delle due fattispecie è, in ogni caso, la «non contrarietà all’ordine pubblico» e l’avvenuto «rispetto dei diritti essenziali della difesa».
L’art. 67, l. n. 218/95, contempla tuttavia tre casi (contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione; quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata; mancata ottemperanza all’atto o al provvedimento straniero quando esso debba avere attuazione in forme diverse dall’esecuzione forzata da parte di chi sia tenuto a conformarvisi o a porre in essere atti conseguenti) in cui tale riconoscimento automatico non può operare; pertanto, in queste ipotesi, è previsto un controllo giudiziale degli atti e provvedimenti stranieri nell’ambito di un procedimento di delibazione o, quando si tratti di chiederne l’esecutività, di exequatur, nel senso che chiunque vi abbia interesse può rivolgersi alla corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento instaurando un procedimento per far accertare (in positivo o in negativo) i requisiti per il riconoscimento ([3]).
Inoltre, poiché per i provvedimenti stranieri in materia personale e familiare, occorre l’annotazione in Italia nei pubblici registri, l’autorità preposta alla tenuta degli stessi dovrà verificare la sussistenza dei requisiti stessi, sicché laddove l’ufficiale dello stato civile la rifiuti (in quanto ritiene insussistenti i requisiti previsti dalla l. n. 218/1995, artt. 64-65, ovvero in quanto l’atto appare contrario all’ordine pubblico (art. 18, d.P.R. n. 396/2000: «gli atti formati all’estero non possono essere trascritti se sono contrari all’ordine pubblico») l’interessato «deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile ... presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento» (art. 95, d.P.R. n. 396/2000).
Occorre peraltro precisare, che per le sentenze emesse da un’autorità di uno Stato membro dell’Unione Europea (UE), invece, opera il diritto europeo, con procedure più snelle ([4]), onde – in forza del principio della primauté – il rapporto fra la normativa posta dalla l. n. 218/1995 e i Regolamenti UE va risolto nel senso della prevalenza della disciplina contenuta in questi ultimi in quanto fonte normativa gerarchicamente sovraordinata ([5]); conseguentemente, il giudice nazionale è tenuto ad applicare i regolamenti europei disapplicando eventuali norme nazionali difformi (e tale è anche la l. n. 218/1995) siano esse antecedenti che successive alla norma europea.
3. (Segue). Ordine pubblico internazionale e rispetto dei diritti essenziali della difesa.
Una specifica considerazione merita, a questo punto, l’ordine pubblico internazionale, che viene in considerazione in sede di applicazione del diritto straniero (art. 16, l. n. 218/1995) e di riconoscimento degli atti e provvedimenti stranieri (art. 64 e art. 65, l. n. 218/1995).
Secondo una diffusa opinione esso è «formato da quell’insieme di princìpi che devono essere rispettati sempre, anche se il rapporto è soggetto alla legge straniera» ([6]), ovvero «comprende quelle norme che sono così intimamente legate con gli interessi della società che quasi costituiscono le basi fondamentali dello Stato, che per il legislatore sono di tale importanza da rappresentare le condizioni necessarie per l’esistenza della società» e che, di conseguenza, «non possono essere offese neanche da leggi straniere» ([7]).
La giurisprudenza di legittimità, parimenti, chiarisce che per ordine pubblico internazionale deve intendersi il complesso dei principi e valori fondamentali – incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria in quell’opera di sintesi e ricomposizione che dà forma al diritto vivente – caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, così da operare quale meccanismo di salvaguardia dell’armonia interna dell’ordinamento giuridico statale di fronte all’ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori ([8]).
Peraltro, in materia di diritti indisponibili e di diritto di famiglia, l’ordine pubblico assume un rilievo molto maggiore rispetto alla materia contrattuale e commerciale: «si tratta di una nozione che non va intesa in senso grettamente nazionalistico, ma secondo una modalità esportabile da un ordinamento all’altro, nell’ottica di un mondo globalizzato», avuto riguardo al «nucleo di diritti essenziali, non tangibili dal singolo legislatore nazionale» come i diritti inviolabili della persona ([9]).
In ogni caso, nella nozione di ordine pubblico internazionale rientrano «quei principi fondamentali, quei valori della nostra Costituzione che esprimono la fisionomia inconfondibile della comunità nazionale» e «quelle altre regole che, pur non collocate nella Costituzione, danno concreta attuazione ai principi costituzionali o esprimono un principio generale di sistema», dimodoché il concetto si allarga e ricomprende i «valori condivisi dalla comunità internazionale e, in particolare, alla tutela dei diritti umani risultanti dal diritto dell’Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, avente lo stesso valore vincolante dei trattati istitutivi, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali» ([10]).
Per tale via, si comprende, pertanto, anche l’ulteriore elemento ostativo al riconoscimento, vale a dire il «rispetto dei diritti essenziali della difesa»; condizione che, evidentemente si articola nella garanzia del contraddittorio, nel diritto delle parti di essere sentite dal giudice e di proporre mezzi di prova, di essere assistite da un difensore, nonché di proporre le impugnazioni previste dalla legge.
4. Il riconoscimento del matrimonio poligamico celebrato all’estero
Un primo momento per valutare la tenuta della costruzione profilata ben può essere il tradizionale campo dei limiti al riconoscimento del matrimonio poligamico celebrato all’estero.
Come noto, «la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio» (art. 27, l. n. 218/1995), mentre con riferimento alla forma del matrimonio (validità formale), quest’ultimo è ritenuto valido «se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento» (art. 28, l. n. 218/1995). Pertanto, in forza del principio del favor validitatis, laddove il matrimonio contratto dalle parti sia pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, allora la mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, stante la natura meramente certificativa e di pubblicità della detta trascrizione; del resto, «su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all’estero» (art. 19, d.P.R. n. 396/2000).
Il principio in virtù del quale il matrimonio è valido purché riconosciuto tale da almeno una delle leggi individuate dall’art. 28 della legge n. 218/1995, non elimina il fatto che «le forme previste dalle varie leggi in concorso dovrebbero comunque essere rispettose dell’ordine pubblico» ([11]). Si tratta di un profilo dirimente nelle ipotesi in cui venga in rilievo un matrimonio che assume le prerogative della poligamia ([12]), posto che la stessa – «tuttora praticat[a] in molte culture» ([13]) nelle due forme della poliginia (dove i mariti possono avere più mogli) e della poliandria (nel caso in cui sia la moglie a poter avere più mariti) – non è istituto proprio anche del nostro ordinamento giuridico. Ed infatti, il divieto di matrimonio poligamico, proprio dell’ordinamento italiano, si fonda su un principio di ordine pubblico che impedisce la celebrazione di ulteriori matrimoni in presenza di un vincolo coniugale già esistente: «non vi è dubbio che la poligamia sia contraria all’ordine pubblico italiano», vale a dire all’ordine pubblico interno – tanto da essere prevista come reato dall’art. 556 c.p. – essendo «radicalmente contraria alla concezione della famiglia fondata sul matrimonio cui [i coniugi] addivengono in condizione paritaria» ([14]).
Tuttavia, tale principio (ordine pubblico interno) non opera in via assoluta e automatica rispetto a situazioni giuridiche validamente costituite all’estero – rispetto alle quali si deve fare riferimento alla nozione di ordine pubblico internazionale – dovendosi procedere ad una valutazione in concreto che consenta di individuare un punto di equilibrio tra il rispetto delle diversità culturali e la tutela dei principi fondamentali dell’ordinamento. In tale prospettiva, il limite dell’ordine pubblico assume una funzione selettiva e non meramente escludente, operando in senso attenuato al fine di impedire il riconoscimento di effetti solo quando risultino in contrasto con valori fondamentali quali la dignità della persona, l’uguaglianza tra i coniugi o la tutela dei minori. In prospettiva complementare, si tratterebbe di «selezionare le conseguenze dell’unione poligamica accettabili per il nostro sistema giuridico», così da «escludere gli effetti personali della poligamia» (quali, per esempio, l’obbligo di coabitazione), limitandone gli effetti ai «rapporti patrimoniali» (per esempio, relativamente ai pro li successori) ([15]). Diversamente opinando, l’ordine pubblico verrebbe impropriamente utilizzato non già come strumento di tutela dei valori fondamentali dell’ordinamento, ma come causa di compressione di posizioni giuridiche meritevoli di protezione, con particolare riferimento ai soggetti più vulnerabili del nucleo familiare ([16]).
5. Il riconoscimento delle decisioni emesse dai tribunali ecclesiastici.
Minori problemi interpretativi – sebbene, allo stato, la giurisprudenza e la dottrina sembrino aver individuato significativi punti fermi – non ha suscitato nemmeno l’assetto relativo all’efficacia nell’ordinamento italiano delle sentenze pronunciate da tribunali ecclesiastici aventi ad oggetto la nullità del matrimonio.
Giova subito avvertire che l’art. 8 n. 2 dell’Accordo del 18 febbraio 1984 (ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121) tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, statuisce che le prefate sentenze ove munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo (vale a dire del Supremo Tribunale delle Segnatura Apostolica), sono dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana, con sentenza della Corte di appello, quando siano accertati determinati requisiti; e, cioè: che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa, essendo stato il matrimonio celebrato in conformità e secondo le norme del diritto canonico; che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano; che ricorrono le altre condizioni dalla legislazione italiana (e, segnatamente, dagli artt. 796 ss. c.p.c.) per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Pertanto, si giunge ad assimilare il riconoscimento delle pronunce canoniche di nullità matrimoniale alla recezione delle sentenze straniere, richiedendosi allo scopo un procedimento analogo alla delibazione prevista dagli allora vigenti artt. 796 ss. c.p.c. ([17]), senza che sull’assetto normativo abbia inciso l’avvento della l. n. 218/1995 (la quale, come si è avuto modo di vedere, ha introdotto il principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere, con giudizio di delibazione ora necessario solo nelle ipotesi residuali espressamente contemplate dall’art. 67, l. 218/1995).
Ed infatti la nuova normativa non risulta applicabile al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, per l’efficacia civile delle quali è necessario il procedimento dinanzi alla corte d’appello, con perdurante applicabilità degli artt. 796 e 797 c.p.c., nonostante l’intervenuta loro abrogazione; secondo una ripetuta affermazione «l’abrogazione di tali norme del codice non ha comportato la loro inapplicabilità nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, essendo divenuto il previgente art. 797 c.p.c., parte della convenzione interordinamentale che lo richiama, con l’effetto che, ai sensi della l. n. 218 del 1995, art. 2, tale accordo prevale, come regola speciale, sul generale criterio di collegamento dell’art. 64 del sistema di diritto internazionale privato» ([18]). Il giudice della delibazione, allora, deve valutare il contrasto delle disposizioni contenute nella sentenza ecclesiastica con l’ordine pubblico che, per l’art. 797 c.p.c., n. 7, è solo quello “italiano” – inteso come «qualsiasi norma imperativa dell’ordinamento civile» ([19]) che indica gli elementi essenziali e irrinunciabili di ogni istituto giuridico – e non anche quello “internazionale”.
Tra i principi di ordine pubblico individuati come ostativi all’attribuzione di efficacia civile alle pronunce canoniche di invalidità del vincolo coniugale (per vizio genetico del “matrimonio-atto”) particolare attenzione riveste il criterio della prolungata convivenza coniugale – protrattasi per almeno tre anni –, dopo la celebrazione del matrimonio concordatario (Cass., sez. I, 10 ottobre 2023, n. 28308; Cass., sez. un., 17 luglio 2014, n. 16379), in ragione del fatto che «nell’ordinamento civile … l’azione diretta a far valere l’invalidità del matrimonio è soggetta a stringenti termini di decadenza, mentre invece la nullità canonica è assoluta ed insanabile, come tale rilevabile senza limiti di tempo» ([20]). Ovviamente, tale principio deve essere limitato ai casi di nullità matrimoniale tipici e propri unicamente del diritto canonico (vizi genetici di nullità del matrimonio «accertati e dichiarati secondo il diritto canonico» ([21]), ma non anche del diritto italiano.
Viceversa, «la prolungata convivenza come coniugi, dopo il matrimonio, non può rilevare come limite generale per la delibazione di sentenze ecclesiastiche che abbiano accertato ipotesi di nullità del matrimonio previste come tali anche dall’ordinamento italiano, senza termini di decadenza o fattispecie di sanatoria, o con limiti tutt’affatto distinti dalla protratta convivenza in sé», in quanto tali situazioni, «per quanto corrispondenti a quelle eventualmente ritenute dall’ordinamento canonico, non possono tradurre la protratta convivenza in un limite (di ordine pubblico) che l’ordinamento nazionale non prevede neppure quanto alle fattispecie interamente disciplinate al proprio interno». In tal senso «la convivenza “come coniugi”, pur essendo elemento essenziale del “matrimonio-rapporto” ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, e pur integrando una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici del “matrimonio-atto” presidiati da nullità anche nell’ordinamento italiano» ([22]).
Ciò significa, in definitiva, che la durata del rapporto non può essere considerata sempre e comunque un limite di ordine pubblico ostativo alla nullità del matrimonio inficiato da vizi previsti dall’ordinamento italiano ([23]).
Nella medesima prospettiva, l’intento di contenere il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale è stato perseguito annoverando fra i principi di ordine pubblico anche «il criterio della buona fede del coniuge incolpevolmente ignaro dell’esclusione di elementi o proprietà essenziali dell’istituto nuziale operata dall’altro contraente» ([24]). Al fine di tutelare la buona fede e dell’affidamento incolpevole, la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso, infatti, non può essere concessa quando l’esclusione, da parte di uno dei coniugi, di uno dei bona matrimonii (e, dunque, per ragioni diverse dalle cause di invalidità del matrimonio civile italiano) sia rimasta una mera riserva mentale, non manifestata né portata a conoscenza dell’altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, né da questi successivamente percepita o accettata ([25]).
6. Il riconoscimento delle decisioni emesse dai tribunali sciaraitici .
La giurisprudenza, pressoché unanimemente ritiene che non possa essere riconosciuta alcuna efficacia al ripudio (talaq) dichiarato da tribunali sciaraitici, stante da un lato l’assenza di (un effettivo) controllo giurisdizionale e dall’altro la natura discriminatoria delle scelte poste a base della vicenda fattuale, in rapporto al principio di parità tra i coniugi: è del tutto evidente, infatti, la non compatibilità (ed anzi l’assoluta contrarietà) con l’ordine pubblico.
Vero che il provvedimento è collocato all’interno di un procedimento giudiziario, avendo gradualmente perduto il suo originario carattere negoziale, al fine di attenuarne il carattere arbitrario, tanto che le decisioni emesse sono autorizzate dallo Stato di riferimento nella materia matrimoniale sicché il tribunale religioso risulta comunque inglobato nella compagine statuale ([26]); ma l’autorità che interviene svolge spesso funzioni di omologazione, talvolta anche funzioni decisorie, ma pur sempre limitate a recepire la volontà unilaterale del marito. Infatti, il provvedimento che incorpora il ripudio (talaq) recepisce il potere unilaterale del marito, con funzioni di omologa e di presa d’atto della volontà dello stesso di sciogliersi dal matrimonio.
L’istituto, «ormai entrato nell’immaginario collettivo, prima ancora che nelle dissertazioni dei giuristi, a fronte del rilevante fenomeno dell’immigrazione» ([27]), può dunque essere descritto come una particolare forma di scioglimento del matrimonio islamico pronunciato dal marito nei confronti della moglie, attraverso formule formali – ripetute nel tempo – che contengono espressamente il termine talàq (o equivalenti, ma che esprimono in modo inequivocabile l’intenzione di porre fine all’autorità maritale sulla sposa); il termine talaq (dal verbo “talaqa”, lasciare andare) indica invero «la possibilità riservata all’uomo di sciogliere il matrimonio con un atto unilaterale di volontà, non recettizio, che può quindi essere perfezionato anche senza che la moglie ne sia conoscenza» ([28]). La questione, come efficacemente rilevato ([29]), non consiste, peraltro, nella natura dell’organo che ha adottato la decisione, occorrendo piuttosto verificare se alla pronuncia del tribunale confessionale risultino attribuiti gli effetti civili nell’ordinamento dello Stato estero.
Appartiene pertanto allo «spazio di un mattino (di quei mattini trepidi ed operosi, che la scienza conosce)» ([30]) l’impostazione (decisamente minoritaria) per cui il talaq non sarebbe contrario all’ordine pubblico in ragione del fatto che «è revocabile e comporta un effetto che può essere comparato a quello della separazione dei corpi nel diritto occidentale», posto che «il matrimonio permane ed i suoi effetti rimangono sospesi fino all’accertamento dell’effettiva assenza di gravidanza» e che «durante questo periodo di continenza, la moglie ha diritto ad un assegno alimentare da parte del marito» al quale «è riservato lo ius poenitendi, con ripresa della convivenza e della normale vita coniugale, oppure [è riservata] la possibilità di pronunciare un altro talaq ancora revocabile», cosicché «il divorzio diventa irrevocabile se il marito non ha esercitato lo ius poenitendi, né ha pronunciato un nuovo talaq revocabile, oppure ha pronunciato per tre volte la formula del talaq» ([31]).
Ebbene, è del tutto evidente come in queste fattispecie, il diniego di riconoscimento, in definitiva, si fonda tanto sul divieto di discriminazione tra i sessi («collegato anche con la dignità della persona, avendo il ripudio un accentuato carattere umiliante così ledendo la dignità umana» ([32]) e sul diritto di difesa, quanto sul principio per cui lo scioglimento del matrimonio può avvenire solo con l’accertamento del disfacimento della comunione di vita familiare.
7. Il riconoscimento del minore concepito mediante il ricorso a tecniche di p.m.a. di tipo eterologo.
Il limite dell’ordine pubblico internazionale si misura altresì con lo stato giuridico dei figli nati da una coppia di due donne (in quanto, come è ovvio, per le coppie omosessuali maschili la genitorialità artificiale passa necessariamente attraverso la maternità surrogata) ([33]) che abbia fatto ricorso alle tecniche di p.m.a. (procreazione medicalmente assistita) all’estero (laddove è consentito) ovvero in Italia, pur in palese violazione del divieto previsto dagli artt. 4 e 5 della l. 40/2004.
L’ordinamento italiano, infatti, in presenza di patologie che determinino una sterilità o una infertilità assolute e irreversibili, consente il ricorso alle tecniche di p.m.a., purché si tratti di «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi» (art. 5, l. 40/2004), sanzionando nel contempo chi, tra l’altro, applica tali tecniche alle «coppie composte da soggetti dello stesso sesso» (art. 12, l. 40/2004, il quale, tuttavia, esclude la punibilità per i soggetti – uomo o donna – ai quali le predette tecniche sono applicate).
Al riguardo, la giurisprudenza, sulla scorta della nozione di “ordine pubblico internazionale”, ha da tempo ritenuto che possa essere trascritto nei registri degli atti dello stato civile «l’atto di nascita straniero dal quale risulti che un bambino, nato [all’estero] da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri» ([34]).
Maggiori dubbi, invece, accompagnano la questione concernente lo stato di figlio nato in Italia da p.m.a. praticata, in uno Stato estero e nel rispetto della lex loci, da una donna con il consenso di un’altra donna nel contesto di un progetto genitoriale con assunzione della relativa responsabilità. Taluni sindaci, quali ufficiali dello Stato civile – attenendosi alla circolare 19 gennaio 2023 n. 3 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali (DAIT) del Ministero degli interni – hanno del resto rifiutato l’iscrizione anagrafica anche della madre intenzionale nell’atto di nascita dei minori nati in Italia (dando conseguentemente origine ai giudizi di impugnazione del diniego da parte della madre intenzionale), mentre in altri casi hanno ritenuto legittima l’iscrizione (dal che sono derivati i giudizi di impugnazione da parte della Procura della Repubblica).
È del tutto evidente come il tema della attribuzione dello status di figlio anche della madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, non appaia più procrastinabile, posto che il monito della Corte Costituzionale (la «Corte non può esimersi dall’affermare che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore») ([35]) è rimasto per troppo tempo disatteso dal legislatore. Per assicurare, quindi, la centralità dell’interesse del minore, è servito un nuovo intervento della Corte Costituzionale ([36]) che – affermando il principio per cui «il carattere omosessuale della coppia che ha avviato il percorso genitoriale … non può costituire impedimento allo stato di figlio riconosciuto per il nato», in quanto l’orientamento sessuale dei genitori «non evoca scenari di contrasto con princìpi e valori costituzionali», né «incide di per sé sull’idoneità all’assunzione di responsabilità genitoriale» – ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 8 della l. 40/2004 «nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale» ([37]).
8. Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione: il quadro normativo di riferimento.
Un discorso sul riconoscimento dei provvedimenti stranieri non può prescindere dall’esame dell’adozione internazionale, disciplinata, nel nostro ordinamento, dalla l. 4 maggio 1983, n. 184 (recante «Diritto del minore ad una famiglia»), come modificata dalla l. 31 dicembre 1998, n. 476, con la quale è stata ratificata ed eseguita la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993.
La Convenzione dell’Aja si ispira ad alcuni principi fondamentali, primo tra tutti quello dell’interesse superiore del minore, recepito anche dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176), e dall’art. 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Con riferimento all’istituto dell’adozione internazionale, l’intero impianto normativo ruota attorno all’art. 41 della l. n. 218/1995, che prevede un “duplice regime”: da una parte (comma 1) prende in considerazione, quale regola di carattere generale, un riconoscimento “automatico” dei provvedimenti stranieri in materia di adozione (c.d. regime ordinario); dall’altra (comma 2) richiama le norme speciali in materia di adozione dei minori, in particolare gli artt. 35 e ss. della l. n. 184/1983, prevedendo che il riconoscimento in parola sia subordinato ad un vaglio da parte del Tribunale per i minorenni (cd. regime speciale).
L’interazione tra ordinamenti giuridici diversi impone così la predisposizione di un sistema di regole e valori condivisi, capace di tradurre il carattere multiculturale della società e di comporne gli eventuali conflitti.
8.1 (Segue). Il riconoscimento automatico dei provvedimenti stranieri di adozione.
In virtù del principio del mutuo riconoscimento e della reciproca fiducia tra Stati, l’art. 41, l. n. 218/1995 – letto, si badi bene, in combinato disposto con le Convenzioni internazionali in materia di tutela dei minori – rispecchia pienamente tali esigenze disponendo, in primo luogo, il riconoscimento automatico dei provvedimenti stranieri di adozione attraverso il rinvio agli artt. 64, 65 e 66 della medesima legge.
Tali norme, nel prevedere la disciplina generale per il riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri in Italia, permettono di invocare gli effetti della decisione estera senza che debba farsi ricorso ad alcun procedimento, dovendo il Giudice italiano procedere esclusivamente ad una verifica formale di alcuni elementi del provvedimento, senza tuttavia eseguire una propria attività istruttoria. Quindi, in presenza di un’adozione pronunciata all’estero a favore di adottanti stranieri, nell’eventualità di un trasferimento in Italia, i coniugi non dovranno fare altro che presentare il provvedimento emesso dall’Autorità straniera all’Ufficio dello stato civile del Comune di residenza per la sua registrazione; solo in caso di rifiuto potranno rivolgersi alla Corte d’Appello competente, la quale, verificati i suesposti criteri formali, potrà pronunciarsi ex art. 41, comma 1, l. n. 218/1995.
8.2 – (Segue). Il regime di riconoscimento speciale dei provvedimenti stranieri di adozione interazionale di minori.
Ove l’adozione del minore straniero sia pronunciata all’estero e presenti caratteri di collegamento con il nostro ordinamento (precisamente, quando i richiedenti siano cittadini italiani o stranieri residenti in Italia), troverà applicazione il regime di riconoscimento speciale. In tali ipotesi la convivenza tra elementi di estraneità ed elementi che vantano un rapporto di interdipendenza con l’ordinamento nazionale, renderà necessario invocare un sistema di valori comunemente riconosciuti, codificato proprio dal diritto internazionale.
Il secondo comma dell’art. 41, l. n. 218/1995, infatti, stabilendo che «restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori» opera un riferimento alla l. n. 184/1983 la quale, a sua volta, richiama sia la Convenzione dell’Aja del 1993 che eventuali accordi bilaterali tra Stati. Pertanto, i soggetti residenti in Italia che intendano adottare un minore residente all’estero (siano essi cittadini italiani o stranieri) dovranno presentare una dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni del distretto di residenza, chiedendo altresì che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione (art. 29-bis, l. n. 184/1983).
Ottenuto il decreto di idoneità, il percorso adottivo si concluderà all’estero mediante la pronuncia di una sentenza straniera di adozione (artt. 31-34, l. n. 184/1983) la quale, al rientro in Italia, dovrà essere riconosciuta e resa esecutiva a seguito di un accurato vaglio del Tribunale per i minorenni.
A tal proposito gli artt. 35 e 36, l. n. 184/1983, subordinano la riconoscibilità del provvedimento estero alla verifica delle condizioni previste dalla Convenzione dell’Aja del 1993 (quali, ad esempio, lo stato di adottabilità del minore verificato dal giudice straniero e il riconoscimento dell’adozione internazionale come strumento idoneo a soddisfare il suo superiore interesse), ovvero alla sussistenza dei requisiti richiesti da accordi bilaterali tra Stati conclusi nello spirito della Convenzione stessa.
Qualora invece ci si trovi dinanzi a provvedimenti adottati in Paesi che non sono parti della Convenzione dell’Aja e che non abbiano stipulato accordi bilaterali ad essa conformi, l’art. 36 prevede la necessità di accertamenti ulteriori: in questi casi i provvedimenti non sono propriamente riconosciuti ma “dichiarati efficaci” all’esito di uno specifico procedimento. In tal caso, il giudice dovrà svolgere un’accurata indagine, non solo di carattere procedurale ma anche sostanziale circa l’esistenza di alcuni requisiti basilari per procedere all’adozione, privilegiando, tra le diverse soluzioni possibili, quella che maggiormente rispetta le esigenze del minore.
8.3. (Segue). La procedura semplificata ex art. 36, comma 4, l. n. 184/1983
Appare infine doveroso il richiamo alla procedura semplificata di cui all’art. 36 comma 4, l. n. 184/1983, la quale investe il particolare caso dell’adozione disposta all’estero a istanza di cittadini italiani che dimostrino, al momento della pronuncia, di aver soggiornato continuativamente nel paese straniero e di avervi avuto la residenza da almeno due anni. In questi casi il provvedimento di adozione è riconosciuto «ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della convenzione».
Benché si tratti di un caso che esula dallo “schema classico” dell’adozione internazionale – riferendosi, si badi bene, ad una situazione formalmente e sostanzialmente interna al Paese in cui si è perfezionata – l’esistenza di un legame con il nostro ordinamento (la cittadinanza italiana degli aspiranti genitori) e la richiesta di ottenere il riconoscimento di un’adozione pronunciata da un’autorità straniera, rendono necessario un controllo, seppur meno stringente, circa il rispetto delle condizioni poste dalla normativa internazionale.
La ratio della norma è, evidentemente, quella di evitare la c.d. frode alla legge, vale a dire che la disciplina italiana in materia di adozione venga aggirata ed elusa mediante uno spostamento fittizio di residenza. Tale rischio si presume escluso quando la procedura adottiva coinvolge soggetti che hanno deciso di stabilire la propria vita in un paese straniero, avendo ivi risieduto per un periodo significativo di tempo.
9. Il riconoscimento delle misure di protezione diverse dall’adozione: la kafala di diritto islamico.
La complessità dei rapporti tra culture diverse porta a sviluppare, tra le altre, un’ulteriore riflessione sul ruolo esercitato dal superiore interesse del minore nel conflitto insito in ogni società multiculturale, specialmente laddove sia necessario accordare l’ingresso a istituti sconosciuti alla nostra tradizione giuridica. L’integrazione delle popolazioni migranti e l’evoluzione dei costumi hanno infatti favorito il contatto con modelli e relazioni familiari stranieri, con la conseguente necessità di individuare criteri normativi di giudizio idonei a fornire la corretta tutela di status acquisiti altrove: tra questi, la kafala, prevista tra le forme di protezione dei minori sia dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, sia dalla Convenzione dell’Aja.
La kafala svolge funzioni analoghe all’affidamento e vige negli ordinamenti giuridici ispirati agli insegnamenti del Corano. Come noto, in tali contesti si ritiene che il vinculum filiationis non possa sorgere “artificialmente”, non avendo il diritto positivo la facoltà di recidere o modificare in alcun modo i legami biologici di discendenza; pertanto, quasi tutti i Paesi islamici – in ossequio ad una concezione «della famiglia come istituzione di origine divina» (onde l’uomo non può artificialmente determinare la cessazione o costruzione di nuovi vincoli al di fuori della generazione biologica) – «vietano con un’espressa disposizione di legge l’adozione» ([38]).
La presenza del divieto di adozione non significa però che nei paesi islamici manchino strumenti di protezione dell’infanzia, tanto che l’istituto in discorso presenta una disciplina sostanzialmente omogenea nel mondo islamico: una coppia unita in matrimonio o anche un singolo (il kafil) promette, davanti a un giudice o a un notaio, di curare o mantenere un determinato minore (makful) come se fosse figlio proprio, fino al raggiungimento della maggiore età; in conseguenza di tale promessa il kafil è personalmente obbligato nei confronti del minore, senza tuttavia veder sorgere alcun vincolo di filiazione con lo stesso.
L’istituto, in particolare, consente che un adulto (kafil) assuma l’obbligo di prendersi cura di un minore (makful) che si trovi «in uno stato di abbandono in senso ampio inteso» ([39]), senza che questi, tuttavia, recida il legame con la famiglia originaria o stabilisca una nuova relazione genitoriale; una volta raggiunta la maggiore età, infatti, potrà decidere di permanere presso la famiglia del kafil o di ritornare presso la sua famiglia originaria, in quanto nella kafala lo status giuridico personale del minore non viene a mutare ([40]).
Deve opportunamente evidenziarsi come, in realtà, a fronte di un riconoscimento in ambito internazionale della kafala e della sua validità quale strumento posto a tutela dei minori – diverso dal modello adottivo di matrice europea ma di pari dignità ed efficacia – la giurisprudenza di merito abbia riscontrato non poche difficoltà nel dare applicazione diretta a tale istituto, in assenza di una normativa nazionale ad hoc. Le diverse soluzioni assunte nella prassi applicativa, infatti, danno conto dell’estrema difficoltà riscontrata nel fornire un’adeguata veste giuridica alla kafala coniugando, al contempo, le esigenze di rispetto della normativa italiana in materia di adozione e la necessaria tutela del superiore interesse del minore.
Il vero problema consiste, allora, nella qualificazione della kafala secondo le categorie del nostro diritto interno, stante l’impossibilità di tradurre tale istituto in una misura di tutela corrispondente, elaborata dal nostro legislatore: la kafala, infatti, presenta molti punti in comune con l’affidamento, non avendo effetti legittimanti e non incidendo, sia l’una che l’altro, sullo stato civile del minore; tuttavia, a differenza dell’affidamento, si protrae per un considerevole arco di tempo, generando legami stabili e profondi, molto più simili a quelli che vengono ad instaurarsi al termine di una procedura adottiva.
Come anticipato, anche la Convenzione di New York del 1989 (art. 20), conferendo ulteriore vigore al concetto del best interest of the child, riconosce la kafala quale autonoma forma di “protezione sostitutiva” dei minori privati del loro ambiente familiare. Ne deriva che il superiore interesse del minore – considerato principio fondamentale nel diritto delle famiglie e che, a ben vedere, «non è cosa diversa da quello dello sviluppo della persona» ([41]) – diviene imprescindibile punto di riferimento, capace di concentrare l’attenzione degli operatori del diritto sul benessere del fanciullo, a prescindere dal modello organizzativo o dalla rete familiare che lo ospita.
In tale prospettiva, se per un verso la non contrarietà all’ordine pubblico è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte in quanto istituto «finalizzato a realizzare l’interesse superiore del minore» ([42]), per altro verso si è altresì evidenziato come «persino la kafala convenzionale … è comunque un istituto di protezione familiare che prescinde dallo stato di abbandono del minore e, in quanto finalizzato a realizzare l’interesse superiore del minore, non contrasta con i principi dell’ordine pubblico italiano», tanto da costituire il «presupposto giuridico del diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi della normativa in materia di libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari» ([43]).
10. In conclusione.
I comportamenti umani e gli istituti giuridici risentono fortemente del periodo storico e della evoluzione della “cultura” e della sensibilità diffuse, tanto che si afferma la necessità di adottare un approccio esegetico che prenda in considerazione il mutamento del costume e sentire sociale in continuo divenire, di modo che le decisioni si mostrino come il prodotto di una interpretazione contestualizzata, più che una tralatizia ripetizione di concetti ritenuti scontati e immutevoli. A tal fine, occorre avere riguardo anche al grado di inserimento della persona nella cultura e nel tessuto sociale del Paese d’arrivo o il suo grado di perdurante adesione alla cultura d’origine, aspetto relativamente indipendente dal tempo di permanenza nel nuovo Paese.
Il tema degli istituti e modelli giuridici fuori dagli ordinamenti di origine evidenzia, allora, il ruolo cruciale che il diritto nazionale, europeo ed internazionale può occupare nell’analisi del singolo ed irripetibile caso concreto; ed infatti, se per un verso «fino a quando non si istituisce un rapporto con altri, non si crea un ambiente di relazioni, non c’è cultura e nemmeno ce n’è bisogno», per altro verso si deve sempre tenere in considerazione che «il mondo è troppo complesso per poterlo abbracciare con uno sguardo soltanto, che sia lo sguardo della doxa, dell’opinione, o dell’aletheia, della verità» ([44]).
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Note
[1] N. Colaianni, Diritti, identità, culture tra alti e bassi giurisprudenziali, in Dir. Pen. Proc., n. 8/2019.
[2] N. Colaianni, Diritti, identità, cultura e tra alti e bassi giurisprudenziali, cit.
[3] M.C. Baruffi, Il riconoscimento delle decisioni straniere dopo la riforma Cartabia, in NLCC, n. 4-5/2023.
[4] R. Russo, Dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, in IUS Famiglie, 2022.
[5] Cass., sez. I, 20 novembre 2012, n. 20382.
[6] T. Ballarino, Diritto internazionale privato, Padova, 1996.
[7] R. Monaco, L’efficacia della legge nello spazio. Diritto internazionale privato, Utet, 1954).
[8] Cass., sez. III, 23 dicembre 2024, n. 34017.
[9] P. Biavati, Riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri, con particolare riferimento alla materia familiare, in Judicium, n. 1/2017.
[10] Cass., sez. I, 30 novembre 2025, n. 31244).
[11] B. Barel, S. Armellini, Diritto internazionale privato, Giuffré, 2019).
[12] A. Lestini, Matrimonio poligamico celebrato all’estero e ordine pubblico attenuato, in IUS Famiglie, 2025.
[13] Trib. Roma 15 aprile 2026, n. 5817.
[14] B. Barel, S. Armellini, Diritto internazionale privato, cit.
[15] A. Galoppini, Ricongiungimento familiare e poligamia, in Dir. Fam., 2000).
[16] Trib. Siena, 16 maggio 2026, n. 235).
[17] M. Canonico, Riconoscimento di nullità matrimoniali canoniche e rito applicabile, in Dir. Fam. Pers., n. 4/2024)
[18] Cass., sez. un., 18 luglio 2008, n. 19809.
[19] Cass., sez. I, 6 dicembre 2002, n. 17349.
[20] M. Canonico, Affermazioni di principio e ripensamenti in tema di ordine pubblico, in Dir. Fam. Pers., 2023.
[21] Cass., sez. I, 4 gennaio 2023, n. 149.
[22] Cass., sez. I, 1° giugno 2022, n. 17910 e Cass. n. 149 del 2003 cit.).
[23] M. Pavone, Nullità del matrimonio concordatario tra ordine pubblico e vizi genetici del vincolo, in IUS Famiglie, 2022.
[24] M. Canonico, Riconoscimento di nullità matrimoniali canoniche e rito applicabile, cit.
[25] Cass., sez. I, 29 agosto 2024, n. 23311.
[26] P. Di Marzio, Provvedimenti di ripudio (talaq) e riconoscimento dell’efficacia civile in Italia, in IUS Famiglie, 2020.
[27] G. Giacobbe, P. Virgadamo, Il matrimonio, tomo 2, Separazione personale e divorzio, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Utet, 2011.
[28] Cass., sez. I, 7 agosto 2020, n. 16804.
[29] P. Di Marzio, Provvedimenti di ripudio (talàq) e riconoscimento dell’efficacia civile in Italia, cit.
[30] N. Irti, in Storia di una ricerca. Natalino Irti (a cura di L. Gatt, R. Montinaro), Giappichelli, 2024.
[31] C.d.a. Cagliari, 16 maggio 2008, n. 198.
[32] G.L. Buccianti, Il ripudio islamico e l’ordine pubblico (internazionale), in NGCC, n. 2/2021
[33] Trib. Lucca, 25 giugno 2024
[34] Cass., sez. I, 30 settembre 2016 n. 19599; cfr. altresì Cass., sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878; Cass., sez. I, 23 agosto 2021, n. 23319; Cass., sez. I, 23 novembre 2023, n. 32527; G. Montalcini, Genitore sociale: sì alla trascrizione dell’atto straniero di riconoscimento di un minore da parte della madre intenzionale, in IUS Famiglie, 2021.
[35] Corte Cost., 28 gennaio 2021, n. 32.
[36] V. G. Spadaro, A. Lestini, Due madri ed il progetto comune di P.M.A. all’estero: lo status di figlio, in IUS Famiglie, 2025; A. Lestini, P.M.A. eterologa e superiore interesse del minore: quale status del figlio nato da due donne?, in IUS Famiglie, 2024.
[37] Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68.
[38] Si veda J. Long, Ordinamenti giuridici occidentali, kafala e divieto di adozione: un’occasione per riflettere sull’adozione legittimante, in NGCC, 2003).
[39] C.d.a. Roma, 16 febbraio 2026, n. 1292
[40] C.d.a. Firenze, 27 maggio 2026, n. 2089
[41] P. Stanzione, “Minorità” e tutela della persona umana, in Dir. Fam, 2000.
[42] Cass., sez. I, 2 febbraio 2015, n. 1843.
[43] C.d.a. Roma, 16 febbraio 2026, n. 1292.
[44] G. Zagrebelsky, Mai più senza maestri, Il Mulino, 2022.
