Sommario: 1. Il dibattito sbagliato. – 2. La lezione di Palantir e il paradosso della digitalizzazione. – 3. Il vero tema: l’organizzazione della conoscenza. – 4. Le resistenze culturali e il problema dei compartimenti stagni. – 5. Famiglia, minori e violenza intrafamiliare: il caso che spiega tutto. – 6. Dalla questione AUPP alla crisi delle cancellerie. – 7. Oltre la logica della scarsità. – 8. Conclusioni. Una proposta di politica giudiziaria.
1. Il dibattito sbagliato
Da alcuni anni il dibattito sulla trasformazione digitale della giustizia sembra ruotare quasi esclusivamente attorno all’intelligenza artificiale. Convegni, studi accademici, sperimentazioni ministeriali e documenti istituzionali si interrogano sulle potenzialità degli algoritmi generativi e predittivi, sulla loro capacità di supportare il magistrato nella ricerca giurisprudenziale, nell’analisi degli atti, nella classificazione del materiale processuale, nella redazione di bozze di provvedimenti e, secondo alcune prospettive più radicali, persino nell’individuazione di possibili percorsi decisionali.
Si tratta, naturalmente, di questioni importanti. Esse investono profili centrali dello Stato costituzionale di diritto: l’indipendenza del giudice, la soggezione soltanto alla legge, la trasparenza degli strumenti utilizzati, la conoscibilità dei criteri di funzionamento degli algoritmi, la tutela dei dati personali, la prevenzione dei bias discriminatori e la garanzia che ogni tecnologia resti strumento di servizio e non luogo occulto di formazione della decisione. Non è casuale che, già nel 2018, la Carta etica europea sull’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari, adottata dalla CEPEJ, abbia individuato tra i principi essenziali il rispetto dei diritti fondamentali, la non discriminazione, la qualità e sicurezza dei dati, la trasparenza e il controllo dell’utente umano.1
Nella medesima direzione si colloca il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, che mira a promuovere un’intelligenza artificiale affidabile, antropocentrica e rispettosa dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto.2
Tuttavia, proprio la centralità di tali questioni rischia di produrre un effetto paradossale. L’attenzione verso ciò che l’intelligenza artificiale potrebbe fare domani finisce talvolta per oscurare un problema assai più concreto, più quotidiano e forse più urgente: ciò che i sistemi informatici della giustizia continuano a non riuscire a fare oggi.
Osservando la realtà degli uffici giudiziari italiani emerge infatti una considerazione tanto semplice quanto decisiva. La principale criticità del sistema non è l’assenza di algoritmi sufficientemente sofisticati. Il problema, più radicale, è la frammentazione della conoscenza. Disponiamo di una quantità enorme di dati, archivi digitali, registri informatici, piattaforme documentali, sistemi statistici, banche dati giurisprudenziali e applicativi settoriali costruiti attraverso oltre vent’anni di investimenti. Eppure, continuiamo spesso ad avere difficoltà nel trasformare questa enorme disponibilità di informazioni in un patrimonio di conoscenza condiviso, ordinato, tempestivo e immediatamente utilizzabile.
La giustizia italiana ha digitalizzato molto, ma ha integrato poco. Ha spesso sostituito il fascicolo cartaceo con il fascicolo informatico, la comunicazione analogica con la comunicazione telematica, il registro manuale con il registro digitale. Ma non sempre ha compiuto il passaggio ulteriore, quello che trasforma la digitalizzazione in governo intelligente delle informazioni.
La digitalizzazione, di per sé, non basta. Può persino rendere più evidente la disfunzione organizzativa, quando moltiplica gli ambienti, duplica gli inserimenti, separa le basi dati, impone agli operatori di ricostruire manualmente ciò che il sistema dovrebbe già sapere. In questo senso il rischio è che l’innovazione tecnologica si arresti alla superficie: si digitalizzano gli adempimenti, ma non si ripensa il modo in cui l’organizzazione conosce, comunica e decide.
E forse è proprio qui che dovrebbe iniziare la discussione sul futuro della giustizia.
2. La lezione di Palantir e il paradosso della digitalizzazione.
In questo contesto, il caso Palantir offre uno spunto di riflessione particolarmente utile, non perché rappresenti un modello da importare acriticamente nel settore pubblico o, tanto meno, nella giurisdizione, ma perché consente di comprendere un passaggio concettuale essenziale.
Palantir Technologies è una società statunitense divenuta celebre a livello mondiale per le sue piattaforme di integrazione e analisi di grandi masse di dati, utilizzate da amministrazioni pubbliche, organismi di sicurezza, forze armate e grandi imprese. La sua notorietà non deriva soltanto dagli strumenti di intelligenza artificiale impiegati, ma soprattutto dalla capacità di collegare informazioni provenienti da archivi e sistemi diversi, trasformandole in una rappresentazione unitaria e utilizzabile della realtà. È proprio questa capacità di integrare conoscenze frammentate, più ancora che la componente algoritmica, ad aver reso Palantir uno dei principali punti di riferimento internazionali nel dibattito sulla gestione dei dati e sull'innovazione organizzativa.
Al netto delle polemiche sul suo effettivo ruolo nello scenario internazionale e dell’utilizzo dei sistemi sviluppati da tale società, Palantir viene frequentemente presentata come una delle società simbolo dell’intelligenza artificiale applicata alla gestione dei dati. Eppure, guardando con attenzione al suo modello, ci si accorge che la vera innovazione non risiede semplicemente nella potenza degli algoritmi. Il cuore del sistema è rappresentato dalla costruzione di un ambiente informativo unitario, nel quale dati provenienti da fonti eterogenee vengono ricondotti a oggetti, relazioni, proprietà, azioni e livelli di sicurezza coerenti. La stessa documentazione della società descrive l’“Ontology” come il sistema centrale della propria architettura, destinato a unificare fonti frammentate – sistemi gestionali, banche dati, archivi documentali, sensori, repository geospaziali, sistemi operativi – trasformandole in oggetti e relazioni comprensibili e utilizzabili da persone e agenti artificiali. 3
La lezione, al netto delle differenze di contesto, è semplice. Prima viene la costruzione della conoscenza. Poi viene la sua elaborazione. Prima occorre collegare dati, documenti, eventi, soggetti e relazioni che esistono già. Solo successivamente è possibile valorizzarli attraverso strumenti avanzati di analisi, automazione o intelligenza artificiale.
Questa sequenza è decisiva. L’intelligenza artificiale non produce conoscenza dal nulla. La qualità del suo contributo dipende dalla qualità dell’ambiente informativo nel quale opera. Se i dati sono incompleti, duplicati, separati, non aggiornati, non accessibili o non semanticamente coerenti, l’algoritmo potrà al più accelerare la confusione. Se invece le informazioni sono integrate, certificate, tracciabili e contestualizzate, l’AI può diventare uno strumento formidabile di ricerca, correlazione, sintesi, segnalazione e supporto cognitivo.
È una lezione particolarmente attuale per la giustizia italiana. Negli ultimi decenni gli uffici giudiziari hanno visto nascere una pluralità di applicativi specializzati: registri informatici civili e penali, processo civile telematico, processo penale telematico, sistemi di gestione documentale, banche dati giurisprudenziali, piattaforme per intercettazioni, sistemi statistici, applicativi per la cognizione, l’esecuzione, la sorveglianza, il minorile, la procura, la corte, la cancelleria, la segreteria, l’amministrazione.
Ciascuno di questi strumenti è nato per rispondere a un problema reale. Ciascuno ha rappresentato, in un determinato momento, un avanzamento. Ma molti sono cresciuti secondo logiche verticali. Ogni applicativo ha risolto una porzione del problema. Ogni settore ha sviluppato le proprie procedure. Ogni ufficio ha costruito i propri archivi. Ogni ambiente informatico ha parlato, spesso, un linguaggio proprio.
Il risultato è un sistema che dispone di una quantità enorme di dati ma fatica ancora a trasformarli in conoscenza operativa.
Da qui nasce il vero paradosso della digitalizzazione giudiziaria: più aumentano i dati disponibili, più diventa evidente il costo della loro frammentazione.
3. Il vero tema: l’organizzazione della conoscenza.
È a questo punto che il dibattito dovrebbe cambiare prospettiva.
Quando si parla di interoperabilità si tende immediatamente a pensare a una questione tecnica. Si immaginano piattaforme informatiche, protocolli di comunicazione, API, banche dati, standards, architetture, infrastrutture clouds, sicurezza informatica. Tutto ciò esiste ed è indispensabile, ma non esaurisce il problema.
L’interoperabilità riguarda anzitutto il modo in cui un’organizzazione produce, conserva, rende accessibile e utilizza la conoscenza.
Significa costruire un ambiente nel quale le informazioni possano circolare senza ostacoli artificiali, nel rispetto delle regole di competenza, segretezza, riservatezza e protezione dei dati personali. Significa consentire che il patrimonio informativo prodotto da un ufficio possa essere valorizzato da un altro quando sussista una legittima ragione istituzionale. Significa evitare che magistrati, funzionari e personale amministrativo debbano dedicare una parte rilevante del proprio tempo ad attività di recupero, verifica, trasferimento, reinserimento e duplicazione di informazioni già presenti nel sistema pubblico.
In questo senso l’interoperabilità non è una moda digitale, ma un principio ordinatore dell’amministrazione contemporanea.
Il Codice dell’amministrazione digitale, del resto, afferma da tempo che i dati delle pubbliche amministrazioni devono essere formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili mediante tecnologie che ne consentano la fruizione e il riutilizzo, nel rispetto dei limiti di legge e della protezione dei dati personali.4
La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è stata concepita proprio per favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico e per rendere possibile l’interoperabilità tra sistemi informativi e basi dati delle amministrazioni mediante interfacce applicative e regole di autorizzazione.5
Il punto allora non è chiedersi se la giustizia debba avere più tecnologia. Il punto è chiedersi che tipo di tecnologia serva alla giustizia e, soprattutto, quale modello organizzativo essa debba sostenere.
È soltanto in presenza di una infrastruttura della conoscenza che l’intelligenza artificiale può esprimere realmente il proprio potenziale. In assenza di interoperabilità, anche il migliore algoritmo continua a operare dentro archivi separati. In presenza di dati integrati, invece, l’intelligenza artificiale può diventare uno strumento straordinario di ricerca, correlazione, sintesi e supporto cognitivo.
Non per sostituire il magistrato. Non per automatizzare il giudizio. Non per trasformare la decisione in un prodotto statistico. Uno strumento per consentire al soggetto chiamato a decidere di operare all’interno di un ambiente informativo più ricco, più completo, più coerente e più efficiente.
L’AI, in questa prospettiva, non è il punto di partenza. È il punto di arrivo di una trasformazione più profonda. Prima dell’algoritmo viene il dato. Prima del dato viene il processo organizzativo che lo genera. Prima del processo viene la cultura istituzionale che decide se quel dato debba restare confinato in un silos o diventare patrimonio conoscitivo dell’amministrazione della giustizia.
Gli algoritmi, da soli, non bastano. Serve prima un ecosistema della conoscenza.
4. Le resistenze culturali e il problema dei compartimenti stagni.
A questo punto emerge la parte più difficile dell’intera discussione.
Le principali resistenze all’interoperabilità non sono necessariamente tecnologiche. Sono culturali.
Per molti anni la giustizia italiana si è sviluppata attraverso una logica di compartimenti separati. Ogni ufficio ha costruito procedure autonome. Ogni settore ha sviluppato i propri strumenti. Ogni applicativo è stato disegnato per rispondere a esigenze specifiche. Ogni articolazione ha finito per percepire il proprio patrimonio informativo come qualcosa di interno, quasi proprietario, comunque non naturalmente destinato alla circolazione.
È un fenomeno comprensibile. La giustizia non è un’amministrazione qualsiasi. La riservatezza degli atti, il segreto investigativo, la tutela dei dati sensibili, la distinzione delle competenze, l’autonomia del giudice, la separazione tra funzioni requirenti e giudicanti, la differenza tra civile, penale, minorile, sorveglianza ed esecuzione non sono accidenti organizzativi, ma garanzie. Qualunque discorso sull’interoperabilità deve partire da qui. Non esiste interoperabilità legittima se non è governata da ruoli, autorizzazioni, tracciabilità, proporzionalità e finalità determinate.
Tuttavia, la garanzia non coincide con l’isolamento. La protezione del dato non impone necessariamente la sua segregazione irrazionale. La distinzione delle competenze non implica l’incomunicabilità delle informazioni. La riservatezza non può trasformarsi in inefficienza strutturale.
Il rischio, oggi, è che il sistema continui a comportarsi come una costellazione di eccellenze autonome piuttosto che come un organismo realmente unitario. In molti uffici vi sono professionalità elevate, esperienze organizzative avanzate, prassi virtuose, sperimentazioni locali. Ma la conoscenza prodotta resta spesso confinata nel luogo in cui nasce. Si costruiscono soluzioni intelligenti che non diventano sistema. Si acquisiscono dati che non vengono riutilizzati. Si alimentano registri che non dialogano. Si producono statistiche che non sempre restituiscono una lettura integrata dei fenomeni.
L’interoperabilità richiede invece un cambiamento profondo di prospettiva. Richiede di considerare il dato non come patrimonio del singolo ufficio, ma come patrimonio dell’istituzione. Richiede collaborazione, fiducia reciproca, responsabilità condivisa. Richiede soprattutto la consapevolezza che il valore delle informazioni nasce dalla loro corretta condivisione, non dalla loro separazione.
Per questo motivo la vera sfida non è informatica: è organizzativa; è ancora più profondamente, culturale.
5. Famiglia, minori e violenza intrafamiliare: il caso che spiega tutto.
Per comprendere concretamente che cosa significhi interoperabilità conviene abbandonare per un momento le categorie tecnologiche e osservare uno dei settori più delicati dell’attività giudiziaria: quello della famiglia, della tutela dei minori e della violenza intrafamiliare.
Qui la condivisione delle informazioni non riguarda soltanto l’efficienza organizzativa. Riguarda direttamente la qualità della tutela dei diritti.
La Procura della Repubblica, il Tribunale ordinario e in particolare la sezione famiglia, la Procura presso il Tribunale per i minorenni, il Tribunale per i minorenni, i servizi sociali, le forze di polizia, le strutture sanitarie e gli enti territoriali intervengono frequentemente sugli stessi nuclei familiari. I procedimenti sono diversi. Le competenze sono diverse. Le finalità sono diverse. I provvedimenti sono diversi. Nondimeno, la realtà sostanziale è una sola.
Una denuncia per maltrattamenti, una richiesta di misura cautelare, un procedimento di separazione conflittuale, un ricorso sull’affidamento dei figli, una segnalazione dei servizi sociali, un procedimento minorile de potestate, una valutazione sanitaria, una relazione scolastica o un intervento urgente delle forze dell’ordine possono riguardare la stessa vicenda familiare e incidere sugli stessi minori. Se queste informazioni restano disperse, la risposta giudiziaria rischia di essere parziale. Se invece sono tempestivamente conosciute dagli uffici competenti, la tutela può diventare più coerente, più rapida e più efficace.
La normativa più recente ha colto chiaramente questa esigenza. La riforma del processo civile introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022 ha dedicato una specifica attenzione ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, nonché alle situazioni con allegazioni di violenza domestica o di genere. 6
La stessa Relazione illustrativa ha sottolineato la necessità di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria e di assicurare che le allegazioni di violenza non vengano sottovalutate nei procedimenti civili e minorili.7
Eppure, la circolazione concreta della conoscenza continua spesso a essere lenta, laboriosa e frammentaria. Lo stesso documento può essere richiesto più volte. Le stesse informazioni possono essere ricostruite in procedimenti paralleli. Le stesse vicende possono essere analizzate separatamente da uffici che operano sui medesimi soggetti. La medesima situazione di rischio può essere visibile a un ufficio e non immediatamente conoscibile da un altro. La risposta giudiziaria può dipendere non solo dalla qualità della valutazione, ma anche dalla casualità del flusso informativo.
Si tratta probabilmente dell’esempio più efficace di quanto il problema non sia la mancanza di dati, ma la difficoltà di farli dialogare.
Un ecosistema realmente interoperabile consentirebbe una circolazione più rapida delle informazioni rilevanti, una migliore protezione delle persone vulnerabili, una maggiore coerenza tra decisioni civili, minorili e penali, una riduzione delle duplicazioni e una più efficace gestione del rischio. Naturalmente, tutto ciò dovrebbe avvenire attraverso accessi profilati, autorizzazioni selettive, tracciamento delle consultazioni, protezione dei dati personali e rispetto rigoroso delle competenze funzionali.
Proprio questo è il punto: interoperabilità non significa accesso indiscriminato. Significa accesso giusto, al dato giusto, da parte del soggetto giusto, per la finalità giusta, nel momento in cui quella conoscenza è necessaria per proteggere un diritto o assumere una decisione.
In nessun altro settore appare così evidente come l’integrazione dei dati possa tradursi direttamente in migliore tutela delle persone.
6. Dalla questione AUPP alla crisi delle cancellerie.
Guardando il problema da questa prospettiva, anche il dibattito sull’Ufficio per il Processo assume un significato diverso.
Da anni magistrati, dirigenti e operatori discutono sulla destinazione delle risorse dell’AUPP. Da un lato viene rivendicata la funzione originaria di supporto all’attività giurisdizionale: studio del fascicolo, ricerca giurisprudenziale, preparazione di schede, collaborazione nella gestione del ruolo, supporto alla redazione dei provvedimenti, eliminazione dell’arretrato. Dall’altro emerge quotidianamente la necessità di fronteggiare le gravissime carenze del personale amministrativo, che mettono in difficoltà cancellerie e segreterie e incidono sulla stessa capacità degli uffici di assicurare servizi essenziali. È una contrapposizione comprensibile, perché nasce da una pressione reale. Il PNRR Giustizia ha previsto obiettivi ambiziosi di riduzione dei tempi dei processi e dell’arretrato, puntando anche sulla diffusione e sul consolidamento dell’Ufficio per il Processo. 8
Il Ministero della giustizia indica, inoltre, risorse rilevanti destinate al settore giustizia, comprese misure relative a digitalizzazione, cybersecurity, infrastrutture digitali e interoperabilità delle banche dati. 9
Dopo la fase emergenziale, la stabilizzazione del personale PNRR ha reso ancora più visibile il nodo della corretta collocazione degli addetti e del rapporto tra supporto alla giurisdizione e bisogni amministrativi degli uffici.10 Verosimilmente, questa contrapposizione nasce anche dall’accettazione implicita di un modello organizzativo considerato immutabile.
Se una parte significativa delle attività oggi svolte da cancellieri, funzionari e addetti UPP deriva dalla necessità di recuperare dati, verificare documentazione, trasferire informazioni tra sistemi diversi, aggiornare registri, alimentare flussi informativi non comunicanti, correggere duplicazioni, produrre report manuali, ricostruire storie processuali già presenti altrove, allora la vera domanda non è soltanto chi debba svolgere tali attività.
La vera domanda è perché esse debbano continuare a esistere nelle forme attuali. È qui che l’interoperabilità mostra la propria forza innovativa. Il problema non è semplicemente redistribuire meglio risorse scarse. Il problema è ridurre le inefficienze che producono artificialmente quella scarsità. Se il sistema informativo obbliga personale amministrativo e addetti UPP a svolgere attività ripetitive di raccordo tra basi dati non comunicanti, allora il conflitto organizzativo viene spostato sulle persone, mentre la sua causa reale resta nell’architettura dei processi.
L’interoperabilità consentirebbe di liberare energie professionali. Le cancellerie potrebbero essere meno gravate da attività meramente ricognitive o duplicative. Gli addetti UPP potrebbero essere impiegati più stabilmente nel supporto qualificato alla giurisdizione. I magistrati potrebbero accedere più rapidamente alle informazioni rilevanti. I dirigenti potrebbero disporre di dati gestionali più affidabili. L’organizzazione nel suo complesso potrebbe spostarsi dalla gestione dell’emergenza alla programmazione.
Una parte significativa del conflitto che oggi attraversa la giustizia potrebbe quindi ridimensionarsi non attraverso una semplice scelta distributiva, ma attraverso una scelta trasformativa.
Non si tratta di decidere se gli AUPP debbano “aiutare il magistrato” o “aiutare la cancelleria”.
Si tratta di costruire un’organizzazione nella quale molte attività oggi assorbenti non debbano più essere svolte manualmente, perché superate da sistemi informativi finalmente capaci di dialogare.
7. Oltre la logica della scarsità
La giustizia italiana vive da troppo tempo dentro una logica della scarsità. Mancano magistrati, mancano cancellieri, mancano funzionari, mancano tecnici, mancano risorse, mancano spazi, manca tempo. Questa constatazione è spesso fondata; tuttavia, rischia di diventare una gabbia concettuale se impedisce di vedere che una parte della scarsità è prodotta dall’organizzazione stessa.
Un sistema non interoperabile consuma risorse. Le consuma ogni volta che obbliga a inserire lo stesso dato più volte. Le consuma ogni volta che impone di stampare, scaricare, ricaricare, protocollare, inviare e rinviare documenti già disponibili. Le consuma ogni volta che costringe un ufficio a chiedere a un altro ciò che potrebbe conoscere in modo sicuro e tracciato. Le consuma ogni volta che produce statistiche non allineate, registri non comunicanti, fascicoli non pienamente leggibili, informazioni disperse.
Questa è una forma invisibile di arretrato. Non appare nei registri, ma pesa sui procedimenti. Non diventa un numero nelle pendenze, ma rallenta il lavoro quotidiano. Non produce necessariamente un vizio processuale, ma incide sulla qualità della risposta giudiziaria.
L’interoperabilità, allora, non deve essere pensata soltanto come una misura di efficienza. È una politica di razionalizzazione della conoscenza pubblica. È un modo per restituire tempo all’attività giurisdizionale. È uno strumento per ridurre l’impatto delle carenze di organico. È una condizione per rendere davvero produttivi gli investimenti in intelligenza artificiale.
Senza interoperabilità, l’AI rischia di diventare una tecnologia brillante appoggiata su fondamenta fragili.
Con l’interoperabilità, invece, l’AI può diventare una componente di un sistema maturo: non il motore solitario della trasformazione, ma uno degli strumenti attraverso cui una giustizia finalmente integrata valorizza il proprio patrimonio informativo.
8. Conclusioni. Una proposta di politica giudiziaria
L’esempio di Palantir suggerisce una verità semplice: il valore non nasce dall’accumulazione delle informazioni, ma dalla loro integrazione. La sfida che oggi si pone alla giustizia italiana non è diversa.
Per molti anni abbiamo discusso dell’intelligenza artificiale come se rappresentasse la principale frontiera dell’innovazione. Probabilmente la questione decisiva è un’altra. Prima degli algoritmi occorre costruire la conoscenza. Prima della predizione occorre garantire la circolazione delle informazioni. Prima dell’automazione occorre rendere interoperabili i sistemi.
Il futuro della giustizia non dipenderà dalla possibilità che un algoritmo scriva una sentenza. Dipenderà dalla capacità dello Stato di costruire un ecosistema della conoscenza nel quale uffici, archivi, competenze e informazioni possano finalmente dialogare tra loro, nel rispetto delle garanzie costituzionali, della protezione dei dati personali, della segretezza degli atti e dell’autonomia della decisione giudiziaria.
L’interoperabilità non è dunque un dettaglio tecnico da affidare esclusivamente agli informatici. È una scelta di politica giudiziaria. È il presupposto per una diversa organizzazione degli uffici. È la condizione per superare il conflitto sterile tra innovazione e quotidianità, tra AI e cancellerie, tra supporto alla giurisdizione e amministrazione, tra sicurezza e circolazione della conoscenza.
La giustizia italiana non ha bisogno di inseguire ogni suggestione tecnologica. Ha bisogno di decidere che la conoscenza prodotta dal sistema giudiziario deve diventare patrimonio pubblico organizzato, protetto, accessibile e utile. In quel momento l’interoperabilità cesserà di essere una questione informatica. Diventerà una scelta istituzionale. E, probabilmente, la più importante riforma organizzativa della giustizia italiana del prossimo decennio.
Note:
- CEPEJ, European Ethical Charter on the use of artificial intelligence in judicial systems and their environment, adottata nel dicembre 2018. La Carta individua cinque principi fondamentali: rispetto dei diritti fondamentali, non discriminazione, qualità e sicurezza, trasparenza-imparzialità-equità e controllo dell’utente umano.
- Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme armonizzate sull’intelligenza artificiale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 12 luglio 2024. Il considerando iniziale richiama espressamente l’esigenza di promuovere un’intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile, garantendo un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto.
- Sulla storia di Palantir v. M. Steinberger, Il filosofo della Valley, 2025; Palantir descrive la propria “Ontology” come il sistema centrale dell’architettura, destinato a rappresentare dati, logica, azioni e sicurezza dell’organizzazione, unificando fonti frammentate in oggetti, proprietà e collegamenti coerenti.
- Art. 50, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, in tema di disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e loro accessibilità e fruibilità da parte delle altre amministrazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento e dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
- Art. 50-ter, d.lgs. n. 82 del 2005, relativo alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico e l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati delle pubbliche amministrazioni mediante API, accreditamento e gestione dei livelli di autorizzazione.
- D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, con misure anche in materia di procedimenti relativi a persone, minorenni e famiglie.
- Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149 del 2022, con specifico riferimento alle norme in materia di violenza domestica o di genere e alla necessità di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria nei procedimenti civili e minorili.
- Ministero della giustizia, sezione PNRR Giustizia: tra gli obiettivi indicati figurano la riduzione del disposition time del 40% nel civile e del 25% nel penale entro il 30 giugno 2026, nonché la diffusione e il consolidamento dell’Ufficio per il Processo.
- Ministero della giustizia, PNRR Giustizia, aggiornamento 12 marzo 2026: il settore giustizia prevede risorse per riforme e investimenti di efficienza e competitività, con ulteriori risorse assegnate per digitalizzazione, cybersecurity, infrastrutture digitali e interoperabilità delle banche dati della giustizia. ↩
- Sul tema della stabilizzazione del personale PNRR e degli addetti all’Ufficio per il Processo, si vedano le procedure di stabilizzazione pubblicate dal Ministero della giustizia e il dibattito sul rapporto tra supporto alla giurisdizione e funzioni amministrative di cancelleria.
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