Abstract: All’indomani della riforma Cartabia, quarta in meno di vent’anni in tema di prescrizione, la disciplina degli artt. 157 ss. c.p. è tornata al centro del dibattito giuridico, proponendo all’interprete l’ennesima questione di diritto intertemporale. A fronte del contrasto giurisprudenziale relativo al regime giuridico da applicare ai fatti commessi nel biennio 2017-2019, la risposta delle Sezioni unite non si è fatta attendere: assecondando l’orientamento maggioritario, la Corte ha stabilito l’applicabilità del regime di cui alla legge Orlando, con conseguente operatività della sospensione di diciotto mesi prevista al vecchio art. 159, comma 2, c.p. La netta presa di posizione del massimo consesso non sembra però aver chiuso definitivamente la partita: proprio sull’interpretazione offerta dalla Corte si è infatti soffermata criticamente la Corte d’Appello di Lecce, persuasa dell’illegittimità della scelta ermeneutica affermatasi nel diritto vivente. La parola passa dunque alla Corte costituzionale, chiamata a decidere della legittimità dell’interpretazione dei giudici della Cassazione rispetto agli artt. 3 e 25 Cost.
Sommario: 1. Introduzione: breve cronistoria di vent’anni di disciplina in materia di prescrizione. – 2. La prescrizione, tra tempo e diritto: la complessità della gestione intertemporale delle riforme. – 3. Un nuovo contrasto giurisprudenziale: le modifiche normative al regime della sospensione del processo. – 3.1. L’intervento delle Sezioni Unite. – 3.2. L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della Corte di Appello di Lecce: il diritto vivente è illegittimo? – 4. Conclusioni: regimi intertemporali, successione di leggi nel tempo e ragionevolezza.
- Introduzione: breve cronistoria di vent’anni di disciplina in materia di prescrizione
La disciplina della prescrizione ha rappresentato, negli ultimi decenni, uno dei temi più attenzionati dall’opinione pubblica, dalla politica e dagli studiosi di diritto penale e processuale[1]; riformato quattro volte nel giro di meno di vent’anni, l’impianto complessivo della disciplina ha sollevato importanti questioni di principio, legate al bilanciamento tra esigenze di enforcement legale e garanzie dell’imputato[2], ma anche spinose questioni applicative, talora accentuate proprio dalle numerose modifiche intercorse e dalla gestione – non sempre agevole – delle ricadute intertemporali delle stesse.
La “saga” della prescrizione inizia nel 2005: la disciplina degli artt. 157 ss. c.p., fino ad allora costruita su scaglioni di gravità, venne profondamente rivisitata dalla legge ex Cirielli[3], che ancorò il sistema della prescrizione al massimo edittale previsto per il singolo reato, corredato da termini minimi e da un impianto articolato di cause di sospensione ed interruzione. Tale scelta si rivelò presto fallimentare: poiché ne discese, nel complesso, un abbassamento di molti dei termini prescrizionali, essa alimentò un sistema nel complesso incapace di gestire le pendenze processuali in tempi utili ad evitare il maturare della prescrizione, condannando a impunità anche reati di gravità non bagatellare[4].
Le conseguenze delle scelte operate dal legislatore del 2005 non tardarono a manifestarsi, riflettendosi nelle tendenze politico-criminali degli anni successivi: oltre a fare da volano per un generale inasprimento sanzionatorio, legato talora ai riflessi sulla disciplina della prescrizione più che da reali esigenze di prevenzione generale e speciale[5], tale scelta comportò anche la necessità di intervenire, più volte e puntualmente, a derogare il regime ordinario, ad esempio prevedendo il raddoppio dei termini relativamente a reati giudicati di particolare allarme sociale, e rispetto a cui, dunque, la prospettiva di un esito di proscioglimento per estinzione del reato non era tollerabile[6].
Su tale sistema intervenne, nel 2017, la riforma Orlando[7], prevedendo una nuova causa di sospensione “processuale”[8], della durata di 18 mesi, destinata a scattare all’indomani della pronuncia di condanna di primo e secondo grado e funzionale a garantire una più efficiente gestione della macchina processuale nelle sue fasi maggiormente gravate dal carico di lavoro e di procedimenti: quelle dell’impugnazione.
Ben prima che si potesse saggiare l’effetto delle scelte operate nel 2017, la riforma Orlando fu però soppiantata da un nuovo intervento, ben più radicale e certamente più problematico. A distanza di soli due anni dall’approvazione della L. n. 103 del 2017, la riforma Bonafede[9] intervenne sostituendo, all’istituto di stasi momentanea configurato dalla riforma previgente, un differente tipo di sospensione, destinato a scattare all’indomani di qualsiasi sentenza – di condanna o di assoluzione – e con effetti proiettati nel tempo sino alla definitività della pronuncia del grado successivo: la sospensione sine die così introdotta pareva dunque assimilabile ad una cessazione vera e propria del decorso della prescrizione, più che al classico modello delle cause di stasi processuale di cui all’art. 159 c.p.
Ampiamente criticata in dottrina, tale scelta venne parzialmente corretta con il successivo rimaneggiamento normativo, anch’esso operato ad un solo biennio di distanza. Pur mantenendo la previsione della cessazione della prescrizione all’indomani della sentenza di primo grado, come previsto dal neo-nato art. 161-bis c.p., la riforma Cartabia[10] affiancò a tale istituto l’innovativa prospettiva dei termini di fase che, a pena di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., presidiano appello e cassazione, scongiurando così il rischio di eterni giudicabili[11] cui aveva dato origine la riforma precedente.
Il rapido avvicendarsi delle riforme citate, spesso intervallate da un tempo insufficiente a “testare” la bontà delle modifiche poste in essere[12], ha sollevato negli anni numerose criticità, legate non solo al giudizio di opportunità politica dei continui rimaneggiamenti della disciplina, ma anche alle ricadute applicative delle modifiche stesse: dinnanzi ad un istituto pensato per dar forma giuridica al fenomeno naturale del decorso del tempo e connotato da tratti sostanziali che giustificano l’applicabilità dello statuto delle garanzie dello ius puniendi[13], la prospettazione di problematiche che attengono all’avvicendamento di leggi penali successive sembra destinato a complicare, inevitabilmente, la già delicata gestione applicativa degli artt. 157 ss. c.p.
- La prescrizione, tra tempo e diritto: la complessità della gestione intertemporale delle riforme
La storia recente della prescrizione dimostra con grande evidenza la difficoltà gestoria che emerge nel confronto con l’istituto che, più di ogni altro nel diritto penale, esprime l’ambizione a disciplinare gli effetti giuridici del decorso del tempo; non è un caso che proprio tale disciplina abbia sollevato più volte il problema dell’irrinunciabilità del canone di irretroattività sfavorevole e dei limiti alla retroattività in mitior rispetto ad un istituto che, pur calato nel contesto processuale e condizionato dalle vicende endo-procedimentali, nondimeno conserva natura sostanziale e risponde ai principi di garanzia del diritto penale.
La mente corre, naturalmente, alla storica saga-Taricco[14], dove il valore dell’art. 25 Cost. rappresentò il contro-limite ventilato dalla Corte costituzionale per opporsi ad una lettura – quella avanzata invece dalla Corte di Giustizia[15] – tale da imporre una applicazione retroattiva ed inattesa del regime di prescrizione di particolari reati, lesivi degli interessi finanziari dell’Unione Europea[16]. Ma si pensi ancora, più di recente, alla dibattuta questione della applicabilità retroattiva della sospensione emergenziale durante la pandemia da Covid-19[17], dove invece la Consulta ha ammesso la legittimità dell’operazione insistendo sulla interazione tra regole generali e previsione emergenziale, quest’ultima destinata a innescarsi, come per opera di un rinvio mobile, sull’art. 159 c.p., e dunque su una disposizione già vigente all’epoca dello scoppio della pandemia: di qui l’affermazione che tale ipotesi sospensiva, di durata particolarmente contenuta e giustificata in nome della salvaguardia di valori fondamentali come la salute pubblica, non configurasse una violazione del principio di irretroattività sfavorevole.
Se, già in termini generali, la prescrizione ha interrogato sovente gli interpreti e i vari attori ad ogni livello istituzionale nell’interpretazione – e nell’esatta applicazione – delle garanzie penalistiche, la complessità del quadro regolatorio appare destinata ad aumentare laddove la disciplina preveda, come non di rado accade, un particolare regime transitorio, funzionale a semplificare il passaggio da una regolamentazione ad un’altra, ma talora fonte di dubbi interpretativi e di legittimità tout court delle disposizioni introdotte.
Già con l’approvazione della legge ex-Cirielli, invero, il tema dell’ampiezza delle garanzie costituzionali da riconoscere al regime intertemporale della prescrizione fu invocato, censurando in particolare la scelta legislativa di escludere dall’applicazione della nuova disciplina tutti i processi già pendenti, in grado di appello o dinnanzi alla Corte di cassazione, o ancor quelli per cui vi fosse stata dichiarazione di apertura del dibattimento.
La questione, come noto, fu poi risolta dalla Corte costituzionale[18] riconoscendo che la retroattività favorevole, quale principio che si attaglia sull’art. 3 Cost., è regola generale dell’ordinamento che può conoscere deroghe, da considerarsi legittime in presenza di interessi contrapposti meritevoli di considerazione: di qui l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui riferiva all’apertura del dibattimento – dunque ad un momento non presente in tutti i procedimenti e al quale il legislatore non riconosce rilevanza interruttiva ai sensi dell’art. 160 c.p. – l’effetto di preclusione alla retroattività favorevole, stante l’assenza di un motivo ragionevole che giustificasse la deroga all’art. 2 c.p.
Sulla base del medesimo ragionamento, ma pervenendo ad una soluzione opposta, la Corte ha in seguito dichiarato infondate le censure riferite, questa volta, al limite dei procedimenti pendenti in appello o cassazione[19]: in tale sbarramento la Consulta ha infatti ravvisato una deroga ragionevole alla retroattività favorevole, funzionale alla tutela di meritevoli esigenze processuali e comunque legata al «fatto oggettivo e inequivocabile che processi di quel tipo siano in corso ad una certa data»[20].
Anche all’indomani della riforma Cartabia, del resto, la giurisprudenza ha dovuto affrontare il problema della legittimità del regime intertemporale previsto all’art. 2, comma 3, della L. n. 134 del 2021[21]: nell’individuare nel 1° gennaio 2020 la data a far corso dalla quale si sarebbe dovuta applicare la disciplina delle cause di improcedibilità, la disciplina fece di tale data un vero e proprio spartiacque rispetto al passato, con conseguente sbarramento nell’applicabilità retroattiva delle nuove norme rispetto a reati commessi in un momento precedente.
All’epoca, ad ogni modo, la Cassazione fu piuttosto netta nel rigettare le censure che ventilavano una possibile violazione del principio costituzionale di retroattività favorevole, ritenendo in particolare che la stessa fosse frutto di una scelta discrezionale del legislatore compatibile con l’art. 3 Cost.: tale previsione appariva non solo giustificata da un’esigenza di coordinamento con la riforma previgente, che alla medesima data aveva postergato l’entrata in vigore della nuova disciplina, ma anche complessivamente ragionevole, in quanto necessaria per garantire l’introduzione graduale dell’istituto e consentire così l’organizzazione degli uffici giudiziari[22].
- Un nuovo contrasto giurisprudenziale: le modifiche normative al regime della sospensione del processo
Se la storia recente della prescrizione ben dimostra la particolare complessità che si cela dietro la gestione delle conseguenze intertemporali della disciplina della prescrizione, tale assunto pare oggi ulteriormente confermato dall’insorgenza di un ulteriore contrasto interpretativo, relativo questa volta alle norme applicabili ai reati commessi in un preciso orizzonte temporale – dall’agosto del 2017 alla fine di dicembre 2019 – in precedenza regolato dalla legge Orlando e poi modificato dalla riforma Bonafede, sino all’intervento abrogativo della riforma Cartabia, della cui ampiezza ci si trova ora a discutere[23].
Il fulcro delle riforme che si sono succedute dal 2017 in avanti, nonché del contrasto interpretativo manifestatisi all’indomani dell’ultima modifica al regime della prescrizione, attiene, in modo particolare, alla disciplina della sospensione. Istituto anfibio, a metà tra processo e sostanza, a cui però pacificamente la giurisprudenza, anche costituzionale[24], riconosce effetti sostanziali e piena applicabilità delle garanzie penalistiche, alle cause di sospensione è da sempre attribuita la funzione di raccordo con il procedimento e con le sue fisiologiche stasi: alle varie «ipotesi di forzata inattività dell’autorità giudiziaria»[25] la legge associa, per il tramite della disciplina dell’art. 159 c.p., altrettante parentesi nel computo della prescrizione, che torna a decorrere da dove si era interrotta al venir meno della causa della sospensione.
Si tratta di un congegno del tutto coerente con la logica che fonda l’estinzione del reato per decorso dei termini di prescrizione: poiché la ratio dell’istituto si appunta sull’effetto che il lungo tempo trascorso dal fatto produce sull’attualità dell’interesse statale a perseguirlo, è del tutto fisiologico che non rilevino, nel calcolo relativo al termine necessario a estinguere il reato, i tempi “morti”, di stasi forzata, che impediscono l’esercizio delle prerogative processuali senza tuttavia obliterare l’interesse statale alla punizione del fatto[26].
Così si spiega, dunque, la disciplina dell’art. 159 c.p.; ed è proprio su tale norma – e in particolare sul modo in cui le varie riforme ne hanno modificato il testo – che si appunta il nodo problematico della questione emersa all’indomani dell’approvazione della legge Cartabia, oggetto di decisione da parte delle Sezioni Unite della Cassazione e presto all’esame della Consulta. Sul punto, l’evoluzione normativa tratteggiata nei paragrafi precedenti ha già evidenziato il ruolo, via via più significativo, che le cause di sospensione – in particolare quelle previste all’indomani della pronuncia di primo grado – hanno assunto nell’impianto complessivo della disciplina della prescrizione. È però importante soffermarsi ora a considerare, per le ragioni che si illustreranno, anche come tale evoluzione si è realizzata.
Si è già ricordato che, nell’avvicendamento di regimi normativi dell’ultimo ventennio, fu in prmis la legge Orlando ad incidere significativamente sull’istituto della sospensione, al fine di ridurre l’effetto prescrittivo che, soprattutto in sede di appello e cassazione, comprometteva l’effettività del sistema della giustizia penale. La disciplina della nuova causa temporanea di sospensione fu introdotta, in particolare, agli artt. 159, commi 2, 3 e 4 c.p.: al comma secondo era prevista la nuova ipotesi di sospensione, fino ad un massimo di 18 mesi, successivi alla condanna in primo e secondo grado, mentre i seguenti capoversi erano dedicati, rispettivamente, al computo del periodo di sospensione in caso di assoluzione in uno dei gradi successivi del giudizio e al rapporto tra sospensione processuale ed ulteriori cause di sospensione[27].
Nel 2019, la riforma Bonafede intervenne su tale impianto abrogando il terzo e quarto comma e modificando il secondo, che venne a stabilire che «[i]l corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna»: quella che era stata ipotizzata come una parentesi di tempo predeterminata, all’indomani della condanna dell’imputato, venne di fatto trasformata in una sospensione sine die, destinata oltretutto a scattare per qualsiasi sentenza, anche di assoluzione.
Su tale quadro normativo si è inserita, da ultimo, la riforma Cartabia: oltre a coniare le nuove ipotesi di cessazione della prescrizione ex art. 161-bis c.p. e improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., la L. n. 134 del 2021 è intervenuta abrogando il comma 2 dell’art. 159 c.p., dove la prospettiva della sospensione all’infinito trovava riconoscimento.
Di qui, nondimeno, l’insorgenza di un significativo dubbio interpretativo: nell’abrogare l’art. 159, comma 2, c.p., dove era contenuta la disciplina della sospensione sine die della legge Bonafede, il legislatore del 2021 avrebbe operato una totale abrogazione della norma, destinata a investire anche la versione previgente della stessa, con conseguente reviviscenza, per i fatti commessi dal 2017 al 2019, del regime tradizionale della ex Cirielli? Oppure, viceversa, l’abrogazione del 2021 avrebbe colpito l’art. 159, comma 2, c.p. limitatamente alla sua ultima versione, lasciando dunque sopravvivere, per i fatti commessi prima del 2019, il regime della sospensione processuale à la Orlando, disciplinato dalla medesima norma nella sua versione anteriore?
Rispetto al passato, è evidente che il tema si complica oggi in considerazione dell’effetto prodotto non da una, bensì da una pluralità di modifiche normative in rapida sequenza: la successione intertemporale determinata dal soppiantarsi di discipline differenti sul fronte regolatorio del fenomeno solleva infatti problemi di natura interpretativa, relativi, prima ancora che alle regole che governano la successione di norme penali nel tempo, alla stessa interpretazione della legge, dei suoi effetti abrogativi e della volontà legislativa di introdurre un regime provvisorio, a fare da “cuscinetto” tra la disciplina previgente e quella successiva.
Lungi dal rappresentare una mera disputa teorica, la soluzione della questione appare di rilievo potenzialmente determinante per numerosi procedimenti ancora pendenti nelle corti italiane: ove si accogliesse la prima tesi, l’assenza di una sospensione successiva alla condanna di primo grado porterebbe a ritenere superati, in molti casi, i termini di prescrizione, i quali viceversa risulterebbero ancora non scaduti laddove la disciplina della sospensione processuale di 18 mesi si trovasse ad operare. Dinnanzi all’acceso contrasto giurisprudenziale levatosi, all’indomani della riforma, tra sostenitori dell’una e fautori dell’altra tesi, le Sezioni Unite sono presto intervenute a dirimere il conflitto.
- L’intervento delle Sezioni Unite
Chiamate a decidere «se la disciplina della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, sia stata totalmente abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134 del 2021, oppure se essa sia vigente e continui a operare per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019», le Sezioni Unite muovono anzitutto dalla ricostruzione dei vari orientamenti emersi all’indomani della riforma Cartabia sul punto.
Un primo indirizzo giurisprudenziale, maggioritario[28], si appuntava sulla necessità di applicare, ai reati commessi tra il 2017 e il 2019, il regime della sospensione processuale creato dalla legge Orlando, sul presupposto che lo stesso non sarebbe stato inciso dall’ultimo intervento abrogativo, ad opera della legge Cartabia. Tale interpretazione poggiava, in particolare, sulla disciplina della legge n. 3 del 2019 che, postergando l’operatività del nuovo regime al 1° gennaio 2020, avrebbe determinato la creazione di un regime autonomo, tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, regolato appunto dalla disciplina della legge Orlando e destinato a riprendere vigore quale effetto della caducazione della sospensione sine die.
L’indirizzo opposto, minoritario nella giurisprudenza di legittimità ma a cui avevano aderito alcuni giudici di merito[29] e parte della dottrina[30], riteneva invece che ai reati commessi nel periodo indicato si dovesse applicare «per il principio di retroattività della norma penale più favorevole, la disciplina prevista dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di cassazione, introdotta all'art. 159, comma secondo, cod. pen. dal disposto di cui all'art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 e, poi, esplicitamente abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, con conseguente "reviviscenza" del regime prescrizionale antecedente»[31].
Il predetto art. 2 legge n. 134 del 2021 avrebbe dunque abrogato esplicitamente la causa di sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, secondo comma, cod. pen., così facendo rivivere la disciplina previgente, in cui tale sospensione “processuale” era assolutamente sconosciuta, «con l'effetto che, nella comparazione fra le due discipline - quella vigente al momento della commissione del fatto e quella successiva, come conseguente all'abrogazione dell'art. 159, secondo comma, cod. pen. - l'applicazione nei suddetti sensi della norma più favorevole al fatto commesso sotto la vigenza della causa di sospensione di cui all'art. 159, secondo comma, cod. pen., come introdotta dalla legge n. 103 del 2017, disposizione ritenuta espressamente abrogata, determina l'eliminazione del segmento temporale di sospensione del corso della prescrizione inserito dalla legge n. 103 del 2017»[32].
Intervenute a risolvere il contrasto, le Sezioni Unite hanno accolto la posizione maggioritaria affermando il principio di diritto secondo cui «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, o dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021»[33].
Il fulcro dell’argomentazione della Corte muove dall’interpretazione da offrire alla clausola contenuta nell’art. 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, a mente del quale le nuove disposizioni “entrano in vigore dal 1° gennaio 2020”: dizione che implicherebbe la creazione di «un vero e proprio regime transitorio, preclusivo del raffronto fra la disciplina con essa introdotta e quelle pregresse»[34].
Ne sarebbe prova anche la «forte divaricazione temporale»[35], ben più marcata di quella che sarebbe stata necessaria per garantire l’effettiva conoscibilità del nuovo regime, tra approvazione della legge e entrata in vigore della stessa: la postergazione nel tempo dell’efficacia della legge sarebbe dunque da intendersi come indizio della voluntas legis di istituire un frammento temporale autonomamente regolato, nella vigenza del quale intervenire con le riforme strutturali necessarie al fine di adattare il nuovo sistema della prescrizione alla inedita causa sospensiva della stessa[36] e alla disciplina «totalmente innovativa del regime sospensivo del decorso del termine prescrizionale […] deteriore rispetto a qualsiasi altra regolamentazione della materia avvicendatasi in precedenza»[37].
Nonostante il proposito del legislatore sia poi fallito, non essendosi realizzata quella riforma di sistema che avrebbe dovuto accompagnare la nuova disciplina della sospensione sine die, tale volontà avrebbe determinato la coesistenza, all’indomani dell’approvazione della riforma Bonafede, di due differenti regimi: il primo, destinato a disciplinare i reati commessi fino al 31 dicembre 2019, e il secondo, riferito ai soli reati commessi dal 1° gennaio 2020. Solo su quest’ultimo sarebbe in seguito intervenuto, con la L. n. 134 del 2021, il legislatore, determinando l’abrogazione della norma esclusivamente nella parte in cui essa disciplinava il regime applicabile ai reati successivi al 2020.
La Corte ritiene dunque che «la legge n. 3 del 2019 abbia dettato nuove disposizioni in materia di prescrizione soltanto per i reati commessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendosi estrinsecata la corrispondente voluntas legis nel senso che le nuove norme non producano alcun effetto in relazione ai reati commessi prima della suddetta data. Di conseguenza, per il periodo intercorso fra il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017) e il 31 dicembre 2019 il regime della sospensione della prescrizione dei reati continua ad essere regolato dalle norme dettate da quest'ultima fonte, così prefigurandosi il relativo regime transitorio, di per sé preclusivo della giuridica possibilità di dare attuazione al principio di retroattività della legge più favorevole»[38].
- L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della Corte di Appello di Lecce: il diritto vivente è illegittimo?
L’intervento delle Sezioni unite, a soluzione del contrasto emerso nella giurisprudenza, non sembra aver chiuso definitivamente la partita; al contrario, proprio sull’approdo giurisprudenziale – rectius sulla sua illegittimità – insiste una recente ordinanza con cui la Corte di Appello di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente alla interpretazione offerta dalla Cassazione in relazione all’applicabilità, ai reati commessi tra il 2017 e il 2019, del regime di cui alla legge Orlando.
Muovendo dalla considerazione della natura di “diritto vivente” dell’approdo giurisprudenziale, proprio in virtù della sua provenienza dalle Sezioni unite, il giudice rimettente contesta che tale interpretazione contrasti con gli artt. 3 e 25, comma 2, Cost., in violazione del principio supremo di legalità. Da una parte, infatti, la soluzione offerta dalle Sezioni unite «costituirebbe interpretazione non in linea con il significato letterale delle norme», in ciò violando l’art. 25, comma 2, Cost.; dall’altra, essa contrasterebbe anche con l’art. 3 Cost. «poiché produttiva di un regime transitorio non previsto dalla legge ed irragionevole, in quanto generante effetti in malam partem per l’imputato». Nello specifico, si legge in motivazione che, «a fronte di significati letterali, chiari e precisi, della norma penale […] non è consentito […] formulare interpretazioni in malam partem a sfavore dell’imputato, generative di regimi transitori non previsti dalla legge e che irragionevolmente impediscono l’efficacia retroattiva di una norma di favore»[39].
La questione si iscrive nel dibattito relativo alla sindacabilità del diritto vivente da parte della Corte costituzionale, tema da tempo al centro del dibattito dottrinale[40] e che la questione odierna chiaramente ri-attualizza: alla funzione nomofilattica della Cassazione, cui spetta l’interpretazione della legge, si contrappone ed affianca la competenza della Corte costituzionale a vagliare la compatibilità costituzionale degli approdi ermeneutici raggiunti dal diritto vivente[41], quand’anche – come nel caso di specie – essi siano espressione del massimo consesso[42]. Dinnanzi ad un orientamento consolidato, del resto, non vi sarebbe altra via per sindacare il significato, contrario a Costituzione, che il diritto vivente abbia voluto assegnare al testo normativo: la differente interpretazione propugnata dal giudice a quo «si esporrebbe con ogni probabilità a un radicale overruling nei successivi gradi di giudizio»[43].
È nel merito, però, che l’impostazione del giudice rimettente non sembra da condividere. La Corte d’Appello critica la soluzione della Cassazione tacciandola per un’operazione solo apparentemente interpretativa; sotto le mentite spoglie di una legittima scelta ermeneutica si nasconderebbe invece la creazione tout court di una disciplina transitoria per legge inesistente, con conseguente violazione dell’art. 25 Cost.
In realtà, non solo la soluzione sposata dalla Cassazione non sembra trascendere i limiti dell’interpretazione del testo della legge, ma essa appare anche in linea con una lettura sistematica dell’istituto e della sua evoluzione diacronica, attenta in particolare a valorizzare il rapporto di contiguità concettuale[44] che lega la sospensione sine die della legge Bonafede all’art. 161-bis c.p. Poiché la riforma Cartabia ha inteso sanare le più evidenti storture del precedente impianto normativo, sembra del tutto coerente e logico che si faccia risalire al 1° gennaio 2020 – dunque alla data a partire dalla quale la legge aveva previsto che la riforma dovesse trovare applicazione[45] – non solo l’applicabilità del nuovo statuto, nel complesso più sfavorevole al reo, ma anche l’effetto abrogativo derivante dalla riforma Cartabia.
In questo senso, quella delle Sezioni Unite sembrerebbe una lettura della norma non solo ragionevole, ma anche coerente rispetto all’impianto complessivo della prescrizione, letto alla luce delle riforme dell’ultimo ventennio e alle rationes di intervento che le hanno di volta in volta ispirate: l’ultima parola, ad ogni modo, spetta ora alla Corte costituzionale.
- Conclusioni: regimi intertemporali, successione di leggi nel tempo e ragionevolezza
Alla luce delle riflessioni svolte, non vi è dubbio che ogni rimaneggiamento normativo in materia di prescrizione mette l’interprete di fronte al problema, non sempre di agevole soluzione, della successione di leggi penali nel tempo, anche rispetto ad eventuali regimi transitori. Non stupisce, da questo punto di vista, che eventuali modifiche al regime normativo della prescrizione vengano spesso accompagnate ad un regime intermedio, funzionale, in fin dei conti, a regolare il passaggio tra una disciplina e quella successiva evitando l’effetto-domino di una massiccia estinzione di reati; a ciò si affianca, più in generale, una esigenza di adattamento delle varie sedi giudiziarie alle nuove regole, con la conseguenza che la previsione di un regime transitorio appare utile anche a fini riorganizzativi e di coordinamento con gli uffici.
Nonostante essa si ponga come utile, o addirittura necessaria, la previsione di un regime intertemporale transitorio conosce però alcuni limiti fondamentali: lo dimostrano i frequenti interventi della Corte costituzionale, volti a sindacare la legittimità – e, in particolare, la razionalità – delle scelte operate dal legislatore, la cui discrezionalità non è dunque libera ma deve esprimersi in coerenza con le garanzie intertemporali che presidiano la materia penale, con il principio di legalità ex art. 25 Cost. ed il canone di ragionevolezza ex art. 3 Cost., comprensivo del divieto di discriminazioni ingiustificate.
Certo, almeno quando si tratti di valutare l’ampiezza dell’applicabilità retroattiva in bonam, il sindacato costituzionale non potrà non tenere conto di eventuali contro-interessi, a cui da sempre la Corte riconosce un ruolo nella definizione di possibili deroghe nel solco dell’art. 3 Cost. Non vi è dubbio, da questo punto di vista, che proprio la particolare natura della prescrizione, a metà tra sostanza e processo, finisca per riflettersi sulla ragionevolezza della disciplina intertemporale, che il più delle volte sarà – come è stato in passato – funzionale a garantire interessi processuali di varia guisa, quali, ad esempio, l’esigenza di riorganizzazione degli uffici e la salvaguardia dei processi giunti ad uno stadio avanzato[46]. Si tratta, del resto, di una considerazione imposta da un certo realismo, nonché dalla consapevolezza degli interessi lesi dal reato[47] e della posizione delle vittime del reato, rispetto ai quali il maturare della prescrizione – magari proprio a causa di una riforma che non regoli adeguatamente il passaggio da una disciplina all’altra – può assumere il significato di una sorta di denegata giustizia[48].
La vicenda in esame dimostra però anche chiaramente come lo schizofrenico susseguirsi di modifiche legislative, che comportano talora uno stravolgimento dell’impianto normativo, si associ quasi inevitabilmente all’emersione di dubbi interpretativi e delicatissime questioni intertemporali. In parte frutto di tecniche di drafting poco chiare, la confusione che ne deriva è anche, per certi versi, strutturale ed inevitabile, a fronte di rimaneggiamenti continui di una materia, come quella della prescrizione, che, muovendo proprio dall’ambizione di regolare il decorso nel tempo rispetto all’accertamento di responsabilità penali[49], finisce per sollevare anche i più significativi dubbi sul fronte dell’efficacia intertemporale dei suoi effetti, a fronte di vicende processuali tutt’altro che istantanee.
Non si può allora che condividere la diffidenza che in molti hanno espresso rispetto alla prospettiva di una contro-riforma, già approvata alla Camera e ora da mesi in Senato[50], destinata a cancellare il sistema “a due orologi”, tipico della riforma Cartabia, ripristinando un regime di sospensione condizionata, sul modello della legge Orlando: pur mosso da intenti comprensibili, il disegno di legge costituirebbe l’ennesimo ripensamento normativo di una disciplina già ampiamente problematica, a cui finirebbero verosimilmente per associarsi più costi che benefici.
Il rischio che si intravede, in definitiva, è che la modifica normativa finisca per aumentare la confusione e i contrasti su una materia che, incidendo sulla punibilità del reato e godendo a pieno di tutte le garanzie del principio di legalità, meriterebbe invece un regime che assicuri un grado sufficiente di chiarezza[51], tale da garantire un’applicazione certa e omogenea di norme da cui finisce per dipendere, per il singolo imputato, un’alternativa davvero radicale: la prosecuzione del giudizio con possibilità di condanna, o
[1] L. Siracusa, Oblio e memoria del reato nel sistema penale, Torino, 2022; G. Stea, L’ultima prescrizione. Storia, fondamento e disciplina della prescrizione del reato, Milano, 2020; A. Peccioli, La prescrizione del reato. Un istituto dall’incorreggibile polimorfismo, Torino, 2019; Ead., La prescrizione del reato tra presente e futuro, Genova, 2017; C. Marinelli, Ragionevole durata e prescrizione del processo penale, Torino, 2016; S. Silvani, Il giudizio del tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato, Bologna, 2009; F. Giunta - D. Micheletti, Tempori caedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo, Torino, 2003.
[2] Di un istituto «di carattere interstiziale, che lo rende, quasi naturalmente, uno spazio di soglia o di confine, luogo di incontro (e di scontro) fra differenti esigenze» parla T.E. Epidendio, Prescrizione, legalità e diritto giurisprudenziale: la “crisi” del diritto penale tra le Corti, in Diritto penale contemporaneo, 28 settembre 2017, 2.
[3] L. 5 dicembre 2005, n. 251, con commento di F. Giunta, Le innovazioni al sistema penale (apportate dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251), Milano, 2006; A. Scalfati (a cura di), Nuove norme su prescrizione del reato e recidiva. Analisi della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (“ex-Cirielli”), Padova, 2006; G. Marinucci, La prescrizione riformata ovvero l’abolizione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 976 ss.
[4] Lo notava già G. Marinucci, op. cit., 981, parlando al proposito di una vera «abolizione di fatto di norme centrali del sistema penale italiano, che minacciano sì pene severe, ma che sarebbero minate dalla quasi certezza dell’impunità di chi le violi», destinata a generare un effetto criminogeno. Analoghe le preoccupazioni di E. Dolcini, Le due anime della legge “ex Cirielli”, in Corr. Merito, 2006, 55, dove si parla di «una vera e propria pietra tombale sull’auspicato recupero di certezza della pena: ai potenziali autori di reati la nuova legge trasmette infatti una rassicurante promessa di impunità».
[5] G.L. Gatta, Sulla riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio di primo grado, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2018, 2347, dove si porta l’esempio emblematico dei reati in materia di corruzione.
[6] Tale regime derogatorio, previsto dalla riforma ex Cirielli all’art. 157, comma 6, c.p., è stato negli anni ampliato a più riprese: si vedano, in particolare, l’art. 1, comma 1, lett.c-bis), D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. L. 24 luglio 2008, n. 125); l’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 1° ottobre 2012, n. 172; l’art. 1, comma 6, L. 22 maggio 2015, n. 68; l’art. 1, comma 3, lett. a), L. 23 marzo 2016, n. 41; l’art. 1, comma 4, L. 11 luglio 2016, n. 133. In dottrina, A. Cavaliere, op. cit., 15, dove si parla della «creazione di binari differenziati, rectius discriminatori, secondo tipi d’autore», riferendosi anche alla disciplina particolarmente severa per i recidivi.
[7] Legge 23 giugno 2017, n. 103, con commento di S. Zirulia, La riforma della prescrizione del reato, in Dir. pen. cont., 17 dicembre 2018 nonché, prima dell’approvazione della stessa, G. Spangher, La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni, in Dir. pen. cont., 2016, 1, 88 ss.
[8] Di una parziale «processualizzazione» della prescrizione ha parlato D. Bianchi, Limitless. Prescrizione e pretesa punitiva, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2020, 2, 88.
[9] Legge 9 gennaio 2019, n. 3, su cui si vedano A. Cavaliere, Le norme ‘spazzaprescrizione’ nella L. n. 3/2019, in Leg. pen., 12 febbraio 2020; G. Losappio, Il congedo dalla prescrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it, in Dir. pen. cont., 2019, 7-8, 8 ss.; V. Manes, Sulla riforma della prescrizione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 557 ss.; R. Bartoli, Le modifiche alla disciplina della prescrizione: una sovversione dei principi, in Dir. pen. proc., 2019, 900 ss.; P. Ferrua, La prescrizione del reato e l’insostenibile riforma ‘Bonafede’, in Giur. Pen., 2020, 978 ss.
[10] Legge 27 settembre 2021, n. 134 su cui, per tutti, B. Romano - A. Marandola (a cura di), La riforma Cartabia. La prescrizione, l’improcedibilità e le altre norme immediatamente precettive, Pisa-Napoli, 2021; D. Bianchi, Le modifiche al codice penale immediatamente precettive: prescrizione del reato e sospensione condizionale, in Dir. Pen. Proc., 2021, 1468 ss.
[11] Di un «ergastolo processuale» parlava già G. Fiandaca, Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi, in Sist. Pen., 21 giugno 2021.
[12] Criticamente, sul punto, G.L. Gatta – M. Gialuz, Prescrizione e improcedibilità: l’ennesima riforma e dieci verità nascoste, 6 novembre 2023, dove si legge che «con la riforma Bonafede fu compiuto, sul piano del metodo, un grave errore che ora si sta ripetendo un’altra volta: abrogare una riforma prima di averne compiutamente misurato gli effetti».
[13] M. Pelissero, La prescrizione tra garanzie sostanziali e processo, in M. Catenacci - V. Nico D’Ascola - R. Rampioni (a cura di), Studi in onore di Antonio Fiorella, 2021, 775 ss.
[14] A. Bernardi - G. Cupelli (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti, Napoli, 2017.
[15] CGUE, Grande Sezione, 8 settembre 2015, causa C-105/14, con commento di F. Viganò, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di Iva?, in Dir. pen. cont., 14 settembre 2015; G. Civello, La sentenza “Taricco” della Corte di Giustizia UE: contraria al Trattato la disciplina italiana in tema di interruzione della prescrizione del reato, in Arch. pen., 2015, 3; G. Salcuni, Legalità europea e prescrizione del reato, in Arch. pen. 2015, 3; V. Manes, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione del sistema”: le ragioni dei controlimiti, in Dir. pen. proc., 6 maggio 2016; M. Serraino, Non ogni giorno che passa è un giorno che si aggiunge al libro dell’oblio. La Corte di Giustizia disvela la doppiezza della disciplina interna in materia di prescrizione, in Leg. pen., 22 ottobre 2015.
[16] Corte cost., n. 24 del 2017, con commento di A. Massaro, La risposta della Corte costituzionale alla (prima) sentenza Taricco tra sillogismi incompiuti e quesiti retorici, in Giur. pen., 2017, 3; D. Pulitanò, La posta in gioco nella decisione della Corte costituzionale sulla sentenza Taricco, in Dir. pen. cont., 2016, 1, 228 ss.; V. Manes, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a Taricco (note minime sull’ordinanza n. 24 del 2017), in A. Bernardi - G. Cupelli (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti, cit., 207 ss. La presa di posizione della Corte costituzionale italiana fu poi seguita dalla sentenza CG.UE, Grande Sezione, 5 dicembre 2017, causa C-42/17, con commento di A. Massaro, Taricco 2 – Il ritorno (sui propri passi?). I controlimiti come questione che “spetta ai giudizi nazionali”: cambiano i protagonisti, ma la saga continua, in Giur. pen., 2017, 12 e poi chiusa definitivamente da Corte cost., n. 115 del 2018, con nota di C. Cupelli, La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale europeo 'certo', in Dir. pen. cont., 4 giugno 2018.
[17] Corte cost. n. 278 del 2020, con commento di G.L. Gatta, Emergenza Covid e sospensione della prescrizione del reato: la Consulta fa leva sull’ art. 159 c.p. per escludere la violazione del principio di irretroattività ribadendo al contempo la natura sostanziale della prescrizione, coperta dalla garanzia dell’art. 25, co. 2 Cost, in Sist. pen., 26 dicembre 2020; D. Martire - T. Pistone, Tempo della punizione e garanzie costituzionali. La sospensione della prescrizione al vaglio della Consulta, in Arch. pen., 2020, 3; O. Mazza, La Corte, la prescrizione e la fallacia del risultato utile, in Arch. pen., 2021, 1; N. Madia, La Corte costituzionale salva la disciplina in materia di sospensione della prescrizione prevista dalla legislazione anti Covid-19, in Giur. pen., 2020, 12; A. Massaro, La sospensione della prescrizione e il principio di irretroattività della legge penale alla prova dell’emergenza Covid-19: le questioni di legittimità costituzionale, in Osservatorio costituzionale, 6.10.2020, 160 ss.
[18] Corte cost. n. 393 del 2006, con nota di D. Pulitanò, Deroghe alla retroattività in mitius nella disciplina della prescrizione, in Dir. pen. proc., 2007, 197 198 ss.; S. Ardizzone, Limiti all’applicabilità dei nuovi termini di prescrizione ed illegittimità costituzionale, ivi, 203 ss.; G. Dodaro, Disciplina della prescrizione e retroattività della norma penale più favorevole, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 1135.
[19] Corte cost. n. 78 del 2008, relativamente alla violazione del parametro costituzionale di cui all’art. 3 Cost., poi riconfermata dalla sentenza n. 236 del 2011, in relazione anche agli artt. 117 Cost. e 7 CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza Scoppola c. Italia.
[20] Corte cost. n. 78 del 2008, in cui poi la Corte aggiunge che «la circostanza che nel processo sia stata pronunciata una sentenza (di primo grado) è significativamente correlata all'istituto della prescrizione, come si desume dall'art. 160 cod. pen. che considera rilevante ai fini della prescrizione la sentenza (oltre il decreto di condanna ed altri atti processuali)».
[21] «Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020».
[22] Cass. Pen., Sez. VII, 19 novembre 2021, n. 43883, con nota di O. Mazza, Prasseologia dell’inammissibilità (brevi note a margine della prima pronuncia di legittimità sulla disciplina intertemporale dell’art. 344-bis c.p.p.), in Arch. Pen., 2021, 3 e P. Ferrua, Regime temporale della improcedibilità e rapporto con l’inammissibilità: la Cassazione detta le regole, in Cass. Pen., 2022, 146 ss. nonché Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2022 (ud. 14 dicembre 2021), n. 1567; Cass. pen. Sez. V, 10 gennaio 2022, n. 334, con nota di M. Daniele, La limitata retroattività “in bonam partem” dell’improcedibilità dell’impugnazione, in Cass. pen., 2022, 1031 ss.; Cass. pen., Sez. V, 6 luglio 2022, n. 43624.
[23] Sul contrasto si vedano, in dottrina, E. Corvaglia, “Prescrizione e l. Orlando: contrasti in Cassazione o semplice svista?”, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 6 e G. Biondi, La successione delle leggi n. 103/2017 (c.d. legge Orlando), n. 3/2019 (c.d. legge spazzacorrotti o Bonafede), n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia) in materia di prescrizione: quando si prescrivono i reati commessi dopo l’entrata in vigore della legge n. 103/2017?, in Sist. Pen., 11 giugno 2024.
[24] La Corte costituzionale ha più volte affermato che, tra gli aspetti inerenti alla punibilità, «indubbiamente, rientrano quelli inerenti la disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi» (ex plurimis, sent. n. 324 del 2008 e n. 394 del 2006 e ord. n. 65 del 2008, n. 34 del 2009 e 204 del 2009).
[25] G. Marinucci, op. cit., 983.
[26] P. Pisa, Prescrizione, in Enc. Dir., XXXV, Milano, 1986, 89. In giurisprudenza, Cass. pen., 18 giugno 1971, Malavasi, in Riv. giur. it., 1972.
In giurisprudenza, Cass. pen., 18 giugno 1971, Malavasi, in Riv. giur. it., 1972.
[27] A mente dei quali «2. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
3. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale
4. Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente».
[28] Tra le altre, Cass. pen., Sez. IV, 13 marzo 2024, n. 10483; Cass. pen., Sez. I, 22 gennaio 2024 (ud. 29 settembre 2023), n. 2629; Cass. pen., Sez. VII, 16 aprile 2024, n. 15729; Cass., Sez. IV, 16 luglio 2024, n. 28474.
[29] Così, ad esempio, nella sentenza del Corte di appello di Bari che ha dato origine alla pronuncia delle Sezioni unite in commento (Cass., sez. un., 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989).
[30] G. Biondi, op. cit. Contra, E. Corvaglia, op. cit.
[31] Cass. pen, Sez. III, 27 febbraio 2024, n. 18873, ripresa in seguito da Cass. pen, Sez. III, 8 maggio 2024, n. 33156 e Cass. pen, Sez. V, 10 settembre 2024, n. 39725.
[32] Cass., Sez. Un., 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989.
[33] Cass., Sez. Un., 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989.
[34] Cass., Sez. Un., 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989.
[35] Cass., Sez. Un., 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989.
[36] Di un «anno sabbatico», necessario per «approvare le riforme necessarie ad imprimere maggiore “velocità” alla giustizia penale» parla G. Losappio, op. cit. 13.
[37] Cass., Sez. Un., 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989.
[38] Cass., Sez. Un., 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989.
[39] Corte di appello di Lecce, Sez. I pen., ord. 11 luglio 2025.
[40] Sul tema, ex multis, G. Amoroso, Diritto vivente e nomofilachia, in Giur. cost., 2024, 317 ss.; C. Chiarello, Ancora in tema di diritto vivente: una rinnovata complicità istituzionale tra Corte costituzionale e Corte di cassazione, ivi, 381 ss.; J. Ferracuti, La Corte costituzionale e il "diritto vivente". Dove stiamo andando?, ivi, 401 ss.; F. Viganò, Corte costituzionale, Corte di cassazione e diritto vivente, ivi, 469 ss., nonché Id., Il diritto giurisprudenziale nella prospettiva della Corte costituzionale, in Sist. pen., 19 gennaio 2021.
[41] F. Viganò, Corte costituzionale, Corte di cassazione, cit., 475. Come più volte ribadito dalla stessa Corte costituzionale, dinnanzi ad un diritto consolidato «il giudice a quo, se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa esegesi, ha, alternativamente, la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di “diritto vivente” e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali»: v. Corte cost., sentenze n. 95 del 2020; n. 39 del 2018, n. 259 del 2017 e n. 200 del 2016.
[42] In passato, la Corte si è pronunciata più volte circa la possibilità, per le sezioni semplici che non intendano aderire all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite, di non interpellarle nuovamente (come gli artt. 374, comma 3, c.p.c. e 618, comma 1-bis c.p.p., rispettivamente in materia civile e penale, vorrebbero), ma di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma, frutto dell’unione tra testo e interpretazione dello stesso: Corte cost., n. 33 del 2021, dove si legge che non sarebbe ipotizzabile, in capo al giudice, «alcun obbligo di rimettere nuovamente le questioni alle Sezioni unite, atteso che l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte Costituzionale) «non ammette alcun filtro preventivo fra il giudice a quo e la Corte».
[43] A. Santangelo, Nuove soluzioni per problemi antichi. Diritto vivente e sindacato di legittimità in materia penale, in Diritto di difesa, 19 dicembre 2024, relativa alla q.l.c. sollevata dal Tribunale di Pisa censurando l’interpretazione offerta dai giudici al dettato dell’art. 385, comma 3, c.p., in particolare nella parte in cui, nel punire la condotta di evasione del solo “imputato”, veniva interpretato dalla giurisprudenza come comprensivo di imputato e indagato, in forza dell’evoluzione storica della terminologia propria del codice di rito del 1988 e del suo difetto di coordinamento con il codice penale, rimasto immutato. La Corte costituzionale (sent. n. 107/2025) ha poi dichiarato la questione infondata valorizzando precisamente la lettura evolutiva offerta dal termine, da intendersi quindi non nel senso “tecnico” oggi imposto dal codice di rito, ma in un’accezione più generale, quale era quella precedente al 1988, comprensiva degli odierni imputati e indagati.
[44] Critico su questo punto G. Biondi, op. cit., secondo cui «la ritenuta analogia tra l’istituto della sospensione della prescrizione prevista dalla legge c.d. Bonafede e la cessazione del corso della prescrizione prevista dalla legge c.d. Cartabia è quantomeno opinabile». Parlava di una «logica correlazione e del sincronismo tra “caduta” del fenomeno prescrizionale ed “innesto” dell’improcedibilità del giudizio impugnatorio», in passato, già G. Leo, Prescrizione e improcedibilità: problematiche di diritto intertemporale alla luce della giurisprudenza costituzionale, in Sist. pen., 1° marzo 2022, 14.
[45] Insiste sul coordinamento tra la nuova disciplina e la legge del 2019 anche Cass., Sez. Un., 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989.
[46] Sul punto, C. Pecorella, L’efficacia nel tempo della legge penale favorevole, Milano, 2008, 12 ss.; 23 ss. Sul punto, si veda anche V. Valentini, Diritto penale intertemporale, Logiche continentali ed ermeneutica europea, Milano, 2012, 184, dove si enfatizza il fatto che «i limiti-deroghe che il canone di retroattività favorevole patisce nell’ambito degli ordinamenti continentali […] non sono mai stati ricondotti a contro-istanze di difesa sociale, bensì a esigenze pratico-efficientistiche di economia e “tenuta complessiva” del sistema accertativo».
[47] G.L. Gatta, Prescrizione del reato, ragionevole durata del processo e tutela dei beni giuridici, in Diritti umani e diritto internazionale, 2020, 449 ss.
[48] Sul tema della prescrizione nella prospettiva della vittima del reato, M.M. Scoletta, Vittime e prescrizione: una riconciliazione impossibile? in M. Bargis - H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, Torino, 2017, 463 ss.
[49] Criticamente, sul «grave errore di rendere instabile una disciplina che per funzione deve invece essere stabile, perché destinata ad operare per lunghi lassi di tempo» G.L. Gatta – M. Gialuz, op. cit.
[50] SI tratta del Progetto di legge n. 893, Pittalis, su cui G.L. Gatta, Prescrizione e improcedibilità: alla camera prove tecniche di una ennesima, improvvida, riforma, in Sist. pen., 28 giugno 2023.
[51] Sull’importanza della conoscibilità del regime di prescrizione, v. Corte cost. n. 140 del 2021.

