Sommario: 1. Premessa. Il concetto di “cultura della giurisdizione”. – 2. I termini del dibattito sull’effettività della cultura della giurisdizione. – 3. Cultura della giurisdizione e indipendenza del magistrato. – 4. Cultura della giurisdizione e collegialità. – 5. L’apertura della cultura della giurisdizione a tutti i soggetti che contribuiscono al funzionamento della giustizia. - 6. Cultura della giurisdizione e polizia giudiziaria. – 7. Conclusioni.

Abstract: Lo scritto si propone per un verso di sottolineare la necessità e l’attualità della “cultura della giurisdizione” e per un altro verso di evidenziare come essa vada intesa come capacità del magistrato non solo di valutare in modo corretto il materiale probatorio a disposizione ma anche di bilanciare le esigenze della giustizia con il rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte nei procedimenti giudiziari. A tal fine si ritiene necessario che tale cultura sia patrimonio comune anche di altri soggetti importantissimi per il buon funzionamento della giustizia quali avvocati e polizia giudiziaria e che ai magistrati sia sempre consentito il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa, con inizio della carriera in un collegio giudicante.

The paper aims on the one hand emphasizes the necessity and relevance of the “culture of the jurisdiction” and, on the other hand, wants to highlight how it must be understood not only as the ability of the judge to correctly evaluate the available evidence but also to balance the demands of justice with respect for the dignity of all persons involved in judicial proceedings, while respecting the fundamental rights of all parties involved in such proceedings. For this purpose, it is considered necessary that this culture be a shared value among other key actors essential to the proper functioning of the justice system – such as attorneys and judicial police – and that judges always be permitted to transition from the judicial role to the prosecutorial role and vice versa, beginning their careers on a judicial panel.

1. Premessa. Il concetto di “cultura della giurisdizione”.

La giurisdizione è l’attività diretta all’attuazione della norma giuridica nel caso concreto, attività che consiste dunque nel “fare giustizia”. Con l’espressione cultura della giurisdizione si indica l’insieme di valori, la mentalità e le regole deontologiche condivisi da chi opera nel processo con la finalità di rendere al meglio il servizio giustizia.

Questo scritto si propone di sottolineare la necessità e l’attualità di tale cultura, per un altro verso di evidenziare come essa debba essere intesa non solo come capacità di valutare in modo corretto il materiale probatorio a disposizione, ma anche come diretta a rispettare i diritti fondamentali di tutte le parti coinvolte nei procedimenti giudiziari. Per un altro verso ancora si ripromette di rimarcare la necessità che tale cultura sia patrimonio comune anche di altri soggetti importantissimi per il buon funzionamento della giustizia quali avvocati, polizia giudiziaria e il personale amministrativo.

All’esito dell’articolato dibattito culturale che ha preceduto il referendum del 22-23-marzo 2026 e del risultato del referendum stesso, può ritenersi che la terzietà e l’imparzialità del giudice siano garantite non tanto dalla separazione delle carriere, ma da precisi dettami della Costituzione (art. 111) e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6). Quindi, l’attuale assetto ordinamentale della magistratura non può certo essere messo in discussione, a meno di non ritenerlo incostituzionale. In effetti, se si seguisse la prospettiva secondo cui la terzietà del giudice sarebbe garantita solo (o comunque meglio) da un giudice che mai abbia fatto il pubblico ministero e che non ne abbia mai neppure la possibilità e da un pubblico ministero che, analogamente, mai abbia fatto il giudice e che non ne abbia mai neppure la possibilità, potrebbe a ragione sostenersi che, a causa dell’attuale esistenza di quei sia pur pochissimi casi di passaggio da una funzione all’altra, allo stato della legislazione attuale sarebbe intaccato il principio della terzietà e imparzialità del giudice, non potendo principi costituzionali così importanti subire eccezione alcuna. È evidente, dunque, che il fondamento di tali principi di terzietà e imparzialità va cercato altrove, proprio nella (ri)affermazione della comune cultura della giurisdizione di giudice e pubblico ministero.

Riaffermare l’importanza della cultura della giurisdizione non costituisce né un pretesto per opporsi alle proposte di separazione delle carriere, né un moto di nostalgia per il processo inquisitorio, ma significa semplicemente ribadire un principio che consente al processo accusatorio di svolgersi al meglio. Il processo deve necessariamente basarsi su una chiara e netta distinzione delle funzioni tra giudice, da un lato, e parti (pubblico ministero e avvocato) dall’altro, nella consapevolezza che sia il giudice che il pubblico ministero hanno il dovere di assicurare i diritti fondamentali e il rispetto di tutte le parti, avvocati, testimoni, imputati.

Eppure, la cultura della giurisdizione nei dibattiti, convegni e tavole rotonde degli addetti ai lavori sembra un argomento quasi demodé, “logoro luogo comune del modello inquisitorio” ([1]) così come lo sarebbe la considerazione che la ricerca della verità interessi sia al giudice che al pubblico ministero, mentre il difensore curerebbe solo gli interessi del suo assistito ([2]). L’affermazione dell’importanza di una comune cultura della giurisdizione si ridurrebbe solo alla dimostrazione di un palese atteggiamento di sfiducia verso l'avvocatura, oggi divenuto addirittura aperto, da parte della magistratura associata, cosicché gli avvocati penalisti godrebbero di una «poco invidiabile reputazione» ([3]) negli ambienti giudiziari ([4]). Il pubblico ministero “parte imparziale”, “alacremente alla ricerca di prove a favore dell'imputato” costituirebbe invece solo un vuoto ossimoro, una ipocrisia celata dietro alla lettura dell'art. 358 c.p.p. (secondo cui il pubblico ministero compie ogni attività necessaria per decidere sull’azione penale e svolge anche accertamenti e indagini a favore della persona sottoposta a indagini), alla quale non crederebbe in realtà nessuno ([5]).

Si ironizza sul fatto che giudice e pubblico ministero, in quanto figure entrambe orientate ad accertare la verità in vista della applicazione della legge penale, andrebbero considerati quali soggetti contigui e addirittura fungibili anche nel contesto di un processo accusatorio ([6]).

Si polemizza sulla circostanza che secondo la magistratura la separazione delle carriere determinerebbe la perdita di una cultura comune ai soggetti della giurisdizione dal novero dei quali – beninteso – non farebbero parte gli avvocati difensori essendo tale cultura da condividersi solo tra chi accusa e chi giudica ([7]).

Ancora, far leva sulla cultura della giurisdizione sarebbe discutibile e pericoloso, in quanto si sottovaluterebbe il rischio di tornare alla confusione di ruoli che caratterizzava il previgente ordinamento processuale, dove l'accusatore aveva (anche) compiti di giudice e il giudice (soprattutto istruttore) operava nella stessa linea dell'accusatore: benché il giudice istruttore sia sparito, esisterebbe ancora chi non si sarebbe liberato da “l’errore pendolare”, denunciato più di cinquant'anni fa dalla dottrina processualistica ([8]), di non distinguere fra accusatore e giudice ([9]).

La principale causa di questa confusione riposerebbe da un lato nella pretesa di riconoscere al pubblico ministero le stesse garanzie di autonomia e indipendenza riservate al giudice dall'art. 101 comma 2, Cost. e dall’altro dall'estensione del principio del giudice naturale, con conseguente “personalizzazione” della funzione requirente, dal che seguì (negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso), un allentamento del vincolo gerarchico o para-gerarchico fra procuratore capo e sostituti ([10]). L'indipendenza del pubblico ministero andrebbe invece assicurata in modo da tener conto della unitarietà dell'ufficio, cosicché se è un bene la garanzia dell'indipendenza “esterna” rispetto al potere politico (in particolare verso il ministro della giustizia), sarebbe invece un errore pretendere di affermare anche una sua piena indipendenza “interna”, sulla premessa che pubblico ministero e giudice avrebbero le stesse prerogative, facendosi di ogni singolo magistrato del pubblico ministero un organo che punterebbe sostanzialmente allo stesso obiettivo del giudice (accertare la responsabilità penale), pur se non ne condividerebbe appieno lo statuto di indipendenza.

In effetti, mentre il giudice non potrebbe prendere ordini da nessuno nell'esercizio della funzione decisoria, non così sarebbe per il pubblico ministero, il quale, appartenendo a un ufficio impersonale, sarebbe pertanto fungibile nell'esercizio della sua funzione il termine “sostituto”, abbinato a “procuratore”, sarebbe proprio indice di tale fungibilità. In definitiva, una errata percezione della indipendenza interna avrebbe alimentato in molti magistrati del pubblico ministero l'idea di essere simili e contigui al giudice, con effetti pregiudizievoli per le sorti del “giusto processo” ([11]).

Il d. lgs. n. 106 del 2006 avrebbe almeno in parte rimediato a questa tendenza, riconoscendo esplicitamente al procuratore capo quel primato sui suoi sostituti che nella pratica era stato messo in discussione proprio dalla asserita “personalizzazione delle funzioni requirenti”. Del resto, che lo statuto del pubblico ministero debba essere distinto da quello del giudice è stato chiaramente affermato da tempo dalla giurisprudenza costituzionale ([12]).

In questa situazione, sembra che nuova linfa a favore dell’unità dei magistrati nella cultura della giurisdizione sia stata offerta dal d.lgs. n. 150 del 2022: la «ragionevole previsione di condanna», impiegata quale condizione necessaria per l'esercizio dell'azione penale e per il “prosieguo” della stessa (art. 408, comma 1 e 425, comma 3, c.p.p.), riguarda infatti sia le scelte del pubblico ministero, sia la verifica affidata al giudice dell’udienza preliminare e il controllo assegnato al giudice dell'udienza predibattimentale (introdotta nei casi di procedimenti a citazione diretta a giudizio).

La “nuova” regola di giudizio dovrebbe indurre il pubblico ministero a più severe valutazioni prognostiche circa l'esito della propria scelta di rinviare a giudizio e, successivamente, a rendere più fitte le maglie del filtro (operante in udienza preliminare e nell'udienza predibattimentale) volto a trattenere le imputazioni azzardate e a impedirne il transito al dibattimento. Per tale via si persegue dunque non solo l’obiettivo di ridurre il numero di giudizi destinati a concludersi con una assoluzione ma si consolida anche l’appartenenza del pubblico ministero alla “cultura della giurisdizione” ([13]).

Nelle pagine che seguono proveremo a far emergere lo spessore del contributo che ciascuna categoria degli “operatori” della giustizia è in grado di dare all’affermazione del concetto di “cultura della giurisdizione”.

2. I termini del dibattito sull’effettività della cultura della giurisdizione.

L’assenza del formale riconoscimento delle garanzie di indipendenza del pubblico ministero a livello costituzionale non significa che questi non possa e non debba essere indipendente, dato che è il sistema nel suo complesso che lo porta in questa direzione. Il magistrato requirente deve essere sì imparziale, ma in un senso diverso dall'organo giudicante in quanto per quest'ultimo l’imparzialità starebbe essenzialmente nell’equidistanza dalle parti processuali – che si realizzerebbe principalmente ascoltando le ragioni dell'una e dell'altra attraverso la pratica del contraddittorio e assicurando il rispetto delle posizioni soggettive di accusa e difesa – mentre l'imparzialità del pubblico ministero significherebbe essenzialmente “neutralità” nell'adempimento dei propri compiti e massima “obbiettività” nell'orientare la propria condotta investigativa (nell’indagine) o requirente (in udienza) ([14]). Il pubblico ministero è tenuto ad acquisire anche le prove favorevoli all'indagato non per la sua prossimità al giudice ma perché dovrebbe puntare ad accertare la verità indipendentemente dal perseguimento di interessi soggettivi, cosicché può chiedere l'assoluzione (anziché la condanna) dell'imputato. Il contenuto particolare che il termine “imparzialità” assume quando lo si abbini alla figura del pubblico ministero spiegherebbe anche l'ossimoro “parte imparziale” ([15]), perfettamente compatibile con il processo accusatorio e con il giusto processo fondato sulla parità fra accusa e difesa ex art. 111 Cost.

Tale taglio sembra confortato da una lettura del testo costituzionale, ove i concetti di autonomia e indipendenza del magistrato non si ricavano da una sola norma ma dalla visione congiunta delle disposizioni in tema di magistratura e della giurisprudenza della Corte costituzionale; a sua volta i suddetti concetti hanno una serie di corollari come la terzietà e l’imparzialità del giudice, la soggezione dei giudici solo alla legge, la loro inamovibilità, la necessità di motivare i provvedimenti e di dare pubblicità al processo ([16]).

3. Cultura della giurisdizione e indipendenza del magistrato

L’art. 111 Cost., prevedendo che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale» ([17]), stabilisce un nesso tra giurisdizione e imparzialità; a sua volta imparzialità e indipendenza sono anch’esse strettamente legate: afferma la sentenza n. 215 del 2016 della Corte costituzionale che «l’indipendenza, essendo finalizzata ad impedire l’esistenza di collegamenti istituzionali destinati ad incidere sulla autonomia decisionale del giudice, costituisce il primo presupposto, lo strumento imprescindibile per garantirne l’imparzialità».

Inoltre, nella dizione letterale dell'art. 104, comma 1, della Costituzione, la menzione dell’autonomia della magistratura, considerata distintamente ma in stretta connessione con la sua indipendenza, indica la disciplina diversificata che la Costituzione riserva, e vuole sia riservata, per quanto attiene allo stato giuridico dei magistrati dell'ordine giudiziario, sia garantendo loro direttamente l'inamovibilità, nei sensi ed alle condizioni di cui all'art. 107, comma primo, sia sottraendoli, anche per quel che concerne tutte le vicende del predetto stato, ad ogni dipendenza da organi del potere esecutivo: strumento essenziale di siffatta autonomia sono le competenze attribuite al Consiglio superiore dagli artt. 105, 106 e 107 Cost., nelle quali deve rientrare ogni provvedimento che direttamente o indirettamente possa menomarla ([18]).

L’autonomia è prerogativa della magistratura nel suo complesso, intesa come la magistratura ordinaria, ossia quella magistratura individuata dall’art. 102, comma 1, Cost. come l’insieme dei magistrati ordinari, istituiti dalle norme sull’ordinamento giudiziario, i quali esercitano – ciascuno per la frazione di potestà affidatagli dalle regole sulla giurisdizione e sulla competenza, nonché, sul piano organizzativo interno, dalle previsioni c.d. tabellari – la funzione giurisdizionale ([19]).

L’indipendenza attiene invece a ciascun magistrato ordinario nell’esercizio della giurisdizione ([20]) e va intesa come indipendenza “esterna” e “interna”, in stretta aderenza al precetto fondamentale per cui «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» (art. 101, comma 2, Cost.). Ciò alla stregua delle garanzie previste dall’art. 107 Cost. in termini di inamovibilità e distinzione dei singoli magistrati «soltanto per diversità di funzioni» al di fuori di ogni criterio organizzativo di tipo propriamente gerarchico.

Nella sentenza n. 170 del 2018 la Corte costituzionale ha ripercorso la propria costante giurisprudenza per la quale i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino, ma ha al contempo precisato che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l’ordinamento costituzionale, al fine di stabilire i limiti che possono essere opposti all’esercizio di quei diritti, trattandosi di limiti giustificati sia dalla particolare qualità e delicatezza delle funzioni giudiziarie, sia dai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità che le caratterizzano ([21]). Tali principi vanno tutelati, pertanto, non solo con specifico riferimento all’esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche quali criteri ispiratori di regole deontologiche da osservarsi in ogni comportamento di rilievo pubblico, al fine di evitare che dell’indipendenza e imparzialità dei magistrati i cittadini possano fondatamente dubitare[22].

Nella Costituzione il pubblico ministero è, al pari dei giudici, un magistrato appartenente all’ordine giudiziario ([23]); esso non è dipendente dal potere esecutivo, essendo così superata la pregressa esperienza del pubblico ministero quale rappresentante dell’esecutivo presso la giurisdizione ([24]); il pubblico ministero ha inoltre natura di potere dello Stato e tale è, in particolare, il procuratore della repubblica in relazione al disposto dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150», in quanto autorità giudiziaria che dispone direttamente della polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 109 Cost., e perciò titolare delle attività d’indagine finalizzate all’esercizio obbligatorio dell’azione penale in virtù dell’art. 112 Cost. ([25]).

La formulazione dell’art. 107, comma 4, Cost. («Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario»), nel rinviare alla legge ordinaria la previsione delle garanzie d’indipendenza del pubblico ministero, ha in sostanza operato una mediazione tra le due opposte concezioni, manifestatesi nel dibattito dell’Assemblea costituente, del mantenimento di un legame di dipendenza del pubblico ministero dal ministro ([26]) ovvero della garanzia d’indipendenza di esso rispetto a qualunque potere ([27]).

Peraltro, il principio dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale ad opera del pubblico ministero, di cui all’art. 112 Cost. «concorre a garantire, da un lato, l’indipendenza del Pubblico Ministero nell’esercizio della propria funzione e, dall’altro, l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale» ([28]). Dunque, lungo la direttrice di una lettura coordinata degli artt. 3, comma 1, 25, comma 2, 104, 105, 106, comma 1, 107, 108, comma 1, 109, 111, comma 1, e 112 Cost. appare emergere l’equiparazione, quanto alle garanzie di indipendenza, autonomia ([29]) e imparzialità, tra giudice e pubblico ministero quale organo promotore a fine di giustizia (secondo il modello delineato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1975 ([30]), quale soggetto dell’ordinamento portatore esclusivamente dell’interesse all’osservanza della legge.

Da ciò deriva che nel concetto di "giurisdizione" – quale contemplato nell'art. 102 – deve intendersi compresa non solo l'attività decisoria, che è peculiare e propria del giudice, ma anche l'attività di esercizio dell'azione penale, che con la prima si coordina in un rapporto di compenetrazione organica a fine di giustizia e che l'art. 112 della Costituzione, appunto, attribuisce al pubblico ministero ([31]).

La Costituzione collega l’esercizio della giurisdizione all’indipendenza, la quale per essere mantenuta deve quotidianamente necessariamente “nutrirsi” della cultura della giurisdizione, la quale tuttavia non è un privilegio, ma costituisce un impegno e un dovere: secondo la Corte costituzionale ([32]) ai magistrati è affidata in ultima istanza la tutela dei diritti di ogni consociato, e per tale ragione sono tenuti – più di ogni altra categoria di funzionari pubblici – non solo a conformare oggettivamente la propria condotta ai più rigorosi standard di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nell’esercizio delle funzioni, secondo quanto prescritto dall’art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006, ma anche ad apparire indipendenti e imparziali agli occhi della collettività, evitando di esporsi a qualsiasi sospetto di perseguire interessi di parte nell’adempimento delle proprie funzioni. E ciò per evitare di minare, con la propria condotta, la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario, che è valore essenziale per il funzionamento dello Stato di diritto.

Cultura della giurisdizione significa dunque esercitare con scrupolo e diligenza l’attività di rendere giustizia, nella consapevolezza che trattasi di un’attività in cui l’indipendenza – formale e sostanziale - del giudice è funzionale a quella del pubblico ministero e viceversa e tale indipendenza è a sua volta funzionale a rendere al meglio il servizio giustizia alla collettività.

4. Cultura della giurisdizione e collegialità.

Con il decreto legislativo n. 160 del 2006 (cd. legge Castelli) si sono per la prima introdotte limitazioni al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti; successivamente prima la legge n. 150 del 2011 (cd. riforma Alfano) e poi la legge n. 71 del 2022 (cd. riforma Cartabia dell’ordinamento giudiziario e del CSM) hanno ulteriormente reso più difficile tale passaggio dall’una all’altra funzione.

La “cultura della giurisdizione” invece imporrebbe proprio il contrario, ossia che tale passaggio sia incoraggiato e facilitato, in modo da consentire l’arricchimento professionale del magistrato con esperienze diverse. Infatti, è proprio nell’interesse dell’imputato che il magistrato che svolge le funzioni di pubblico ministero abbia l’habitus mentale del giudice e cioè tenda alla sola ricerca della verità, senza rischiare di acquisire una mentalità persecutoria ([33]). Deve ritenersi che l’unicità di carriera tra giudici e pubblici ministeri (correlata, ovviamente, ad una distinzione effettiva delle funzioni in ambito processuale) sia una soluzione più avanzata, non più arretrata, rispetto a quella adottata in altri Paesi, per rafforzare le garanzie di libertà dei cittadini ([34]). La separazione delle carriere tende infatti ad instaurare un modello di pubblico ministero che, quand’anche indipendente rispetto al potere esecutivo, si basa sulla ricerca esasperata dei risultati, senza la mediazione dei valori e della cultura delle garanzie. Un modello che potrebbe essere fortemente esposto alle pressioni dell’opinione pubblica, che spingono in molti casi alla ricerca di un colpevole ad ogni costo, senza andare tanto per il sottile sulle prove e sulla ricerca delle vere responsabilità ([35]).

L’unitarietà garantisce meglio l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, che sono caratteristiche che non vanno intese come un privilegio concesso alla categoria; al contrario, sia l’una che l’altra richiedono diligenza, scrupolo e rigore nella valutazione delle prove, nella consapevolezza che è proprio questa indipendenza a garantire la possibilità stessa dell’esercizio della giurisdizione ([36]).

Questo scrupolo e rigore si apprende davvero solo con l’esperienza del collegio. A questo fine potrebbero ipotizzarsi tipologie di decisioni collegiali anche per quanto riguarda l’attività del pubblico ministero: se ne gioverebbero tutte le parti del processo, giudici compresi, e il pubblico ministero non correrebbe il rischio di passare una intera vita professionale in un isolamento di fatto, privato della possibilità di confrontare le proprie idee e le proprie valutazioni con quelle di altri.

Il magistrato del pubblico ministero non deve infatti essere lasciato solo, ma deve poter condividere dubbi e responsabilità con altri e non deve essere sempre posto in solitario di fronte all’alternativa tra un rinvio a giudizio che lo esonera di fatto da una seria valutazione degli elementi di prova e una richiesta di archiviazione che invece lo costringe a tale valutazione. Cultura della giurisdizione significa che il pubblico ministero non deve deresponsabilizzarsi e lasciare la decisione di celebrare il processo o meno a un giudice ma deve essere chiamato a motivare, sia pure succintamente, il perché non ritiene di chiedere l’archiviazione, o per lo meno deve poter condividere questa decisione con altri.

Occorre altresì considerare se sia possibile arrivare ad un sistema quale quello ipotizzato non molti anni or sono dal Procuratore generale della Corte di cassazione, secondo cui per un verso prima di assumere le funzioni di pubblico ministero il magistrato dovrebbe obbligatoriamente esercitare per un congruo tempo le funzioni di giudice, e non monocratico ma collegiale ([37]). In effetti, “cultura della giurisdizione” significa innanzitutto comprendere quando vi siano sufficienti prove e indizi per rinviare a giudizio una persona o per condannarla. Si tratta però di “un’arte” che è molto difficile imparare o sui libri o facendo esperienza sul campo da soli in qualità di giudice monocratico o di pubblico ministero, ma occorre far parte di un collegio. L’esperienza del collegio è fondamentale per la formazione del magistrato perché offre una palestra quotidiana di confronto; costringe ad affinare le proprie opinioni per renderle più efficaci e rende disponibili a cambiare le proprie idee. Inoltre, la possibilità di “essere messo in minoranza” evita il rischio che il magistrato possa essere catturato da una sensazione di infallibilità e di essere dotato di poteri illimitati. Il lavoro accanto a magistrati con maggiore esperienza accelera il passaggio dalla teoria universitaria alla gestione dei concreti casi umani e giudiziari, insegna modi diversi di ragionare e di motivare, irrobustendo equilibrio, rigore metodologico, capacità di controbattere alle altrui obiezioni.

Cultura della giurisdizione significa, dunque, comprendere l’enorme importanza che ha per il magistrato l’esperienza di giudice collegiale, spece ad inizio della carriera, mentre allo stato oggi molti magistrati che non siano arrivati nei primi posti nella graduatoria del concorso non hanno questa possibilità.

5. L’apertura della cultura della giurisdizione a tutti i soggetti che contribuiscono al funzionamento della giustizia.

Una lettura affrettata della Costituzione potrebbe far credere che per i giudici speciali il livello di indipendenza richiesto sia in qualche modo “minore” rispetto a quello che si può pretendere dai giudici ordinari. Questa lettura è però smentita dalla Corte costituzionale.

Secondo la sentenza n. 215 del 2016 della Corte costituzionale «indipendenza e imparzialità devono ritenersi connotazioni imprescindibili dell’azione giurisdizionale, sia essa esercitata dalla magistratura ordinaria, dagli organi di giurisdizione speciale costituzionalizzati (ex art. 103 Cost.: Consiglio di Stato, Corte dei conti, Tribunali militari), dai giudici speciali pre-costituzionali ritenuti compatibili con la carta costituzionale (artt. 108 Cost. e VI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione: è il caso della giurisdizione tributaria), dalle sezioni specializzate della giurisdizione ordinaria, composte anche da giudici non togati ex art. 102, comma 2, Cost.» ([38]).

Per quanto detto in precedenza circa lo stretto e necessario collegamento tra esercizio della giurisdizione e indipendenza, anche i giudici speciali devono dunque “respirare” la cultura della giurisdizione e a tal fine, anche per le giurisdizioni diverse da quella ordinaria, dovrebbe essere preferito, nei limiti del possibile, il giudice collegiale rispetto a quello monocratico.

Quanto all’avvocatura, il ministro della giustizia ha richiamato il concetto di cultura della giurisdizione in occasione della sua relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 a Milano, affermando che nel modello di processo accusatorio anglosassone non solo il pubblico ministero ma anche il difensore può diventare giudice, cosicché la cultura della giurisdizione sarebbe un tavolo a tre gambe, che non riguarderebbe cioè soltanto i magistrati della procura e i giudici ma anche gli avvocati: la giurisdizione non si limiterebbe al solo ius dicere, ossia all’ambito del pronunciare sentenze, ma opererebbe nella dialettica del dibattimento e riguarderebbe con pari dignità il difensore, l'accusatore e il giudice. Quindi la separazione delle carriere, secondo detto ministro, sarebbe una conseguenza logica del modello accusatorio processo anglosassone che è ormai è stato trapiantato da molti anni in Italia ([39]).

Non può che condividersi l’opinione secondo cui anche l’attività dell’avvocato andrebbe improntata alla cultura della giurisdizione ([40]): è chiaro però che tale obiettivo va inevitabilmente contemperato con il dovere dell’avvocato di perseguire gli interessi del cliente, per il quale egli è portato inesorabilmente a valorizzare le prove e gli argomenti giuridici a favore del suo assistito e a sminuire gli elementi a lui contrari. Tuttavia, non può non evidenziarsi che per un l’avvocato la cultura della giurisdizione significa innanzitutto massimo rispetto dei doveri di lealtà e correttezza nei confronti di tutte le parti del procedimento ([41]): giudice, pubblico ministero, testimoni, controparti, polizia giudiziaria, personale di cancelleria. Anche l’avvocato (come del resto il magistrato e la polizia giudiziaria), ha il dovere di trattare con il dovuto rispetto i testimoni a lui scomodi, di non porre domande lesive della loro dignità o della loro riservatezza a meno che non siano strettamente necessarie al fine della sua attività difensiva, di non far attendere troppo il cliente o il testimone citato per le indagini difensive ([42]).

L’auspicabile condivisione della cultura della giurisdizione con gli avvocati è compatibile con l’unità delle carriere di giudice e pubblico ministero. Ben vengano avvocati che superino il concorso in magistratura, avvocati e professori universitari che, previa una effettiva e rigorosa verifica della sussistenza dei meriti insigni, accedano in Corte di cassazione: essi possono portare nell’attività giurisdizionale la loro indubbia sensibilità, se non altro quanto al rispetto della dignità delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari.

In questa prospettiva non possono non rimpiangersi le ormai in via di estinzione scuole di specializzazione per le professioni legali istituite presso le università, che contribuivano a una formazione comune di magistrati e avvocati: oggi invece la preparazione al concorso in magistratura è di fatto lasciata a corsi privati mentre per l’esame di avvocato i corsi di formazione obbligatori sono gestiti e organizzati dai consigli dell’ordine ([43]).

Da ultimo occorre notare che la cultura della giurisdizione, intesa nel senso ampio finora esposto, deve riguardare anche il personale delle cancellerie degli uffici giudiziari, che deve costantemente interpretare la sua importante funzione come un servizio a favore della giustizia e quindi della collettività ([44]): ne discende il dovere di rispettare con il massimo impegno la dignità di tutti gli operatori di giustizia (senza distinzione tra magistrati e avvocati), curando scrupolosamente la riservatezza di tutte le parti coinvolte nei procedimenti.

In definitiva occorre evitare il rischio che, sia pure per un fine nobile quale è quello della ricerca della giustizia, per gli operatori del diritto la celebrazione di un procedimento giudiziario diventi una stanca routine, con l’ulteriore e più grave rischio di disumanizzazione delle persone coinvolte, che quasi si trasformano in soggetti da spremere al massimo e da far parlare o tacere a comando, sostanzialmente privi di diritti diversi da quello – in capo al solo indagato o imputato – di farsi assistere da un difensore. Non va dimenticato che per il privato (anche semplice testimone) non costituisce una routine ma un momento delicato della sua vita. Il rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte nei procedimenti giudiziari impone che la cultura della giurisdizione si estenda a tutti i soggetti che professionalmente contribuiscono al funzionamento della giustizia.

6. Cultura della giurisdizione e polizia giudiziaria.

Si è spesso affermato, nei dibattiti che hanno preceduto il referendum sulla giustizia del 2026, che l’unità delle carriere in magistratura impedirebbe una deriva poliziesca del pubblico ministero che, staccandosi dalla giurisdizione, acquisirebbe, col tempo, una mentalità persecutoria; al contempo i fautori della separazione delle carriere ritengono tale “evoluzione” fisiologica e quasi funzionale al contraddittorio e all’inevitabile scontro tra accusa e difesa.

In effetti, se il distacco del pubblico ministero dalla magistratura giudicante porta con sé inevitabilmente questo rischio di avvicinare il pubblico ministero alla mentalità poliziesca, è anche vero che andrebbe forse rovesciata la prospettiva e investendo il pubblico ministero della funzione di “innalzare” la polizia giudiziaria “contaminandola” e “contagiandola” con la cultura della giurisdizione (in qualsiasi modo: nelle piccole cose, con l’esempio, facendo notare gli eventuali errori e insegnando come correggerli, mediante corsi di aggiornamento, etc.).

Posso al riguardo far ricorso alla mia esperienza di sostituto procuratore della Repubblica, in cui mi sono spesso interrogato sulla possibilità di migliorare i rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, al fine di trarre il massimo profitto dalla collaborazione reciproca. La mia impressione è che tale rapporto sia spesso caratterizzato da una reciproca diffidenza e da una difficoltà di comunicare, quasi come se si appartenesse a due mondi separati; allo stesso modo la sensazione è che con uno sforzo non eccessivo da parte di entrambe le parti potrebbero ottenersi notevoli miglioramenti.

La polizia giudiziaria è spesso espressione di una giustizia probabilmente più istintiva, più vicina all'uomo della strada, diffidente verso gli ostacoli processuali che si frappongono nel perseguimento del fine di giustizia. Questa è probabilmente conseguenza della mancanza di una solida cultura della prova e quindi di una radicata cultura della giurisdizione e della confusione di istinto e buon senso con il ragionamento giuridico. L’attività di polizia giudiziaria, per essere funzionale alle esigenze di giustizia deve consistere in una non spettacolare, ma strumentale attività di ausilio del pubblico ministero, mediante una paziente ricostruzione e illustrazione del materiale probatorio acquisito in modo che non si disperda e venga valorizzata la preziosa attività svolta.

7. Conclusioni.

Si ritiene che per assicurare una effettiva e solida cultura della giurisdizione sarebbe fondamentale - oltre ad organizzare quante più possibili occasioni di incontro e di confronto fra i magistrati che svolgono ruoli diversi (ad esempio ampliando i corsi della Scuola superiore della magistratura aperti a tutti i magistrati) - permettere il passaggio da una funzione all’altra per tutto il corso della carriera (sia pure accompagnando tale possibilità con gli accorgimenti che si riterranno eventualmente più opportuni, come il cambio di distretto) obbligando ad iniziare la carriera in magistratura in un collegio giudicante. A tal fine, oltre alle necessarie modifiche legislative, sarebbe quanto mai utile il raggiungimento del pieno organico in magistratura e l’acquisizione dell’abitudine a bandire i concorsi con un dovuto anticipo rispetto alle scoperture, in modo da poter poi disporre immediatamente di magistrati per riempire le scoperture di organico che fisiologicamente avvengano in magistratura, se non altro per il raggiungimento del limite massimo d’età e quindi ampiamente prevedibili. In tal modo ci si potrebbe infatti permettere “il lusso” (che non dovrebbe essere considerato tale ma dovrebbe essere avvertito come una necessità) di destinare i neo-magistrati ai collegi giudicanti.

Il perseguimento dei fini di giustizia, la ricerca spasmodica del colpevole di un reato, non devono far dimenticare che nei procedimenti giudiziari sono coinvolti molte persone, tutte, come tali, portatrici della loro dignità umana e dei diritti fondamentali (art. 3 Cost. «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione…»). Occorre dunque assicurare che il corretto esercizio della giurisdizione si accompagni sempre al rispetto di tutte le persone coinvolte in un procedimento giudiziario: testimoni, persone offese, indagati, imputati. A tal fine la cultura della giurisdizione dovrebbe coinvolgere e responsabilizzare tutti gli attori che spesso vengono a tal fine trascurati, gli avvocati, la polizia giudiziaria, il personale amministrativo, non bastando l’unità della carriera in magistratura, che rischia di tradursi nella classica chiusura in una torre d’avorio e che potrebbe dall’esterno interpretata solo come una difesa di casta dei propri privilegi.

Occorre invece uno sforzo della magistratura stessa per rendere partecipe del suo humus culturale tutti i soggetti che a vario titolo contribuiscono al funzionamento della macchina della giustizia, tenendo presente che la cultura della giurisdizione si alimenta e si diffonde con l’esempio a partire dai piccoli gesti quotidiani di cortesia e di rispetto, mostrando autorevolezza attraverso uno studio approfondito delle carte processuali, non trascurando i procedimenti più semplici e non rimandando quelli più complessi, assicurando un rispetto rigoroso delle regole e una organizzazione degli uffici e delle udienze che tenga conto delle esigenze di tutti. Il magistrato deve essere consapevole da un lato che l’indipendenza del giudice è funzionale a quella del pubblico ministero e viceversa e che tale indipendenza costituisce la migliore garanzia per offrire il servizio giustizia a favore di tutta la collettività dall’altro che cultura della giurisdizione significa assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze della giustizia e il rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte nei procedimenti giudiziari.

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Note

[1] M. Nobili, L'accusatorio sulle labbra, l'inquisitorio nel cuore, in Crit. dir., 1992, 11, che riprende l’espressione di P. Nuvolone, L'istruttoria penale, in Criteri direttivi per una riforma del processo penale, Giuffrè, Milano, 1965, 86.

[2] L. Marafioti, Verità della difesa e tirannia dell’accusa: retorica, ideologia e derive nel modello neo-inquisitorio, in Diritto di Difesa, 2025, 19.

[3] E. Amodio, Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction, Giuffrè, Milano, 2016, 72 ss.

[4] M. Taruffo, La verità nel processo, in G. Forti-G. Varraso-M. Caputo (a cura di), Verità del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, Jovene, Napoli, 2014, 181

[5] Cfr. L. Marafioti, Il PM in soccorso dell'indagato?, Il Riformista, 24 gennaio 2024, 1.

[6] R. Orlandi, Brevi note su una recente proposta di revisione costituzionale dell’ordine giudiziario, in Riv. it. dir. proc. pen., 2024, 1149.

[7] E. Rosso, Separazione delle carriere dei magistrati, Dir. difesa, 2020, 535.

[8] G. Foschini, Un errore pendolare: l'accusatore giudice ed il giudice accusatore, Foro it. 1969, IV, c. 9 ss.

[9] Cfr. F. Petrelli, Ogni modello ha bisogno del suo interprete, Dir. difesa, 2023, 449, secondo cui la perdita della “cultura della giurisdizione” sarebbe solo una, ormai superata, delle diverse argomentazioni utilizzate nel tempo al fine di negare la necessità di separare le carriere.

[10] L. Marafioti, Verità della difesa e tirannia dell’accusa: retorica, ideologia e derive nel modello neo-inquisitorio, in Dir. difesa, 2025, 21 ss.

[11] G. Foschini, Un errore pendolare: l'accusatore giudice ed il giudice accusatore, in Foro it. 1969, IV, 9 ss.

[12] Corte cost., sentenza n. 52 del 1976, secondo cui se é pur vero che la Corte, «con sentenza n. 190 del 1970, ha definito la posizione del pubblico ministero come quella di un magistrato appartenente all'ordine giudiziario, che, fornito di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, "non fa valere interessi particolari, ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge, perseguendo fini di giustizia"; è altrettanto vero che le garanzie di indipendenza del pubblico ministero sancite, a livello costituzionale, dall'art. 107, vengono rimesse, per la determinazione del loro contenuto, alla legge ordinaria sull'ordinamento giudiziario, le cui disposizioni non possono essere ritenute illegittime se per alcuni momenti processuali, in cui é più pronunciato il carattere impersonale della funzione, atteggiano a criteri gerarchici l'attività dell'organo. Infatti, a differenza delle garanzie di indipendenza previste dall'art. 101 Cost. a presidio del singolo giudice, quelle che riguardano il pubblico ministero si riferiscono all'ufficio unitariamente inteso e non ai singoli componenti di esso». Cfr. anche R. Mucci, L’indipendenza della magistratura ordinaria, in La Costituzione vivente, a cura di L. Delli Priscoli, Giuffrè, Milano, 2023, 568, secondo cui, «la formulazione dell’art. 107, comma 4, Cost. («Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario»), nel rinviare alla legge ordinaria la previsione delle garanzie d’indipendenza del pubblico ministero, ha in sostanza operato una mediazione tra le due opposte concezioni, manifestatesi nel dibattito dell’Assemblea costituente, del mantenimento di un legame di dipendenza del pubblico ministero dal ministro ovvero della garanzia d’indipendenza di esso rispetto a qualunque potere».

[13] E. Marzaduri, La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale, Legislaz. penale, 2022, 1; F. Tondin, La nuova regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna, Cass. Pen., 2023, 411.

[14] G. Grasso, Le norme sull'ordinamento giudiziario e l'accesso in magistratura, in La Costituzione vivente, a cura di L. Delli Priscoli, Giuffrè, Milano, 2023, 568, secondo cui, «l’art. 108 co. 1 introduce una riserva di legge al fine di garantire lo status di indipendenza della magistratura sia giudicante che requirente. nell'ambito del dibattito sulla sua natura, assoluta o relativa, tende a delinearsi la soluzione favorevole a una posizione mediana, che afferma il carattere assoluto della riserva nei riguardi dell'esecutivo, mentre ne riconosce la natura relativa nei confronti del Csm e del potere di normazione secondaria o paranormativo a questi attribuito in virtù della sua collocazione costituzionale. Si riconoscono in questo modo spazi di valutazione discrezionale attribuiti al Csm nel rispetto dei criteri generali fissati dalla fonte primaria».

[15] E. Bruti Liberati, Pubblico ministero, un protagonista controverso della giustizia, Raffaello Cortina editore, Milano, 2024, 104. Ciò non toglie naturalmente che il pubblico ministero rimane pur sempre “una parte” come sottolineato da G. Matteotti, Il pubblico ministero è parte, Riv. pen., 1919, 346, anche, continua lo stesso Autore, indubbiamente il pubblico ministero dispone dell'azione penale per fini superiori di giustizia, per il rispetto e l'osservanza della legge e per un interesse collettivo, pubblico e generale, cioè dello Stato; difende gli interessi della collettività offesa da un reato, e ben può se del caso, alla luce delle prove raccolte, chiedere l'assoluzione dell'imputato o l'esenzione della pena in suo favore.

[16] Cfr. Corte cost., sentenza n. 215 del 2016 secondo cui «manca nella Costituzione una nozione unitaria di indipendenza».

[17] L’attività giurisdizionale è dunque strettamente legata alla presenza di un giudice terzo ed imparziale: secondo l’art. 6 CEDU: «ogni persona ha diritto a…. un tribunale indipendente e imparziale» e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE: «Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata… da un giudice indipendente e imparziale».

[18] Corte cost. n. 142 del 1973; Corte cost. n. 44 del 1968, secondo cui «risulta dall’art. 104 che l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura ha corrisposto all'intento di rendere effettiva, fornendola di apposita garanzia costituzionale, l'autonomia della magistratura, così da collocarla nella posizione di "ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere", e conseguentemente sottrarla ad interventi suscettibili di turbarne comunque l'imparzialità e di compromettere l'applicazione del principio consacrato nell'art. 101, secondo cui i giudici sono soggetti solo alla legge. Si è così provveduto (ad integrazione e rafforzamento delle altre garanzie costituzionali di indipendenza, quali risultano dalla riserva di legge (art. 108), dall'assunzione del magistrati, in via normale, mediante pubblico concorso (art. 106), dall'inamovibilità (art. 107) a concentrare ogni provvedimento relativo al reclutamento e allo stato degli appartenenti all'ordine nella competenza assoluta ed esclusiva idi un organo che realizza una particolare forma di autonomia, pel fatto di essere espresso in prevalenza dallo stesso corpo giudiziario».

[20] Corte Cost. sentenza n. 128 del 1974; analogamente la sentenza n. 285 del 1986, nella quale si legge a riguardo che “anche se concettualmente distinta, l'indipendenza ha ricorrenti e stretti legami con l’imparzialità, ed anzi i due termini vengono talvolta promiscuamente usati, quasi che esprimano la medesima nozione giuridica: ma è da notare che non sempre il difetto di imparzialità consegue alla mancanza di indipendenza, potendo avere relazione causale con alcune situazioni che stanno a base degli istituti dell'astensione e della ricusazione, diretti ad assicurare l'imparzialità del giudice, senza che di norma venga in discussione il requisito dell'indipendenza”; più di recente, sentenza n. 215 del 2016, la quale ha anche ribadito che l’indipendenza e imparzialità del giudice trovano applicazione nei confronti sia dei giudici ordinari che speciali. In proposito v. anche, molto incisivamente, sentenza n. 278 del 1987, la quale ha sottolineato che esistono principii e valori, costituzionalmente vincolanti, che attengono a tutte le giurisdizioni, come ad esempio quello dell’indipendenza dei giudici, che non attengono alla giurisdizione ordinaria ma al concetto stesso “generale” di giurisdizione, sicché, organi o procedimenti disciplinati in violazione dei predetti principii non possono qualificarsi né ordinari né speciali in quanto, ancor prima, non costituiscono organi o procedimenti “giurisdizionali”.

[21] Cfr. Corte Cost. sentenza n. 224 del 2009.

[22] Nella suddetta sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2018, si è altresì affermato che «per i magistrati un conto è l’iscrizione o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico, che la fattispecie disciplinare vieta, altro è l’accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici di natura politica che, a determinate condizioni, la legislazione vigente consente loro». Pertanto, non è irragionevole effettuare una distinzione tra le due ipotesi, e quindi considerare non solo lecito, ma esercizio di un diritto fondamentale la seconda, mantenendo allo stesso tempo quale illecito disciplinare la prima, specie in un contesto nel quale deve essere preservato il significato dei principi di indipendenza e imparzialità, nonché della loro apparenza, quali requisiti essenziali che caratterizzano la figura del magistrato in ogni aspetto della sua vita pubblica.

[23] A. Apostoli, Articolo 107, in La Costituzione italiana, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 288 rinviene l’elemento unificante tra pubblico ministero e magistratura giudicante proprio nella comune inclusione nella cd. cultura della giurisdizione.

[24] Cfr. l’art. 77 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2786 («Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura», cd. ordinamento Oviglio): «Il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del ministro della giustizia».

[25] Così Corte cost. sentenza n. 229 del 2018.

[26] Emendamento dell’on. Leone che proponeva la formula «Il pubblico ministero è organo del potere esecutivo».

[27] Questa invece la posizione di Calamandrei il quale, nella sua «Relazione alla Commissione per la Costituzione (II sottocommissione) sul potere giudiziario e sulla Suprema Corte costituzionale» (ora in P. Calamandrei, Opere giuridiche, cit., III, Diritto e processo costituzionale, p. 215 ss.) proponeva per i magistrati del pubblico ministero la stessa indipendenza funzionale dei giudici nell’esercizio dell’azione penale e delle altre funzioni ad essi demandate dalla legge, in consonanza con la formula proposta dalla Commissione dei Settantacinque «Il pubblico ministero gode di tutte le garanzie dei magistrati».

[28] Così Corte cost. n. 84 del 1979, nonché Corte cost. n. 88 del 1991, entrambe recentemente richiamate da Corte cost. n. 230 del 2022; peraltro già Corte cost. n. 96 del 1975 affermava che «nel concetto di "giurisdizione" – quale contemplato nell'art. 102 – deve intendersi compresa non solo l'attività decisoria, che è peculiare e propria del giudice, ma anche l'attività di esercizio dell'azione penale, che con la prima si coordina in un rapporto di compenetrazione organica a fine di giustizia e che l'art. 112 della Costituzione, appunto, attribuisce al pubblico ministero»; ancora, sulle peculiarità della figura del pubblico ministero quale «magistrato appartenente all'ordine giudiziario, collocato come tale in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere», Corte cost. n. 190 del 1970.

[29] Vale qui il riferimento all’art. 53 c.p.p. che assicura al magistrato del pubblico ministero l’esercizio nell’udienza delle sue funzioni in piena autonomia e consente al capo dell’ufficio di sostituire il magistrato soltanto per grave impedimento, rilevanti esigenze di servizio o in ipotesi tassative di astensione.

[30] Sentenza n. 96 del 1975, secondo cui il pubblico ministero - anche se non é investito del potere decisorio onde non può qualificarsi giudice in senso stretto - é, comunque, anch'egli un magistrato, come dimostra la collocazione degli articoli della Costituzione che lo riguardano (in particolare da 104 a 107) nel titolo VI de "La Magistratura" e financo nella sez. de "L'ordinamento giurisdizionale". L'esattezza dell'inquadramento del pubblico ministero fra gli "organi della giurisdizione" in senso lato ha, del resto, già trovato conferma da parte di questa Corte, che, con sentenza n. 190 del 1970, ha testualmente definito la posizione del p.m. come quella, appunto, di un magistrato appartenente all'ordine giudiziario collocato in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere che "non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge, perseguendo fini di giustizia".

Nell'esplicazione di tale potestà d'iniziativa, evidentemente, rientrano tutte le attività di natura istruttoria che il pubblico ministero svolge, perché necessarie alla acquisizione di elementi utili per porsi in grado di esercitare l'azione penale. Tali attività - proprio in quanto costituiscono esercizio di giurisdizione (in senso lato) da parte di un organo che è, comunque, un magistrato - risultano pienamente compatibili con il sistema delineato dalla Costituzione. Pertanto, le norme che le attività stesse contemplano (artt. 389 a 397 cod. proc. pen.) non contrastano con l'art. 102 della Costituzione citato.

[31] Cfr. Corte cost., sentenza n. 96 del 1975.

[32] Sentenza n. 197 del 2018; considerazioni analoghe nella sentenza n. 170 del 2015.

[33] M. Maddalena, Meno grazie, più giustizia, Donzelli, Roma, 1997, 85 ss., il quale proponeva addirittura di rendere obbligatorio lo scambio di funzioni: «Non c'è miglior arricchimento professionale, per un pubblico ministero, che avere alle spalle un'esperienza da giudice. E viceversa. L'ex giudice che diventa pubblico ministero sarà portato a intuire in anticipo quali accuse possono reggere al processo e quali no» (p. 88).

[34] M. Delli Priscoli, Intervento del Procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione nell’Assemblea Generale della Corte sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2006, Roma, 26 gennaio 2007, pag. 3 dell’edizione a stampa.

[35] R. Romanelli, C. Guarnieri, N. Rossi, Ordinamento giudiziario: la riforma indispensabile, Dir. Difesa, 2021, pag. 538 i quali ritengono che una volta attuata una netta separazione delle carriere prevarrebbe il modello di pubblico ministero che si identifica tout court con le polizie che dovrebbe orientare e controllare, ispirandosi apertamente ad una cultura del risultato rispetto ad un modello più liberale, più aperto, più dubbioso sulle sue funzioni, nonostante il primo modello contrasti con la logica e l'assetto del nostro impianto processuale, con effetti dannosi e distorsivi sulla stessa dialettica con i difensori.

[36] Cfr. M. Donini, Democrazia giudiziaria e cultura della giurisdizione, in Sistema penale, 18 marzo 2026, https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/donini-democrazia-giudiziaria-e-cultura-della-giurisdizione-memorandum-per-chiunque-vinca-il-referendum, secondo cui “cultura della giurisdizione” significa comprendere che la prova si forma nel contraddittorio, dalla dialettica processuale dove pubblico ministero e difesa si devono muovere con parità d’armi, lealtà e correttezza.

[37] M. Delli Priscoli, Intervento, cit., p. 8.

[38] Cfr. Corte cost. n. 193 del 2014; ancora, le sentenze n. 353 del 2002, sulla composizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche e n. 262 del 2003, sulla composizione della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura.

[39] Intervento del ministro Carlo Nordio all'inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 presso la Corte d'appello di Milano, 31 gennaio 2026, in www.giustizia.it/giustizia/page/en/intervento_del_ministro#; analogamente P. Borgna, Separazione delle carriere dei magistrati, Dir. Difesa, 2020, 523, secondo cui «la famosa unità della cultura della giurisdizione, che i magistrati amano sbandierare come un vessillo per giustificare la loro contrarietà alla separazione delle carriere, deve comprendere anche l'avvocatura. L'unico modo per evitare la separazione delle carriere è di ampliare, anziché soffocare, la circolarità delle esperienze professionali».

[40] S. Pellegrini, Il dialogo tra magistratura e avvocatura. Per una comune cultura della giurisdizione, Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, 511, secondo cui magistrati e avvocati svolgono entrambi il ruolo di rendere efficace la giustizia, nella sua funzione di servizio alla collettività.

[41] G. Canzio, Giacomo Matteotti. Il Giurista, Cass. Pen., 2024, 1080, secondo cui il pensiero di Matteotti sulla figura del pubblico ministero (considerato come parte vera e propria del processo e non come parte imparziale), apre scenari inediti e di attuale modernità quanto alla piena parità delle parti davanti al giudice terzo e imparziale, in funzione del corretto equilibrio del rapporto fra accusa e difesa secondo i principi di quello che oggi si qualifica come il “giusto processo” (art. 111, comma 2, Cost.), pur nell’unità della magistratura inquirente e giudicante, attratti nella comune cultura della giurisdizione.

[42] Nello stesso senso L. Marafioti, Verità della difesa e tirannia dell’accusa: retorica, ideologia e derive nel modello neo-inquisitorio, in Dir. Difesa, 2025, 19, secondo cui va contrastata l'idea che sembra dominante oggi: la cultura della giurisdizione come affare interno alla magistratura requirente e giudicante.

[43] M. Caputo, In cammino verso un’ermeneutica prescrittiva nell’applicazione della legge penale, Cass. Pen., 2023, 1064.

[44] G. Verde, Il metodo delle riforme nella giustizia civile. Passato e presente, Riv. trim. dir. proc. civ., 2024, 35, secondo cui il giudice non è l’autorità che esercita un potere ma un funzionario chiamato a rendere un altissimo e assai delicato servizio.