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La Corte di Giustizia gioca di nuovo un ruolo nella creazione del diritto penale europeo: il caso Pupino

  Penale   Europa 
 lunedì, 23 ottobre 2017

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Andrea Venegoni, magistrato addetto all'ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di cassazione

Tuttavia, il cammino verso la creazione di un vero diritto penale dell’Unione non si arresta. Nel 2005, alcuni nuovi rilevantissimi interventi della Corte di Giustizia – questa volta in settore diverso da quello della protezione degli interessi finanziari - danno una svolta a questa materia. Si tratta di due decisioni apparentemente molto diverse tra loro, ma in realtà accomunate dall’obiettivo della creazione di una vera area comune di giustizia, intesa come area caratterizzata dalla maggiore uniformità possibile nell’applicazione della normativa e nella struttura istituzionale.
La prima decisione è nota come “caso Pupino” (sentenza CGUE 16.6.2005, caso C-105/03) e può, in sostanza, riassumersi nei seguenti termini. L’UE, nel quadro di quel processo di rafforzamento dei diritti difensivi cui si è fatto riferimento in precedenza, aveva emanato una decisione quadro (n. 2001/220/GAI) a protezione delle vittime dei reati, riconoscendo alle stesse particolari tutele anche nel processo penale, quale, in particolare, quella di potere essere sentite con specifiche cautele che, nell'assicurare l'acquisizione della prova, garantiscano allo stesso tempo la loro protezione. Con tale strumento, quindi, l’Unione intendeva che gli Stati recepissero tale principio e le relative disposizioni negli ordinamenti interni.
Nel sistema italiano, come noto, esiste la possibilità di sentire un minore in incidente probatorio quando lo stesso è vittima di determinati reati, tutti di carattere sessuale o a sfondo sessuale. Si tratta di una misura certamente anche tutela della parte lesa, evitando alla “parte debole” la tensione di dovere comparire in un’aula nel corso di un pubblico dibattimento a raccontare un evento traumatico della propria vita. Presso la Procura di Firenze si avvia un procedimento nei confronti di una maestra di scuola indagata per il reato di abuso di mezzi di correzione su minori (art. 571 c.p.). Nell’ambito di tale procedimento, il Pm vorrebbe sentire alcuni minori, vittime del reato ipotizzato, in incidente probatorio, ma il nostro codice non prevede tale possibilità, non essendo il reato per cui si procede inserito nell'elenco dei delitti per i quali l'art. 392 c.p.p. prevede tale modalità di audizione. Il Gip di Firenze, allora, si pone il problema della conformità di tale ultima norma, che limita la possibilità dell'incidente probatorio solo a reati a sfondo sessuale, con la decisione quadro europea, che, sebbene non ancora recepita nel nostro sistema a quell’epoca, è tuttavia in vigore, ed esprime un principio di tutela delle vittime da reato che appare più ampio di quello che si ricava dai limiti della normativa nazionale sull’aspetto specifico della audizione protetta. La Corte di Giustizia, decidendo la questione pregiudiziale, afferma l'importante principio per cui le decisioni quadro, sebbene non direttamente efficaci, sono tuttavia, analogamente alle direttive, vincolanti per gli Stati membri «quanto al risultato da raggiungere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi». Questo comporta “in capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale”
Nel caso concreto, quindi, ha stabilito che le norme della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretate nel senso che il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa in questione, sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell’udienza e prima della tenuta di quest’ultima, consentendo, così, l’audizione del minore in incidente probatorio per il reato di cui all’art. 571 c.p., sebbene tale reato non fosse tra quelli per cui il nostro codice di procedura penale permettesse tale modalità di audizione. Così decidendo, in sostanza, la Corte di Gustizia ha emesso una sorta di riconoscimento di primato della normativa europea in materia penale rispetto a quella interna, e la decisione è particolarmente di rilievo per l’impatto che ha avuto in un processo penale in corso. Il messaggio, neppure troppo velato, della Corte che emerge da tale decisione si può riassumere, con un certo grado di semplificazione, nei seguenti termini: se si vuole costruire una autentica area di giustizia penale comune a tutta la UE, occorre riconoscere il primato della normativa sovranazionale rispetto a quella dei singoli ordinamenti.

 
 
 
 
 
 

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