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Magistratura Indipendente

PENALE  

Riflessioni sparse sulla “riforma Cartabia”

  Penale 
 giovedì, 9 settembre 2021

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prendendo spunto da un recente libro di G. Canzio e F. Fiecconi

di Manuel BIANCHI, giudice del Tribunale di Rimini

 
 

SOMMARIO: 1. Cause. – 2. Nel cantiere della riforma. – 2.1. Indagini “giurisdizionalizzate”. – 2.2. Filtri “ricondizionati”. – 2.3. Giudizi “videosupportati”. – 2.4. Gravami “temporizzati”. – 2.5. Sanzioni “liberalizzate”. – 3. Previsioni.

1. Cause.

Per una bizzarria della storia, la crisi pandemica[1] ha riportato alla luce, una volta di più e in tutta la sua aperta flagranza, l’endemica crisi della giustizia in Italia.

L’abnorme penalizzazione dei comportamenti, non soltanto prevista, ma anche praticata, in forza di un’applicazione securitaria della legge penale, del tutto contraria al principio della lex stricta ([2]).

L’ipertrofia delle indagini preliminari, divenute l’onnivoro baricentro del processo, con l’inquietante corollario del pregiudizio di colpevolezza, alimentato dai media e da un perverso concetto della responsabilità disciplinare.

Il fallimento dell’udienza preliminare, ridisegnata dalla Corte di legittimità secondo una visione così minimalista da sostanzialmente abrogarne la funzione di filtro e comprimere al massimo gli spazi della declaratoria di non luogo a procedere.

La conseguente scarsa convenienza – vista fra l’altro l’accessibilità spesse volte della prescrizione poco dopo la chiusura delle indagini – dei riti alternativi o premiali, schiacciati oltretutto da un intrinseco difetto di duttilità.

Il carattere assolutamente asfittico delle richieste istruttorie, che di fatto impedisce all’organo giudicante di padroneggiare l’organizzazione del calendario del processo, e l’inconcepibilità logica delle disposizioni sulla rinnovazione dell’istruttoria come regola ordinaria in caso di mutamento dell’identità fisica del giudicante.

La strabiliante proliferazione di gravami troppo spesso meramente dilatori, irrefrenabile in assenza di ogni vera contromisura in termini di disincentivo e di filtro.

Infine, una concezione diseducativa della pena: comminata troppo spesso e troppo gravemente; inflitta troppo tardi ed in modo assolutamente incerto, quindi ineffettivo, anche a causa dell’indulgenzialismo della legislazione penitenziaria; quando al contrario essa dovrebbe intervenire assai di rado, in piccole dosi ma immediatamente e inesorabilmente, senza sconti.

Questi, in estrema sintesi, e senza soverchia enfasi, se non quella forse dovuta ad un sincero moto di rincrescimento, quanto all’apparato normativo[3] (si tralascia d’indagare in questa sede di puro commento giuridico la penuria di uomini e di mezzi e la loro assoluta sproporzione rispetto alla massa numerica dei patrocinatori legali, fattori peraltro fin troppo noti), i mali della giustizia penale italiana.

 

2. Nel cantiere della riforma.

La riforma governativa esibisce uno smalto tecnicistico (vi rendono omaggio i titoli dei successivi paragrafi); vediamo se può giudicarsi foriero di progressi sostanziali.

2.1. Indagini “giurisdizionalizzate”.

L’amara constatazione che non è possibile, più di un tanto, anticipare i tempi del giudizio di merito ha sospinto i più ad ipotizzare di accrescere, quantomeno, il tasso di giurisdizionalità delle indagini preliminari, in modo da evitarne le derive più antigarantistiche.

Ciò è avvenuto, e avviene tuttora, anche sulla scorta delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza europea: si pensi alla sentenza Brazzi c. Italia del 27 settembre 2018, che ha registrato la condanna dell’Italia in un caso di perquisizione domiciliare non seguito da sequestro, essendo stato ritenuto insufficiente il controllo di legalità della misura; o, più di recente, alla pronuncia della Corte di Giustizia del 2 marzo del corrente anno sui tabulati telefonici, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un controllo giurisdizionale in condizioni di terzietà sul provvedimento di acquisizione.

In questo solco, il disegno di legge A.C. 2435-A incrementa i poteri di vigilanza del g.i.p., specialmente sui tempi delle indagini.

Si prevede infatti che, peraltro sempre su impulso di parte, il giudice, qualora accerti la tardività dell’iscrizione di una notizia di reato, la possa retrodatare, con conseguente inutilizzabilità – ovviamente – degli atti compiuti dopo la scadenza del termine naturale delle indagini.

Si prevede, inoltre, che l’inerzia del p.m. nell’assumere le proprie determinazioni circa l’esercizio dell’azione penale dopo lo spirare di tale termine sia sanzionata con la discovery degli atti ed in ogni caso superata da un intervento del g.i.p. – non si specifica come – che ponga rimedio alla stasi del procedimento.

È dunque forse possibile dubitare se, al posto di quest’ultimo sistema pensato per ovviare a un’eccessiva pausa di riflessione dell’organo requirente, meccanismo come detto genericamente affidato al giudice per le indagini preliminari e prevedibilmente piuttosto farraginoso, non sarebbe stato più snello introdurre un breve termine perentorio.

Sempre nell’ottica di irrobustire lo spessore giurisdizionale dell’attività del pubblico ministero, pare concepita anche l’idea di declinare più specificamente, con legge primaria, poi attuata con disciplina di dettaglio dai capi degli Uffici di procura, il principio di obbligatorietà dell’azione penale, attraverso i cc.dd. criteri di priorità.

La Commissione Lattanzi, nel relazionare sul punto[4], ha esplicitamente parlato di una transizione ad una fase in cui le linee di politica criminale vengono dettate, non più in maniera “statica” (però “stabile”, occorrerebbe aggiungere) ed una volta per tutte a livello nazionale, ma in modo dinamico e declinabile in base alle singole realtà territoriali.

Il rischio che si cela dietro tale previsione non è tuttavia dappoco.

Destrutturare il principio di obbligatorietà dell’azione penale e affidare il potere di dettare lo spartito della politica criminale alle contingenti maggioranze di governo significa abbandonare definitivamente ogni pur velleitaria aspirazione ad un sistema giuridico-penale razionale, ordinato e prevedibile, condensate nell’idea stessa di codice; ed alzare bandiera bianca dinanzi all’erompere del diritto penale simbolico ed emotivo, nel quale ogni decantazione è messa al bando e l’individuo è letteralmente consegnato all’impeto popolare.   

Non solo, ma un simile modo di procedere rischia di costituire un formidabile fattore di deresponsabilizzazione delle scelte dell’Autorità requirente, anche le più arbitrarie: d’ora in poi, infatti, il pubblico ministero che vorrà “insabbiare” un fatto di reato, magari anche piuttosto grave, non dovrà più giustificarsi sul caso singolo, ma potrà trincerarsi dietro ai criteri di priorità, alla loro difficile interpretazione, ed all’ancor più ostica intellegibilità della loro successione temporale (materia sicuramente inestricabile).

Così, però, andrà definitivamente dispersa la ricchezza del caso concreto, diretto portato del principio di eguaglianza e del doveroso trattamento diversificato di situazioni fra loro di volta in volta differenti.

Insomma: le uniche indicazioni astratte circa l’allarme sociale delle diverse tipologie di reato dovrebbero essere costituite dalle cornici edittali stabilite nel codice penale (anche in ossequio al principio ordinatore della “riserva di codice”), che andrebbero fissate in modo razionale, more geometrico, dopo accurata e lenta riflessione; non certo sulla scorta di politiche propagandistiche volte a soddisfare a tutti i costi i bisogni di rassicurazione della società, a seconda dell’ondata emotiva al momento più incalzante.

Ma poi, una volta tenuto conto di tali indicazioni codicistiche – necessariamente assai più specifiche e stabili, rispetto a criteri parlamentari verosimilmente vaghi e mutevoli – non dovrebbe essere consentito all’organo inquirente di classificare fatti di reato, singole vicende concrete, fra quelle di serie B o di serie C, perché altrimenti ciò che andrà irrimediabilmente perduta sarà addirittura la responsabilità e l’attenzione per il caso singolo, che come rivela la parola stessa è sempre, inevitabilmente, unico e irripetibile.

In termini ancora più espliciti: se il fatto concreto è allarmante e merita la giusta pena, poco importa che sia fra quelli che il Parlamento ha collocato in una delle ultime fasce nella graduatoria delle priorità. Esso andrà processato e punito come prevede il codice. Lo impone il principio di eguaglianza. Lo impone l’essenza stessa della funzione giurisdizionale: che è appunto quella di dire il diritto nel caso singolo e non di trattare i fatti per specie o per generi (o peggio ancora per ammassi o per mucchi). La domanda di giustizia del cittadino è sempre individuale.

 

2.2. Filtri “ricondizionati”.

Il fallimento dell’udienza preliminare è un fatto acclarato; non soltanto per gli addetti ai lavori; ma anche sulla base di dati statistici accessibili a tutti (comporta un aggravio in termini di durata di oltre un anno a fronte di una defalcazione di circa il 10% dei processi).

Ad avviso di chi scrive, due soltanto sono le opzioni realmente risolutive. Tertium non datur: o abolirla in pressoché tutti i casi; oppure cambiarne radicalmente la struttura e gli esiti.

Non è chi non veda, infatti, come al posto della sentenza di non luogo a procedere occorrerebbe prevedere un decreto di non luogo a procedere, assai più succintamente motivato, anche ad esempio per relationem alla discussione della difesa, e ricorribile per cassazione soltanto per grave travisamento dei fatti o violazione di legge.

Il tipo di regola di giudizio a cui il g.u.p. si debba attenere gioca in verità un ruolo assai relativo: quel che più conta è alleggerirne l’opera di giustificazione della decisione assunta e blindarla rispetto ad impugnazioni intese a censurarne non già la sostanza giuridica, ma gli aspetti più esteriori e procedurali. Il riferimento è ad esempio a tutti i casi in cui la Suprema Corte ha annullato tale pronuncia d’improcedibilità preliminare, perché basata su considerazioni non prognostiche, ma attingenti il merito del giudizio di colpevolezza.

Da questo punto di vista, due sembrano le incongruenze dell’elaborato della Commissione di studio.

In primo luogo, l’asserzione che dell’udienza preliminare sia prevista una “ragionevole limitazione” quanto ad àmbito applicativo non risponde a verità.

Non si può non osservare, viceversa, come essa di fatto sia stata estesa anche ai procedimenti a citazione diretta, se è vero che  l’udienza predibattimentale in camera di consiglio, che si dovrà tenere davanti ad altro giudice, altro non è, nella sostanza, che una vera e propria udienza preliminare, che potrà concludersi con una sentenza di non luogo a procedere soggetta sempre alla solita regola di giudizio (impossibilità di una ragionevole previsione di condanna) e che impegnerà un periodo di tempo assolutamente consistente e malauguratamente poco fruttuoso[5].

In secondo luogo, come rilevato dal Consiglio Superiore della Magistratura nel parere sul d.d.l. in questione[6], modificare la regola di giudizio dell’udienza preliminare si presenta come un mero tecnicismo inidoneo a sospingere il g.u.p. ad adottare la pronuncia di non luogo a procedere assai più frequentemente di quanto oggi non accada; perlomeno in assenza di norme intese ad alleggerire il carico motivazionale di quel provvedimento e di presidi volti a scongiurarne una troppo agevole riforma su ricorso dell’imputato.  

La stessa disciplina dei riti alternativi a quello ordinario dibattimentale esigerebbe una revisione assai più incisiva, rendendoli più appetibili in termini di flessibilità rispetto alle svariate esigenze difensive, dal diritto alla prova nel giudizio abbreviato alla più ampia negoziabilità, in tutti i sensi, nel patteggiamento, magari estesa finanche alla qualificazione giuridica del fatto.

È parva res stabilire che l’integrazione probatoria proposta dalla difesa risulti necessaria e produca “un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale”. A parte, invero, la vaghezza della formulazione[7], occorrerebbe ripensare radicalmente il concetto di condizionamento probatorio nel rito abbreviato e, preso atto dell’insuccesso delle indagini difensive, nonché dell’enorme carico di udienze istruttorie dei tribunali, immaginare ipotesi di esternalizzazione della prova orale. Ad esempio, con una solo parziale rinuncia al principio di immediatezza, peraltro giustificata dalla premialità tipica del rito, prevedere che il giudice assuma soltanto alcuni testi direttamente dinanzi a sé e che altri, ritenuti necessari ma meno centrali, siano esaminati, documentando l’incombente con ripresa audio-video, negli studi dei legali richiedenti la prova, in contraddittorio con un rappresentante della pubblica accusa (un viceprocuratore onorario o un ufficiale di p.g.).

Quanto al patteggiamento, procedimento che di fatto implica un’ammissione di responsabilità, in assenza della possibilità di diminuire la pena fino alla metà (rimasta nei desiderata della Commissione), non sarebbe eretico contemplare che il negozio processuale investa anche la qualificazione giuridica del fatto. Il diritto, invero, è terreno di scontro d’opinioni e, a parte l’implausibile, non si danno verità assolute, ma convenzionali: talché, il controllo della Corte di cassazione non sarebbe escluso tout court, ma limitato alle violazioni procedurali e, quanto a quelle sostanziali, soltanto alle più evidenti.

2.3. Giudizi “videosupportati”.

Sono positive le novità in tema di giudizio. Andrebbero anzi corroborate.

L’illustrazione, anche attraverso una relazione, delle richieste di prova non inficerebbe certo la verginità gnoseologica del giudicante, se limitata alla esposizione di quale risultato probatorio la pubblica accusa si ripromette di ottenere dall’assunzione di un determinato mezzo istruttorio; e d’altro canto sarebbe di grande utilità al giudice per stilare con cognizione di causa l’agenda processuale, nella maniera più consona al principio di ragionevole durata.

Sempre in un’ottica di non dispersione di energie processuali, la videoregistrazione dovrebbe assurgere a modalità regina di documentazione della prova dichiarativa.

Qui – una volta tanto – finiscono invero per convergere esigenze di celerità e garanzia. La rinnovazione della prova orale non è soltanto un inaccettabile spreco di tempo; è, prima ancora, una altrettanto intollerabile perdita secca in termini di garanzie.

Basti pensare che il dichiarante a carico dell’imputato, chiamato nuovamente a testimoniare sul suo conto, certamente avvertito delle incongruenze appalesate dalla sua precedente deposizione, cercherà in tutti i modi – specie se persona offesa, ed ancor meglio se parte civile – di “correggere il tiro”, senza stravolgere il senso delle sue precedenti parole, ma colmandone le eventuali lacune sotto il profilo della precisione e della credibilità[8].

Invece, la videoregistrazione sistematica della prova consentirebbe non soltanto di preservarne il contenuto comunicativo non verbale (gesti, tono della voce e simili), ma prima ancora di garantirne la genuinità, intesa come spontaneità / non artificiosità dell’incombente.

 

 2.4. Gravami “temporizzati”.

La prescrizione può infatti rivelarsi come un agente patogeno, inducendo premialità di fatto e scoraggiando quelle delle procedure semplificate, incentivando strategie dilatorie, implementando il numero delle impugnazioni in vista dell’eventuale esito estintivo, propiziando l’ineffettività del processo, con il fallimento della funzione cognitiva e aletica, e con la sconfitta delle aspettative delle vittime e della collettività.

Al fine di restituire razionalità al sistema, sembra perciò coerente stabilire il divieto di dichiarare la prescrizione del reato nel corso del processo, salvo che, sulla falsariga del modello tedesco, prima della sentenza di condanna di primo grado, non sia già decorso il tempo necessario, e assicurare poi termini celeri e certi per le successive eventuali fasi di impugnazione, la cui ingiustificata violazione non resti priva di conseguenze[9].

Agli scopi indicati, tuttavia, la riforma in commento, con lo stabilire la conseguenza della improcedibilità in grado di appello, se questo non si concluda di regola in due anni, ed in cassazione, se la decisione della Corte suprema non intervenga nel termine di un anno, appare per prima cosa del tutto inidonea.

È banale osservare, infatti, che tale giustizia ad orologeria non può letteralmente garantire la ragionevole durata del processo: basta che le indagini e il primo grado durino ad esempio complessivamente otto anni (caso non infrequente in materia di reati complessi ma gravemente puniti come l’estorsione o l’usura aggravate) per eccedere ogni limite di decenza temporale, sia secondo il diritto interno che secondo quello sovranazionale.  

Non solo, ma è altrettanto ovvio che l’improcedibilità non assicura che, in termini brevi, si pervenga ad alcuna soluzione che renda giustizia nel merito a chicchessia:

-  primo, perché, anche se essa interviene, trattasi di una pronuncia totalmente vuota, che non permette nemmeno quell’accertamento incidentale di responsabilità su cui edificare una condanna risarcitoria civile, cosa viceversa garantita da una pronuncia di prescrizione (in base al vecchio combinato disposto degli articoli 129 e 578 c.p.p.);

- secondo, perché stabilire un tempo acceleratorio davvero assai ridotto per lo svolgimento del giudizio di appello, decorso il quale interverrà, senza eccezione alcuna, la mannaia della im(puni/procedibili)tà scatenerà prevedibilmente una corsa alle impugnazioni, ancor più sfrenata di quanto già ora non lo sia, con l’unico, ma terribilmente realistico obiettivo, di conseguire l’ambìto premio previsto dal legislatore.  

Non sono previste contromisure, né disincentivi[10].

Fra le prime, avrebbe potuto dar buona prova l’introduzione di una sanzione di inammissibilità per gli atti d’appello manifestamente infondati, così come pure proposto nel libro che si va discutendo: si pensi al frequente utilizzo che sarebbe possibile farne in relazione ai motivi di doglianza sulla entità della pena inflitta in prime cure.

Fra le seconde, appare davvero inconcepibile che uno Stato che pretenda dai suoi giudici, ben conoscendone gli enormi carichi di lavoro, di sbrigare il giudizio di appello, col rischio concreto di sentenze tweet, nel breve torno di due anni (coincidenti con i termini Pinto?!), perseveri al contempo nel sostenere il c.d. divieto della reformatio in peius.

Quest’ultimo, che pure i grandi padri dell’ordinamento giuridico novecentesco avevano derubricato a mera scelta politica contingente, tutt’altro che principio cardine[11], pare sibillinamente confondere cognizione e poteri del giudice di appello: il principio devolutivo imporrebbe invero a rigore che questi non possa conoscere di un capo o di un punto della decisione di primo grado se non investita da specifici motivi di doglianza; non invece che, qualora investito ad es. del tema della dosimetria della pena, non possa sanzionare il fatto in modo più severo di quanto abbia precedentemente fatto il primo giudice; tant’è che anche quest’ultimo, a sua volta, non era stato minimamente limitato dalla richiesta di pena del p.m.

Altre gravi incongruenze sono state già autorevolmente segnalate.

Ciò [l’improcedibilità così come concepita, n.d.a.] potrebbe determinare effetti paradossali e difficilmente giustificabili. Un esempio concreto può certamente aiutare a comprendere meglio quanto affermato. Si immagini un processo avente ad oggetto reati puniti con pene edittali elevate (si pensi ai più comuni reati di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 o a quelli di rapina, anche non aggravata), la cui consumazione sia avvenuta in epoca ravvicinata rispetto alla data di inizio del processo. a) Supponendo che il giudizio di primo grado sia durato dieci anni e che la sentenza sia intervenuta prima della prescrizione del reato, la causa di improcedibilità non si avvererebbe se il giudizio di appello fosse, comunque, definito in due anni e quello di Cassazione entro un anno: dunque, un processo durato tredici anni si potrebbe concludere, comunque, con una condanna definitiva. b) Immaginando, invece, che, per lo stesso fatto, il processo di primo grado sia definito in pochi mesi - o persino in pochi giorni (una tale evenienza è tutt’altro che infrequente, ad es., nei casi di giudizio direttissimo a seguito di convalida dell’arresto) - e che il processo di appello superi i due anni e si debba, pertanto, dichiarare la improcedibilità dell’azione, si avrebbe che un processo durato poco più di due anni dovrebbe essere definito senza accertamento del fatto e con una sentenza di non doversi procedere. Simili conseguenze sono palesemente irragionevoli, determinando una sperequata attuazione concreta del diritto alla ragionevole durata del processo (ancorché riferibile, in ipotesi, alla medesima tipologia di fatto penalmente perseguibile): nel primo caso, invero, i termini di durata sarebbero reputati ragionevoli benché pari, tra il primo e il secondo grado, ad oltre dodici anni; nel secondo, al contrario, dovrebbero qualificarsi irragionevoli nonostante la loro durata enormemente più ridotta (poco più di due anni)”.

Si è poi fatto notare che restano fuori dall’àmbito dell’eccezione legislativa, consistente nell’accordare un ulteriore anno al giudizio di appello per i delitti di cui all’art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p., e per gli illeciti contro la p.a., i gravi reati di disastro ambientale e di crollo o disastro doloso o colposo, spesso implicanti complessissimi (e in contraddittorio lunghissimi) accertamenti tecnici; non dovrebbe neppure essere necessario evocare le tragedie Eternit, stazione di Viareggio e ponte Morandi.

Il fatto è che, benché la gravità edittale del reato di per sé non dica nulla della complessità del processo, essa è tuttavia un ottimo indice in tal senso.

Un indicatore davvero insostituibile, a patto che non si voglia affidare al giudice, anziché predeterminare per legge, l’individuazione di quando un procedimento è oggettivamente tanto articolato dal richiedere tempi congrui per l’accertamento della verità[12]; ovvero non si voglia scadere, come invece pare stia accedendo, in previsioni casistiche e politicamente compromissorie, dove i reati sono indicati per nome, singulatim, e non per la gravità della pena (preferibilmente nel minimo) ad essi comminata.

Ben altra avvedutezza avrebbe avuto quel legislatore che, considerata la vera pena mediatica e processuale che subiscono coloro che, sottoposti dapprima a una misura cautelare personale e dunque raggiunti da gravi indizi di colpevolezza, vengono poi liberati, così “perdendo il diritto” ad essere giudicati entro gli assai più brevi termini di fase della misura.

Si pensi a quelle posizioni su cui sia addirittura intervenuto il c.d. giudicato cautelare: perché il mero fatto della liberazione dovrebbe impedire di giungere nel più breve tempo possibile ad un giudizio nel merito? O gli indizi di colpevolezza sono gravi, oppure non lo sono. Questi sarebbero propriamente i casi in cui prevedere una circostanza attenuante ad effetto speciale, per danno da irragionevole durata del procedimento!

 2.5. Sanzioni “liberalizzate”.

Taluno, nel commentare le norme portate in grembo dal legislatore, ha parlato di “fuga dalla sanzione”[13].

Ebbene: è arcinota la crisi della pena detentiva carceraria, causa il sovraffollamento, e l’ineffettività del principio rieducativo.

E tuttavia è altrettanto pacifica fra gli addetti ai lavori l’inesistenza, ancora allo stato attuale, di una seria alternativa al carcere: forse, in futuro, sarà possibile ipotizzare, specie per le criminalità devianti (meno per quelle a sfondo economico-razionale[14]), comunità di recupero chiuse a capitale misto pubblico e privato, sempreché offrano adeguate garanzie di sicurezza contenitiva e di possibilità di lavoro all’interno.

Tanto premesso, effettivamente, la scelta del riformatore sembra essere quella di confinare il carcere, visto come un autentico spauracchio, alle sole ipotesi più efferate.

Per i reati con pene non superiori nel minimo a due anni sono ampliate le previsioni di procedibilità a querela e la possibilità di accedere ad una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Per quelli con pena non superiore nel massimo a sei anni è previsto in via generalizzata l’accesso alla messa alla prova.

Inoltre, in caso di inflizione di pene in concreto pari o inferiori a quattro anni, sarà il giudice della cognizione a valutare se sostituirle con la semilibertà o con la detenzione domiciliare; se uguali o minori di tre anni, con i lavori di pubblica utilità; entro il limite di un anno, con la pena pecuniaria.

Infine, l’entusiastico auspicio di una via alternativa alla giustizia penale repressiva: la c.d. giustizia riparativa, il cui disegno è però piuttosto vago e soprattutto puntellato dallo stanziamento di fondi piuttosto miseri (circa 4 mln e mezzo di euro annui[15]).

3. Previsioni.

Tratteggiato un poco il quadro, è tuttavia davvero arduo comprendere se il legislatore in pectore, nel perseguire un chiaro intento deflativo del complessivo carico penale e penitenziario, si sia mosso nel solco di un disegno consapevole, lungimirante e progressivo, anziché come avvolto da una sorta di rinunciatario scoramento, ammettendo la definitiva sconfitta del sistema penale domestico.

Non è chi non veda infatti come, da un canto, il mantenimento della prescrizione in fase d’indagini e in primo grado (dove la maggior parte delle declaratorie di estinzione ha del resto luogo) unitamente, d’altro canto, alla fissazione di un rigoroso termine per lo svolgimento del giudizio di appello (operativo per i fatti successivi all’1.01.2020) porterà all’ammasso centinaia di migliaia di domande di giustizia.

Certo, il riformatore sembra aver colto la maggior parte dei punti dolenti della macchina punitiva, scovandone con precisione i cc.dd. gangli problematici; meno innovative, coraggiose e azzeccate appaiono invece le soluzioni proposte, specie se riguardate dal punto di vista del diritto penale liberale classico, il cui fine è quello di reprimere, impiegando la pena carceraria come extrema ratio, soltanto alcuni rari fatti particolarmente allarmanti, reagendovi in modo mite, ma pronto ed effettivo. Al contrario, sembra perpetuarsi l’idea di un apparato tentacolare, il cui fine ultimo è, più che la punizione di determinate condotte, un più vago e generalizzato “controllo attraverso il processo”[16].



[1] Visto il conseguente inedito stanziamento di fondi europei, dedicati in parte anche al settore giustizia.

[2] C. Cupelli, Come contrastare la magistratura che lotta contro la Costituzione, da Il Foglio 24 luglio 2021.

[3] Nell’elencarli, seguiamo in gran parte proprio il libro di Canzio e Fiecconi, che utilizzano toni forse meno allarmistici, ma non per questo meno crudi: G. Canzio, F. Fiecconi, Giustizia: per una riforma che guarda all’Europa, Milano, 2021, p. 145; v. anche, ivi, p. 147 (sull’anticipazione della pena insita nella gogna mediatica). Si v. oggi anche G. Canzio, Le linee del modello “Cartabia”. Una prima lettura, in Sistema penale web, 25 agosto 2021.

[4] Anche la relazione in parola è agevolmente reperibile sul web.

[5] Fra l’altro, con sconvenienti ricadute in termini di “incompatibilità” e rotazione di giudici, specie negli Uffici giudiziari medio/piccoli.

[6] Cfr. ivi allegato 5 (è il parere approvato dal Consiglio nella seduta del 19 luglio scorso, consultabile anche su fonti aperte).

[7] Che sembrerebbe davvero tautologica, perché ovviamente ogni condizionamento del rito abbreviato è più conveniente, in termini di tempo, rispetto alla completezza del giudizio dibattimentale.

[8] Cfr. R. Aprati, Una diversa modulazione del principio di immediatezza: riflessioni sulla proposta Gratteri, in Cass. pen., 2016, p. 3533 ss.

[9] Così G. Canzio, F. Fiecconi, Op. cit., p. 159 s.

[10] Vi è, di contro, l’incentivo (a nostro avviso insufficiente) dell’ulteriore riduzione della pena di un sesto in caso di rinuncia ad impugnare la sentenza di condanna emessa all’esito di giudizio abbreviato.

[11] In tal senso, la posizione di Delitala, rammentata da A. Mingione, Divieto di reformatio in peius tra storture sistematiche e prospettive di riforma, in Giur. pen. web 5/2019, che peraltro propende per una diversa opinione, secondo cui tale divieto sarebbe oramai fondato sul diritto di difesa. Per la tesi da noi condivisa, invece, F. E., Saluzzo, Divieto di reformatio in peius. L’origine, i fondamenti e l’interpretazione di un divieto che affligge l’economia processuale, in Dir. viv. web, 17 febbraio 2017.

[12] E tuttavia sembrerebbe buona regola stabilire in astratto e a priori i criteri (notevole pluralità di imputati o di imputazioni o rilevante complessità della prova) cui un’ordinanza del primo giudice, pronunziata all’atto dell’apertura del dibattimento, e ricorribile per cassazione, debba attenersi per stabilire se i termini di svolgimento del giudizio siano quelli ordinari (es. 3 anni e mezzo per il primo grado, 2 e mezzo per l’appello, 1 per la cassazione) o quelli così prorogati (es. 4 anni per il primo grado, 3 per l’appello, 1 e mezzo per la cassazione).  

[13] A. Mantovano, Proposte emendative formalmente presentate al disegno di legge C. 2435 Governo recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello” (riforma Bonafede-Cartabia), in L-JUS, 1/2021, pp. 145 ss., in partic. 157.

[14] Che andrebbe preferibilmente colpita con pene miti, ma effettive, certe e di stampo carcerario classico.

[15] Maggiori le risorse investite nell’assunzione (peraltro a tempo determinato) dei giovani laureati che andranno ad ausiliare direttamente il magistrato componendone l’ufficio per il processo.

[16] Più “sorvegliare” che “punire”, dunque.

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