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Magistratura Indipendente

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  

Ruolo e criteri di nomina dei dirigenti degli Uffici Giudiziari

  Giudiziario 
 lunedì, 12 marzo 2018

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Spunti e proposte per un radicale ripensamento

di dott. ANTONIO LEPRE, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola

di dott. EDMONDO CACACE, Giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

di dott. EDUARDO SAVARESE, Giudice presso il Tribunale di Napoli

 
 

 

1.Il “capo” dei magistrati. 2. Dai capi agli organizzatori. 3. Le proposte: corsi di formazione selettivi quale criterio preliminare. 4.I criteri di scelta del “miglior organizzatore”. 5. La conferma del “miglior organizzatore”: il “ritorno alla giurisdizione”. 6. La nomina dei dirigenti degli uffici semi-direttivi.

 

1.      Il “capo” dei magistrati

 

Il decreto legislativo n. 160/2006, emanato in seguito alla legge di delega n. 150/2005, e la successiva legge n. 111/2007 hanno, come è noto, complessivamente modificato in grande profondità l’ordinamento giudiziario vigente.

All’interno di tale significativo intervento normativo, rilevante è stata l’innovazione che ha riguardato l’organizzazione degli uffici giudiziari, innovazione che investe il concreto esercizio della funzione giurisdizionale.

In particolare, per ciò che interessa ai nostri fini, è questione nota che la portata della modifica legislativa abbia inciso, in modo sia diretto che indiretto, sul rapporto giuridico e fattuale che i magistrati instaurano con coloro che rivestono gli incarichi direttivi e semidirettivi nello specifico ufficio giudiziario in cui esercitano le funzioni. D’altro canto, alcune delle innovazioni contenute nei citati testi normativi hanno ampliato in maniera considerevole la discrezionalità di non poche prerogative del Consiglio Superiore della Magistratura, così da incidere anche sul rapporto sussistente fra i singoli magistrati e lo stesso organo di auto-governo ed anche, inevitabilmente, con i gruppi associativi che operano al suo interno.

A ben vedere, infatti, l’ampliamento della discrezionalità decisionale del Consiglio Superiore della Magistratura, a cui fa da ineliminabile contraltare una situazione di minore certezza per il singolo magistrato, si verifica in ragione di una pluralità di novità legislative che hanno per comune presupposto l’eliminazione del requisito dell’anzianità professionale quale criterio prevalente ed automatico per la progressione della carriera.

L’accantonamento del più neutrale, sebbene non poco ingessato, parametro dell’anzianità a vantaggio di quello che, nelle intenzioni del Legislatore, sarebbe dovuto essere il criterio di premiazione del merito, in assenza, tuttavia, di adeguati indici normativi di selezione di quest’ultimo, ha di fatto esteso incisivamente i margini facoltativi delle scelte del Consiglio Superiore in ordine alla nomina dei ruoli direttivi e semidirettivi.

L’articolo 11 del decreto legislativo 160/2006 ha previsto che tutti i magistrati ordinari siano sottoposti ad una valutazione quadriennale di professionalità per un complessivo periodo di ben ventotto anni di anzianità (per sette valutazioni a partire dalla data della nomina: caso unico nell’ambito del pubblico impiego inteso in senso lato!).

Tale previsione normativa, astrattamente finalizzata a superare un automatico svolgimento della carriera di modo da introdurre dei controlli periodici in ordine ai parametri della capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, prevede che l’elemento preminente in ordine al quale ruota il positivo superamento della valutazione sia il parere del Consiglio Giudiziario, il quale, a sua volta, viene espresso sulla base di una pluralità di fattori fra i quali spicca il rapporto dei “capi” degli uffici giudiziari (secondo l’infelice, e probabilmente incostituzionale, espressione utilizzata dall’art. 11 co 3 d. lgs. 160/06).

In definitiva, la citata disposizione, volta in astratto a promuovere meccanismi virtuosi nell’espletamento delle funzioni giudiziarie, ha, in realtà, di fatto attribuito al direttivo/semidirettivo un rilevante potere nei confronti dei “suoi” magistrati, introducendo surrettizi profili di gerarchizzazione quanto mai irrituali e invasivi, soprattutto nel caso di persone giovani e alle prime esperienze giudiziarie: il termine “capo”, quindi, non sembra affatto essere stato utilizzato a caso dal Legislatore[1].

Al fine della progressione della carriera, e cioè della possibilità di assumere nel corso del suo svolgimento gli incarichi direttivi e semidirettivi, o anche gli incarichi giudicanti o requirenti di secondo grado e di legittimità, la normativa subordinata prevista dallo stesso Consiglio Superiore - enfaticamente definito “Testo Unico sulla dirigenza” (circolare del 28 luglio 2015) - prevede, all’articolo 26, che la scelta dell’organo di autogoverno avvenga sulla base di una valutazione comparativa fra i candidati, fra coloro cioè che hanno proposto domanda.

Tale valutazione comparativa, sulla base di quanto si desume sia dall’articolo 12 del decreto legislativo 160/2006, sia dall’articolo 26 della circolare attuativa, viene infatti compiuta tanto in ragione degli elementi sulla base dei quali si svolgono le valutazioni di professionalità, quanto alla luce di una pluralità di concorrenti indicatori di attitudine (di cui agli articoli 7-23 della circolare).

La concreta possibilità del magistrato di essere nominato direttivo o semidirettivo, o di assumere incarichi di secondo grado o di legittimità, pertanto, viene non poco condizionata dai rapporti che i dirigenti dell’ufficio redigono in sede di procedimento di valutazione della professionalità e che restano acquisiti agli atti del fascicolo personale.

Questo rapporto ha, quindi, un duplice significato: per un verso, condiziona il conseguimento della positiva valutazione di professionalità; per altro verso, condiziona la possibilità di accedere ad incarichi semidirettivi, direttivi, di legittimità e quant’altro: il c.d. capo è, a ben vedere, un capo a tutti gli effetti.

Appare, a questo punto, ineludibile la domanda: è costituzionalmente legittima la previsione di un “capo” all’interno della Magistratura ? Se esiste un “capo” dei magistrati, può dirsi rispettato l’art. 107, 3° comma Cost. che, nell’affermare che i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni, non è altro se non il precipitato attuativo del principio della c.d. autonomia interna ?

Pare chiaro a chi scrive che quest’assetto normativo primario, per essere costituzionalmente compatibile, deve essere necessariamente interpretato in modo da svuotare la parola “capo” di ogni contenuto verticistico, in modo da attenuare, fino ad annullare, ogni riflesso gerarchico di tali disposizioni.

La premessa di tale percorso ermeneutico, allora, non può che essere culturale e di ampio respiro: il c.d. “capo”, in realtà, non deve essere un “superiore” con la bacchetta in mano, bensì un mero organizzatore dei servizi necessari per lo svolgimento della funzione giurisdizionale.

I poteri del c.d. capo, cioè, devono essere tutti funzionali a consentire il miglior esercizio della giurisdizione da intendersi non soltanto come mero servizio pubblico oggettivo, ma anche come concreto esercizio della giurisdizione da parte dei magistrati di quell’ufficio giudiziario. Se ci si ferma, infatti, a una nozione di giurisdizione confinata all’espletamento di un servizio pubblico oggettivo si corre il rischio di rinforzare la deriva produttivistica, verticistica e gerarchica degli ultimi anni in danno dell’autonomia del singolo magistrato e, quindi, secondo una fatale eterogenesi dei fini, della stessa giurisdizione nell’interesse dei cittadini. La peculiarità della funzione giurisdizionale infatti è la seguente: non può esservi alcuna giurisdizione sana ed efficiente se non attraverso l’assoluta garanzia che la giurisdizione di ogni specifico magistrato sia esercitata in modo radicalmente indipendente da poteri esterni e autonomo da poteri interni; la giurisdizione come servizio ai cittadini non può che essere la sommatoria, per così dire aritmetica, delle tante giurisdizioni autonome e indipendenti di ogni magistrato.

Da ciò discende, quindi, che il cd. “capo” deve in realtà essere un organizzatore dell’ufficio giudiziario e, cioè, deve essere servente rispetto all’esercizio delle funzioni da parte del singolo magistrato: il responsabile apicale, in definitiva, deve essere lo snodo principale dell’organizzazione specifica di ogni aspetto pratico gestionale dell’ufficio, per consentire al singolo magistrato di dedicarsi solo ed esclusivamente a ciò che gli è proprio e cioè lo studio del fascicolo con le determinazioni conseguenti.

Gli obiettivi da perseguire, quindi, sono i seguenti:

a)   Assicurare l’autonomia interna del magistrato e il rispetto dell’art. 107, 3° comma, Cost. mercé un’interpretazione costituzionalmente orientata che trasformi, per così dire, il capo dei magistrati in mero organizzatore dei servizi necessari per lo svolgimento dell’attività del singolo magistrato;

b)   Assicurare che il responsabile apicale dell’ufficio sia sempre un magistrato, in quanto solo così può essere certamente tutelata l’autonomia del singolo, essendo evidente che i diversi modelli di organizzazione incidono direttamente sul modo concreto di essere della giurisdizione;

c)    Assicurare, quindi, coerentemente con quanto detto sopra, che il direttivo non si allontani per troppo tempo dalla giurisdizione, dovendosi scongiurare il rischio che acquisisca col tempo una visione meramente burocratica e amministrativa della gestione della giurisdizione;

d)   Individuare dei criteri di selezione che consentano la scelta del miglior organizzatore possibile e che, quindi, consentano all’organo apicale di acquisire quelle competenze tecniche di cui fisiologicamente il magistrato è sprovvisto se non nei limiti strettamente necessari all’esercizio della giurisdizione (si pensi alla problematica dei rapporti coi sindacati, alla gestione dei servizi di pulizia, ai rapporti con i fornitori e somministratori di questa o quella cosa, di questo o quel servizio; allo stesso ordinamento giudiziario e alla contabilità pubblica).

Tale sforzo ermeneutico appare tanto più necessario, appena si ponga mente al fatto che la stessa normativa consiliare, per un verso, non pare dare alcuna garanzia di prevedibilità della decisione consiliare e, per altro verso, non assicura neppure la scelta di un organizzatore veramente competente e fornito di quell’ampio bagaglio conoscitivo necessario per risolvere le problematiche pratico-organizzative innanzi accennate.

Tali carenze, quindi, determinano i seguenti rischi:

-      che, effettivamente, i capi degli uffici giudiziari possano altresì essere portatori di interessi dei vari gruppi consiliari di riferimento. E, invero, al tempo stesso, l’ulteriore elemento sulla base del quale si svolge la comparazione discrezionale fra i candidati è una eterogenea pluralità di indicatori di attitudine sia generici che specifici – si pensi all’aver ricoperto il ruolo di magistrato di riferimento per l’informatica o all’aver persino partecipato a corsi organizzati dal Csm – senza che la normativa di riferimento, né primaria né secondaria, determini con chiarezza una graduazione fra di essi (cfr. art. 26 della circolare del Csm);

-    che il capo dell’ufficio enfatizzi gli aspetti gerarchici della sua funzione, per essere quelli di più immediata e semplice attuazione (si pensi alla redazione del parere e/o al riconoscimento di questo o quel giorno di udienza oppure, da parte di taluni direttivi, al controllo della presenza in ufficio e a una attenzione eccessiva, se non, talvolta, quasi morbosa alla produttività meramente quantitativa del singolo e dell’ufficio nel suo insieme).

La discrezionalità nella redazione del rapporto del dirigente e poi del parere del Consiglio Giudiziario, unitamente alla generica esposizione normativa di una corposa serie di indicatori attitudinali, che si trovano in una posizione di equi-ordinazione e che possono indistintamente essere presi in esame in sede di decisione comparativa, ha generato di fatto una situazione di fortissima discrezionalità in capo al Consiglio Superiore della Magistratura che, in non rare circostanze, è parso sfociare in un sostanziale arbitrio decisionale, del resto più volte censurato dalla giurisprudenza amministrativa. Si assiste, dunque, a un circolo vizioso: il parere del capo è divenuto centrale e, al contempo, il CSM gode di una discrezionalità eccessiva nel nominare quei capi chiamati a rilasciare detti pareri.

L’abolito requisito dell’anzianità, la cui estrema rigidità non consente di rimpiangerlo, è stato tuttavia sostituito con un sistema organizzativo e valutativo imperniato sul difetto specularmente opposto, e cioè connotato da grandi margini di incertezza riguardo a quelle che possono essere le decisioni assunte dall’organo di auto-governo; incertezza a sua volta foriera di un pericoloso meccanismo traslativo al di fuori della Magistratura Ordinaria delle valutazioni concernenti la progressione di carriera dei suoi componenti, mediante la progressiva diffusione delle impugnazioni dei provvedimenti del CSM presso il Giudice Amministrativo, al quale, di fatto, rischia di essere assegnata la decisione conclusiva sulle nomine.

Agli occhi di un osservatore disincantato pare indubitabile che il superamento dell’elemento della prevalente anzianità non abbia favorito il reale ingresso di un sistema effettivamente strutturato sulla valorizzazione del merito, ma che invece gli ampi margini di discrezionalità introdotti in via normativa proprio con l’obiettivo di incentivare i profili meritocratici abbiano in sostanza prodotto un complessivo meccanismo che ruota intorno alla nomina degli incarichi direttivi e semidirettivi, e che utilizza i poteri a questi attribuiti (soprattutto, ma non solo, con l’elaborazione dell’evidenziato rapporto, oltre che, ad esempio, con le modalità di autorizzazione dei congedi feriali), in aggiunta a quelli assegnati direttamente all’organo di autogoverno (in materia, soprattutto, di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari), per favorire una strisciante gerarchizzazione interna e, al tempo stesso, per alimentare il potere fattuale dei gruppi associativi che operano in seno al CSM, in particolare di quelli più numerosi ed in grado di orientarne le decisioni.

È opinione di chi scrive che il vigente impianto normativo, ed in particolare la circolare denominata testo unico sulla dirigenza, per quanto concerne le modalità ed i parametri di nomina dei dirigenti, vada modificato nel senso di favorire realmente il benessere organizzativo dei singoli magistrati e la migliore amministrazione degli uffici giudiziari, incentrando ogni scelta organizzativa e valoriale intorno al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, giudicanti e requirenti, che costituiscono il vero elemento di rilievo intorno al quale costruire l’ordinamento giudiziario.

Dai capi agli organizzatori.

Con la consapevolezza della difficoltà esistente nello strutturare un alternativo sistema valutativo, che non si ripieghi sullo statico requisito dell’anzianità e che voglia però superare le attuali disfunzioni legate, peraltro, all’eccessiva discrezionalità attribuita al Consiglio Superiore, appare, quindi, utile muovere il ragionamento da una riflessione – nei limiti funzionali alla presente trattazione – sulla natura della funzione giurisdizionale e della funzione direttiva; sul tipo di attività che sono chiamati a svolgere i magistrati; sul ruolo della Magistratura nel sistema istituzionale; sulle richieste che il contesto sociale le rivolge, così da tentare di elaborare delle soluzioni che partano da una ponderata scelta culturale riguardante il ruolo del dirigente di un ufficio giudiziario ed il rapporto che deve esservi fra questi ed i magistrati che vi operano.

Le domande alle quali rispondere paiono, cioè, queste: che cosa è e a cosa serve il direttivo, e qual è il significato della giurisdizione ? Come devono convivere questi due piani ?

Le recenti novità normative dell’ultimo decennio che hanno riguardato l’Ordine Giudiziario sono state interpretate nella prassi consiliare e organizzativa, in modo più o meno volontario, sia verso la già evidenziata gerarchizzazione interna – si pensi all’effetto di dilatazione del potere dei dirigenti di autorizzare l’esercizio del congedo feriale, anche con riferimento alla discrezionalità di decidere l’ampiezza del cd. “periodo cuscinetto”, alla crescente formalizzazione dei rapporti esistenti tra magistrato e capo dell’ufficio – sia verso una maggiore burocratizzazione dell’attività giudiziaria, favorita dai numeri abnormi della domanda di giustizia, e quindi dai tentativi di fronteggiarla quantitativamente, anche a discapito della qualità della decisione, nonché dalla sostanziale attribuzione ai magistrati, in seguito all’introduzione del processo civile telematico così come attualmente congegnato, di una pluralità di attività che rientrano fra i compiti del personale amministrativo.

Ci si deve allora chiedere:

a)      se è possibile aderire a interpretazioni più rispettose dell’art. 107, 3° comma Cost ;

b)    se la concreta disciplina dettata dal decreto legislativo n. 160/2006 vada inevitabilmente nel senso della gerarchizzazione e burocratizzazione della funzione giurisdizionale.

Per rispondere a tali problematiche, è bene muovere dalla premessa che ciò che va posto al centro della riforma dell’ordinamento giudiziario e della sua interpretazione è l’effettivo ruolo sistemico del magistrato, figura che costituisce un unicum nell’ambito dell’organizzazione sociale, perché costituisce sia il luogo ultimo di risoluzione del conflitto fra i consociati, secondo regole predeterminate e da parte di persone fisiche non portatrici di alcun interesse di parte, sia, quindi, il soggetto nel quale i cittadini ripongono le aspettative di raggiungimento dei propri interessi insoddisfatti, e che personifica lo Stato, nel senso più nobile del significato, e cioè di struttura deputata all’organizzazione della civile convivenza fra gli esseri umani.

Consegue da ciò che fatalmente l’attività giudiziale si estrinseca in un’opera di natura intellettuale, il cui prodotto è costituito da provvedimenti di non semplice elaborazione nell’ambito di una materia, quella del diritto, la quale a sua volta non esiste in natura, ma è frutto della costruzione del pensiero umano; nel contempo, l’attività del magistrato costituisce una specificità anche nello stesso diritto pubblico, in quanto la sua funzione è priva, da un lato, della legittimazione democratica che caratterizza gli organi di indirizzo politico, ma è, dall’altro, dotata di una piena indipendenza da questi ultimi, garantita dalla Costituzione per tutelare la libertà dei consociati, a differenza di quanto è previsto per tutti gli organi della pubblica amministrazione.

Da ciò consegue che i concetti di carriera e gerarchizzazione devono restare estranei alla nozione stessa di magistrato: la carriera consiste solo ed esclusivamente nell’esercizio della funzione. Del resto, ciò è costituzionalizzato in modo solenne dall’art. 107, 3° comma.

L’unica interpretazione costituzionalmente orientata della riforma dell’ordinamento giudizio non può allora che essere volta a depotenziare fino ad annullare ogni profilo di gerarchizzazione e di carrierismo.

In contrasto, quindi, con il menzionato eccessivo carrierismo diffusosi nella Magistratura, ampliato dal fatto che le descritte procedure per la nomina allo svolgimento delle funzioni direttive, semidirettive e di legittimità inducono gli aspiranti all’acquisizione di un numero sempre più elevato di titoli, più o meno realmente qualificanti, al centro dell’impalcatura dell’ordinamento giudiziario va posto il concreto espletamento delle funzioni giudiziarie, che devono svolgersi:

-        con l’assoluta certezza che le proprie decisioni e il proprio contributo – anche critico – a questo o quel profilo organizzativo dell’ufficio non possano in alcun modo interferire con le valutazioni di professionalità e sul contenuto del parere del capo dell’ufficio medesimo;

-         nella piena ed indiscutibile sicurezza personale;

-          in luoghi consoni anche sotto il profilo del decoro e della dignità estetica;

-        con ogni necessario supporto di tipo logistico, informatico ed amministrativo, di modo che al magistrato venga esclusivamente richiesto di svolgere, in maniera seria ed adeguata, la descritta attività professionale di natura intellettuale che gli è propria e senza che debba preoccuparsi di altro, come invece troppo spesso avviene negli uffici giudiziari italiani.

Non è accettabile che il concreto esercizio delle funzioni giudiziarie sia non di rado considerato un mero punto di partenza di una scalata carrieristica e che all’interno dell’Ordine Giudiziario si affacci l’idea che possano esistere magistrati di “prima fascia”, che, acquisite le funzioni semidirettive, debbano, quantomeno, conservarle, eventualmente andando a svolgerle nel corso del tempo negli uffici giudiziari distrettuali, se non progredire verso le funzioni direttive; e magistrati di “seconda fascia”, esclusi da tale circuito e numericamente costituenti la parte prevalente della Magistratura.

È quindi il profilo organizzativo che deve essere posto al servizio della funzione giurisdizionale, e non il contrario, di modo che il Giudice ed il Pubblico Ministero si possano concentrare realmente sulle funzioni che sono chiamati ad esercitare, senza dovere fungere da cancellieri, tecnici informatici e talvolta anche facchini: ogni profilo che concorra a garantire il funzionamento organizzativo dell’ufficio, e quindi ad assicurare il benessere di chi vi lavora, dalla pronta riparazione del condizionatore o della stampante fino alla basilare garanzia che nessuno possa accedere armato in un ufficio giudiziario, deve essere assicurato da chi dirige l’ufficio stesso. 

Colui che ricopre l’incarico di dirigente va quindi scelto, oltre che in ragione della capacità nell’avere saputo bene esercitare le funzioni giudiziali – presupposto di partecipazione alla selezione assai più qualificante di molti indicatori attitudinali attualmente previsti dalla normativa secondaria vigente, poiché sintomo della capacità di comprensione di quali siano i problemi con i quali dovrà misurarsi – anche in forza della idoneità a ricoprire un rilevante incarico organizzativo.

E la stessa conferma del dirigente nello svolgimento dell’incarico deve poggiarsi sulla concreta verifica di come sono stati esercitati i poteri amministrativi ed organizzativi attribuiti dall’ordinamento per consentire il miglior esercizio delle prerogative giudiziali da parte dei Magistrati che operano nell’ufficio giudiziario.

Un rovesciamento di prospettiva deve portare a superare la diffusa impostazione, frutto della vigente modalità di selezione e di conferma, per cui il dirigente è sostanzialmente colui che cerca di spingere i magistrati ad una sempre maggiore produzione quantitativa, di modo da far decrescere gli arretrati giudiziari, senza interesse alcuno per la qualità dei provvedimenti, anche mediante – purtroppo accade anche questo – il non edificante strumento delle pressioni e delle difficoltà frapposte all’autorizzazione delle ferie, nonché, sullo sfondo, attraverso il timore incombente che deriva dal rapporto da esprimere per le valutazione di professionalità: nella prospettiva attuale è il magistrato funzionale al dirigente e non viceversa; e di ciò certamente è responsabile anche la diffusa prassi per cui il dirigente viene confermato ove abbia dimostrato di saper incidere sui numeri del contenzioso.

Si è creato, in sostanza, un circolo vizioso fondato su un sostanziale contrasto di interessi tra il direttivo e il singolo magistrato: il primo è condizionato, ai fini della conferma, dai numeri e da una serie di normative secondarie quanto mai burocratiche e complesse (si pensi, alla, oramai, semi-incomprensibile disciplina in materia di ferie): ciò fa sì che il responsabile apicale tenda troppo spesso ad occuparsi solo della produttività, delle tabelle et similia, tralasciando del tutto gli aspetti organizzativi e gestionali dell’ufficio, aspetti troppe volte riservati di fatto all’attività dei vari dirigenti di cancelleria; il secondo, invece, vede pregiudicati sull’altare della quantità fine a se stessa le sue legittime aspettative a poter lavorare con la dovuta serenità, approfondimento e in un contesto lavorativo dignitoso e funzionante nei suoi elementi essenziali.

Questo circolo perverso deve assolutamente essere interrotto, perché dannoso per la serenità del direttivo, del singolo magistrato e, in ultima analisi, per la stessa qualità della risposta di giustizia a cui hanno diritto i cittadini.

Al contrario, al dirigente va attribuito il ruolo di organizzare al meglio l’amministrazione dell’ufficio giudiziario – pure conferendogli, in una prospettiva de iure condendo, un esplicito potere di primazia amministrativa rispetto al funzionario che dirige il personale ammnistrativo del medesimo ufficio – sì da coinvolgere in modo positivo i magistrati verso una sempre maggiore efficienza, anche quantitativa, da raggiungere però in condizioni di serenità personale ed altresì nel rispetto di standard di ordine qualitativo, e quindi con l’introduzione sia di parametri di definizione ragionevoli (anche noti come “carichi esigibili”), sia mediante la verifica periodica della percentuale dei provvedimenti che vengono impugnati e confermati. E tutto questo, ben inteso, non solo nell’interesse del magistrato, ma anche e soprattutto del cittadino che ha diritto ad avere una risposta giudiziaria degna di questo nome.

E, a ben vedere, la stessa normativa primaria, ove letta con attenzione, disegna il direttivo e il semi-direttivo nei termini anzidetti.

E, infatti, l’art. 12, comma 10 del d. lgs. 160/06 per le funzioni direttive e semidirettive di cui all’art. 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11[2] del medesimo decreto richiama – oltre gli elementi di cui alle valutazioni di professionalità ex art. 11, comma 3 e 5 – anche pregresse “esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva”.

Il citato art. 12 comma 12, infine, definisce in termini inequivocabili l’ “attitudine direttiva” di cui ai precedenti comma come la “capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;”; il tutto, altresì, riferito “alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare”.

Pare evidente, quindi, che secondo la normativa primaria:

-       le funzioni direttive e semidirettive devono rispondere a competenze e funzioni sovrapponibili e presuppongono, entrambe, la cd. attitudine direttiva;

-       l’attitudine direttiva, a sua volta,  consiste, per definizione legislativa, nella capacità di gestire, organizzare, programmare il personale, i mezzi, le risorse in relazione alle caratteristiche strutturali dell’ufficio di riferimento e di valorizzare le individualità;

-        l’attitudine direttiva di certo, quindi, non si esaurisce nella capacità di valorizzare la produttività di questo o quel magistrato, né tanto meno nella organizzazione delle ferie, ma in qualcosa di molto più ampio e che attiene a tutti gli aspetti, spesso squisitamente pratici, di funzionamento dell’ufficio;

-        il direttivo e il semidirettivo, in definitiva, sono per l’ordinamento giudiziario non già dei capi, ma anzi dei meri organizzatori, la cui attività deve essere funzionale e servente rispetto a quella giurisdizionale, sì da valorizzare le attitudini e qualità dei singoli magistrati, nonché dei funzionari di cancelleria;

-    le valutazioni di professionalità non rappresentano, in questo contesto, di certo l’ubi consistam dell’attività direttiva e semidirettiva, che, anzi, sul punto deve essere ripensata nel senso di prevedere delle radicali semplificazioni dei relativi sistemi valutativi.

Già da quanto detto risulta emergere in modo chiaro che il c.d. capo non può e non deve essere tale, ma anzi deve essere solo ed esclusivamente un organizzatore, sicché – ai fini della conferma – si dovrà verificare in concreto come e in che misura la sua attività è stata positiva. E di certo la sua attività non può esaurirsi né, ancora prima, può identificarsi nel solo aumento di produttività dell’ufficio, ma soprattutto – se non esclusivamente – nella capacità di rendere l’ufficio funzionante: dalla carta nell’ufficio, al funzionamento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento, alla capacità di procurarsi mezzi e strutture, alla competenza per gestire l’appalto delle pulizie e per relazionarsi con le direzioni ministeriali.

Risponde, quindi, pienamente alla ratio della normativa e all’esigenza di valorizzare le capacità organizzative dei direttivi e di eliminare ogni forma di gerarchizzazione, la già accennata necessità di semplificazione delle valutazioni di professionalità.

A tal proposito, ci pare necessario avanzare l’ipotesi che il relativo rapporto del dirigente dell’ufficio vada esplicitato solo laddove vi siano elementi e fatti negativi da fare emergere, che vanno individuati singolarmente come episodi storici, e in relazione alla loro incidenza sui parametri di valutazione di cui all’art. 11 menzionato (comportamenti scorretti con il foro, produttività inferiore agli standard richiesti, ritardi nei depositi, numero significativo di decisioni riformate, etc. etc.; produttività, per così dire, apparenti fondate su cause seriali oppure sul sistematico cumulo di arretrati in favore delle cause di nuova e quindi più pronta definizione, etc. etc.). In assenza di siffatti episodi negativi, la procedura andrebbe semplificata enormemente. Con la previsione, ad esempio, di un’automatica valutazione positiva, a meno che, in un termine stabilito, non venga emanato un rapporto dove si stigmatizzano specifici fatti negativi rilevanti ai fini innanzi evidenziati; coerentemente, si deve optare per un automatico superamento positivo della valutazione di professionalità qualora il Consiglio Superiore non si esprima in un determinato lasso temporale in seguito al parere favorevole del Consiglio Giudiziario. Non solo, si potrebbe semplificare la valutazione eliminando la necessità della motivazione in caso di valutazione positiva, prevedendola, nel senso anzidetto, solo in caso di giudizio negativo o comunque non positivo (in conformità alle definizioni enunciate dal d. lgsl. 160/2006, art. 11). Ciò non toglie, ovviamente, che ai fini delle domande per direttivi e semidirettivi, il relativo rapporto non debba menzionare, altresì, aspetti particolarmente meritevoli, quali la capacità di organizzazione del proprio lavoro, di razionale gestione del ruolo tra smaltimento dell’arretrato e gestione delle urgenze e delle sopravvenienze; ma anche la segnalazione di aspetti particolarmente meritevoli, al pari di quelli negativi, deve però essere suffragata da specifici elementi documentati e verificabili e non già sulla base di astratte affermazioni prive di ogni riscontro pratico ed effettivo.

Infine, sempre ai fini della semplificazione e dello svuotamento di ogni aspetto gerarchizzante surrettizio, si devono valorizzare tutti gli elementi oggettivi descritti dalla legge ai fini di valutare la professionalità del magistrato. Si devono, quindi, senza indugio introdurre gli standard di definizione previsti dall’art. 11 in modo tale che:

-        si sa quanto si deve produrre;

-      si può valutare in modo adeguato l’eventuale mancato rispetto dei termini nel deposito dei provvedimenti;

-    si stabiliscono, quindi, parametri oggettivi di ragionevolezza di carichi del ruolo, in virtù dei quali sarà anche possibile verificare con serenità la percentuale di successo delle impugnazione esperite, che pure rappresenta un parametro fissato dalla legge ai fini della valutazione di professionalità: e, infatti, a fronte di carichi di lavoro eccessivi, eventuali percentuali alte di modifiche successive del provvedimento difficilmente potrà essere imputata a negligenza del magistrato, atteso che con l’aumento dei carichi di lavoro e della produttività fatalmente la qualità della decisione tende a calare.

Parimenti, ai fini della conferma del direttivo, si deve verificare e quindi avere in considerazione in che condizioni versa l’ufficio nel momento in cui gli viene dato in affido, e come lo stesso viene lasciato alla fine della sua gestione, se cioè con meno o più problematiche.

La riscrittura del cd. Testo unico sulla Dirigenza, e di ogni altra normativa secondaria di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura deve, in definitiva, essere improntata al valore costituzionale della giurisdizione e a tutte le implicazioni che da esso discendono, avendo presente che l’essenziale elemento qualificante dell’Ordine Giudiziario è l’esercizio delle funzioni giudiziali che devono costituire la chiave di volta su cui va edificato non solo l’ordinamento giudiziario, ma la stessa organizzazione degli uffici giudiziari. 

Corollario conclusivo di tale profilo deve altresì essere la semplificazione delle normative consiliari attraverso una scrittura delle stesse per articoli chiari, brevi in ordine progressivo e non già per paragrafi; semplificazione della redazione delle circolari a cui deve seguire loro raccolta unitaria e la diffusione fra tutti i magistrati ad opera dello stesso organo di auto-governo. 

Senza retorica, ma anche in contrasto con una forzosa diminutio che è seguita ad una lunga stagione contrassegnata da un clima non certo favorevole per l’Ordine Giudiziario, ciò che va prioritariamente recuperata è la consapevolezza dell’alto valore istituzionale e sociale delle funzioni giudiziali, requirenti e giudicanti, che si deve pretendere che vengano svolte in un contesto di livello adeguato sotto ogni profilo, e che deve alimentare l’orgoglio di chi le esercita. Ed è a partire da tali elementi che va interpretato il sistema dell’ordinamento giudiziario.

3.    Le proposte: corsi di formazione selettivi quale criterio preliminare.

Non bisogna, di certo, nascondersi la difficoltà di individuare idonei criteri di nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari, che emergono non appena si volga lo sguardo verso le soluzioni più ovvie o più comunemente pubblicizzate.

Lo stesso criterio dell’anzianità, da alcuni rimpianto, oltre a presentarsi contrario alla normativa di rango primario di riferimento[3], e quindi non certo introducibile mediante una riforma di quella secondaria, non sembra idoneo ad assicurare, di per sé, la scelta della persona più adeguata per l’espletamento di un incarico di direzione; né tanto meno il sistema c.d. delle fasce di anzianità e per punteggi, in precedenza vigente, dava certezze riguardo all’esito delle valutazioni, atteso che accadeva persino che al medesimo candidato venisse attribuito un diverso punteggio in diverse procedure concorsuali per analoghi ruoli (si veda l’emblematica decisione del Tar Lazio, I sezione, n. 29508/2010, del 16 giugno 2010).

La risposta all’interrogativo concernente le modalità di selezione dei dirigenti, allora, può giungere proprio dalla riflessione riguardante il ruolo del magistrato nel sistema istituzionale, la sua effettiva valorizzazione e la conseguente individuazione di quale sia il compito di chi dirige un ufficio giudiziario. A tal proposito, poi, deve osservarsi che un’indicazione da valorizzare il più possibile è quella data dal legislatore con l’art. 26 bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30.1.2006, n. 26, secondo cui i “corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi. 2.Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative”.

La necessità che il direttivo sia effettivamente in grado di gestire e amministrare l’ufficio viene, poi, stigmatizzata dal comma quarto della disposizione, secondo cui “gli elementi di valutazione conservano validità per cinque anni”.

La norma sembra in linea con quanto fin qui sostenuto.

Se il compito di tutti noi magistrati è quello di svolgere nella maniera più consona possibile le importanti funzioni giudicanti o requirenti che ci sono attribuite, il ruolo del dirigente è, infatti, quello di amministrare ed organizzare al meglio tutti gli aspetti dell’ufficio, non solo di natura materiale, con l’obiettivo primario di favorire l’esercizio delle funzioni giudiziarie da parte dei magistrati che vi operano.

È da una copernicana (e paradossalmente lapalissiana…) rivoluzione culturale, che ponga al centro dell’ordinamento giudiziario l’esercizio della giurisdizione, che occorre muoversi per comprendere come selezionare i magistrati, che, per un periodo della loro carriera, anziché svolgere le funzioni giudiziarie, forti dell’esperienza già acquisita, si pongano al servizio della giurisdizione mediante l’organizzazione degli uffici giudiziari di destinazione.

Venendo alla modulazione di una proposta di riforma che sia improntata all’evidenziata impostazione culturale e che coniughi le plurime esposte esigenze, si ritiene che la selezione dei dirigenti degli uffici giudiziari vada effettuata mediante un corso-concorso aperto alla partecipazione di un numero di candidati chiuso e predeterminato dal bando, comunque superiore rispetto a quello dei posti direttivi che nel prossimo futuro si andranno a liberare, con prognosi che si può realizzare senza grandi difficoltà, nel corso del quale si approfondiscano discipline, anche extra-giuridiche, la cui cognizione è necessaria per il buon svolgimento di funzioni organizzative (appalti pubblici, contabilità, sicurezza sui luoghi di lavoro, organizzazione degli uffici ministeriali etc. …).

Il corpo docente – in ossequio a quanto già previsto dal d.lgs. n. 26/06 e al fine di tutelare l’indipendenza e l’autonomia del direttivo e nel contempo assicurare l’utilità del corso – viene nominato dal comitato di gestione ex art. 27 del menzionato decreto, in esecuzione del piano adottato ai sensi dell’art. 23. La gestione e direzione scientifica spetterebbe comunque alla SSM insieme col corpo docente.

Il corso-concorso, perciò, potrebbe e dovrebbe essere quanto mai approfondito, e concludersi positivamente solo ed esclusivamente con il superamento di prove intercorso che attestino la conoscenza delle materie trattate; non si ha tanto in mente un percorso di veri e propri esami scritti o orali, cosa che parrebbe francamente eccessiva; quanto piuttosto, si immagina un modello di tipo empirico-pragmatico volto a testare l’effettiva capacità organizzativa e di risoluzione dei problemi vantata dall’aspirante direttivo; così, ad esempio, potrebbe essere ragionevole sottoporre di volta in volta all’aspirante dirigente un problema pratico da risolvere e verificare se il concorrente risulta in grado di risolverlo (mancanza computer: a chi vanno chiesti?; si può ricorrere a sponsor esterni per farsi finanziare questo o quel profilo organizzativo del tribunale ? ecc.).[4] Resta, poi, inteso che sarà pur sempre il CSM a dover deliberare la nomina definitiva, dovendosi esercitare in particolare la sua discrezionalità con riferimento a una pluralità di candidati qualificati come idonei.

Ulteriore previsione normativa che andrebbe opportunamente inserita nella circolare che disciplina la nomina, non solo dei dirigenti, ma di qualsiasi carica interna alla Magistratura alla quale si accede tramite la presentazione di domande fra più concorrenti, sarebbe quella di attribuire l’espressa facoltà, da concedere soltanto a coloro che hanno avanzato la domanda di partecipazione e non certo a terzi, di conoscere i curricula depositati dagli altri concorrenti[5]. Oltre a consentire un trasparente confronti fra i candidati, ossequioso della normativa primaria in tema di diritto di accesso da parte di chi ha uno specifico interesse, una esplicita previsione concernente la possibilità di conoscere chi siano i concorrenti e quali i loro curricula servirebbe anche ad evitare che la soddisfazione di tale legittima informazione transiti in concreto attraverso la richiesta di favore nei confronti di qualche conoscente meglio inserito a livello associativo, e in grado di reperire indirettamente le informazioni, come talvolta accade.

 

4.I criteri di scelta del “miglior organizzatore”.

 

In presenza di candidati che abbiano conseguito il titolo abilitante, è possibile individuare dei criteri oggettivi predeterminati per indirizzare la scelta verso il miglior organizzatore.

A tal proposito, due sembrano essere i criteri principali, essendo, poi, scelta di valore se dare prevalenza all’uno o all’altro.

Un primo criterio preferenziale potrebbe essere dato, appunto, dall’anzianità.

Altro criterio preferenziale – che incontra maggiore simpatia da parte di chi scrive – potrebbe essere quello della eterogeneità dell’esperienza professionale dell’aspirante direttivo. Ed infatti, poiché dirigere un ufficio giudiziario implica interfacciarsi con molteplici realtà, e in particolare con tutti gli aspetti dell’esercizio della giurisdizione, è bene che vada preferito chi ha avuto modo di conoscere più uffici e funzioni.

E’, infatti, ad esempio, fuori di dubbio che un presidente del tribunale debba interfacciarsi con la procura della repubblica; e non vi è dubbio che, se si è svolta la funzione requirente, si è consapevoli di come sia essenziale concordare e preventivare un numero di udienze ragionevole ed elastico, e cioè capace di adattarsi a mutamenti significativi dell’organico requirente. Ed, invero, è noto che, in specie negli uffici medi e piccoli, il trasferimento anche di uno o due PM può rendere difficoltosa l’attività investigativa, dovendo i PM rimasti farsi carico di un numero di udienze a quel punto divenuto eccessivo (ma è chiaro che tutto questo, peraltro, non potrà mai realizzarsi in presenza di un presidente del tribunale ossessionato dalla produttività da cui dipende la sua conferma).

A questo proposito, va osservato come, a normativa vigente invariata, il criterio della molteplicità delle funzioni svolte va ulteriormente qualificato dalla natura giurisdizionale delle funzioni medesime: vale a dire che ulteriori esperienze, come quelle dei magistrati collocati fuori ruolo presso le pubbliche amministrazioni, pur rilevanti, non potranno mai essere valutate e apprezzate allo stesso modo (come pure potrebbe risultare da una interpretazione “uniformante” dell’art. 12 comma 10 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160[6]).

A parità di esperienza, e solo allora, il criterio della anzianità potrebbe essere risolutivo. Una simile soluzione risulterebbe in grado di fare partecipare persone effettivamente motivate non soltanto dalle pur legittime aspirazioni di carriera, ma anche e soprattutto dal desiderio di contribuire sul versante organizzativo al funzionamento della giurisdizione. 

Soltanto all’interno di un così congegnato criterio di selezione sarebbe allora possibile recuperare in parte l’elemento dell’anzianità fin da subito, di modo che, in caso di eccesso di domande dei candidati rispetto al numero massimo di partecipanti previsto nel bando, a parità di presupposti di idoneità comunque da soddisfare – avere raggiunto una determinata valutazione di professionalità, non avere ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni, essere in linea con gli standard quantitativi di esigibile produttività – non vi sarebbe altro parametro di selezione dei partecipanti al corso-concorso che quello della maggiore anzianità, sempre a condizione che il candidato sia in grado di garantire almeno la durata quadriennale dell’incarico prima del pensionamento.

In definitiva, attraverso un corso-concorso così immaginato e coordinato con i parametri di scelta oggettivi innanzi delineati si potrebbe effettivamente selezionare il direttivo corrispondente al modello disegnato dalla norma primaria sull’ordinamento giudiziario: non si deve infatti dimenticare l’obiettivo prioritario, che è quello di selezionare direttivi competenti e motivati, e che ciò avvenga secondo criteri ragionevolmente oggettivi, che impediscano il sospetto di logiche lottizzatorie tra le correnti rappresentate, eventualmente, all’interno del CSM.

In tal modo si raggiungerebbe, tuttavia, solo uno degli obiettivi che ci si era proposti, e cioè quello relativo alla nomina di un direttivo che sia effettivamente capace di organizzare la struttura dell’ufficio giudiziario in modo utilmente servente al proficuo esercizio della giurisdizione.

Ci si deve chiedere, allora, come perseguire l’altro obiettivo, e cioè quello di evitare che l’esercizio della funzione direttiva porti con sé il rischio di un direttivo sempre più lontano dalla giurisdizione, e quindi sempre meno consapevole della sua complessità e delle sue implicazioni. Rischio, questo, che, verificatosi, determinerebbe un danno alla stessa giurisdizione, che esige moduli organizzativi assolutamente peculiari in ragione dei valori costituzionali e della complessità dell’attività giurisdizionale come prodotto intellettuale. Ulteriore capitolo, dunque, deve riguarda la conferma del direttivo e il rapporto costantemente circolare che dovrebbe esserci, almeno in potenza, tra ruoli organizzativi e svolgimento delle funzioni giurisdizionali.

 

5.La conferma del “miglior organizzatore” e il “ritorno alla giurisdizione”.

 

Anche ai fini della conferma devono rilevare le effettive capacità organizzative.

Se il dirigente è – e per impianto costituzionale deve essere (art. 107 III comma Cost.) – un primus inter pares fra i magistrati di un determinato ufficio giudiziario, investito di importanti prerogative amministrative, funzionali alla efficiente organizzazione del medesimo, e quindi al miglior esercizio delle funzioni giudiziali, appare logica conseguenza che, trascorso il primo quadriennio, nel suo procedimento di conferma sia prevista la possibilità di acquisire i pareri dei magistrati che vi operano o che vi hanno operato per una frazione temporale significativa del periodo di riferimento.

Al pari di quanto, come sopra esposto, è bene che venga previsto nelle circolari del CSM per ciò che concerne il rapporto del dirigente dell’ufficio nei confronti dei magistrati, andrebbe previsto che, anche per quanto riguarda il parere che il magistrato deve potere esprimere in sede di conferma del dirigente, eventuali opinioni negative sulla prosecuzione dell’incarico debbano essere suffragate da fatti specifici ed oggettivi, e non fondarsi su mere formule linguistiche disancorate da eventi concreti. 

Essendo i primi e diretti destinatari dei provvedimenti amministrativi ed organizzativi del dirigente, e trattandosi del resto non di quisque de populo, ma di persone che esercitano rilevanti funzioni pubbliche, a chi scrive sembra naturale che i magistrati dell’ufficio possano, anche eventualmente con la garanzia dell’anonimato, controbilanciata tuttavia dalla necessità di esporre specifici accadimenti concreti e quindi verificabili, partecipare al procedimento di conferma del dirigente esprimendo la propria opinione.

Altro criterio che pare utilizzabile al fine di verificare l’opportunità o meno della conferma del direttivo è quello di dare adeguata rilevanza a fattori “esterni”, ma che possono essere meritevoli di specifico approfondimento. Ci si riferisce, in particolare, alla capacità del dirigente di “attrarre” i colleghi: occorrerebbe verificare, ad esempio, se uffici tradizionalmente caratterizzati da costanti turn over ad un certo punto, invece, registrino un’improvvisa quanto preziosa costante permanenza; oppure, all’inverso, se uffici tradizionalmente caratterizzati da stabilità, ex abrupto siano caratterizzati da veri e propri “esodi” o turn over: è evidente, infatti, che, sia nel primo positivo caso, che nel secondo negativo caso, tali mutamenti possano essere causati proprio da specifiche scelte organizzative dei dirigenti.

Altro elemento significativo della proposta che si elabora è quello di prevedere, in armonia con la centralità dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, un limite massimo temporale all’esercizio continuativo delle funzioni direttive da individuare nella soglia di otto anni, e cioè nel periodo di tempo di durata dell’incarico e della sua eventuale conferma per un ulteriore quadriennio.

Al termine di tale arco temporale, e quindi necessariamente prima che la medesima persona possa aspirare come candidato ad un nuovo incarico direttivo, sembrerebbe quanto mai opportuno che la stessa eserciti nuovamente le funzioni giudiziali, giudicanti o requirenti, cosicché l’elemento negativo di non avere esercitato funzioni direttive negli ultimi quattro anni assurgerebbe ad ulteriore presupposto di idoneità per la partecipazione al concorso per funzioni apicali.

In questa prospettiva, viene di fatto grandemente ridimensionata, ai fini della nomina ad uffici direttivi, l’equiparazione tra funzione giudiziaria ed esercizio di differenti funzioni dei magistrati collocati fuori ruolo, sancita dall’art. 50 del d. lgs. 5 aprile 2006 n. 150.[7]

Tale profilo presenta plurimi profili di utilità, impedendo l’evidenziato rischio della suddivisione dei magistrati fra una “serie a” ed una “serie b” e assicurando un collegamento costante con la giurisdizione e le sue problematiche concrete, sia con riferimento al periodo di effettivo espletamento delle funzioni direttive, che non vanno esercitate nella prospettiva di non esercitare più quelle giudiziali, sia in quello successivo, ove si potrà contribuire alla giurisdizione con l’aggiunta della esperienza direttiva e si potrà ambire nuovamente all’espletamento di incarichi direttivi solo dopo avere effettivamente svolto le funzioni giudiziali per un determinato periodo di tempo.         

Se il cuore dell’Ordine Giudiziario è l’esercizio delle funzioni giudiziarie e se il significativo ruolo istituzionale e sociale di queste viene realmente compreso, e vissuto come tale dai componenti della Magistratura, non dovrebbe risultare minimamente scandaloso immaginare che chi ha svolto per un periodo il ruolo di Presidente di un Tribunale o di Procuratore della Repubblica possa, nel proseguimento della propria carriera, svolgere, a titolo esemplificativo, quello di Presidente di un collegio Giudicante oppure quella del giudice o del sostituto procuratore della Repubblica.

Nel mondo accademico, del resto, non desta alcuno scalpore il fatto che un professore che per un periodo definito abbia svolto il ruolo di Rettore dell’Università o di Direttore di un dipartimento, perché a tali incarichi eletto dal restante corpo docente, torni alla propria attività professionale, una volta conclusa tale esperienza, e si dedichi anche alla parte più ordinaria della medesima, quale lo svolgimento delle lezioni e degli esami, tanto che nessuno dei suoi colleghi ritiene necessario individuare un nuovo prestigioso incarico da attribuirgli.

La differenza va probabilmente colta sia nel fatto che il Direttore del dipartimento non si considera, e non viene dagli altri docenti considerato, il “capo” dei professori di quel dipartimento, bensì colui che lo organizza e gestisce al fine di migliorarne l’efficienza, sia nel motivo che la principale ragione di qualificazione che gli viene riconosciuta, dentro e fuori il suo ambito lavorativo, è di essere un professore di quella disciplina.

6.La nomina dei dirigenti degli uffici semidirettivi.

La legge sull’ordinamento giudiziario prevede una disciplina analoga per i direttivi e semidirettivi, definendo, peraltro, come direttivi i presidenti di sezione della Corte di Cassazione, pur essendo di fatto, questi ultimi, dei presidenti di sezione.

Questa opzione legislativa di equiparazione tra le due tipologie di nomina sembra irragionevole, poiché è evidente a tutti che vi sono fortissime differenze tra l’attività del dirigente dell’ufficio e il semidirettivo e, cioè, tra il presidente del tribunale e il presidente di sezione.

Il presidente di sezione, infatti, rimane certamente nell’ambito della giurisdizione e ha normalmente un proprio ruolo (quando, invece, il presidente del tribunale rimane nella giurisdizione tendenzialmente solo negli uffici più piccoli, laddove il presidente della Corte indiscutibilmente esce sempre dalla giurisdizione; discorso analogo al presidente del tribunale può farsi anche con riferimento al procuratore della repubblica).

In coerenza con quanto abbiamo sostenuto finora, poi, i criteri di preferenza nella nomina dei semidirettivi devono essere articolati secondo precisi parametri oggettivi destinati ad operare idealmente in senso progressivo.

La proposta, ad esempio, di preferire per la nomina a Presidente di Sezione chi ha per lungo tempo esercitato le funzioni, penali o civili, a cui si riferisce quella presidenza, è certamente supportata da buon senso. Nondimeno, il criterio va temperato dalla previsione di un ulteriore e supplementare criterio, secondo il quale, a parità di “merito” rispetto a quella specifica funzione, vada preferito chi abbia svolto diverse funzioni nello svolgimento della sua carriera, in particolare nel settore tanto civile quanto penale, poiché la varietà delle funzioni svolte consente una visione d’insieme sul mondo della giurisdizione, preziosa per chi intenda efficacemente presiedere una sezione di tribunale o di Corte d’appello.

Un criterio di scelta da valorizzare ulteriormente deriva dall’avere svolto il ruolo di giudice di Corte d’Appello, poiché un presidente di sezione di Tribunale che conosce il grado di impugnazione è certamente portatore di un bagaglio e di una esperienza molto importante, che può mettere a disposizione dei colleghi più giovani di primo grado per aiutare a rendere le decisioni il più possibile stabili. Questo ragionamento può e deve a nostro avviso estendersi anche alla nomina dei giudici di Cassazione, sia come consigliere che al massimario: chi ha svolto funzioni d’appello va preferito rispetto a chi ha svolto soltanto funzioni di primo grado, in quanto l’appello è oggi un importante filtro rispetto al giudizio di legittimità, ed è luogo in cui il magistrato matura una esperienza collegiale approfondita (se si tiene conto, soprattutto, che molti giudici di primo grado svolgono funzioni quasi esclusivamente monocratiche).

 



[1] L’art. 11, comma 4, lett. F), D. Lgs. n. 160/2006 infatti parla testualmente di “capo dell’ufficio”; l’espressione non è casuale, poiché è ribadita dall’art. 13, comma 3 e dall’art. 19, comma 2 bis.

[2] Norma ribadita dal successivo comma 11, che, tuttavia, comprensibilmente, per le funzioni direttive di legittimità richiede altresì di avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni.

[3] Cfr., infatti, l’art. 12, comma 10 ,11,12 pongono l’accento solo ed esclusivamente sulle capacità di organizzazione, direzione e programmazione delle attività e dei mezzi dell’ufficio

[4] Del resto, anche per la nomina dei consiglieri di Cassazione la legge prevede l’istituzione di una apposita commissione scientifica nominata dal CSM (art. 12 comma 13 d.lgs. 160/06), il che in radice esclude ogni dubbio sul fatto che la previsione del corso-concorso possa essere considerato pregiudizievole per l’autonomia del direttivo; così come la soluzione di casi pratici serve indiscutibilmente ad oggettivare il più possibile il giudizio di idoneità.

[5] L’esigenza di trasparenza, soprattutto nel settore del conferimento di incarichi nella P.A., è sentito trasversalmente, come attestato dal decreto legislativo n. 33 del 2013, siccome modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016: cfr. art. 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza): “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”.

 

[6]10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11 oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.

[7]Il primo comma dell’art. 50 stabilisce: 1.  Il  periodo  trascorso  dal magistrato fuori dal ruolo organico della  magistratura e' equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie  svolte  e  il  ricollocamento  in  ruolo,  senza nuovi o maggiori  oneri  per  il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel   caso   di   cessato   esercizio   di   una   funzione  elettiva extragiudiziaria,  salvo  che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso  la  Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante,  appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella  in cui e' ubicato il distretto presso cui e' posta la sede di provenienza nonche' in una regione diversa da quella in cui, in tutto o  in parte e' ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato e' stato eletto.

 

 
 
 
 
 
 

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