Banche dati giurisprudenziali e intelligenza artificiale:
l’esperienza di Italgiure
di Alessio Scarcella
Direttore del Centro elettronico di Documentazione della Corte Suprema di cassazione
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Sommario: 1. Introduzione: La ricerca giuridica nell’era digitale e della società della conoscenza. - 2. La digitalizzazione della giurisprudenza italiana: storia, strumenti e impatti. - 2.1. Dalle fonti cartacee alle banche dati digitali: un percorso evolutivo e culturale. - 3. L’intelligenza artificiale nella ricerca giurisprudenziale e nella giustizia digitale. - 3.1. Potenzialità e applicazioni innovative dell’IA nella ricerca giuridica. - 3.2. Rischi, limiti e questioni etiche nell’adozione dell’IA. - 4. Le banche dati giuridiche e l’integrazione dell’IA: strumenti e accessibilità. 5. La legge n. 132 del 23 settembre 2025 e la ricerca giurisprudenziale: principi e assenza di divieti. - 5.1. La delibera del CSM 8 ottobre 2025 e la ricerca giurisprudenziale: le cautele richieste. - 5.2. I riflessi operativi della delibera consiliare sulla banca dati Italgiureweb. - 6. L’evoluzione delle tecnologie e l’impatto sulla formazione giuridica. - 7. Considerazioni conclusive. |
- Introduzione: La ricerca giuridica nell’era digitale e della società della conoscenza.
La ricerca giuridica contemporanea si colloca in un contesto di trasformazioni epocali, segnate dall’avvento della società della conoscenza e dalla rivoluzione digitale. Essa non è più confinata all’ambito specialistico degli operatori del diritto, ma si estende a una platea più ampia, comprendente studiosi interdisciplinari, professionisti, cittadini e istituzioni pubbliche[1]. La digitalizzazione ha radicalmente modificato le modalità di accesso, analisi e diffusione delle fonti normative e giurisprudenziali, trasformando la conoscenza giuridica in un bene collettivo essenziale per la tutela dei diritti fondamentali, la partecipazione democratica e la trasparenza istituzionale[2].
Storicamente, la ricerca giuridica si fondava su strumenti cartacei quali repertori, raccolte di massime, codici commentati e riviste specialistiche, che presentavano limiti strutturali significativi: aggiornamenti lenti, difficoltà di accesso, frammentazione delle fonti e complessità nell’individuazione delle soluzioni più pertinenti. La digitalizzazione ha superato queste barriere, offrendo strumenti di consultazione immediata, integrata e interattiva, capaci di mettere in relazione normativa, giurisprudenza e dottrina in modo organico e sistematico.
Questa trasformazione non è solo tecnologica, ma anche culturale e organizzativa. Essa richiede agli operatori del diritto competenze digitali avanzate, una sensibilità critica verso i rischi e le opportunità delle tecnologie, e un approccio interdisciplinare che coniughi diritto, informatica, scienze sociali ed etica.
La formazione digitale assume un ruolo strategico, non limitato all’acquisizione di competenze tecniche, ma esteso allo sviluppo di una cultura della responsabilità, della tutela della privacy e della promozione di una giustizia accessibile, partecipata e inclusiva.
A livello internazionale, la ricerca giuridica informatizzata favorisce la comparazione tra ordinamenti, la circolazione di modelli interpretativi e la costruzione di un diritto europeo e globale. Il dialogo tra le Corti e la conoscenza delle esperienze straniere rappresentano un valore aggiunto per la qualità della giurisdizione e per la tutela dei diritti fondamentali, contribuendo a una cultura giuridica condivisa e a una maggiore coesione sociale.
In questo scenario, la ricerca giurisprudenziale si configura come un motore di innovazione sociale e culturale, capace di incidere profondamente sulla trasparenza, sulla prevedibilità e sulla giustizia delle decisioni, promuovendo una cultura giuridica più democratica, inclusiva e responsabile, in cui la tecnologia diventa strumento di emancipazione e non di esclusione.
2. La digitalizzazione della giurisprudenza italiana: storia, strumenti e impatti.
2.1. Dalle fonti cartacee alle banche dati digitali: un percorso evolutivo e culturale.
L’Italia si è distinta a livello europeo per l’esperienza pionieristica nella digitalizzazione della giurisprudenza, iniziata negli anni Sessanta con la costituzione del Centro Elettronico di Documentazione (CED) presso la Corte di cassazione, che ha rappresentato il primo passo verso la gestione informatizzata di un patrimonio giurisprudenziale vastissimo e in continua crescita[3].
Il passaggio dalle fonti cartacee alle banche dati digitali è stato un processo articolato, complesso e fortemente innovativo, che ha richiesto non solo avanzamenti tecnologici, ma anche profonde trasformazioni culturali e organizzative. Inizialmente, la ricerca giuridica si basava su repertori cartacei, raccolte di massime e riviste, strumenti che presentavano limiti di aggiornamento, accessibilità e integrazione delle fonti. L’introduzione di sistemi informatici ha consentito di superare queste criticità, dando vita a piattaforme come ItalgiureFind, EasyFind e, infine, ItalgiureWeb, che offrono una consultazione rapida, sistematica e integrata della giurisprudenza, con interfacce sempre più intuitive e funzionalità avanzate[4].
Fu allora un’idea lungimirante[5] quella di dare vita ad uno strumento moderno ed efficiente che, in quanto pensato all’interno della giurisdizione e, sempre all’interno di questa, gestito, fungesse da volano neutrale per la più estesa e rapida fruizione del dato giuridico, da rendersi, in questi termini, disponibile per il migliore esercizio della giurisdizione, nel solco dei caratteri di indipendenza e autonomia ad essa impressi dalla Costituzione italiana, ma anche patrimonio comune della cultura giuridica europea.
In questo quadro può, dunque, apprezzarsi come esito dalla coerenza particolarmente significativa il fatto che il progetto di creazione della prima banca dati giuridica nazionale informatizzata abbia avuto origine e compimento proprio ad opera della Corte di cassazione e cioè dell’organo giudiziario al quale l’ordinamento assegna – secondo una tradizione condivisa a livello europeo, soprattutto continentale – la funzione di nomofilachia, ossia di interpretazione uniforme del diritto oggettivo, in funzione di certezza del diritto stesso[6].
Ecco dunque il ruolo, che si è venuto a delineare, della banca dati giuridica informatizzata, quale strumento cooperante in modo particolarmente incisivo per l’affermazione un ‘diritto certo e stabile’, ciò che dà la cifra della sua finalità ultima, di rendere tangibile nella costruzione del ‘diritto vivente’ quel principio di eguaglianza che è sotteso alla vita democratica di una società civile, per cui la prevedibilità delle decisioni è alla base di un trattamento uniforme dei cittadini dinanzi al giudice[7].
Queste banche dati non sono meri archivi, ma strumenti di diritto computabile, capaci di mettere in relazione massime, testi integrali, riferimenti normativi e giurisprudenza sovranazionale, favorendo un approccio multidimensionale e interdisciplinare alla ricerca giuridica. Il progetto European Case Law Identifier (ECLI) ha ulteriormente potenziato la capacità di identificare e indicizzare le sentenze a livello europeo, favorendo il dialogo tra le Corti e la costruzione di uno spazio giuridico comune, con standard condivisi di accesso e consultazione[8]. Il progetto ECLI è stato finalizzato a dare attuazione alle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea del 29 aprile 2011 (2011/C - 127/C), volte a favorire l’adozione, su base volontaria, di un sistema idoneo a garantire l’identificazione univoca, a livello europeo, delle sentenze pubblicate su Internet, arricchendole con metadati idonei a consentire la successiva indicizzazione sul portale europeo e-Justice.
La Corte di cassazione ha dato tempestiva attuazione al progetto E.C.L.I. e proprio grazie ad esso sono state realizzate ulteriori utilità per la ricerca e la consultazione della giurisprudenza in ItalgiureWeb. Difatti, al fine di rendere più agevole e rapida la consultazione dei dati contenuti nei vari archivi, si è provveduto, all’interno delle decisioni presenti in uno dei due archivi delle sentenze integrali (civili e penali), fra le sentenze e le norme citate nel documento stesso, ad evidenziare, con procedure automatiche di ricerca[9], sia i riferimenti alle sentenze della stessa Corte di cassazione, sia a quelle Corte Costituzionale e, mediante link che puntano agli archivi corrispondenti di ItalgiureWeb, è possibile leggere il testo integrale della sentenza, così da istituire un circuito di pronta fruizione in cui le massime e i testi integrali dei provvedimenti cooperano per la migliore e più ampia conoscenza del dato giurisprudenziale.
Proprio per tali esigenze, in un contesto in cui l’“incalcolabilità giuridica” è favorita da un governo delle fonti divenuto difficile pure per il loro proliferare ed imporsi da un livello sovranazionale, l’attenzione, in ItalgiureWeb, si è polarizzata, anche, sull’implementazione degli archivi della giurisprudenza sovranazionale (EURIUS e CEDU), contenenti, rispettivamente, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e quella della Corte europea dei diritti umani, nella consapevolezza, altresì, dell’importanza che riveste la conoscenza e la diffusione di tali dati nella costruzione del dialogo tra le Corti europee e i giudici nazionali, in vista della realizzazione di quello spazio comune giuridico destinato ad essere il più fertile humus per una maturazione dei diritti fondamentali.
Con la banca dati giuridica ItalgiureWeb, in particolare, si è venuto a realizzare in Italia quello che è stato definito il “diritto computabile”[10] e ciò sebbene si vertesse in una situazione di ‘pre-condizioni tecnologiche’ non proprio favorevoli rispetto a quelle che esibisce il nostro presente, che, nel breve volgere di pochi anni, ha registrato un esponenziale sviluppo della potenza dei computer, dei Big Data, delle macchine intelligenti e, quindi, dell’Intelligenza Artificiale.
La digitalizzazione, in particolare la più importante banca dati Italgiure[11], ha avuto un impatto profondo anche sull’organizzazione interna della giustizia: la gestione delle banche dati richiede nuove professionalità, competenze digitali avanzate e una governance articolata, che coinvolge magistrati, personale tecnico e amministrativo. Questo processo ha contribuito a migliorare la qualità della giurisdizione, la trasparenza e la partecipazione democratica, favorendo una cultura della legalità più aperta e consapevole.
Oggi la sfida consiste nel mantenere e sviluppare ulteriormente questo patrimonio tecnologico e culturale, promuovendo una cultura della legalità basata sulla condivisione, sulla responsabilità e sulla partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti, e nel garantire che gli strumenti digitali siano accessibili, affidabili e rispettosi dei diritti fondamentali, in un’ottica di sostenibilità e innovazione continua.
3. L’intelligenza artificiale nella ricerca giurisprudenziale e nella giustizia digitale.
3.1. Potenzialità e applicazioni innovative dell’IA nella ricerca giuridica.
L’intelligenza artificiale (IA) rappresenta una delle innovazioni più significative e rivoluzionarie nel campo della ricerca giuridica e della gestione della giustizia digitale. Grazie all’impiego di algoritmi di machine learning, deep learning e tecniche avanzate di Natural Language Processing (NLP), l’IA consente di superare i limiti tradizionali della ricerca per parola chiave, abilitando interrogazioni semantiche, analisi contestuali, estrazione automatica di concetti e persino predizione degli esiti giudiziari[12].
Questi sistemi sono in grado di analizzare grandi volumi di dati giuridici in tempi estremamente ridotti, individuando pattern ricorrenti e correlazioni nascoste tra sentenze, norme e dottrina, contribuendo a mappare le aree di incertezza interpretativa e a segnalare orientamenti emergenti o divergenti.
Un ambito particolarmente promettente è la “giustizia predittiva”, che utilizza modelli statistici e algoritmi per stimare la probabilità di successo di una controversia, suggerire strategie processuali personalizzate e assistere nella redazione di atti e motivazioni, con indicazioni automatiche su riferimenti normativi e giurisprudenziali pertinenti.
L’IA è inoltre impiegata nella massimazione automatica delle sentenze, ossia la sintesi delle decisioni in massime giuridiche facilmente consultabili, e nella creazione di percorsi formativi personalizzati per gli operatori, basati sull’analisi delle evoluzioni giurisprudenziali.
Questa trasformazione tecnologica ha generato nuove figure professionali, quali il legal data analyst e il giurista computazionale, che integrano competenze giuridiche, informatiche ed etiche per sviluppare e governare strumenti di IA in modo responsabile e innovativo.
L’adozione di tali tecnologie, oltre a migliorare l’efficienza e la qualità della ricerca giuridica, può contribuire a rendere la giustizia più trasparente, accessibile e partecipata, promuovendo una cultura giuridica più democratica e inclusiva.
3.2. Rischi, limiti e questioni etiche nell’adozione dell’IA.
Nonostante le potenzialità straordinarie, l’adozione dell’intelligenza artificiale nella ricerca giurisprudenziale e nella giustizia digitale comporta rischi e limiti che devono essere attentamente valutati e gestiti. Uno dei problemi più rilevanti è l’opacità algoritmica: molti sistemi di IA, soprattutto quelli basati su tecniche di deep learning, sono spesso definiti “scatole nere” perché il loro funzionamento interno è difficile da interpretare anche dagli stessi sviluppatori. Questa opacità può compromettere la trasparenza e la possibilità di controllo sulle decisioni automatizzate, rischiando di minare la fiducia degli operatori e degli utenti nel sistema giudiziario.
Un altro rischio è rappresentato dai bias presenti nei dati di addestramento. Se i dati utilizzati per “insegnare” all’IA riflettono pregiudizi o discriminazioni storiche, l’IA rischia di perpetuarli e amplificarli, con conseguenze negative per l’uguaglianza e l’imparzialità[13]. Per questo motivo, è necessario adottare audit indipendenti, strumenti di monitoraggio e meccanismi di correzione per prevenire derive discriminatorie e garantire la neutralità e l’affidabilità dei sistemi di IA.
Inoltre, la dipendenza eccessiva dagli algoritmi può ridurre l’autonomia decisionale umana, impoverire il ragionamento giuridico e favorire la standardizzazione e la serializzazione delle decisioni, fenomeni che potrebbero indebolire la creatività interpretativa e la capacità di adattamento del diritto alle specificità dei casi concreti.
La formazione continua degli operatori, il mantenimento di un controllo umano attivo e la definizione chiara di responsabilità sono quindi condizioni imprescindibili per un uso etico e responsabile dell’IA nella giustizia.
Infine, la tutela della privacy, la sicurezza informatica e la protezione dei dati personali rappresentano ulteriori sfide cruciali, che richiedono un quadro normativo rigoroso e aggiornato, in linea con le normative europee come il GDPR e l’AI Act[14].
4. Le banche dati giuridiche e l’integrazione dell’IA: strumenti e accessibilità.
Le banche dati giuridiche italiane rappresentano il principale strumento di accesso e ricerca della giurisprudenza. Tra le più diffuse, come già visto, vi sono ItalgiureWeb, gestita dalla Corte di cassazione, e numerose banche dati private o istituzionali.
Le banche dati offrono moduli di ricerca avanzata, che consentono di interrogare i documenti per campi specifici (massime, testi integrali, riferimenti normativi, parti, date, ecc.) e di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per ricerche semantiche, analisi predittive e visualizzazione di pattern giurisprudenziali, strumenti che contribuiscono a migliorare la qualità, l’efficienza e la trasparenza della giustizia.
L’integrazione dell’IA nelle banche dati giuridiche rappresenta una frontiera innovativa che potenzia l’efficacia e la qualità della ricerca, favorendo l’accessibilità e la trasparenza della giurisprudenza anche per operatori meno esperti o per il pubblico generale.
La ricerca giuridica è una delle aree in cui l’intelligenza artificiale sta mostrando un potenziale trasformativo significativo[15]. Tradizionalmente, questo compito richiedeva ore di lavoro manuale, con avvocati e assistenti legali impegnati nell’analisi di ampie banche dati per trovare i precedenti e le leggi pertinenti. Con l’avvento dell’IA, questo processo è diventato molto più rapido ed efficiente.
Gli strumenti di intelligenza artificiale possono analizzare milioni di documenti in pochi secondi, identificando i precedenti rilevanti e fornendo risposte dettagliate a quesiti giuridici complessi. Piattaforme come ROSS Intelligence, basate su IBM Watson, utilizzano l’IA per aiutare gli avvocati a svolgere ricerche legali in modo più efficiente e preciso. Questi strumenti possono comprendere il linguaggio naturale, consentendo agli avvocati di porre domande in modo colloquiale e ottenere risposte pertinenti.
Alcuni dei vantaggi dell’utilizzo di sistemi di IA nella ricerca giuridica:
a) Efficienza e rapidità: l’IA può ridurre drasticamente il tempo necessario per la ricerca giuridica, passando da ore o giorni a pochi minuti. Questo permette agli avvocati di dedicare più tempo alla strategia del caso e alla consulenza legale;
b) Accuratezza e precisione: gli algoritmi di IA possono identificare con grande precisione i documenti rilevanti, minimizzando il rischio di errore umano e garantendo che nessuna informazione cruciale venga trascurata;
c) Accesso a informazioni aggiornate: gli strumenti di IA sono costantemente aggiornati con le ultime sentenze e modifiche legislative, garantendo che gli avvocati abbiano sempre accesso alle informazioni più recenti.
5. La legge n. 132 del 23 settembre 2025 e la ricerca giurisprudenziale: principi e assenza di divieti.
La legge n. 132 del 23 settembre 2025 non introduce, come si vedrà infra, alcun divieto all’utilizzo dell’IA nella ricerca giurisprudenziale, ma anzi ne promuove lo sviluppo responsabile e trasparente[16].
L’articolo 1 stabilisce che la legge “promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell’IA, volto a coglierne le opportunità”, garantendo “la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali”.
L’articolo 3 elenca i principi generali che devono guidare lo sviluppo e l’uso dell’IA, tra cui il rispetto dell’autonomia umana, la trasparenza, la spiegabilità e la sorveglianza umana, senza escludere la ricerca giurisprudenziale.
L’articolo 5 impegna lo Stato e le autorità pubbliche a promuovere l’uso dell’IA come strumento per migliorare l’interazione uomo-macchina nei settori produttivi, includendo implicitamente anche il settore giuridico.
La disposizione di maggior rilievo è costituita dall’art. 15 che detta norme generali per l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario.
La formulazione dell’articolo 15 è volta a delimitare in maniera precisa gli ambiti nei quali l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale è consentito nello svolgimento dell’attività giudiziaria propriamente detta e delle attività ad essa collaterali.
Innanzitutto, il comma 1 stabilisce che in caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale sono sempre riservate al magistrato le decisioni concernenti: a) l’interpretazione e l’applicazione della legge; b) la valutazione dei fatti e delle prove; c) l’adozione dei provvedimenti.
Per le decisioni sopra elencate, che costituiscono il nucleo fondamentale e più sensibile nell’esercizio della giurisdizione, viene esclusa pertanto qualsiasi possibilità di fare ricorso all’intelligenza artificiale.
La disposizione, dunque, esclude l’impiego dei sistemi di IA riconducibili alla c.d. “giustizia predittiva”, ovvero di sistemi che, sulla base di un modello statistico elaborato in maniera autonoma dal sistema stesso a seguito dell’analisi di una mole significativa di atti giuridici, sono in grado di formulare una previsione che può giungere fino al possibile esito di un giudizio.
Rispetto all’originaria formulazione del testo dell’articolo 15, tuttavia, non è più presente il riferimento all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per le attività di ricerca giurisprudenziale e dottrinale[17], per le quali dovrebbe ritenersi applicabile la disciplina di cui al successivo comma 2.
Ai sensi del comma 2, è infatti consentito il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale per ciò che riguarda: a) l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia; b) la semplificazione del lavoro giudiziario; c) le attività amministrative accessorie. In tali ambiti, la disciplina puntuale per l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale è demandata al Ministro della giustizia[18].
Non sono, dunque, previsti limiti specifici per l’uso di IA nella ricerca giurisprudenziale, a condizione, pur sempre, che siano rispettati i principi di trasparenza, sicurezza e controllo umano, e che l’IA non sostituisca mai il giudizio critico degli operatori umani.
5.1. La delibera del CSM 8 ottobre 2025 e la ricerca giurisprudenziale: le cautele richieste.
Quanto sopra deve, peraltro, essere coordinato con quanto affermato al punto 3 delle recenti raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia, oggetto della delibera del CSM 8 ottobre 2025 (Pratica num. 118/VV/2024 – diramata agli uffici con nota P16432/2025 del 15/10/2025), in cui si sottolinea espressamente come “In questa prospettiva, possono rientrare tra gli impieghi ammissibili - purché in modalità tracciata, sicura e con revisione umana e nell'ambito degli applicativi fomiti all'interno del dominio giustiziale – le seguenti attività (si tratta di un'elencazione non esaustiva): 1. Ricerche dottrinali: assistenza nella consultazione di banche dati e nella costruzione di stringhe di ricerca finalizzate all'individuazione di dottrina pertinente; (omissis)”.
Quanto, invece, alle ricerche giurisprudenziali, la delibera premette la necessità di una “riflessione più articolata”. Si legge, infatti, che “L'utilizzo dell'intelligenza artificiale per tale finalità si colloca in un ambito che, sebbene riconducibile a compiti procedurali, può presentare profili di rischio elevati qualora l'output generato venga utilizzato come base esclusiva o prevalente nella formazione del convincimento del giudice. L'IA può validamente assistere il magistrato nella consultazione delle banche dati istituzionali e commerciali, nella costruzione di stringhe di ricerca complesse e nella classificazione tematica del materiale reperito. In questo caso, l'attività si configura come supporto tecnico-organizzativo, riconducibile ai compiti procedurali limitati ai sensi dell'art. 6, par. 3. lett. a) del Regolamento UE 1689/2024. Tuttavia, laddove i sistemi siano progettati per selezionare automaticamente la giurisprudenza "più rilevante", per suggerire orientamenti interpretativi prevalenti o per generare schemi motivazionali basati su pattern ricorrenti, si configura un impiego che incide potenzialmente sull'attività valutativa e sull'indirizzo giuridico, e dunque si esce dall'ambito dell'art. 6, par. 3”.
Per tale ragione, dunque, la delibera consiliare richiede come “necessaria” una vigilanza stringente su tre piani: l. la natura e l'architettura dei sistemi utilizzati; 2. la trasparenza degli algoritmi di selezione e classificazione; 3. il ruolo attivo e critico del magistrato nel vaglio dei risultati.
In ogni caso, prosegue la delibera “l'output prodotto deve essere oggetto di valutazione e verifica autonoma da parte del magistrato, quale titolare esclusivo della funzione giurisdizionale. L'automazione della ricerca non può sostituire la sensibilità giuridica necessaria alla contestualizzazione del precedente. È poi necessario che le banche dati giurisprudenziali messe a disposizione del magistrato garantiscano una base dati completa, non discriminatoria e aggiornata, ovvero prevedano forme di controllo e supervisione da parte della magistratura nella fase della selezione, classificazione e aggiornamento delle sentenze. La qualità, la neutralità e l'accessibilità della banca dati sono condizioni essenziali per un uso corretto e costituzionalmente compatibile dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario”.
Sembra, dunque, che il Consiglio abbia avuto presente in tale, opportuna, puntualizzazione, proprio la banca dati giurisprudenziale per eccellenza, l’unica oggetto di riconoscimento anche normativo, ossia quella, storica, rappresentata da ItalgiureWeb, gestita dal CED della Corte di cassazione, che si connota per completezza, trasparenza, costante aggiornamento, assenza di qualsiasi discriminazione e alimentata non solo, integralmente, da tutte le pronunce giurisprudenziali di legittimità della Suprema Corte, ma anche dalle massime elaborate con accuratezza e attento vaglio selettivo-valutativo dall’Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte.
Quattro sono, in particolare, le ragioni giuridico-funzionali per le quali è possibile ritenere che l’attenzione consiliare abbia come riferimento proprio ItalgiureWeb.
- Anzitutto, perché Italgiure è lo strumento istituzionale per eccellenza nella ricerca giurisprudenziale degli operatori della giustizia e, in particolare, per i magistrati.
Italgiure è la banca dati istituzionale di riferimento per magistrati. Ogni innovazione IA che si integri su Italgiure impatta direttamente sul lavoro giudiziario quotidiano. Italgiure è del resto servizio pubblico di informatica giuridica, con accesso gratuito per la magistratura.
- In secondo luogo, Italgiure ha una architettura ricca di classificazioni.
Italgiure già classifica e organizza (massime, relazioni, schemi del Massimario, riferimenti). Se l’IA riorganizza/riordina, può indirizzare implicitamente la consultazione. Le schede di ricerca e gli alberi dei risultati evidenziano come la struttura guidi la fruizione; l’IA non deve sovrapporsi con ranking opaco.
- Italgiure ha tutti i requisiti di qualità/neutralità della base dati.
Il CSM chiede completezza, neutralità, aggiornamento e supervisione magistratuale nella selezione/classificazione. La governance del CED è già istituzionale; l’eventuale IA deve rispettare e rendere trasparenti criteri di coverage e tagging.
- Infine, Italgiure è allineata all’AI Act (art. 6).
I compiti procedurali limitati sono consentiti, mentre tutto ciò che incide su valutazione/indirizzo giuridico è alto rischio e richiede garanzie. Italgiure consente ricerca e classificazione, sicchè l’IA deve restare assistiva (creazione di query, classificazione degli argomenti), non valutativa (ranking motivazionale).
5.2. I riflessi operativi della delibera consiliare sulla banca dati Italgiureweb.
Con particolare riferimento ad ItalgiureWeb, come è noto, essa è uno strumento di consultazione e classificazione del dato giuridico gestito dal CED.
La sua architettura consente ricerche complesse e navigazione per schemi di classificazione (civile/penale, relazioni, massime, riferimenti normativi, ecc.). Se l’IA rimanesse ancorata a funzioni procedurali (es. automazione della query o del tagging tematico) il suo uso sarebbe compatibile con la delibera; se invece scalasse a ranking “intelligente” della rilevanza o a suggerimenti motivazionali, entrerebbe nell’area di alto rischio che la delibera intende presidiare. Il CSM, dunque, richiede vigilanza sulla natura/architettura dei sistemi per evitare che un layer IA trasformi Italgiure da strumento di ricerca in co-decisore occulto.
La delibera insiste su trasparenza e verificabilità degli algoritmi.
In un ecosistema come Italgiure, dove la classificazione (schemi del Massimario, tassonomie, parole-chiave) è già parte dell’architettura di accesso ai precedenti, l’aggiunta di IA che ripesi o riordini i risultati deve essere spiegabile (documentazione tecnica, tracciabilità, controlli di bias). Queste sono proprio condizioni previste dall’IA Act per i sistemi ad alto rischio (gestione rischi, qualità dati, trasparenza, supervisione umana). Se un algoritmo — anche interno a Italgiure — decidesse quali precedenti “contano” di più, senza rendere espliciti i criteri (es. frequenza di citazione, esiti, gerarchia di fonti, stagionalità degli orientamenti), si creerebbe un effetto di indirizzo non controllabile. Da qui la condivisibile richiesta del CSM di trasparenza degli algoritmi e di base dati completa, neutrale e aggiornata, con forme di controllo/supervisione della magistratura nelle fasi di selezione, classificazione ed aggiornamento.
Alla luce di quanto sopra, si impone una considerazione di ordine sistemico: la necessità di un presidio giurisdizionale stabile e qualificato sulla gestione di Italgiure, esercitato in modo esclusivo dalla Corte di cassazione per il tramite del CED, rappresenta non solo una garanzia di conformità normativa, ma un baluardo essenziale contro i rischi connessi all’automatizzazione non governata dei processi di classificazione e consultazione giuridica. L’affidamento di funzioni strategiche — quali selezione, categorizzazione e ordinamento dei dati giurisprudenziali — a sistemi di intelligenza artificiale privi di una supervisione istituzionale potrebbe infatti generare criticità profonde: dalla perdita di controllo sulle logiche di accesso e fruizione delle informazioni, all’introduzione di bias o distorsioni interpretative, fino al rischio di una progressiva erosione della neutralità e della completezza della base dati.
In tale prospettiva, il ruolo del CED emerge quale custode metodologico e garante della trasparenza: la delega di attività di classificazione all’IA non può prescindere da una rigida tracciabilità delle operazioni e dalla possibilità di audit costante sulle scelte algoritmiche, così da assicurare che ogni intervento tecnologico sia pienamente reversibile, documentato e sottoposto a verifica magistratuale.
Qualsiasi applicativo IA che operasse senza tale presidio rischierebbe di minare la funzione istituzionale della banca dati, compromettendo l’affidabilità degli strumenti di ricerca e la stessa integrità del processo decisionale giurisdizionale. La vigilanza della Cassazione, tramite il CED, costituisce dunque il perno imprescindibile per garantire che Italgiure resti fedele alla propria missione pubblica e non venga trasformata, per effetto di automatismi opachi, in un dispositivo di indirizzo occulto, sottratto al controllo democratico e istituzionale.
La delibera afferma, infine, che l’output IA deve essere sempre verificato autonomamente dal magistrato, che è titolare esclusivo della funzione giurisdizionale: l’automazione della ricerca non può sostituire la sensibilità giuridica necessaria alla contestualizzazione del precedente. Questo è particolarmente calzante per Italgiure, che espone al magistrato massime, sentenze, relazioni, collegamenti normativi e riferimenti giurisprudenziali (conformi/difformi). Il valore dello strumento è offrire il materiale, non decidere il percorso argomentativo: il giudice deve selezionare, contestualizzare (fatti, petitum, quadro normativo), verificare gli orientamenti.
In conclusione, alla luce delle riflessioni svolte, risulta evidente come le peculiari caratteristiche di Italgiure ne sanciscano la piena conformità alle raccomandazioni consiliari, conformità che deve essere rigorosamente salvaguardata affinché l’introduzione di applicativi di intelligenza artificiale non alteri la natura della banca dati e non esponga il sistema ai rischi già ampiamente illustrati.
In questa prospettiva, emerge con forza la necessità di tutelare ciò che Italgiure ha rappresentato e continua a rappresentare: un patrimonio collettivo insostituibile per tutti gli operatori del diritto e, in particolare, per l’ordine giudiziario. La sua evoluzione deve essere accompagnata da una vigilanza costante, affidata al CED della Cassazione quale ufficio alle dirette dipendenze del Primo Presidente della Corte di cassazione, così da scongiurare ogni rischio di trasformazione in uno strumento distorsivo o sottratto al controllo istituzionale.
Del resto, Italgiure si distingue nel panorama giuridico nazionale quale unica banca dati riconosciuta normativamente come fornitrice del servizio pubblico di informatica giuridica. Tale ruolo paradigmatico la differenzia in modo sostanziale dalle banche dati private e ne costituisce il tratto distintivo, come già da decenni è possibile apprezzare nella riconosciuta autorevolezza dei precedenti giurisprudenziali, oggetto di accurata e scrupolosa massimazione ufficiale curata dall’Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di cassazione, presenti e reperibili su Italgiure, rispetto alle massime elaborate dalle riviste private di settore.
In tal senso, la salvaguardia della missione pubblica di Italgiure e della sua funzione di presidio della certezza del diritto assume un valore strategico e irrinunciabile per la comunità giuridica e per l’intero sistema giudiziario.
6. L’evoluzione delle tecnologie e l’impatto sulla formazione giuridica.
L’innovazione tecnologica, in particolare l’intelligenza artificiale, sta trasformando non solo la ricerca giuridica, ma anche la formazione degli operatori del diritto. Le università e le istituzioni formative sono chiamate a integrare nei loro curricula competenze digitali, informatiche e di data literacy, affiancandole a quelle tradizionali di diritto sostanziale e processuale.
La formazione deve essere orientata a sviluppare una capacità critica e consapevole nell’uso degli strumenti digitali, evitando un approccio meramente tecnico e promuovendo una riflessione etica e giuridica sulle implicazioni dell’IA e della digitalizzazione[19].
In questo contesto, la collaborazione interdisciplinare tra giuristi, informatici, filosofi ed esperti di etica diventa fondamentale per formare professionisti in grado di governare le tecnologie in modo responsabile e innovativo.
- Considerazioni conclusive.
L’analisi sin qui condotta offre una panoramica ampia e stratificata delle trasformazioni che hanno investito la ricerca giuridica nell’era digitale, con particolare attenzione all’esperienza italiana e, in specie, al ruolo paradigmatico di ItalgiureWeb.
Emergono, in primo luogo, la portata epocale della digitalizzazione e la sua capacità di ridefinire non solo gli strumenti, ma anche la cultura e l’organizzazione della giurisdizione. La banca dati Italgiure, nata da una visione lungimirante e sviluppatasi in coerenza con la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, si configura oggi come presidio di certezza, trasparenza e accessibilità del diritto, contribuendo in modo decisivo alla costruzione di un “diritto vivente” fondato sull’eguaglianza e sulla prevedibilità delle decisioni.
L’introduzione dell’intelligenza artificiale nella ricerca giurisprudenziale rappresenta, in questo contesto, una frontiera di straordinaria innovazione, capace di moltiplicare le potenzialità di analisi, correlazione e sintesi delle fonti. Le applicazioni di IA – dal machine learning al natural language processing – promettono di rendere la ricerca più efficiente, precisa e accessibile, favorendo una giustizia più trasparente e partecipata. Tuttavia, va evidenziato come tali opportunità siano inscindibilmente accompagnate da rischi e criticità: l’opacità algoritmica, i bias nei dati, la possibile erosione dell’autonomia decisionale umana e la necessità di garantire la tutela della privacy e la sicurezza dei dati.
Il quadro normativo, sia nazionale che europeo, si mostra attento a bilanciare innovazione e garanzie, promuovendo un uso responsabile e trasparente dell’IA, ma riservando al magistrato il ruolo insostituibile di titolare della funzione giurisdizionale.
In particolare, la recente delibera del CSM dell’8 ottobre 2025, in precedenza richiamata, sottolinea la necessità di una vigilanza stringente sulla natura e l’architettura dei sistemi, sulla trasparenza degli algoritmi e sul ruolo attivo e critico del giudice nel vaglio dei risultati.
ItalgiureWeb, in quanto banca dati istituzionale, si pone come modello di riferimento per completezza, neutralità e aggiornamento, ma anche come banco di prova per la corretta integrazione dell’IA nel rispetto dei principi costituzionali e delle garanzie fondamentali[20].
In prospettiva, la sfida principale sarà quella di mantenere saldo il primato della sensibilità giuridica e della responsabilità umana, valorizzando l’IA come strumento di emancipazione e non di eterodirezione, e promuovendo una formazione giuridica che sappia coniugare competenze digitali, riflessione etica e spirito critico. Solo così la tecnologia potrà essere davvero al servizio della giustizia e della democrazia, senza mai sostituirsi al giudizio umano, ma rafforzandone la capacità di discernimento e di equità.
Come ammonisce Giovanni Maria Flick, “Il rischio è che la giustizia si trasformi in una ‘algocrazia’, dove la decisione è affidata all’algoritmo e non più alla coscienza del giudice”[21]. In questa prospettiva, l’intelligenza artificiale potrà essere un prezioso alleato, ma mai il sostituto della coscienza critica e della responsabilità che sono il cuore della funzione giurisdizionale.
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[1] Il presente contributo costituisce la rielaborazione della relazione tenuta dall’Autore, sul medesimo tema, presso la Scuola Superiore della Magistratura in Roma il 2 dicembre 2025 (corso FPFP25052).
[2] European Law Institute (ELI), Digitalisation of Civil Justice Systems in Europe, Vienna, 2023.
[3] Sulla storia del CED, si veda R. Borruso, Computer e diritto, Milano, 1988, pp. 175 ss. In breve sintesi, il CED, negli primi anni ’60, si costituì all’interno dell’Ufficio del Massimario della Corte, per poi assumere una propria autonomia – quale Ufficio alle dirette dipendenze del primo Presidente della Cassazione (essendo ad esso affidate anche ulteriori funzioni, inerenti all’informatica giudiziaria) – e per trovare, quindi, espresso riconoscimento a livello normativo: nel 1981, con il d.P.R. n. 322, cui è seguito, tra gli altri, il d.P.R. n. 195 del 2004, che, all’art. 1, ha indicato il compito precipuo del “Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione (CED)”, cioè quello di svolgere “un servizio pubblico di informatica giuridica, per diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della dottrina giuridica”.
[4] Per maggiori approfondimenti, si rinvia senz’altro a F. Fiandanese, Il centro elettronico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione, in G. Peruginelli e M. Ragona (a cura di), L’informatica giuridica in Italia. Cinquant’anni di studi, ricerche ed esperienze, n. 12, Napoli, 2014, pp. 151-168.
[5] V. Di Cerbo, Banche dati di giurisprudenza, nomofilachia e trasparenza dell’attività giurisdizionale. L’esperienza del Ced della Corte di cassazione, in riv. trim. online Questione giustizia, Roma, 3, 2017, pp. 93-98.
[6] Così E. Vincenti, Le banche dati di giurisprudenza – La diffusione delle novità giurisprudenziali, in Comunicazione e giustizia, Torino, 2024, pp. 123-129.
[7] E. Vincenti, Massimazione e conoscenza della giurisprudenza nell’era digitale, in riv. trim. online Questione giustizia, Roma, 4, 2018, pp. 147-152.
[8] European Case Law Identifier (ECLI), https://e-justice.europa.eu/topics/legislation-and-case-law/european-case-law-identifier-ecli_it?init=true.
[9] Basate su principi di Intelligenza Artificiale, a tal fine beneficiando di un progetto realizzato dalla Cassazione con l’ITTIG, che è l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica, organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
[10] G. Sartor, Il diritto computabile, relazione tenuta al convegno del 27 settembre 2017 in onore di Renato Borruso, Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione.
[11] Il sistema ItalgiureWeb, per l’appunto risalente al 2003 quanto all’architettura tecnologica strutturale, è, attualmente, in fase di profondo ammodernamento; l’obiettivo è quello di mantenere intatte le funzionalità sinora presenti (che sono state implementate nel corso di quest’ultimo decennio) e di migliorarne le performance, nonché rendere più friendly l’utilizzo. Va ricordato che ItalgiureWeb è una banca dati fruibile solo ad utenti registrati, che vengono appositamente abilitati all’accesso secondo profili differenziati. Attualmente sono registrati più di 15.000 magistrati di ogni ordine e grado; più di 32.000 utenti appartenenti alle professioni ed alla pubblica amministrazione.
Tra le professioni non sono più da annoverare gli avvocati in qualità di utenti ad abbonamento personale, perché, a seguito di una Convenzione con la Cassa di previdenza forense stipulata a febbraio del 2020, è stato consentito l’accesso alla banca dati (seppure non in formato integrale), con corrispettivo a carico della stessa Cassa-forense, ad oltre 230.000 avvocati. In ItalgiureWeb sono inserite, attualmente, oltre 557mila massime civili e 192mila massime penali, nonché 889mila sentenze civili e 1 milione di sentenze penali; oltre 843mila riferimenti di dottrina; oltre 58mila sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e più di 50mila sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. La banca dati è costruita per archivi nei quali, secondo specifici settori, è raccolta la documentazione giuridica: in particolare (ma senza voler essere esaustivi e con riferimento agli archivi attualmente in uso), massime civili (archivio CIVILE) e penali (archivio PENALE) della Corte di cassazione, sentenza per esteso civili (archivio SNCIV) e penali (archivio SNPEN) della Corte di cassazione, massime e giurisprudenza della Corte costituzionale (anch’essa su due archivi – COSTMS e COSTSN - come per quella di Cassazione), provvedimenti dei giudici di merito (archivio MERITO), giurisprudenza della Corte di giustizia europea (archivio EURIUS), giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (archivio CEDU), dottrina (archivio DOTTRINA, con le indicazione di dove reperire sulle riviste giuridiche di respiro nazionale gli scritti di approfondimento giuridico ed i commenti alla giurisprudenza), legislazione nazionale (archivio LEXS) ed eurounitaria (archivio EURLEX). Si tratta di “archivi organizzati” e non separati, che consentono di pervenire al cd. “dato giuridico globale”, ossia il frutto che nasce da una rete di rinvii per cui è consentita la navigazione non solo tra documenti di uno stesso archivio, ma anche tra archivi diversi in base a numerose chiavi di accesso e di ricerca, interagenti tra loro.
[12] Si v., sul tema, M. Durante, Potenzialità e applicazioni innovative dell’IA nella ricerca giuridica, in Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, Torino, 2012, pp. 91-115; E. Calzolaio (a cura di), La decisione nel prisma dell’intelligenza artificiale, Milano, 2020.
[13] Sul tema, M. Cocciatelli, Riconoscere e superare i bias con l'Intelligenza Artificiale, in Rivista per la formazione, 3, 2024, pp. 1-52.
[14] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale - AI Act), in G.U.U.E., serie L, 12 luglio 2024.
[15] L. Di Giacomo, Intelligenza artificiale e il diritto: un binomio in evoluzione, in Diritto.it, 6 agosto 2024.
[16] Disegno di legge A.C. 2316/2025, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, Roma, Senato della Repubblica, 2025.
[17] Così si legge nel Dossier di documentazione relativo all’A.C. 2316 del 14 aprile 2025 (Dossier n. 289/2), p. 55.
[18] Sul punto, la Commissione giustizia del Senato con riferimento alla disposizione in esame ha reso parere rilevando la necessità del ripristino della formulazione originale del primo periodo del comma 1 dell’articolo in esame, che consentiva l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l’attività giudiziaria finalizzato alle sole attività strumentali e di supporto, ovvero «per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale».
[19] In argomento, D. Parisi, Nuove tecnologie e formazione giuridica, in i-lex Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale, 7, 2007.
[20] Deve evidenziarsi, infatti, che l’intelligenza artificiale, pur non essendo un soggetto giuridico, è oggi uno strumento capace di incidere profondamente sui diritti fondamentali e sull’esercizio dei pubblici poteri. Per questa ragione, la sua legittimità non può essere valutata soltanto sul piano tecnico o economico, ma deve essere ricondotta entro il quadro assiologico e normativo della Costituzione. I principi costituzionali non “regolano” direttamente l’IA, ma ne vincolano l’uso, imponendo limiti, garanzie e criteri di conformazione. Il punto di partenza non può che essere il principio di dignità umana, ricavabile dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. La persona, nel disegno costituzionale, non è mai riducibile a oggetto di trattamento o a semplice insieme di dati. L’impiego di sistemi di intelligenza artificiale deve quindi evitare ogni forma di spersonalizzazione, ossia la trasformazione dell’individuo in un profilo statistico governato da logiche opache. Quando l’IA incide su scelte che riguardano la vita, il lavoro, il credito, la libertà o l’accesso a prestazioni pubbliche, la decisione deve rimanere comprensibile, controllabile e riconducibile a una valutazione umana. In caso contrario, si realizza una lesione diretta della dignità della persona. Strettamente connesso è il principio di eguaglianza, sancito dall’articolo 3 della Costituzione, nella sua duplice dimensione formale e sostanziale. L’intelligenza artificiale, basandosi su dati storici e su modelli predittivi, può riprodurre o amplificare discriminazioni già presenti nella società. Il fatto che tali discriminazioni non siano intenzionali non ne attenua la rilevanza costituzionale. L’eguaglianza impone che i sistemi algoritmici siano progettati e utilizzati in modo da prevenire effetti discriminatori e da non consolidare disuguaglianze sociali, economiche o culturali. In questa prospettiva, il controllo sull’IA non è soltanto un’esigenza tecnica, ma un vero e proprio dovere costituzionale di rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza sostanziale. Un ruolo centrale è poi svolto dal principio di legalità, che attraversa l’intero impianto costituzionale e trova specifica espressione negli articoli 23, 25 e 97 della Costituzione. Ogni esercizio del potere pubblico deve essere fondato su una base normativa chiara e prevedibile. L’uso di sistemi di intelligenza artificiale da parte della pubblica amministrazione non può quindi avvenire in modo informale o sperimentale quando incide su diritti o interessi dei cittadini. L’algoritmo, in quanto strumento che orienta o determina la decisione amministrativa, deve essere previsto, disciplinato e limitato dalla legge, altrimenti si realizza una forma di potere privo di fondamento democratico. Da ciò discende il collegamento con il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, sancito dall’articolo 97 della Costituzione. L’IA può certamente contribuire all’efficienza dell’azione amministrativa, ma non può trasformarsi in una delega integrale della funzione decisionale. L’automazione è costituzionalmente legittima solo se resta uno strumento di supporto, inserito in un procedimento governato da criteri di ragionevolezza, imparzialità e controllo umano. Quando l’algoritmo diventa l’unico decisore, il rischio è quello di un’amministrazione apparentemente neutra, ma in realtà opaca e incontrollabile. Un ulteriore presidio fondamentale è rappresentato dai principi di trasparenza, motivazione e sindacabilità delle decisioni, che trovano fondamento negli articoli 1, 24, 97 e 113 della Costituzione. Ogni decisione che incide sulla sfera giuridica del cittadino deve poter essere conosciuta, compresa e contestata. Applicato all’intelligenza artificiale, ciò significa che il funzionamento del sistema deve essere spiegabile in termini tali da consentire l’esercizio del diritto di difesa e il controllo giurisdizionale. Un algoritmo incomprensibile o non spiegabile si traduce, sul piano costituzionale, in una negazione della tutela giurisdizionale effettiva. Infine, l’uso dell’IA deve rispettare il principio di responsabilità, che permea l’ordinamento costituzionale e si riflette anche nell’articolo 28 della Costituzione. Non è ammissibile una deresponsabilizzazione del decisore umano attraverso il richiamo all’autonomia dell’algoritmo. Ogni decisione automatizzata deve restare imputabile a un soggetto umano o istituzionale, chiamato a risponderne sul piano giuridico. In conclusione, l’intelligenza artificiale è compatibile con la Costituzione solo se resta subordinata alla centralità della persona, alla legalità democratica e alla responsabilità umana. La Costituzione non è un freno all’innovazione tecnologica, ma il criterio che consente di orientarla in modo conforme ai valori fondamentali dell’ordinamento.
[21] Giovanni Maria Flick, Il futuro della giustizia tra nuove tecnologie e ricerca di equilibrio, Il Sole 24 Ore, 9 dicembre 2024.

