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24 febbraio 2026Margherita Cassano , Prima Presidente emerita della Corte di cassazione#Alta Corte disciplinare

Brevi riflessioni sull’Alta Corte disciplinare

Brevi riflessioni sull’Alta Corte disciplinare

 

Brevi riflessioni sull’Alta Corte disciplinare

Margherita Cassano

Prima Presidente emerita della Corte di cassazione

 

La riforma costituzionale affida ad un’Alta Corte disciplinare la competenza a giudicare gli illeciti disciplinari di giudici e pubblici ministeri, attualmente riservata alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. 

 

 

1. Le ragioni giustificative della riforma. I dati sul funzionamento dell’attuale Sezione disciplinare del C.S.M.

 

La sottrazione al Consiglio superiore della Magistratura delle attribuzioni in materia disciplinare e la contemporanea istituzione dell’Alta Corte disciplinare vengono giustificata con la volontà di ovviare al lassismo dell’attuale Sezione disciplinare. 

Questa affermazione è smentita dai dati relativi all’attività svolta da quest’ultima. 

Nel periodo compreso tra l’1 febbraio 2023 e il 31 dicembre 2025 la Sezione ha pronunciato ben centonovantanove sentenze: di esse ottantadue (41%) sono state di condanna e novantaquattro (47%) di assoluzione. Ad esse devono aggiungersi 23 sentenze (12%) di non doversi procedere (15 per cessata appartenenza del magistrato all’Ordine giudiziario, quattro per dispensa e quattro per decesso dell’incolpato). Il dato delle sentenze di non doversi procedere per cessata appartenenza all’Ordine giudiziario e per dispensa appare assai significativo, in quanto espressivo della volontà del magistrato incolpato di rassegnare le proprie dimissioni in prossimità dell’udienza di discussione, il cui esito è stato previsto sfavorevole.

Occorre, inoltre, evidenziare che fra le novantadue sentenze di assoluzione le statistiche della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura ricomprendono anche quelle (ben quarantadue nel periodo in esame) pronunciate ai sensi dell’art. 3-bis del d. lgs. n. 309 del 2006, consistenti nel riconoscimento della scarsa offensività del fatto, ritenuto, sotto un profilo oggettivo, sussumibile nella fattispecie tipica dell’illecito contestato, e, sotto quello soggettivo, ascrivibile al magistrato incolpato. Si tratta di condotte riconducibili alla stessa ratio del 131 bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) che, come tali, ben avrebbero potuto essere oggetto di archiviazione o, meglio, non avrebbero dovuto portare ad intraprendere l’iniziativa disciplinare.

Letto in quest’ottica il dato riguardante le sentenze di assoluzione si ridimensiona in modo significativo. Le assoluzioni per esclusione dell’addebito sono state, infatti, soltanto cinquanta, numero ben inferiore rispetto alle ottantadue condanne.

Relativamente alle pronunce di condanna, va sottolineato che ben venticinque hanno applicato le sanzioni più gravi: otto hanno disposto la rimozione dall’Ordine giudiziario, nove la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio fino a due anni - sempre accompagnata dalla sanzione accessoria del trasferimento in altro distretto - e diciassette la perdita dell’anzianità. 

Quarantasette sentenze di condanna (23%) che hanno applicato la censura riguardano l’illecito di gravi e reiterati ritardi nel deposito dei provvedimenti.

Circa l’esercizio del potere d’impugnazione, esercitabile autonomamente e disgiuntamente dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione (art. 24 del d. lgs. n. 109 del 2006), appare opportuno notare che nel periodo in esame le sentenze non impugnate sono state pari a 78 (83%). 

Nell’ambito delle sentenze di assoluzione per esclusione dell’addebito risultano essere state proposti dodici ricorsi per cassazione: quattro da parte del Ministro e otto da parte del Procuratore generale.

Fra le sentenze di assoluzione per scarsa rilevanza del fatto quelle non impugnate sono il 91%, mentre risultano proposte solo quattro impugnazioni, una da parte dell’incolpato e tre da parte del Ministro della giustizia.

Quanto alle ottantadue sentenze di condanna emesse nel periodo oggetto di scrutinio, le impugnazioni del Ministro e del Procuratore generale riferite alla tipologia della sanzione applicata o all’assoluzione da uno o più dei plurimi capi d’incolpazione formulati, sono state in tutto sette: una proposta dal Ministro e sei da parte del Procuratore generale.

Il quadro appena descritto rivela un uso non certo indulgente della funzione disciplinare da parte della Sezione disciplinare le cui decisioni hanno trovato ampia e quasi generalizzata condivisione da parte dei due titolari dell’iniziativa disciplinare, come desumibile dai numeri assai contenuti di ricorso. 

I dati illustrati sono particolarmente significativi anche in una prospettiva comparata, ove si consideri, ad esempio, che in Francia - in cui il sistema è abbastanza simile al nostro -  nel 2022, ultimo anno oggetto di rilevazioni rese pubbliche (Rapport d’activité, 2023), nei confronti dei giudici sono state adottate due assoluzioni, una rimozione e sei sanzioni di diverso livello, mentre nei confronti dei pubblici ministeri sono state definite cinque procedure, una con sentenza di applicazione della sanzione della rimozione e quattro con sentenza di assoluzione.

Dunque, i dati statistici smentiscono seccamente le accuse di lassismo e di eccessiva indulgenza rivolte al Consiglio superiore della magistratura.

Anche il raffronto tra gli esiti dei giudizi disciplinari nei confronti dei magistrati e quelli delle procedure disciplinari di tutti gli altri corpi dello Stato mostra il maggiore rigore della disciplina dei magistrati stessi rispetto ad altre realtà istituzionali.

Priva di pregio appare anche la critica sull’opacità delle archiviazioni degli esposti o delle segnalazioni nei confronti dei magistrati. In proposito si rende necessario precisare che il potere di archiviazione esula dalle competenze della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, rientrando fra le attribuzioni del Procuratore generale il quale procede all’archiviazione solo se il fatto segnalato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante o forma oggetto di denuncia non circostanziata e non rientra in alcuna delle ipotesi previste dalla legge ovvero se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al Ministro della giustizia che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, può richiedere la trasmissione di copia degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della Sezione disciplinare del Consiglio superiore la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione (art. 16, comma 5, del d. lgs. n. 109 del 2006.

Inoltre, nella ideazione ed elaborazione della riforma costituzionale si è omesso di tenere conto della circostanza che, nel sistema vigente, la titolarità dell’azione disciplinare affidata anche al Ministro della giustizia scongiura il pericolo della separatezza e dell’autoreferenzialità dell’Ordine giudiziario, consentendo di offrire punti di vista esterni, espressione del sentire della collettività.

Non considera neppure che il pericolo di una giustizia domestica è scongiurato, oltre che dai già ricordati poteri affidati al Ministro della giustizia in tema di reazione ai provvedimenti di archiviazione, dai poteri di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere e di ricorso in cassazione avverso le sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, cui consegue il giudizio dinanzi alle Sezioni Unite civili.

 

 

2. L’Alta Corte disciplinare: un nuovo giudice speciale?

 

I Padri costituenti, memori della tragica esperienza del Tribunale speciale della razza istituito nel 1938, con la previsione contenuta nell’art. 102, comma secondo, hanno voluto vietare, senza possibilità di eccezioni, l’istituzione di giudici speciali diversi da quelli espressamente previsti dalla Carta fondamentale

La previsione dell’Alta Corte disciplinare, contenuto nel progetto riformatore, pone, al riguardo, problemi inediti e assai delicati di compatibilità o meno della nuova previsione con il principio fissato dall’art. 102, comma secondo, tenuto conto delle funzioni attribuite all’Alta Corte stessa e della natura giurisdizionale del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, come ci ha più volte ricordato la Corte costituzionale. 

Questo profilo di grande rilievo da un punto di vista costituzionale non risulta affrontato espressamente nella Relazione di accompagnamento del testo di riforma, pur trattandosi di una questione tecnica meritevole del doveroso approfondimento al fine di costruire l’intervento di modifica su solide basi motivazionali imposte dalla natura stessa della Costituzione che fissa principi e racchiude valori di lungo periodo su cui si fonda la comunità. In particolare, sarebbe stato doveroso considerare, ai fini della individuazione della natura dell’Alta Corte disciplinare, che nel sistema disciplinare a carico dei magistrati entrano in gioco, da un lato, l’interesse pubblico al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, assistito dalla speciale garanzia di autonomia e di indipendenza ai sensi dell’art. 101, comma secondo, Cost., dall’altro l’esigenza di correlare la tutela del singolo  alla salvaguardia del dovere d’imparzialità e della connessa esigenza di credibilità collegate all’esercizio della funzione giurisdizionale, in modo che l’intera vicenda disciplinare rifletta il proprium dell’Ordine giudiziario. Il regolare e corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie e il prestigio della Magistratura investono il momento della concretizzazione dell’ordinamento attraverso la giurisdizione, vale a dire l’applicazione indipendente e imparziale della legge in funzione del rispetto del principio di uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini dinanzi alla legge. Tali valori non riguardano solo l’Ordine giudiziario, riduttivamente inteso come corporazione professionale, ma appartengono alla generalità degli individui e, al pari della stessa indipendenza della Magistratura, costituiscono il presidio dei diritti dei cittadini. L’inquadramento della responsabilità disciplinare secondo logiche corrispondenti all’autentico significato che l’indipendenza assume nel sistema costituzionale, come garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini, consente di affermare che l’intera problematica disciplinare dei magistrati non rappresenta una problematica interna al corpo professionale, ma assume una valenza pubblicistica più ampia. Queste considerazioni, insieme con la natura giurisdizionale del procedimento, più volte affermata dalla Corte costituzionale, avrebbero meritato attenta considerazione ai fini della valutazione della natura dell’Alta Corte disciplinare che, in quanto nuovo giudice speciale e quindi espressione di una deroga all’art. 102, comma 2, Cost., avrebbe meritato di essere introdotto con una maggioranza più ampia.

Si tratta di un problema di metodo, prima ancora che di merito.

Il riferimento costituzionale alla necessità di maggioranze particolarmente alte per cambiare la Costituzionale rivela, infatti, il rifiuto di modifiche con finalità non basate su di un impianto improntato a solida razionalità e sollecita a non fare un uso congiunturale della Carta fondamentale, foriero di banalizzazioni, lacune, imprecisioni confliggenti con il suo senso più autentico e con la sua funzione. Gli interventi sulla Costituzione impongono di soppesare attentamente in sede parlamentare tutte le possibili tesi mediante un serrato confronto in grado di valutare il grado di resistenza delle diverse soluzioni, il loro armonico coordinamento con l’intero impianto della Carta e sappia fornire risposta alle tesi minoritarie, fonte di stimolo per verificare il fondamento delle modifiche e per fornire loro adeguata risposta in caso di loro mancato accoglimento. Si tratta, in altri termini, di ragionare in termini di razionalità e di ragionevolezza e non di potere. E’ con questo spirito che nel 1946 i nostri Padri costituenti, che avevano ancora vivida la prevalenza della forza sul diritto, si confrontarono pazientemente per circa un biennio in sede parlamentare in vista della ricerca di una sintesi corretta ed efficace di tutte le sensibilità culturali, sociali, politiche presenti nel Paese al fine di delineare un corretto equilibrio istituzionale dopo avere attentamente soppesato tutti i possibili aspetti positivi o negativi delle singole soluzioni prospettabili, nella consapevolezza che la Costituzione appartiene all’intera comunità.

L’approfondimento necessario è mancato non solo con riferimento alla natura o meno di giudice speciale dell’Alta Corte, ma anche alla necessità e alla coerenza della sottrazione delle attribuzioni disciplinari ai due nuovi Consigli superiori della magistratura (quello per i giudici e quello per i pubblici ministeri), una volta che essi, nelle intenzioni del legislatore, siano stati resi più trasparenti grazie al previsto sistema del sorteggio “secco” per i togati e “temperato” per i membri laci. Proprio i mutati criteri adottati per la individuazione dei membri togati e laici dei due Organi di governo autonomo avrebbero dovuto costituire la migliore garanzia per non sottrarre agli stessi la funzione disciplinare.

Del pari è difficile cogliere il nesso - ove configurabile – tra distinzione delle carriere, costituente la giustificazione per la creazione di due diversi organi di governo autonomo, rispettivamente della magistratura giudicante e requirente, e un’Alta Corte di disciplina in cui le vite professionali dei magistrati sono destinate ad incontrarsi e ad influenzarsi per effetto della previsione della contemporanea presenza all’interno della stessa di giudici e di pubblici ministeri che comporranno insieme i Collegi, così inficiando gravemente la ratio posta alla base della suddetta separazione. 

L’istituzione di un’Alta Corte di disciplina appare, inoltre, distonica nell’impianto complessivo della Costituzione, considerato che soltanto per la magistratura ordinaria la funzione disciplinare viene sottratta al suo organo di governo autonomo a differenza di quanto accade per le altre Magistrature, amministrativa, contabile, militare che possono essere anch’esse in astratto interessate dai paventati pericoli di “giurisdizione disciplinare domestica”.

La scelta del legislatore non appare neppure tenere conto del fatto che in tutti gli ordinamenti stranieri (fatta eccezione per la Grecia) in cui pure è previsto uno statuto professionale distinto per giudici e pubblici ministeri, la funzione disciplinare non è mai sottratta agli organi di governo autonomo. Basti ricordare che in Portogallo, al cui modello la riforma dichiara di ispirarsi, la funzione disciplinare è esercitata dai due Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente.

La frattura logico-sistematica è ancora più evidente ove si consideri, in una prospettiva allargata ad altre realtà, che alle varie Autorità regolative e di vigilanza (si pensi alla Banca d’Italia, alla Consob, alle diverse Autorità Garanti) sono attribuiti al contempo compiti di amministrazione e potere di irrogazione di sanzioni e che per altri corpi professionali (si pensi ad avvocati, notati, medici, etc.) il controllo deontologico e l’esercizio della potestà disciplinare sono affidati ai rispettivi Ordini e non ad organi esterni.

In questa ampia prospettiva è possibile affermare che, con riferimento alla potestà disciplinare, esiste una significativa linea di continuità tra le varie normative, tutte accomunate da un nesso inscindibile tra governo della vita professionale dei rispettivi appartenenti ed esercizio della funzione disciplinare in ossequio ad un dato esperienziale obiettivo, ossia che la potestà disciplinare è uno degli aspetti dell’amministrazione e gestione del corpo e che l'esercizio della potestà disciplinare concorre nella definizione del profilo deontologico dell’appartenente a ciascun settore.

Con specifico riguardo alla Magistratura solo la conoscenza compiuta dell’elaborazione culturale e della conseguente regolamentazione di ogni aspetto della vita professionale del magistrato e dell’organizzazione degli uffici può concorrere a dare corpo alla valutazione circa la configurabilità dell’illecito contestato da calare nel più ampio contesto dell’evoluzione della sensibilità deontologica in ordine ai valori da correlare alle aspettative sociali.

Occorre, poi, considerare che il Consiglio superiore della magistratura dialoga con i magistrati attraverso la disciplina dell’organizzazione degli uffici, le valutazioni di professionalità, il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, le pratiche di trasferimento per incompatibilità ambientale, il contributo propositivo fornito alla Scuola della Magistratura (a cui il Consiglio partecipa mediante la scelta di una parte dei componenti del Consiglio direttivo della Scuola) e anche mediante la giurisprudenza disciplinare. Tutte queste funzioni rappresentano altrettanti strumenti attraverso i quali il Consiglio superiore della magistratura trasmette ai magistrati il profilo deontologico che richiede loro.

Nel tempo la società si modifica e, con la società, muta la magistratura; cambiano le domande che la società fa alla magistratura e, conseguentemente, sono diverse le risposte che la magistratura è in grado di offrire alla società. Ogni quattro anni i componenti del Consiglio superiore magistratura si rinnovano e la componente togata viene eletta secondo regole che garantiscono, o dovrebbero garantire, le migliori competenze per assolvere alle funzioni di indubbio rilievo costituzionale. In ogni consiliatura, i componenti del Consiglio sono chiamati a misurarsi con una realtà che si evolve rispetto a quella delle consiliature precedenti; si pensi, per fare solo due esempi, alle modifiche delle esigenze e delle aspettative dei giovani magistrati determinate dall'innalzamento dell'età di accesso al concorso, o ai mutamenti recati al lavoro del giudice civile dalla diffusione delle tecnologie informatiche. Di quadriennio in quadriennio, il Consiglio superiore si pone in relazione con le sue risoluzioni, con le relazioni sull’amministrazione della giustizia, con le delibere sulle tabelle, sui programmi di gestione, sulle valutazioni di professionalità, sul conferimento di uffici semidirettivi o direttivi con l’intero corpo professionale con riguardo a grandi temi culturali quali, a mero titolo esemplificativo, il significato del principio costituzionale di soggezione esclusiva del giudice alla legge, l’interpretazione del ruolo di magistrato nella concretezza di ciascuna funzione, l’incidenza della organizzazione sul concreto funzionamento degli uffici giudiziari, il valore della prevedibilità delle decisioni giudiziarie quale fattore di orientamento della domanda di giustizia e della proposizione delle impugnazioni avverso la sentenza che si intende censurare. Questo confronto è arricchito, infine, anche dalla giurisprudenza disciplinare che spiega ai magistrati come devono lavorare e come si devono comportare.

Sottrarre la giurisdizione disciplinare al Consiglio significa: 

-amputare una funzione essenziale del governo autonomo; 

-creare i presupposti per una enfatizzazione della funzione disciplinare scissa, mediante la concentrazione nell’Alta Corte, da tutte le altre attribuzioni che la Costituzione riserva al Consiglio superiore; 

-assegnare all’Alta Corte una funzione di orientamento deontologico-professionale che non dialoga con gli organi di governo autonomo cui la Costituzione riserva le valutazioni di professionalità, i giudizi sulle capacità di organizzazione e di gestione degli uffici direttivi e semidirettivi, sulle attitudini ad assicurare il corretto ed efficace funzionamento della funzione giudiziaria, l’apprezzamento sull’osservanza dei doveri di segnalazione di situazioni di incompatibilità funzionali a garantire la sostanza e l’immagine di imparzialità del magistrato;  

-determinare improprie sovrapposizioni tra gli ambiti di intervento dei due organi di governo autonomo e quello dell’Alta Corte stessa, foriere di conflitti e contrasti e, in assenza di confini netti fra le attribuzioni ad essi riservate, una ipertrofia della funzione disciplinare che deve rappresentare l’estrema ratio

Non è, d’altronde, ragionevole pensare che la riduzione dell’orizzonte del Consiglio superiore della magistratura mediante la sottrazione della competenza disciplinare sottintenda la volontà di disconoscere il suo ruolo organo di rilievo costituzionale, comprovato dalla presidenza dello stesso da parte del Capo dello Stato, dalle previste forme di interlocuzione con il Parlamento, con Ministro della giustizia, con la Scuola della Magistratura, con i corrispondenti organi degli altri Stati europei, con la Rete europea e con gli altri organismi cui fanno capo le varie espressioni internazionali del governo autonomo delle magistrature ordinarie.

 

 

3. La riunificazione di giudici e pubblici ministeri all’interno dell’Alta Corte disciplinare.

 

Con l’introduzione dell’Alta Corte di disciplina le “carriere” dei giudici e dei pubblici ministeri, che il legislatore della riforma ha voluto distinguere nettamente mediante l’inserimento in Costituzione della previsione che esse sono separate e la conseguente creazione di due distinti Consigli superiori, tornano singolarmente a riunirsi. 

Infatti, l’Alta Corte sarà composta (tra gli altri) sia da giudici che da pubblici ministeri, destinati a trattare i procedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti alle due categorie. Questa previsione, unita all’assenza di regole e criteri generali per la composizione dei Collegi, rimandata genericamente alla legge ordinaria, comporta che un pubblico ministero potrà concorrere a pronunciare la sentenza disciplinare nei confronti di un giudice e viceversa. In tal modo il legislatore contraddice se stesso nell’asserita volontà di evitare qualsiasi forma di interferenza tra giudici e pubblici ministeri nell’ottica del rafforzamento della terzietà del giudice. Né, d’altra parte, è logicamente possibile prevedere, alla luce del ristretto numero dei componenti l’Alta Corte stessa e della necessità di assicurare la prevalenza di membri togati al fine di preservarne autonomia e indipendenza, che i Collegi possano essere distinti per giudici e pubblici ministeri. Questa eventualità è esclusa anche dalla circostanza che, in caso di riforma della decisione impugnata e di eventuali situazioni di incompatibilità anche di tipo processuale, non vi sarebbe un numero di pubblici ministeri sufficiente a comporre i Collegi ad essi ipoteticamente destinati in via esclusiva.

  

 

4. La composizione dell’Alta Corte disciplinare.

 

L’Alta Corte è composta da 15 membri: 3 nominati dal Presidente della Repubblica fra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; 3 estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti compilato dal Parlamento in sede comune mediante elezione; 6 giudici e 3 pubblici ministeri estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o abbiano svolto funzioni di legittimità. 

La riforma non ripropone per l’Alta Corte il rapporto di proporzione fra 2/3 di magistrati e 1/3 di laici, prevista per la composizione del Consiglio superiore della Magistratura allo scopo di preservare l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati, valori non costituenti la prerogativa di una casta professionale, ma serventi rispetto al principio di imparzialità, a sua volta funzionale ad assicurare l’uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge. Viene, infatti, stabilito un rapporto di proporzione di 3/5 per i togati e di 2/5 per i laici che crea un’evidente e inspiegabile asimmetria rispetto a quello stabilito per il Consiglio superiore e assicura obiettive minori garanzie rispetto alla situazione attuale.

Anche il rapporto numerico tra giudici e pubblici ministeri appare irragionevole, ove si consideri che la componente dei giudici (pari, come detto, a sei) deve essere posta in correlazione con una pianta organica della magistratura giudicante di 8000   giudici, mentre quella dei pubblici ministeri (tre) va parametrata ad un organico complessivo di 2656 magistrati.

Inoltre, la mancata previsione di una qualificata maggioranza parlamentare per la selezione dei nominativi dei professori universitari e degli avvocati destinati ad essere eletti ai fini dell’inserimento nell’elenco al cui interno sarà effettuato il sorteggio crea la precondizione di un’assenza di pluralismo effettivo nella designazione dei membri con il conseguente rischio che i citati accademici e professionisti possano essere espressione della maggioranza politica del momento e non delle sensibilità presenti nell’intera comunità; ciò in controtendenza rispetto all’originario disegno costituzionale volto ad assicurare l’apporto delle persone culturalmente più autorevoli, unanimemente riconosciute come tali e del tutto indipendenti dai singoli raggruppamenti politici.

Non può tuttavia evidenziarsi che la forma mentis del giudice della Corte di Cassazione è tipicamente orientata ad un giudizio di legittimità, in cui le vicende concrete oggetto della controversia sono state già cristallizzate nel giudizio del giudice di merito, mentre nel caso del giudizio disciplinare il giudice dell’Alta Corte deve necessariamente fare i conti con la cruda realtà dei fatt.

Tanto osservato in ordine alla struttura dell’Alta Corte, occorre sottolineare che la norma costituzionale, che fa un generico rinvio alla legge ordinaria senza dettare principi generali per la composizione dei Collegi e che non opera un espresso richiamo al rispetto del criterio di proporzione tra togati e laici, consentirà, quanto meno in via ipotetica, la composizione di Collegi formati in prevalenza o in maniera paritaria da membri “laici” con intuibili ricadute sulle garanzie di autonomia e di indipendenza dei magistrati.

 

 

5. L’impugnazione delle sentenze dell’Alta Corte disciplinare.

 

La riforma prevede che avverso le sentenze pronunciate dall’Alta Corte disciplinare quale giudice di prima istanza è ammessa impugnazione “soltanto” dinanzi alla stessa Alta Corte che giudicherà in diversa composizione. 

L’Alta Corte opererà, quindi, sia come giudice di primo grado che come giudice di seconda ed ultima istanza. Il ristretto numero dei componenti dell’Alta Corte (quindici) porterà ad una totale promiscuità tra funzioni di primo e di secondo grado con indiscutibili ripercussioni sulla terzietà del giudice, valevole anche per quello disciplinare, attese le funzioni giurisdizionali allo stesso affidate.

Il tenore letterale dell’intera disposizione e, in particolare, l’uso dell’avverbio “soltanto”, non consentono di ritenere che avverso le sentenze dell’Alta Corte sarà consentito il ricorso in cassazione. Unicamente per i magistrati ordinari, quindi, verrà esclusa la garanzia di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. che opera, invece, per qualsiasi altro cittadino. Si tratta di un’irragionevole disparità di trattamento che un’opera di riforma più attenta tecnicamente avrebbe potuto prevenire.

Né, d’altra parte, paiono possibili diverse letture che configurino il giudizio d’impugnazione dinanzi all’Alta Corte come un giudizio d’appello cui si aggiungerebbe l’ulteriore garanzia del ricorso per cassazione posta dall’art. 111, settimo comma, Cost. Ostano a questo approdo esegetico non soltanto il significato univoco dell’avverbio “soltanto” che funge da fattore di esclusione di altre forme di impugnazione dinanzi ad altri organi giurisdizionali, ma pure la congiunzione “anche” riferita alla tipologia di doglianze, in fatto o in diritto, suscettibili di essere sottoposte all’Alta Corte (“anche per ragioni di merito”), univocamente espressiva nel suo tenore letterale (il primo dei criteri di lettura di una disposizione che un interprete deve seguire) della volontà di affidare all’Alta Corte stessa compiti di riesame del merito della vicenda e di valutazione della sussistenza di eventuali vizi di violazione di legge, attualmente riservati alla Corte di cassazione.

Rafforza una conclusione del genere anche la previsione che i magistrati destinati a comporre la Corte siano sorteggiati tra magistrati che svolgano attualmente o abbiano in precedenza svolto funzioni di legittimità. La indicazione di tale requisito professionale trova la sua spiegazione esclusiva nella volontà legislativa di assicurare all’interno dell’Alta Corte, destinata ad operare come giudice di seconda e ultima istanza, la presenza di quelle competenze che, attualmente, sono garantite dai giudici della Corte di cassazione che compongono il Collegio delle Sezioni Unite civili incaricato di trattare i ricorsi avverso le sentenze pronunziate dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore.

In questo modo si creerà, in un settore nevralgico come quello della responsabilità dei magistrati che pone complessi e delicati problemi interpretativi, soprattutto nelle ipotesi di contestazione di illeciti disciplinari aventi ad oggetto la grave e inescusabile ignoranza della legge sostanziale e/o processuale, un’allarmante frattura tra Alta Corte e Corte di cassazione circa la corretta lettura norme e si indebolirà il ruolo nomofilattico che la Costituzione (art. 111, settimo comma) e l’ordinamento giudiziario (art. 65 ord. Giud.) riservano a quest’ultima.

Per mera completezza argomentativa si osserva che, quand’anche si volesse accedere ad una diversa esegesi del testo della riforma costituzionale sul punto e si ritenesse possibile sostenere che il giudizio dinanzi all’Alta Corte abbia natura di giudizio d’appello cui segua il giudizio in cassazione in virtù della garanzia generalizzata posta dall’art. 111, comma settimo, Cost., si porrebbe un serio problema di durata complessiva del procedimento disciplinare, tema ineludibile  ove si abbia riguardo alla necessità di assicurare in tempi celeri il doveroso controllo disciplinare, funzionale alla verifica della sussistenza dei presupposti di credibilità del singolo magistrato ai fini dell’esercizio delle funzioni a lui assegnate, oltre che dell’intero Ordine giudiziario cui egli appartiene e in cui l’intera collettività deve potere riporre la doverosa fiducia.

 

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