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20 gennaio 2026Scheda redazionale a cura de Il diritto vivente#Referendum

Il referendum costituzionale sulla Giustizia

(scheda redazionale a cura de Il diritto vivente)

Il referendum costituzionale sulla Giustizia

Il referendum costituzionale sulla Giustizia

(scheda redazionale a cura de Il diritto vivente)

 

1. – La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in seconda votazione hanno approvato a maggioranza assoluta (rispettivamente il 18 settembre e il 30 ottobre 2025) il disegno di legge costituzionale n. 1917/XIX/C. La Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2025 (n. 253) ha pubblicato il testo della legge costituzionale come approvato con l’intitolazione “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

Essendo il testo in questione approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, l’art. 138 della Costituzione prevede che entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, la legge stessa è sottoposta a referendum popolare ove “ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali” e che la legge stessa “non è promulgata  se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi” (comma 2). La materia è regolata, inoltre, dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 (“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”).

2. – Nei giorni 4-5-6-7 novembre 2025 sono state depositate nella Cancelleria della Corte di cassazione quattro richieste di referendum popolare di approvazione della legge costituzionale già approvata dal Parlamento, ad iniziativa di due gruppi di Deputati e di due gruppi di Senatori in carica rispettivamente alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

La Corte di cassazione con l’ordinanza del 18 novembre 2025, emessa ai sensi dell’art. 12 della legge 352, ha ritenuto conformi all’art. 138 Cost. e alla stessa legge n. 352 le quattro richieste di referendum di iniziativa parlamentare e le ha dichiarate ammissibili in relazione al seguente quesito: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?».

3. – Il 19 dicembre 2025 quindici cittadini elettori hanno depositato nella Cancelleria della Corte di Cassazione una ulteriore richiesta referendaria ai sensi dell’art. 138, comma 2, Cost. e dell’art. 4 della legge n. 352, dichiarando l’intenzione di promuovere la raccolta di almeno cinquecentomila firme entro il termine del 30 gennaio 2026, ovvero entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del testo della legge approvata dal Parlamento (v. l’avviso pubblicato dalla Corte sulla Gazzetta ufficiale del 20 dicembre 2025, n. 295).

A differenza del quesito formulato delle quattro richieste di origine parlamentare (“Approvate il testo ecc. …), da intendere naturalmente in senso confermativo o oppositivo a seconda della provenienza dalla maggioranza o dall’opposizione parlamentare, la richiesta proposta dai quindici cittadini è formulata in termini più specifici, ponendo il seguente quesito Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’ approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli artt. 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma 1 e 110 comma 1 della Costituzione?.

4. – L’art. 138 Cost. fissa il termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge di revisione costituzionale per la richiesta del referendum per tutte e tre le categorie di richiedenti (componenti delle Camere, elettori, Consigli regionali). Quindi, i promotori della raccolta delle firme degli elettori, avendo presentato la loro proposta di referendum nel corso dei tre mesi, dovranno concludere formalmente la raccolta stessa entro il residuo lasso di tempo decorrente tra la data di presentazione e la scadenza del periodo. Quindi, nella specie, coloro che hanno presentato la proposta il 19 dicembre 2025 potranno raccogliere le firme dei proponenti fino al 30 gennaio 2026.

L’art. 15 della legge n. 352 prevede che “il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso” (c. 1) e che “la data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione” (c. 2). 

Il Presidente della Repubblica con decreto del 13 gennaio 2026 (in Gazzetta Ufficiale del successivo 14 gennaio), su proposta del Consiglio dei ministri, ha fissato per il 22 e 23 marzo 2026 la data del referendum, nel rispetto dei termini fissati dall’art. 15 della legge n. 352 del 1970. 

5. Il 15 gennaio 2026 il Comitato dei 15 elettori, tuttavia, ha annunciato di aver raccolto le 500.000 firme e di avere in programma, una volta chiusa formalmente la raccolta, di presentarle alla Corte di cassazione a sostegno della richiesta referendaria del 19 dicembre 2025. Sorge a questo punto un quesito: il Consiglio dei ministri era tenuto ad attivare il procedimento per la deliberazione della data del referendum nei termini previsti dall’art. 15 (il sessantesimo giorno dall’ordinanza di ammissibilità è scaduto 18 gennaio 2026), oppure avrebbe potuto attendere i tre mesi previsti dall’art. 138 Cost. per consentire ai presentatori della proposta del 19 dicembre di godere dell’intero termine concesso per raccogliere le firme dei cinquecentomila elettori? 

Ove prevalesse quest’ultima opzione (secondo quanto sostenuto dal Comitato dei 15 elettori con ricorso – e richiesta di sospensiva – al TAR Lazio contro la proposta del Consiglio dei ministri), per la conclusione della trafila istituzionale i tempi per la nuova deliberazione del Consiglio dei ministri avrebbero uno slittamento in considerazione del termine di accertamento di ammissibilità della Corte di cassazione.


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