Sommario: 1. Il regime delle eccezioni quale implicazione sistematica della struttura e della funzione della solidarietà passiva. – 1.1. La struttura. – 1.2. La funzione. – 2. Il regime delle eccezioni. Il principio della efficacia relativa delle vicende giuridiche concernenti i singoli rapporti e quello della comunicazione degli effetti favorevoli. Eccezioni comuni e eccezioni personali. Deroghe. – 3. La prima deroga alla regola dell’inopponibilità delle eccezioni personali: le obbligazioni solidali ad interesse esclusivo. – 4. La seconda deroga alla regola dell’inopponibilità delle eccezioni personali: le eccezioni fondate su cause estintive dell’obbligazione. – 4.1. Le eccezioni fondate su cause estintive tipizzate. – 4.2. Le eccezioni fondate su cause estintive non tipizzate. – 5. La terza deroga alla regola dell’inopponibilità delle eccezioni personali. Le eccezioni fondate su cause di nullità del titolo.
1. Il regime delle eccezioni quale implicazione sistematica della struttura e della funzione della solidarietà passiva.
La ricostruzione sistematica (e non meramente esegetica) del regime delle eccezioni nelle obbligazioni solidali passive presuppone la soluzione del problema della struttura e della funzione di queste obbligazioni.
Nella definizione del codice, la nozione della solidarietà passiva è declinata nel senso che l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri (art.1292, primo periodo, c.c.).
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- La struttura.
Il dibattuto problema della struttura dell’obbligazione soggettivamente complessa ex latere debitoris , connotata dal requisito della solidarietà, trova la sua origine nella ricostruzione storica dell’istituto che affonda le sue radici nel diritto romano.
È certo, infatti, che il diritto romano classico conosceva la figura della pluralità di debitori che si obbligavano, ognuno per l’intero e con efficacia liberatoria del singolo adempimento, ad un’unica prestazione .
Le fonti [1] tramandano, al riguardo, l’esempio della stipulatio – negotio di ius gentium che in età classica aveva progressivamente soppiantato la sponsio dell’antico ius civile – in cui ad un solo stipulator si contrapponevano più promittenti.
In questa variante, la sponsio , pronunciata in presenza di testimoni, fondata sul meccanismo dell’interrogazione-risposta caratterizzate dalla congruentia verborum tra stipulator e promittente ( Prometti di dare cento?-Prometto ), era finalizzata all’assunzione di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni di ogni natura (dare, fare, non fare), gravanti su ognuno dei promittenti.
Costoro, singolarmente interrogati (se promettessero di eseguire una certa prestazione), separatamente rispondevano utilizzando il verbo spondēre o altro verbo di valenza promissoria; il creditore, quindi, poteva rivolgersi a ciascuno di loro per ottenere l’intero il pagamento con efficacia liberatoria per gli altri.
Sulla base delle fonti romanistiche è stata elaborata dalla Pandettistica tedesca la distinzione tra obbligazioni solidali e obbligazioni correali ; queste ultime sarebbero caratterizzate, rispetto alle prime, da un più intenso vincolo tra le varie posizioni debitorie, nel senso che le vicende giuridicamente rilevanti, relative ad un singolo rapporto, si comunicherebbero integralmente anche a tutti gli altri.
L’intensità del vincolo sarebbe tale che l’ obbligazione correale non si presenterebbe come una pluralità di rapporti obbligatori caratterizzati dalla medesimezza o unicità della prestazione, ma come una obbligazione unica ; in ciò essa si distinguerebbe dall’obbligazione solidale propriamente detta, in cui sarebbe configurabile una pluralità di diritti e di obblighi [2] .
La validità storica (riferita al diritto romano) della distinzione tra obbligazione solidale e obbligazione correale è stata messa in dubbio (ed anzi recisamente smentita) dalla dottrina romanistica italiana, secondo cui tanto il diritto romano classico quanto quello giustinianeo avrebbero conosciuto un’ unica figura di obbligazione soggettivamente complessa ex latere debitoris , qualificabile indifferentemente come obbligazione correale o come obbligazione solidale [3] . È stato dunque sostenuto che la contrapposizione tra le due figure non sia avvenuta se non in una dimensione diacronica , e cioè che l’obbligazione solidale abbia avuto in epoca classica il regime proprio dell’obbligazione correale per poi evolvere, in epoca giustinianea, verso una disciplina maggiormente sovrapponibile a quella moderna.
In ogni caso, a prescindere dal mutamento nel tempo della disciplina (che costituisce un aspetto connaturale all’evoluzione storica di ogni istituto giuridico), non sembra condivisibile la contrapposizione dogmatica tra le due figure di obbligazioni plurisoggettive passive, l’una concepita come obbligazione unica con pluralità di relazioni soggettive, l’altra concepita come pluralità di diritti di credito particolari.
Tale contrapposizione – vuoi che sia riferita ad un identico contesto storico (nel quale l’ordinamento avrebbe conosciuto la distinzione tra obbligazioni solidali e obbligazioni correali) vuoi che sia riferita all’evoluzione diacronica di un unico istituto –appare in ogni caso mistificante poiché in contrasto con quanto risulta dalle fonti.
Il citato passo delle Istitutiones giustinianee, infatti, pur esemplificando in ordine a stipulationes dell’età classica, è bensì univoco nell’evidenziare, da un lato, l’identità della prestazione, ma lo è anche nel sottolineare, dall’altro lato, la pluralità delle obbligazioni [4] .
Non ostante la perspicuità della fonte romanistica, l’influenza e l’autorevolezza della Pandettistica tedesca è stata tale che gli studiosi italiani hanno continuato a considerare l’obbligazione correale (o l’obbligazione solidale dell’età classica) come strutturalmente distinta dall’obbligazione solidale di stampo moderno [5] .
Questo equivoco è alla base della riproposizione del problema della struttura dell’obbligazione solidale passiva nell’ordinamento positivo in seguito all’emanazione del codice civile del 1942.
Il codice, infatti, come tutti i codici moderni, non serba traccia della distinzione tra obbligazione correale e obbligazione solidale, ma, nel dettare la disciplina di quest’ultima, non offre una soluzione univoca del problema della sua struttura : alcune norme sembrerebbero evocare la figura della pluralità delle obbligazioni (cfr., ad es., l’art. 1293 c.c., che, nel fissare la regola per cui la solidarietà non è esclusa dalle diverse modalità della prestazione dovuta dai singoli debitori, parla, in rubrica, di “ Modalità varie dei singoli rapporti ”, così presupponendo la pluralità degli stessi); altre norme, invece, sembrerebbero riferirsi alla figura dell’obbligazione unica, del resto già tratteggiata nell’espressione generale “obbligazione solidale” (cfr., ad es., l’art.1298 c.c. che, nel disciplinare il c.d. lato interno della solidarietà, con espressione evidentemente infelice e tecnicamente inesatta, prevede che “ l’obbligazione … si divide tra i diversi debitori ”).
Il problema della struttura dell’obbligazione solidale, non risolto ma anzi aggravato dalla disciplina positiva, ha dunque affaticato anche la dottrina moderna, la quale ha riproposto le due tesi dell’ obbligazione plurima e dell’ obbligazione unica .
Esse vengono predicate attribuendo preminenza talora all’uno, talora all’altro degli elementi costitutivi del rapporto giuridico obbligatorio che, come è noto, vanno ricercati nei due profili oggettivi dell’ interesse e della prestazione (art.1174 c.c.) e in quelli soggettivi correlativi (attivo e passivo) della pretesa (il diritto soggettivo relativo di credito) e del debito (la situazione giuridica soggettiva passiva di obbligazione) [6] .
La tesi della unicità del rapporto , minoritaria in dottrina, muove da una posizione che attribuisce preminenza all’ interesse creditorio . Si parte dalla prospettiva classica jheringhiana per cui il giudizio di meritevolezza dell’interesse (inteso come tensione della persona verso un bene della vita idoneo al soddisfacimento di un proprio bisogno) costituisce il fondamento stesso dell’attribuzione di tutela giuridica attraverso il riconoscimento di situazioni giuridiche soggettive attive e passive. L’interesse creditorio è considerato meritevole di tutela mediante l’attribuzione di una situazione soggettiva attiva (il diritto di credito) a colui che ne è portatore e una situazione soggettiva passiva (la posizione di debito) a coloro che sono tenuti a cooperare (con la loro condotta di dare, di fare, di non fare) per realizzarlo. Ma poiché l’interesse è unico, anche il diritto sarebbe unico e ad esso non potrebbe che corrispondere un unico obbligo, sebbene gravante su più condebitori [7] .
La tesi della pluralità dei rapporti , sostenuta dalla dottrina maggioritaria, muove, invece, dall’elemento costitutivo soggettivo passivo del rapporto obbligatorio (la posizione di debito o di obbligazione): si evidenzia che, essendovi una pluralità di debitori, anche gli obblighi sarebbero plurimi e darebbero luogo a plurimi rapporti giuridici, l’uno distinto dall’altro; alla pluralità di situazioni soggettive passive, infatti, non potrebbe che corrispondere una pluralità di situazioni attive, ovverosia di diritti di credito. Vi sarebbero quindi più rapporti obbligatori sebbene collegati dall’identità della prestazione [8] .
Alla condivisione della tesi della pluralità dei rapporti obbligatori, se da un lato induce l’esigenza di distinguere le obbligazioni solidali dalle obbligazioni sociali [9] , dall’altro lato sembrerebbe ostare la difficoltà dogmatica di conciliare, con la predetta pluralità dei rapporti, l’efficacia estintiva, su tutti, di un unico adempimento .
In altre parole, l’accoglimento della tesi della pluralità dei rapporti pone il problema di spiegare come mai un solo adempimento sia idoneo ad estinguere non solo il debito del soggetto che esegue la prestazione ma anche i diversi debiti degli altri obbligati.
Questo problema viene risolto facendo riferimento, di volta in volta, nuovamente all’ interesse creditorio (realizzatosi tale interesse con l’adempimento da parte di uno dei debitori, l’ulteriore adempimento da parte degli altri sarebbe inutile ) o alla prestazione che forma oggetto dei rapporti obbligatori (eseguita la prestazione da parte di un debitore, l’obbligazione si estinguerebbe per il venir meno dell’oggetto).
Sembra, peraltro, maggiormente condivisibile l’opinione fondata sulla natura di un terzo elemento costitutivo del rapporto giuridico obbligatorio (l’elemento costituito dalla situazione soggettiva attiva – diritto soggettivo di credito): la pretesa . Questa – si dice – ha ad oggetto una prestazione che, non solo è identica in tutti rapporti (nel senso che è la stessa , la medesima , come espressamente recita l’art.1292 c.c.), ma è anche unica (nel senso che deve essere eseguita una sola volta ). L’adempimento da parte di un condebitore estingue dunque anche gli altri rapporti perché soddisfa la pretesa vantata dal creditore verso tutti: ricevere una prestazione da parte dell’uno o dell’altro di essi [10] .
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- La funzione.
Altro problema che deve essere preliminarmente risolto, nella prospettiva di una ricostruzione sistematica della disciplina delle eccezioni opponibili nelle obbligazioni solidali passive, è quello della funzione di queste obbligazioni.
Tradizionalmente, la dottrina suole evidenziare che, mentre la solidarietà attiva non presenta una funzione predefinita e identificabile in favore dell’una o dell’altra parte del rapporto obbligatorio (con la conseguenza che essa non è stata disposta in via generale dalla legge, occorrendo una specifica previsione normativa o negoziale), al contrario la solidarietà passiva (espressione di una regola generale, ancorché derogabile, applicabile qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente: art.1294 c.c.) risponderebbe ad una duplice funzione di rafforzamento della posizione creditoria : a) in primo luogo essa svolgerebbe una funzione di sicurezza o garanzia del credito, giacché il creditore, potendo pretendere l’intero da ognuno dei condebitori, riversa sugli altri il rischio dell’insolvenza di ciascuno di essi; b) in secondo luogo, svolgerebbe una funzione di comodità o agio in ordine all’esercizio e alla conseguente realizzazione del diritto di credito, giacché il creditore, potendo rivolgersi ad ogni debitore per la totalità della prestazione, eviterebbe il disagio di dover formulare la richiesta nei confronti di ognuno per la rispettiva quota [11] .
La presunzione legale di solidarietà passiva troverebbe, inoltre, una ulteriore giustificazione nel fatto di essere espressione del significato socialmente riconosciuto alle assunzioni congiuntive del debito [12] : se, infatti, ad un contratto di vendita partecipano più compratori, alla assunzione congiuntiva dell’obbligazione di pagare il prezzo e delle altre obbligazioni del compratore sarebbe socialmente riconosciuto il significato di volersi impegnare sulla base di un vincolo solidale (tutti i partecipi si obbligherebbero presuntivamente, salva diversa previsione, a versare l’intero prezzo, in modo che l’adempimento di uno liberi anche gli altri).
Può peraltro osservarsi che la regola per cui più debitori si obbligano alla medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità di essa, con effetto liberatorio anche in favore degli altri, costituisce l’ essenza (il quid ) della regola della solidarietà passiva, non la funzione per la quale questa regola è stata prevista; per altro verso, il rafforzamento del credito, sotto i due profili della garanzia e della comodità di esercizio e realizzazione, costituisce un effetto dell’applicazione della regola, ma non ne costituisce la ragione giustificatrice (la causa).
Cara e autorevole dottrina, d’altra parte, insegna che la funzione di garanzia del vincolo solidale non deve essere intesa nel senso che ogni obbligazione solidale sia costituita a causa di garanzia; l’obbligazione solidale – si precisa, infatti – ha una causa neutra (di volta in volta coincidente con quella del titolo che ne costituisce la fonte: es. vendita, mandato, appalto) mentre ha causa di garanzia solo allorché sia assunta nell’interesse esclusivo altrui [13] .
La garanzia estranea alla causa del contratto non può dunque costituire la funzione della regola della solidarietà passiva ma solo l’effetto della sua applicazione.
Escluso che l’identità funzionale della solidarietà passiva possa individuarsi nella funzione di garanzia o nell’agevolazione all’esercizio e alla realizzazione del credito, le ragioni dell’istituto vanno verosimilmente ricercate tra quelle – di carattere politico piuttosto che giuridico – che furono alla base della decisione di uniformare la ius singulare dei rapporti commerciali allo ius commune dei rapporti civili, operata con l’unificazione dei codici dal legislatore del 1942.
L’obiettivo del legislatore dell’epoca, in linea con le direttive di indirizzo politico corporativo, era scongiurare l’ineluttabilità dei conflitti di classe preconizzati da Marx.
Per realizzare questo obiettivo, era necessario stemperare l’identità sociologica delle classi in conflitto.
Lo stemperamento dell’identità sociologica della classi presupponeva, anzitutto, che si ponesse fine al sistema binario che ne rifletteva la reciproca specificità: quello fondato sulla dicotomia codice civile-codice di commercio, da cui emergeva, in tutta la sua evidenza, la specialità dello statuto del commerciante , la cui attività giuridica era governata da regole peculiari affatto diverse rispetto a quelle che regolavano l’attività degli altri cittadini.
Era dunque necessario porre fine a tale dicotomia: fare in modo che non esistessero più, ad es., due diverse tipologie di vendite, l’una civile l’altra commerciale, ma che l’ordinamento conoscesse un unico tipo, applicabile tanto ai commercianti quanto ai non commercianti.
Era, inoltre, necessario che tra le due tipologie previgenti, quella civile e quella commerciale, prevalesse quella commerciale, la quale avrebbe dovuto essere l’unica tipologia conosciuta dal nuovo sistema del diritto privato; e ciò non tanto per un’estensione oggettiva della disciplina ai non appartenenti alla classe sociale di riferimento, quanto piuttosto per un allargamento soggettivo di tale classe, la quale si sarebbe dovuta stemperare sino a ricomprendere in se stessa anche soggetti sociologicamente distanti.
Si realizzò, dunque, nel nuovo codice civile del 1942, quel fenomeno che fu chiamato della commercializzazione del diritto privato , la quale si riscontra in particolare nel Libro V Del lavoro ma non è estranea neppure al Libro IV Delle obbligazioni .
Nel Libro V (in cui fu sistematizzata la disciplina dell’ impresa e delle forme individuali e collettive del suo esercizio) la prova evidente della morbosa preoccupazione di stemperare l’identità sociologica delle classi sociali si rinviene nell’amplissima e omnicomprensiva nozione di imprenditore , contenuta nell’art.2082 c.c., nella quale il legislatore dell’unificazione ricondusse tutti i soggetti che esercitassero un’attività lato sensu produttiva, in forma comunque organizzata e con criterio di economicità.
Una fattispecie (l’ impresa ) in cui si prestavano a rientrare attività distanti ed eterogenee: da quella della coltivazione diretta del fondo e del bosco, nonché del piccolo allevamento (art. 2135 c.c.) a quella dell’agricoltura meccanizzata di grandi dimensioni (art. 2195, n. 1, c.c.); da quella del piccolo commercio (art. 2083 c.c.) a quella della grande distribuzione (art. 2195, n. 2, c.c.); dal modesto artigianato organizzato con il lavoro familiare (art. 2083 c.c.) alle attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi (art. 2195, n. 1, c.c.); dal dettagliante di piccoli beni di consumo (art. 2083 c.c.) alle imprese produttrici di servizi di consumo di massa (come quelle di trasporto) o di particolare rilevanza economico-sociale, come quelle bancarie e assicurative (art. 2195, nn. 3, 4 e 5 c.c.).
Un soggetto (l’ imprenditore ) in cui si confondevano individualità appartenenti a classi sociali profondamente diverse, che smarrivano la loro identità scolorando in questa nuova, comprensiva figura, nella quale, cessata ogni contrapposizione, i conflitti sociali si appiattivano all’insegna della concordia produttiva.
Naturalmente, a questa unica, amplissima fattispecie, frutto di una unificazione mistificante ed artificiosa, dovuta esclusivamente a ragioni politiche, non poteva corrispondere un’unica disciplina, dovendosi tener conto, sotto il profilo funzionale, della ontologica diversità delle situazioni.
Ed infatti, il legislatore del 1942, con abilissima tecnica normativa, subito dopo aver fissato la fattispecie con la nozione generale di imprenditore, sottrasse ad essa, ai fini della disciplina, sia i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.) sia gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) e riservò l’applicazione del (vero) statuto dell’impresa (quello che prevedeva l’obbligo di registrazione e la sottoposizione alle procedure concorsuali) alle sole imprese commerciali di dimensioni medio-grandi (artt. 2195 e 2202 c.c; art. 1 legge fall.).
Questa parossistica tendenza all’oscuramento dell’identità sociologica delle classi in conflitto si ritrova, dicevamo, anche nel Libro IV; così ad es., la nuova disciplina della vendita (contenuta negli artt. 1470 s. del nuovo codice) non trovò le sue radici in quella della vendita civile del codice del 1865, ma piuttosto in quella della vendita commerciale del codice del 1882. Allo stesso modo – e siamo arrivati alle ragioni dell’assunzione, nel codice, della regola di presunzione legale di solidarietà passiva – la nuova disciplina delle obbligazioni soggettivamente complesse ex latere debitoris (contenuta negli artt. 1292 s.) non si ispirò a quella del vecchio codice civile (che conosceva la regola della parziarietà), ma a quella del codice di commercio (che conosceva, appunto, la diversa regola della solidarietà).
Questa regola, pertanto, non costituisce espressione del significato socialmente attribuito alle assunzioni congiuntive del debito, posto che tale significato, per i non commercianti, trovava espressione proprio nella regola opposta che circoscriveva il vincolo obbligatorio del condebitore entro i limiti della sua quota, come prevista dal titolo o risultante per legge. Del resto, se la regola (elevata a presunzione legale) di solidarietà passiva fosse stata espressione del significato socialmente riconosciuto alle assunzioni congiuntive di posizioni debitorie riconducibili ad un’unica fonte contrattuale, non si spiegherebbe perché essa sia stata allargata anche alle obbligazioni ex delicto (art.2055 c.c.).
2. Il regime delle eccezioni. Il principio della efficacia relativa delle vicende giuridiche concernenti i singoli rapporti e quello della comunicazione degli effetti favorevoli. Eccezioni comuni e eccezioni personali. Deroghe.
Il duplice rilievo che le obbligazioni solidali passive non hanno né una struttura unitaria né una funzione specifica, consente di fissare una prima regola fondamentale in tema di eccezioni opponibili: la regola della separatezza delle vicende giuridiche incidenti sulle singole posizioni debitorie o, più precisamente, dell’ efficacia relativa di tali vicende allorché concernano i singoli rapporti.
Diversamente dalla sopra delineata figura – vera o immaginaria – dell’obbligazione correale (in cui l’unicità strutturale si sarebbe tradotta nell’indissolubile legame tra tutte le posizioni debitorie, in modo che tutte le vicende riguardanti uno dei debitori avrebbero avuto effetto anche nei confronti degli altri per la totalità dell’obbligazione), nell’obbligazione solidale vige il principio opposto: quello per cui le predette vicende (ad es. la novazione, la remissione, la transazione, il giuramento riguardanti uno dei debitori; o la sentenza pronunciata nei suoi confronti) hanno effetto soltanto relativamente a quella posizione debitoria, senza incidere sulle altre.
A questa prima regola, che discende, quale implicazione sistematica , dalla ricostruzione della struttura e della funzione dell’istituto, si accompagna, peraltro, una seconda regola, che discende, quale rilievo esegetico , dalla disciplina positiva dettata dal codice, e che trova il suo fondamento nell’esigenza di porre un temperamento alla scelta politica di addossare a qualsiasi condebitore (anche al di fuori dei rapporti commerciali) il rischio dell’insolvenza degli altri: questa seconda regola, che si traduce quindi in un canone di favore per il debitore solidale, consiste nella regola della comunicazione degli effetti favorevoli e della non comunicazione degli effetti sfavorevoli delle vicende giuridiche concernenti le singole posizioni debitorie.
Alla luce di queste due regole, costituenti l’una il temperamento dell’altra, si delinea la distinzione delle eccezioni, opponibili dal condebitore solidale al comune creditore, in eccezioni comuni ed eccezioni personali [14] .
Le eccezioni comuni hanno ad oggetto cause di invalidità, di estinzione o di inesigibilità concernenti tutti i rapporti riuniti in fascio (ad es.: la nullità del contratto plurilaterale; l’impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione di dare una cosa specifica; la mancata scadenza del termine per l’adempimento comune ad ogni rapporto). Queste eccezioni possono essere opposte senza limiti da ogni condebitore al comune creditore.
Le eccezioni personali sono invece quelle fondate su vicende (cause di invalidità, estinzione o inesigibilità) che concernono una singola posizione debitoria (ad es.: l’annullabilità del contratto per il vizio del consenso o l’incapacità del singolo debitore; la remissione del debito fatta dal creditore al singolo debitore; la mancata verificazione della condizione sospensiva dell’efficacia del contratto o la mancata scadenza del più lungo termine o il mancato esperimento del beneficium excussionis riguardante la singola posizione debitoria, in ragione della possibilità che i singoli rapporti siano sottoposti a differenti modalità di esecuzione della prestazione che possono riguardare il locus , il quando o anche l’ an della prestazione: art.1293 c.c.). Ebbene, le eccezioni che hanno ad oggetto queste vicende possono essere sollevate solo dal titolare della posizione debitoria cui esse si riferiscono, trovando applicazione la regola – espressione del surrichiamato principio di separatezza o efficacia relativa della vicenda giuridica – secondo cui uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori (art.1297 c.c.)
Per il contrario principio della comunicazione degli effetti favorevoli , peraltro, la regola dell’inopponibilità delle eccezioni personali agli altri condebitori subisce tre deroghe, attinenti alle obbligazioni solidali ad interesse esclusivo, alle cause di estinzione relative al singolo rapporto e alle cause di nullità del titolo concernenti il singolo rapporto.
Esaminiamo separatamente queste tre deroghe.
3. La prima deroga alla regola dell’inopponibilità delle eccezioni personali: le obbligazioni solidali ad interesse esclusivo.
Sulla base di un tradizionale metodo espositivo della disciplina positiva delle obbligazioni solidali passive, si suole evidenziare che al c.d. lato esterno della solidarietà, il quale riguarda i rapporti tra i condebitori e il comune creditore (e altro non è se non l’espressione dell’essenza della regola della solidarietà passiva, secondo cui più debitori sono obbligati alla medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per l’intero di essa e che l’adempimento da parte di uno libera gli altri: art.1292 c.c.), si contrappone il c.d. lato interno , il quale concerne, invece, i rapporti tra i singoli condebitori.
Come è noto, la regola generale che governa il c.d. lato interno è quella dettata dall’art.1298 c.c., secondo cui “l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori” . Si tratta, evidentemente, di una espressione tecnicamente inesatta: non è infatti l’obbligazione a dividersi per quote, ché, in tal caso, assumerebbe natura di obbligazione parziaria ; è, invece, la prestazione – o, meglio, il carico della prestazione – a dividersi per quote tra i condebitori.
La misura delle quote è quella stabilita dal titolo o dalla partecipazione di ogni consorte all’affare; se non risulta diversamente, le quote si presumono uguali.
Regola specifica, come è altresì noto, è dettata per le obbligazioni ex delicto : se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento, ma nei rapporti interni il carico della prestazione risarcitoria si ripartisce tra i diversi autori dell’illecito in proporzione della gravità delle colpe e dell’ entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le colpe (e, quindi, le quote) si presumono uguali (art.2055 c.c.).
La regola della divisione del carico della prestazione nei rapporti interni tra condebitori non è assoluta, sussistendo due fattispecie in cui essa non opera.
A) La prima fattispecie – non espressamente prevista dalla legge, come ipotesi in cui opera una deroga alla predetta regola, ma desumibile dal sistema – si riscontra nell’ipotesi di solidarietà passiva ex delicto , o mista ( ex delicto e ex contractu ), o anche solo ex contractu (nell’ipotesi in cui si ritenga l’art.2055 c.c. applicabile a tutte le obbligazioni risarcitorie) ed è quella del concorso tra responsabile oggettivo e responsabile per colpa .
Tale fattispecie – la cui area si è progressivamente ristretta in ragione del progressivo restringimento del novero delle responsabilità speciali qualificate come ipotesi di responsabilità oggettiva – trova, peraltro, attualmente un importante e problematico riscontro nel settore della responsabilità sanitaria, con particolare riferimento al concorso tra la responsabilità del medico e quella della struttura sanitaria nell’ipotesi in cui l’attività del medico non costituisce oggetto di un contratto di prestazione professionale stipulato con il paziente ma si inserisce nel procedimento esecutivo della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest’ultimo e un terzo (la struttura sanitaria), eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura medesima.
In proposito, prima dell’entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24, la giurisprudenza, come è noto, si era assestata nel senso di attribuire natura contrattuale sia alla responsabilità della struttura che a quella del medico: alla prima, in quanto conseguente all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) avrebbe dovuto adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); alla seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l’affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che sarebbe divenuto quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo [15] .
La nuova legge ha innovato su questo sistema, in quanto, attraverso una inopinata operazione di qualificazione giuridica (avallata, però, dalla giurisprudenza [16] ), si è spinta a definire la responsabilità del medico operante nella struttura come responsabilità extracontrattuale (Art. 7, comma 3, primo periodo, l. 8 marzo 2017, n. 24).
Anche dopo la nuova legge, la responsabilità della struttura sanitaria, quale responsabilità di natura contrattuale, continua, peraltro, ad essere inquadrata (almeno con riguardo all’obbligazione principale assunta mediante il contratto di spedalità) nello schema della responsabilità per fatto degli ausiliari (art.1228 c.c.).
Ebbene, la configurabilità, in questa ipotesi, di un concorso tra un responsabile che risponde sulla base di un criterio di imputazione tradizionalmente ricondotto alla responsabilità oggettiva e un responsabile che risponde secondo un criterio di imputazione tradizionalmente riconducibile alla responsabilità per colpa (contrattuale od extracontrattuale) dovrebbe condurre, in base all’applicazione dei criteri contenuti negli artt.1298 e 2055 c.c., ad escludere la ripartizione interna del carico della prestazione, gravando quest’ultima interamente sul responsale per colpa, salvo che egli eccepisca e provi, nel momento in cui sia convenuto in regresso dal responsabile oggettivo che abbia adempiuto all’obbligazione risarcitoria, la sussistenza, in concreto, anche della colpa dell’adempiente [17] .
B) La seconda fattispecie – espressamente prevista dalla legge, come ipotesi in cui opera una deroga alla regola della divisione tra i condebitori del carico della prestazione oggetto dell’obbligazione solidale (art.1298 c.c.) – è quella dell’obbligazione ex contractu assunta nell’interesse esclusivo di uno dei condebitori . In questo caso, infatti, il carico della prestazione è sopportato interamente dal debitore principale: dunque, se egli adempie, non ha regresso verso gli altri; se adempie un altro condebitore, ha regresso per l’intero nei suoi confronti.
Al rilievo interno dell’interesse esclusivo corrisponde un rilievo esterno . Proprio in quanto l’obbligazione è stata contratta nell’interesse esclusivo di uno dei condebitori, le vicende che riguardano questo rapporto obbligatorio incidono integralmente anche sugli altri. In deroga alla norma generale dell’art.1297c.c., gli altri condebitori, dunque, possono opporre per intero al creditore le eccezioni personali al debitore nel cui interesse esclusivo l’obbligazione plurisoggettiva è stata costituita .
Modello tipico di obbligazione ad interesse esclusivo è l’ obbligazione fideiussoria , in relazione alla quale è infatti espressamente previsto che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità (art.1945 c.c.).
Ciò posto, non è però pacifico in dottrina che questa regola si estenda a tutte le obbligazioni ad interesse esclusivo .
Secondo una prima tesi, essa sarebbe applicabile a queste obbligazioni in via analogica , posto che la fideiussione ne rappresenta il modello tipico [18] . Si confermerebbe così che nelle obbligazioni ad interesse esclusivo è individuabile la prima deroga alla regola generale dell’inopponibilità delle eccezioni personali di cui all’art.1297 c.c..
Secondo altra tesi, al contrario, la regola non sarebbe analogicamente estensibile, trattandosi di norma eccezionale riguardante specificamente la fideiussione [19] . Secondo questa diversa tesi, dunque, la regola dell’inopponibilità delle eccezioni personali ex art.1297 c.c. non troverebbe una deroga nelle obbligazioni ad interesse esclusivo, con la sola eccezione della fideiussione.
Il dibattito dottrinale può essere superato nel senso di ritenere che l’art.1945 c.c., in tema di fideiussione, costituisce piuttosto espressione di una regola generale che trova fondamento nelle implicazioni, sul lato esterno della solidarietà passiva (riguardante le eccezioni opponibili al creditore da ogni condebitore), della inoperatività, nelle obbligazioni ad interesse esclusivo, della regola della divisione della prestazione nel lato interno (art.1298 c.c.). Si conferma così che la fattispecie delle obbligazioni ad interesse esclusivo costituisce la prima deroga alla regola di inopponibilità delle eccezioni personali [20] .
4. La seconda deroga alla regola dell’inopponibilità delle eccezioni personali: le eccezioni fondate su cause estintive dell’obbligazione.
Quando le cause estintive riguardano tutti i rapporti obbligatori legati in fascio nell’obbligazione solidale, assumono natura comune e quindi le eccezioni fondate su di esse possono essere opposte da ogni condebitore (ad es.: impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione avente ad oggetto una cosa specifica).
Quando invece riguardano solo uno dei rapporti obbligatori, per il combinato delle due regole di cui si è sopra detto, possono, di massima, essere opposte dagli altri condebitori nei limiti della quota del rapporto estinto .
Questa regola generale va declinata distinguendo le ipotesi di cause estintive tipizzate da quelle non tipizzate.
4.1. Le eccezioni fondate su cause estintive tipizzate.
- Novazione.
La novazione posta in essere da un solo debitore, quando incide su tutti i rapporti, ha efficacia liberatoria per tutti i condebitori, i quali possono dunque opporla al creditore sollevando la relativa eccezione. Attraverso la novazione, in tal caso, il debitore novante si obbliga ad una prestazione, di regola, corrispondente, per valore, a quella che formava oggetto della obbligazione plurisoggettiva precedentemente assunta. Il nuovo titolo, dunque, vincolerà il solo novante mentre gli altri beneficeranno degli effetti liberatori di esso. Se però la novazione è stipulata con riguardo esclusivo al debito del novante (e dunque la vicenda estintiva è personale al singolo debitore, nel qual caso il valore della prestazione che forma oggetto della nuova obbligazione da lui assunta, corrisponderà, di regola, ad una quota della prestazione originaria), i condebitori possono opporla al creditore solo nei limiti della quota stessa. Vi saranno, allora, due obbligazioni: l’una (parziaria) facente capo al debitore novante; l’altra (solidale) facente capo agli altri debitori, detratta la quota del debitore novante (art. 1300 c.c.) [21] .
- Remissione.
La remissione del debito a favore di un condebitore ha effetto liberatorio anche per gli altri ma se il creditore precisa di voler rimettere il debito soltanto a quel condebitore (la formula normativa dice: se il creditore “abbia riservato il suo diritto verso gli altri” ), allora la remissione assume carattere personale al singolo debitore. In tal caso, gli altri possono opporre la remissione nei limiti della parte del debitore beneficiato dalla stessa (art.1301 c.c.) [22] .
- Compensazione.
Tra le cause estintive tipizzate, la compensazione presenta la caratteristica di essere una causa satisfattiva di estinzione dell’obbligazione [23] .
Dunque la regola generale secondo cui, ove la causa estintiva sia personale ad un condebitore, gli altri possono opporla nei limiti della quota del rapporto estinto (art.1302 c.c.) va coordinata con il carattere satisfattivo della causa estintiva, in base al quale, ove il condebitore eccepisca in compensazione un proprio credito in modo da estinguere l’intero debito, anche gli altri condebitori sono liberati verso il creditore (e possono quindi opporgli per intero la vicenda estintiva), restando però obbligati per la loro quota verso il condebitore titolare del credito eccepito in compensazione [24] .
- Confusione.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore (art.1303 c.c.).
In altri termini, riunitesi le due qualità nella medesima persona, resta nei suoi confronti il vincolo solidale degli altri condebitori e pertanto egli può agire contro ciascuno di questi per l’intero debito, diminuito della sua quota estintasi per confusione [25] .
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- Le eccezioni fondate su cause estintive non tipizzate.
- Datio in solutum
Quale modo di estinzione dell’obbligazione avente natura satisfattiva , la datio in solutum ha efficacia liberatoria totale, come l’adempimento. Dunque, se posta in essere da un debitore per la totalità, libera tutti gli altri, i quali possono quindi opporla al comune creditore.
Peraltro, diversamente dall’adempimento, che costituisce un atto giuridico in senso stretto , la datio in solutum è un negozio giuridico qualificandosi, precisamente, come negozio solutorio reale [26] .
Essa, dunque, può ricevere o meno l’ accettazione dei condebitori non partecipi del negozio estintivo. Se gli altri condebitori la accettano, saranno liberati verso il creditore e nei rapporti interni saranno tenuti a rimborsare al debitore adempiente, in proporzione delle rispettive quote, il valore della prestazione effettuata. Se invece non la accettano, saranno ugualmente liberati ma saranno tenuti a rimborsare al debitore adempiente, in proporzione delle rispettive quote, il valore della prestazione originariamente dovuta, salvo che questo valore sia maggiore di quello della prestazione effettuata, nel qual caso, saranno obbligati, pro quota , a rimborsare il minor valore della prestazione effettuata.
In sostanza, il condebitore non adempiente beneficia del vantaggio derivante dall’eventuale minor valore (ma non subisce il danno derivante dall’eventuale maggior valore) della prestazione eseguita rispetto a quella originaria se non ha accettato la datio in solutum [27] .
- Prescrizione
La legge disciplina gli atti interruttivi della prescrizione (che, ove posti in essere dal creditore contro uno dei condebitori, hanno effetto anche riguardo agli altri: art.1310, primo comma, c.c.); la sospensione della prescrizione (che, ove relativa ad uno dei rapporti, non ha effetto riguardo agli altri: art.1310, secondo comma., c.c.); e la rinunzia alla prescrizione (che, ove operata da uno dei debitori, non ha effetto verso gli altri: art. 1310, terzo comma, c.c.).
Non viene invece prevista la disciplina della prescrizione quale causa estintiva, la quale va ricostruita dall’interprete. Al riguardo, fermo restando che, ove comune ai vari rapporti, può essere eccepita da tutti, deve invece ritenersi che, quando sia relativa ad uno solo dei rapporti (ad es., sorto in epoca precedente rispetto agli altri) ed abbia quindi carattere personale , non possa essere eccepita dagli altri debitori, neppure nei limiti della quota del rapporto estinto. Gli altri debitori continueranno, dunque, ad essere tenuti per l’intero, non potranno opporre la prescrizione relativa ad altro consorte e sopporteranno il carico della quota del consorte nei rapporti interni.
La ratio di questa regola, parzialmente diversa rispetto a quella generalmente applicabile con riguardo alle altre cause estintive del rapporto obbligatorio, va ricercata nella natura sostanziale della prescrizione, quale istituto rinunciabile e disponibile , e nella sua corrispondente disciplina processuale , quale eccezione in senso proprio e stretto .
Di essa, dunque, può disporre solo il soggetto legittimato (il singolo debitore titolare dell’obbligazione estinta) ed egli solo può sollevare la relativa eccezione. Gli altri non possono opporla, neppure nei limiti della quota del debito prescritto.
Avuto riguardo alla ratio della regola, il suo corollario dovrebbe però essere quello per cui, una volta eccepita la prescrizione dal soggetto legittimato , anche gli altri possono valersene nei limiti della quota del rapporto estinto [28] .
- Impossibilità sopravvenuta non imputabile.
L’impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione è di norma causa estintiva comune perché concerne l’oggetto della prestazione stessa; pertanto, essa può essere opposta da ogni debitore, le cui obbligazioni saranno estinte senza che si dia luogo a rimborsi o a restituzioni.
L’impossibilità sopravvenuta non imputabile può, però, assumere carattere personale in due circostanze:
a) allorché l’obbligazione solidale abbia ad oggetto un facere infungibile (ad es. prestazione d’opera) e l’impossibilità sopravvenuta coincida con la sopravvenuta inettitudine della persona di uno dei debitori; in tal caso, stante il peculiare oggetto della prestazione dedotta in obbligazione, la dottrina ritiene che non si applichi la generale regola della comunicazione degli effetti favorevoli giacché non è possibile distinguere per quote la prestazione nei rapporti interni tra condebitori: dunque, i condebitori non interessati dalla vicenda estintiva continueranno ad essere obbligati all’esecuzione dell’intera prestazione originaria e non potranno sollevare l’eccezione fondata sulla causa estintiva personale ad altro condebitore [29] ;
b) allorché, pur essendo sopravvenuta l’impossibilità della prestazione non imputabile, uno o alcuni dei debitori non possano beneficiare dell’effetto liberatorio in ragione della c.d. perpetuatio obligationis conseguente alla loro costituzione in mora (la quale, ove fatta nei confronti di uno dei condebitori, non ha effetto riguardo agli altri: art.1308 c.c.); l’impossibilità sopravvenuta, in questo caso, ha effetto liberatorio solo relativamente al debitore (o ai debitori) non costituito in mora, mentre l’altro (o gli altri) continuano ad essere obbligati (sia pure all’esecuzione, non della prestazione originaria, divenuta impossibile, ma a quella della prestazione risarcitoria, succedanea a quella dovuta).
In sostanza, nelle due ipotesi di impossibilità sopravvenuta non imputabile avente carattere personale ad uno (o a taluni) dei condebitori, il creditore conserva integro il credito verso gli altri, sia pure convertito, nella seconda ipotesi, in credito risarcitorio.
5. La terza deroga alla regola dell’inopponibilità delle eccezioni personali. Le eccezioni fondate su cause di nullità del titolo.
Come è noto (e come già accennato), l’art.1294 c.c. pone la regola di presunzione legale di solidarietà passiva.
I presupposti di operatività di questa regola sono due:
a) l’identità della fonte; b) l’identità della prestazione.
a) Il primo presupposto si integra allorché le varie obbligazioni riunite nel “fascio” del vincolo solidale hanno origine nella medesima fattispecie, legale o negoziale (ad es.: fatto illecito; contratto plurilaterale).
b) Il secondo presupposto si integra allorché la prestazione che forma oggetto dei diversi rapporti obbligatori sia identica , sebbene soggetta a diverse modalità di esecuzione (art.1293 c.c.).
L’identità della fonte e l’identità della prestazione sono presupposti di operatività della regola legale di presunzione della solidarietà , ma non sono presupposti imprescindibili della solidarietà passiva. In mancanza di questi presupposti l’obbligazione plurisoggettiva passiva non si presume solidale, ma bene è possibile che la legge o il titolo prevedano che lo sia.
Così, ad es., l’obbligazione del debitore principale e del fideiussore non hanno la medesima fonte, dunque non opera la presunzione di solidarietà passiva: la legge, tuttavia, prevede che il fideiussore sia obbligato in solido con il debitore principale (art.1944 c.c.).
Ora, nell’ipotesi in cui i plurimi rapporti obbligatori non derivino dalla stessa fonte ma, pur non operando la presunzione di solidarietà passiva, siano ugualmente caratterizzati da tale vincolo per previsione legale (ad es. più contratti di assicurazione stipulati per il medesimo rischio, in relazione ai quali la legge prevede il vincolo di solidarietà passiva tra i diversi assicuratori: art.1910 c.c.) o negoziale (ad es.: pluralità di vendite di appartamenti dello stesso stabile in cui i compratori si obbligano pattiziamente per l’intero verso il venditore mentre nei rapporti interni le singole quote corrispondono al valore dei singoli appartamenti), possono verificarsi cause di nullità del titolo che riguardano specificamente un singolo rapporto e non gli altri e che quindi assumono carattere di cause di invalidità personali.
Il regime delle eccezioni fondate su tali cause di invalidità è lo stesso che caratterizza le cause estintive personali: il condebitore può opporre per intero quella relativa al proprio rapporto; può opporre quella relativa al rapporto di altro condebitore nei limiti della quota del rapporto invalido. Se il rapporto invalido è quello del debitore nel cui interesse esclusivo l’obbligazione è stata assunta, può opporla per intero.
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* Il presente scritto è tratto, con l’aggiunta di note e con aggiornamento ai più recenti arresti giurisprudenziali di interesse, dalla relazione tenuta al corso della SSM in tema di “ Obbligazioni solidali e processo ”, svoltosi, nella modalità “ a distanza ”, nei giorni 21-23 febbraio 2022.
Institutiones Iustiniani Augusti : 3.16 pr.9. ↑
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cfr., per tutti Windcheid, Diritto delle pandette [a cura di Fadda e Bensa], II Torino, 1930, parr. 292-298, part. 293. ↑
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Bonfante, Corso di diritto romano, IV, Le obbligazioni , Milano, 1975, 75 s., part.95. ↑
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Institutiones Iustiniani Augusti : 3.16 pr.9: « in utraque tamen obligatione una res vertitur ». ↑
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Cfr. ad es., Branca, Unum debitum e plures obligationes , in Studi in onore di Pietro de Francisci , 1956, 139, 154, secondo cui la prima, al contrario della seconda, darebbe luogo ad un rapporto obbligatorio unico intestato a più soggetti. ↑
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Cfr., per tutti, Bianca, Diritto civile, IV, L’obbligazione, Milano 1991, 21 s. ↑
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Così, tra gli altri, Busnelli, Obbligazioni soggettivamente complesse , in Enc. dir. , XXIX, 329 s., part. 331. ↑
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Cfr., in particolare, Bianca, Diritto civile, IV, cit. , 699 s.; tra gli altri autori che in vario modo hanno sostenuto la tesi pluralistica, v. Giorgianni, Obbligazione solidale e parziaria , in Nuoviss. Dig. it. ; e già Barassi, Teoria generale delle obbligazioni , Milano, 1948, I, 183, nella cui evocativa espressione l’obbligazione solidale, altro non sarebbe che un “ fascio ” di rapporti obbligatori.
La tesi della pluralità dei rapporti è prevalsa da tempo in giurisprudenza, la quale proprio da tale struttura argomenta, tra l’altro, per affermare che, sul piano processuale , qualora il creditore comune convenga in giudizio tutti i condebitori in solido non si verifica un litisconsorzio necessario , così come, in sede di impugnazione, non si verte in una situazione di inscindibilità delle cause , giacché, al contrario, avendo il creditore titolo per rivalersi per intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati; dal carattere scindibile del rapporto conseguirebbe, ulteriormente, che, nel caso di giudizio di impugnazione promosso da uno solo dei debitori solidali, la sentenza passa in giudicato nei confronti dei condebitori riguardo ai quali l’impugnazione non è stata svolta e che, qualora l’esercizio del diritto di impugnazione sia avvenuto da parte di tutti i condebitori, con la deduzione, però, da parte di ciascuno, di specifici motivi diversi da quelli dedotti dagli altri, i motivi dedotti dal condebitore non si comunicano agli altri (Cass., Sez. 3, 21 agosto 2018, n. 20860; Cass. Sez. U, 18 giugno 2010, n. 14700; Cass., Sez. 3, 11 gennaio 2005, n. 379; Cass., Sez. 3, 13 marzo 1987, n. 2623; Cass., Sez. 1, 7 aprile 1971, n. 1032). ↑
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V., in particolare, Bianca, Diritto civile, IV, cit. , 700. ↑
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Così Bianca, Diritto civile, IV, cit. , 703. ↑
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Così, ad es., Barassi, Teoria generale delle obbligazioni, cit. , 219. ↑
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Così Bianca, Diritto civile, IV, cit. , 705. ↑
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Bianca, Diritto civile, IV, cit. , 695-696. ↑
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Bianca, Diritto civile, IV, cit. , 715. ↑
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Cfr., a partire da Cass.; Sez. U, 22 gennaio 1999, n. 589, tra le tante: Cass. 22 settembre 2015, n. 18610; Cass. 14 giugno 2007, n. 13953; Cass. 31 marzo 2015, n. 6438; Cass. 19 aprile 2006, n. 9085. ↑
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Cass., Sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28994), ↑
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Questa ricostruzione non è, allo stato, condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, che ha assunto l’orientamento opposto, favorevole alla regola della ripartizione interna del carico della prestazione risarcitoria.
Per comprendere appieno i principi affermati dalla Suprema Corte, al riguardo, può essere opportuno ricordare che la regola generale della responsabilità per il fatto degli ausiliari non era contemplata dall’ordinamento privatistico ante c.c. 1942, il quale prevedeva siffatta responsabilità solo in tema di appalto (art. 1644 c.c. 1865) e di trasporto (art. 398 c. comm. 1882); peraltro, la prevalente dottrina italiana soleva ammettere la sussistenza di un generale principio della responsabilità del debitore per il fatto dell’ausiliario (analogo a quello successivamente codificato nell’art. 1228 c.c. 1942) sulla base della norma che rendeva il debitore responsabile per l’inadempimento che non fosse derivato da una causa estranea a lui non imputabile (art. 1225 c.c. 1865) e della conseguente configurazione del fatto dell’ausiliario come fatto non estraneo alla sfera giuridica del debitore (in tal senso v., ad es., Ferrara, Responsabilità contrattuale per fatto altrui (1903), in Scritti giuridici , II, Milano 1954, e Polacco, Le obbligazioni nel diritto civile italiano , Roma 1915, 336).
È interessante notare che la Corte di cassazione (ad es., Cass., Sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28987), nell’affrontare il problema dei limiti entro i quali l’uno dei condebitori solidali (la struttura) può rivalersi sull’altro (il medico), sembra essere tornata ad una concezione del fondamento della responsabilità per il fatto dell’ausiliario molto vicina a quella maturata nel vigore del codice del 1865. Dal punto di vista strutturale, infatti, la responsabilità contrattuale fondata sul rischio connesso all’appropriazione dell’attività altrui per i propri fini viene posta su un piano nettamente diverso rispetto alla responsabilità extracontrattuale fondata sull’omologo rischio. Diversamente dalla responsabilità ex art. 2049 c.c. (che integra pacificamente una responsabilità oggettiva per fatto altrui ), quella ex art. 1228 c.c. viene infatti espressamente – ma innovativamente e, per certi versi, sorprendentemente – qualificata come responsabilità soggettiva per fatto proprio , sul rilievo che, a differenza del fatto del preposto, quello dell’ausiliario, espressamente qualificato come doloso o colposo, rileverebbe come fatto del debitore, in quanto intraneo alla sua sfera giuridica. La finalità perseguita (escludere l’integralità della rivalsa e applicare, salva la prova contraria, il principio di pari responsabilità di cui agli artt. 1298 e 2055 c.c.) giustifica forse, sul piano economico, la ricostruzione operata dalla Corte, ma essa resta comunque difficilmente accettabile sul piano dogmatico, non potendo desumersi dal carattere doloso o colposo del fatto dell’ausiliario, la natura colposa della responsabilità del debitore, il quale risponde sulla base di un presupposto oggettivo (il rischio connesso con l’appropriazione dell’altrui attività per i propri fini) e non già in ragione della propria negligenza o imprudenza nella scelta del (o vigilanza sul) soggetto incaricato dell’esecuzione della prestazione. La diretta imputazione del fatto dell’ausiliario al debitore, inoltre, evoca, sul piano concettuale, la superata figura della responsabilità organica , che verrebbe inammissibilmente a trovare una inedita applicazione in un rapporto intercorrente tra due persone fisiche.
V. Anche Cass. 20 ottobre 2021, n. 29001 e Cass. 7 novembre 2024, n.28642, secondo cui, in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall’utilizzazione di terzi nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l’imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell’art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l’azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell’evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall’altro, l’evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell’adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati. ↑
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Giorgianni, cit. . ↑
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Rubino, Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili e indivisibili , in Comm. Scialoja e Branca [art.1285-1320] , 1968, part. 219. ↑
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Questa tesi tende a prevalere in giurisprudenza, la quale però esclude dal novero delle obbligazioni ad interesse esclusivo quella derivante dal contratto autonomo di garanzia, nel quale la mancanza di accessorietà che caratterizza la fideiussione comporterebbe, al contrario, l’inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., salva la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell’“ exceptio doli ” dinanzi ad escussioni abusive o fraudolente da parte del creditore (Cass., Sez. 3, 11 dicembre 2018, n. 31956; Cass., Sez. 1, 21 giugno 2018, n. 16345). ↑
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In giurisprudenza questa regola è di pacifica applicazione, come dimostra una risalente massima, mai smentita: “Il vigente codice civile, in tema di obbligazioni solidali, è ispirato al principio della non comunicabilità agli altri debitori degli effetti degli atti compiuti o dei fatti verificatisi che siano pregiudizievoli nei confronti di un condebitore solidale e della estensione di quelli vantaggiosi. Da ciò discende, in materia di solidarietà passiva, che i fatti e gli atti che concernano l’esistenza e la quantità del credito si riflettono pienamente nella sfera di tutti i soggetti del rapporto solidale, per quanto si siano spiegati verso uno solo di essi, salvo che gli effetti dell’atto siano stati espressamente limitati ad uno solo dei debitori solidali, nel quale caso però, come nella novazione e nella remissione (artt. 1300, 1301 c.c.), gli altri debitori sono liberati per la parte del detto debitore” (Cass., Sez. 3 14 settembre 1963, n. 2515, in Giust. civ. , 1963, I, 2558). ↑
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In giurisprudenza, con riguardo all’ipotesi di risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale, è consolidata la massima secondo cui l’azione giudiziaria per il conseguimento dell’intero risarcimento, proposta dal danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima un comportamento inequivoco che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest’ultimo ( ex multis , Cass., Sez. 3, 29 maggio 2015, n. 11179). ↑
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Cass., Sez. 1, 23 novembre 2001, n. 14861.
In generale, sulla portata delle eccezioni aventi ad oggetto cause estintive con efficacia satisfattiva dell’interesse creditorio, v. Cass., Sez. 3, 30 dicembre 2024, n, 34984: “ In tema di obbligazioni solidali passive, rispetto al regime generale dell'inopponibilità delle cause estintive personali ad altri debitori se non nei limiti della quota del rapporto estinto (ex art. 1302, comma 1, c.c.), opera l'eccezione della comunicazione degli effetti favorevoli delle vicende giuridiche incidenti sulle singole posizioni debitorie ogniqualvolta la causa estintiva (nel caso di specie, la compensazione), pur relativa al singolo rapporto, abbia tuttavia efficacia satisfattiva dell'interesse creditorio, perché in questa ipotesi si determina una fattispecie estintiva dell'obbligazione analoga a quella dell'adempimento, sicché all'effetto satisfattorio dell'interesse del creditore, pur realizzato mediante l'attività materiale o giuridica di uno solo dei condebitori, consegue l'effetto liberatorio anche per gli altri debitori in solido, con l'ulteriore conseguenza, sul piano processuale, che la liberazione può essere rilevata anche officiosamente dal giudice, qualora risulti comunque provata ”. ↑
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V. Cass., Sez. 3, 30/12/2024, n.34984, cit. : “ In tema di obbligazioni solidali passive, vanno distinte la possibilità di eccepire la compensazione del debito solidale con il credito personale di un altro debitore e l'opponibilità da parte del condebitore della vicenda estintiva-satisfattiva verificatasi per effetto dell'eccezione di compensazione sollevata da altro condebitore per un proprio credito personale: nel primo caso, opera la regola di cui all'art. 1302, comma 1, c.c. e il condebitore può opporre in compensazione al comune creditore il credito di cui è titolare un altro condebitore solo nei limiti della quota interna di quest'ultimo; nel secondo caso, l'opponibilità è consentita con riferimento all'intero debito, sebbene la sua esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio e senza preclusioni di carattere processuale, con la conseguenza che l'effetto liberatorio può essere rilevato dal giudice anche in difetto di una richiesta di parte ”. ↑
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Cfr. già la risalente Cass. 31 dicembre 1948, n. 1959.
La giurisprudenza ritiene che la regola non si applichi nell’area dell’assicurazione della responsabilità civile da circolazione di autoveicoli, con riferimento all’ipotesi in cui il danneggiato dal sinistro ceda al responsabile civile il credito risarcitorio azionabile ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti della propria compagnia assicuratrice: in tal caso, la riunione in capo al cessionario delle qualità di creditore e debitore in solido non determina l’estinzione per confusione della autonoma obbligazione gravante sull’assicuratore, non trovando applicazione l’art. 1303 c.c., attesa la peculiare forma di solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo , esistente, nel sistema dell’assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile.
Si evidenzia, in particolare, che il vincolo di solidarietà che si determina tra l’obbligazione dell’assicuratore per la r.c.a. e l’obbligazione dell’assicurato (e del responsabile civile) è una solidarietà ad interesse unisoggettivo . Debitore principale è l’assicuratore e il responsabile civile è debitore di garanzia.
Di conseguenza non opera la ripartizione interna del carico della prestazione ex artt. 1298 e 2055 c.c.. Questo carico grava per intero sull’assicuratore: se egli adempie, non ha regresso verso l’assicurato e il responsabile civile; se invece paga l’assicurato ha regresso per l’intero verso l’assicuratore. Dunque, riunitesi in capo al responsabile civile o all’assicurato le qualità di condebitore in solido (con l’assicuratore) e ceditore (in seguito alla cessione del credito da parte del danneggiato), non si estingue alcuna parte dell’obbligazione ed egli conserva verso l’altro debitore (l’assicuratore) tutto il credito, non diminuito di alcuna quota (Cass., Sez. 3, 12 settembre 2019, n. 22726). ↑
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Cass., Sez. 3, 30/12/2024, n.34984, cit. . ↑
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Cass., Sez. 3, 30/12/2024, n.34984, cit. .
Per l’affermazione del principio secondo cui l’obbligazione restitutoria, verso il condebitore che ha eseguito la prestazione, da parte degli altri condebitori, ha ad oggetto la minor somma tra il valore della quota commisurata alla prestazione originariamente dovuta e il valore della quota commisurata alla prestazione eseguita in luogo dell’adempimento, è stato affermato da Cass., Sez.1, 28 ottobre 1988, n. 5852, in Foro it. , 1989, I, 80). ↑
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In tal senso è autorevolmente orientata la dottrina: v. Bianca, Diritto covile, IV, cit. , 733.
In giurisprudenza sembra tuttavia prevalere una diversa soluzione, volta a negare l’opponibilità della prescrizione personale ad altro condebitore anche quando questo l’abbia già eccepita.
Si segnala al riguardo un precedente della Sezione lavoro della S.C., secondo cui, in tema di obbligazioni solidali, l’eccezione in senso stretto, quale è quella di prescrizione, sollevata da uno dei coobbligati non giova anche agli altri, ancorché chiamati nel medesimo processo, a meno che le cause riguardanti gli obblighi solidali, intentate unitariamente nei confronti dei coobbligati, siano tra loro ulteriormente connesse, come accade nell’ipotesi di riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai predetti coobbligati o quando siano state instaurate azioni di regresso o manleva tra i convenuti, nel qual caso nella fase di impugnazione sussiste un litisconsorzio necessario c.d. processuale e sorge la necessità di un’unitaria pronuncia nei confronti di tutte le parti in causa. (Nella specie, il dipendente di una università distaccato presso un’azienda ospedaliera aveva convenuto nello stesso giudizio entrambi gli enti, chiedendone la condanna solidale al pagamento dell’indennità perequativa prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979; la S.C. ha negato che la domanda di manleva dell’università fosse stata ritualmente proposta e ha dunque escluso che la università stessa potesse beneficiare degli effetti dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’azienda: Cass., Sez. lav., 21 ottobre 2020, n. 22984). ↑
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Cfr. Perlingieri, Dei modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento , in Comm. Scialoja e Branca [artt. 1230-1259] , 1975, 510. ↑

